Diritto processuale penale europeo
Introduzione
Tradizionalmente, il diritto processuale penale è sempre stato legato a un'idea di stretta territorialità. Ogni paese è sovrano nel decidere le proprie norme penali. La dimensione è prevalentemente nazionale nel settore penale. In altri settori, come quello civile, si è iniziata già da tempo la collaborazione. Nel diritto penale, invece, c'è sempre stata resistenza a qualsiasi intromissione. Ciascun legislatore ha sempre voluto stabilire le proprie regole in ambito penale e processuale penale, senza influenza di altri organi sovranazionali. Questo ha comportato che la collaborazione tra paesi in campo penale fosse vista sempre come una concessione, mai come un rapporto paritario.
Ciò è già cambiato con gli accordi di Schengen, anche se oggi si discute della chiusura delle frontiere. Già da tempo, però, sono aperte le frontiere ed è libera la circolazione delle merci e delle persone. Ciò ha portato anche a una crescita dei flussi di criminalità transnazionale.
Casi recenti di collaborazione internazionale
- Caso di Giulio Regeni: c'è indagine non solo delle autorità egiziane, ma anche delle autorità italiane. Indagini duplici perché la vittima è un cittadino italiano. È evidente come in questo caso sia necessaria la collaborazione tra autorità. Gli inquirenti italiani sono al lavoro per una rogatoria internazionale. Parliamo di collaborazione tra autorità che restano autorità inquirenti dei singoli paesi. L'autorità italiana ha la possibilità tramite la rogatoria di chiedere all'autorità egiziana di poter raccogliere quelle prove utili ad accertare l'omicidio. Il problema è legato alle prove, alle indagini.
- Caso relativo alla strage del Bardo a Tunisi: il criminale è giunto in Italia dopo il fatto, sarà l'autorità giudiziaria tunisina a dover chiedere l'estradizione all'Italia. L'Italia potrebbe avere problemi nel decidere di concedere l'estradizione perché la Tunisia è un paese che prevede la pena di morte. Qui il problema è relativo al trasferimento di una persona.
Cooperazione giudiziaria in materia penale
Ormai è acquisita l'idea di una cooperazione giudiziaria in materia penale. Essa potrà essere diversa a seconda dell'ambito in cui si dovrà instaurare: internazionale, dell'Unione europea, del Consiglio europeo. I rapporti giurisdizionali disciplinati nel libro XI del c.p.p. sono divisi in quattro argomenti: disciplina dell'estradizione e relativo procedimento, rogatorie internazionali e utilizzabilità degli atti rogati, effetti di sentenze penali straniere in Italia e viceversa.
Articolo 696 c.p.p.
L'articolo 696 c.p.p. è una norma iniziale del libro undicesimo, che raccoglie da un lato le materie da trattare, dall'altro il catalogo delle fonti che disciplinano queste materie. Le fonti sono: convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959 e altre convenzioni internazionali in vigore per lo stato, norme di diritto internazionale generale e le norme che seguono all'interno del c.p.p. Questa norma è ricognitiva delle fonti che però non sono elencate in ordine gerarchico. Sicuramente alle norme del libro XI è affidata una funzione integratrice e residuale. Le norme di questo libro spesso sono la base per l'applicazione delle norme internazionali. Queste norme servono perciò anche come supporto normativo.
Catalogo delle norme
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20.04.59: secondo taluni non era necessario il richiamo dato che si tratta di norme internazionali.
- Norme di diritto internazionale generale sono:
- Consuetudine: comportamento costante e uniforme degli stati nella consapevolezza della sua obbligatorietà.
- Principi generali.
- Convenzioni internazionali che siano in vigore per lo stato. Bisognerà verificare l'effettivo procedimento di ratifica. Le convenzioni possono essere bilaterali o plurilaterali. In quelle convenzioni andremo a regolare disciplina che regola rapporti con autorità giudiziarie straniere.
- Strumenti dell'Unione europea: azioni comuni, risoluzioni, decisioni, decisioni quadro in particolare prima del trattato di Lisbona. La decisione quadro obbliga gli stati a obbligo di risultato. Poi abbiamo nuovi strumenti dopo il trattato di Lisbona: regolamenti in tema ad esempio di Europol, direttive ad esempio in merito a indagine penale e decisioni.
Principi importanti dell'UE
- Principio di armonizzazione della normativa.
- Principio del mutuo o reciproco riconoscimento. Ha spesso surclassato il principio di armonizzazione che è più complesso. È più efficace e rapido agire tramite reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni.
- Dialogo diretto tra autorità giudiziarie. Non più dialogo politico tra ministri della giustizia.
- Reciproca fiducia tra stati membri dell'UE.
Situazione attuale
Pluralità di fonti normative eterogenee, sistema multilivello delle fonti. Pluralità di organi giurisdizionali (giudice nazionale, corte EDU, Corte di giustizia).
