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ORDINE DI TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
Strumento collegato con il MAE ma è strumento successivo e consente il
trasferimento di persone condannate a pena detentiva da una paese all’altro
dell’unione. Trovava già un riferimento in una convenzione del consiglio d’Europa
(23 marza 1983) e resa esecutiva in Italia con la L. 257/1989. È stato più
recentemente disciplinato nell’ambito della “piccola Europa” con una Decisione
Quadro 2008/909/GAI, recepita con D.lgs. 161/2010 nel nostro ordinamento.
Successivamente al MAE ma con lo stesso meccanismo si è elaborato questo
strumento relativo al trasferimento dei condannati: riguarda chi è stato
condannato in paese UE e viene trasferito in un paese diverso in cui la sentenza
è stata emessa perché venga eseguita la misura detentiva. È necessario che ci
sia un provvedimento di condanna o di misura di sicurezza definitivo e che abbia
irrogato una misura di durata non inferiore ai sei mesi (anche se residuo di
maggiore pena). La misura di sicurezza può anche essere stata disposta con
sentenza di proscioglimento. La ratio è che il soggetto venga trasferito per
eseguire la pena in un paese in cui poi il soggetto sarà reinserito una volta esaurita
l’esecuzione della pena e della misura. Questo strumento potrà sostituire in alcuni
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casi il mandato d’arresto europeo esecutivo, ma non riguarda le misure cautelari
e ha per destinatari solo le persone fisiche e non anche quelle giuridiche.
ROGATORIE INTERNAZIONALI
Strumento molto importante a livello di cooperazione giudiziaria in ambito
internazionale. Ha come oggetto principale l’acquisizione di prove in paesi diversi
rispetto a quello in cui si stanno svolgendo le indagini e il processo. Si parla di
rogatoria quando è necessario assumere una prova in un paese estero diverso.
Questo strumento ha come caratteristica un’assistenza data tra paesi che
cooperano a livello internazionale. Ha per oggetto non solo prove precostituite
come documenti, ma anche prove costituende come l’audizione di
testimonianze, periti e consulenti tecnici. Stato rogante lo stato che chiede la
collaborazione del paese straniero e stato rogato lo stato in cui la prova deve
essere acquisita. Anche in questa materia ci sono diverso fonti, l’assistenza
giudiziaria internazionale è disciplinata da diverse fonti: principi generali
dell’ordinamento internazionale, convenzioni nell’ambito della grande Europa
(convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale), codice di
procedura articolo 723 a 729 che operano in via sussidiaria e residuale.
Principi generali fissati nel Libro XI
Locus regit actum gli atti richiesti dall’autorità straniere si eseguono secondo la
normativa interna dello stato assistente
Questo principio però pone dei problemi, in primo luogo quello dell’utilizzabilità
degli atti nello stato richiedente. Problema di non poter usare le prove assunte
secondo le regole di un altro paese laddove siano diverse dalle nostre. Allora si
tende a chiedere quelle che sono le modalità per costituire e acquisire la prova
così che poi possa essere utilizzabile.
Doppia incriminazione il fatto per cui la prova è richiesta e per cui si sta
procedendo dovrebbe essere previsto come reato in entrambi i paesi.
Non discriminazione la richiesta di collaborazione e assistenza non può
essere accettata quando si ritiene che ci sia una violazione delle regole
che vietano le discriminazioni, si prevede però la possibilità che il soggetto
dia il consenso 37
Generale divieto di violare i principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico dello stato italiano
Divieto di svolgere attività probatoria quando questa possa
compromettere la stabilità dello stato.
Oggetto della rogatoria
Sono considerati atti rogabili sia i mezzi di ricerca della prova ma i mezzi di prova,
il nostro codice poi prevede che questo strumento possa essere usato per le
comunicazioni e le notificazioni, si discute sulle cosiddette prove innominate
(articolo 189 c.p.p.) prove cioè atipiche che sono ammesse dove rispettano
determinate condizioni, se possano o meno essere oggetto di rogatoria.
Nell’ambito della disciplina sulle rogatoria c’è anche una disciplina di altri
strumenti come le indagini sotto copertura, le informazioni spontanee, le
consegne controllate. Con il trattato di Prum che è stato ratificato con L.85/2009
è ammesso l’accesso a banche dati comuni per cercare sempre di attuare la
cooperazione.
Rogatoria attiva: lo stato domanda assistenza giudiziaria.
Rogatoria passiva: allo stato è domandata assistenza giudiziaria.
Le rogatorie permettono la circolazione delle prove in ambito internazionale.
Il processo si svolge in un paese A ma è utile acquisire una prova che si trova in
un paese B, non è possibile per l’autorità inquirente e giudiziaria andare
direttamente in territorio straniero ad acquisire la prova. Caso Regeni: la PG o il
PM italiano non possono andare in Egitto ad acquisire i tabulati telefonici, ma
deve chiedere all’Egitto attraverso una rogatoria di trasmettere il documento.
L’altro paese deve essere disposto a collaborare, si tratta di un’assistenza
giudiziaria e dunque non sempre è dovuta.
ROGATORIA PASSIVA
Fase politica
Paese estero che chiede all’Italia di acquisire una determinata prova e poi
trasferirla. La richiesta è trasmessa al ministro della giustizia che può operare una
valutazione discrezionale e politica sulla rogatoria inviata dal paese estero e in
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particolare il nostro codice prevede che il ministro non dà corso alla richiesta
quando:
Gli atti compromettono la sovranità la sicurezza o altri interessi essenziali
dello stato (= principio di tutela dello stato italiano e della sua sovranità,
valutazione attribuita esclusivamente al ministro)
Gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato.
L’esecuzione viola il principio di non discriminazione.
Il ministro potrà poi rigettare la richiesta di rogatoria quando la richiesta ha
ad oggetto la citazione di un testimone, un perito, un imputato se lo stato
richiedente non dà garanzie in ordine all’immunità della persona citata
cioè se la persona che dovrà andare nello stato straniero per essere sentita
nel procedimento non potrà essere trattenuta o indagata in un altro
procedimento poiché si usa in modo improprio uno strumento, pertanto
quando si ritiene che la rogatoria sia strumentale e sia in realtà
un’estradizione negherà la rogatoria.
È invece facoltà del ministro negare la rogatoria quando lo stato richiedente non
dia garanzie di reciprocità.
Fase giurisdizionale
Alle valutazioni del ministro che può fin da subito rigettare la richiesta causando
l’arresto del procedimento, se invece non ricorre nessuno di quei casi si passa alla
fase giurisdizionale di cui è competente la corte di Appello. È una fase sempre
necessarie per valutare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per darne seguito.
Questa fase è sempre necessarie ed è competente la corte di appello nel cui
distretto deve essere acquisita la prova. Nel caso in cui gli atti devono essere
compiuti in più distretti di corte di appello, allora sarà la cassazione in camera di
consiglio che deciderà quale è la corte di appello competente tenendo in
considerazione la natura degli atti, la quantità e l’importanza degli stessi. Sarà
necessario informare il procuratore nazionale anti mafia e anti terrorismo laddove
i delitti per cui si procede siano quelli dell’articolo 51 comma 3 bis e 3 quater. Il
presidente della corte fissa un’udienza e lo comunica al procuratore generale a
pena di nullità. Il procedimento si svolge in camera di consiglio ex articolo 127 e
la Corte decide con ordinanza non impugnabile l’accoglimento o il rigetto della
rogatoria. Una rogatoria indeterminata non è possibile ma è necessario indicare
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gli atti che si vuole che siano compiuti o le prove già costituite e acquisite nel
paese, la richiesta può anche indicare una serie di atti ma l’importanza è la
precisione con cui questi devono essere indicati.
La decisione è:
Negativa (=non accoglimento):
Se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari ai principi
dell’ordinamento giuridico dello stato. Questo elemento è valutato due
volte prima dal ministro e poi dalla corte d’appello
Se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato
dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente
espresso il suo consenso alla rogatoria (principio della doppia
incriminazione)
Se vi sono fondate ragioni per ritenere che il procedimento sarà
discriminatorio
In due casi su tre si attribuisce rilevanza al consenso dell’imputato liberamente
espresso, in questo caso il consenso supera il problema della doppia
incriminazione e del processo non discriminatorio: la ratio sta nella volontà
dell’imputato di acquisire una prova favorevole e importante e perciò solleva la
corte dalle valutazioni sul rispetto di questi principi.
Qualora comunque non ricorra una di queste tre ipotesi, seguirà un exequatur e
si darà seguito alla rogatoria. In questo caso l’ordinanza è Favorevole
(=accoglimento): la corte di appello delega al compimento dell’atto un proprio
componente o il gip del luogo dove l’atto deve essere acquisito
L’esecuzione della rogatoria può incorrere in una sospensione se può
pregiudicare indagini o procedimenti che sono in corso.
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle prove sono quelle dettate
dalla legge del luogo (locus regit actum), cioè si seguono le regole della lex fori.
Questo però può comportare dei problemi per l’utilizzabilità della prova perché
acquisita con forme non accettate e non ammesse nel nostro paese.
Procedura semplificata: quando la rogatoria viene usata per la citazione di
testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato o per notificare una
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citazione a un imputato che risiede o dimora in Italia. In questi casi la richiesta è
trasmessa direttamente al procuratore della repubblica del luogo in cui si deve
notificare l’atto e non si svolge la fase giurisdizionale. Questa procedura
semplificata si usa anche quando la richiesta provenga da un’aut