Articolo 696 c.p.p. (ripreso)
L'articolo 696 c.p.p. contempla un catalogo dei sistemi normativi di cui dobbiamo tenere conto: leggi e convenzioni internazionali, norme consuetudinarie, ambito europeo inteso in due modi: Consiglio d'Europa e Unione europea. Strumenti dell'UE sono sia quelli precedenti che quelli successivi agli accordi di Lisbona. La catalogazione del 696 non segue un ordine gerarchico. Viene data applicazione preferenziale nell'ambito della cooperazione internazionale a convenzioni internazionali ed europee = principio di prevalenza, e in via subordinata si applicano le norme del c.p.p. Il 696 indica anche le materie di cui ci occuperemo: estradizione, rogatorie internazionali, riconoscimento di sentenze straniere ed esecuzioni all'estero di sentenze italiane. Oltre al principio di armonizzazione, che è il sogno del legislatore europeo, opera il sistema più rapido ed efficace del mutuo o reciproco riconoscimento. Importante anche il dialogo diretto tra autorità degli stati membri.
Estradizione
La estradizione è la consegna di un soggetto che abbia trovato rifugio all'estero a uno stato che ne faccia richiesta. Caso del tunisino autore della strage al museo del Bardo, che si trova in Italia. Qui siamo in ambito di cooperazione internazionale, non europeo. Gli strumenti sono diversi. In questo caso la vicenda ha taglio internazionale e lo strumento oggetto del caso è l'estradizione, strumento attraverso cui si realizza la consegna a uno stato che ne fa richiesta di un soggetto che si è rifugiato all'estero. Nel nostro caso la Tunisia chiede la consegna del presunto autore di reato.
Ci sono due tipi di estradizione:
- Passiva: per l'estero, allo stato viene chiesta la consegna della persona.
- Attiva: dall'estero, lo stato chiede estradizione. Dal punto di vista del nostro paese, l'estradizione è passiva, dal punto di vista tunisino è attiva.
Estradizione passiva o per l'estero
Consegna di una persona a uno stato estero, con due finalità, ai sensi del 697:
- Esecuzione di sentenza straniera di condanna a pena detentiva. Ciò significa che non potrà essere chiesta in caso di condanna a pena pecuniaria!
- Esecuzione di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. Deve essere di provvedimento che incide anche in modo provvisorio ma comunque sulla libertà personale, ad esempio misure cautelari. Il soggetto destinatario della consegna deve essere un soggetto su cui pende perlomeno un provvedimento che limiti la sua libertà personale.
Casi di divieto di estradizione
Il divieto di estradizione si applica nei seguenti casi:
- Richiesta fondata su commissione di un reato politico, articolo 698 c.p.p, articolo 10 comma 4 della costituzione e articolo 26 comma 2 della stessa. Cosa si intende per reato politico? La definizione si trova nel codice penale, articolo 8 comma 3: delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello stato, ovvero un diritto politico. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. Definizione che lascia spazio per interpretazione.
- Quando vi è ragione di ritenere che il soggetto di cui si chiede estradizione verrà condannato o sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, religione, genere, nazionalità, sesso, opinioni politiche, condizioni.
- Pene o trattamenti crudeli, disumani, degradanti.
- Atti che configurano violazione di diritti fondamentali della persona, clausola molto ampia. Bisogna andare a fare una valutazione anche sul sistema giuridico dell'altro paese per verificare se la persona una volta consegnata verrà sottoposta a tali atti o trattamenti. Se così fosse scatterà divieto di estradizione.
Pena di morte
Quando nell'altro ordinamento è prevista la pena di morte. Inizialmente si sottoponeva la richiesta di estradizione a due condizioni: che lo stato richiedente avesse dato assicurazioni, ritenute valide e sufficienti, che la pena pur prevista non sarebbe stata inflitta o che anche se già inflitta non sarebbe stata eseguita. La corte costituzionale ha dichiarato illegittimità di questa norma in relazione all'articolo 27 della costituzione: sentenza 223/1996: i valori sottostanti all'estradizione impongono tutela assoluta! Quando ordinamento straniero prevede pena di morte non si può mai concedere estradizione! Superamento del meccanismo precedente del duplice vaglio caso per caso sulla sufficienza delle garanzie fornite dallo stato precedente, valutazione compiute da autorità giudiziaria e dal ministro. Questa soluzione è vero che concede una certa flessibilità e adattamenti caso per caso, ma ciò nonostante dato che nella nostra costituzione è sancito il divieto di pena di morte la corte ha riconosciuto un contrasto tra il meccanismo del duplice vaglio, articolo 698 comma 2, e articolo 27 Cost. La valutazione sulla pena di morte riguarda la previsione per il singolo reato, non la previsione della pena di morte in generale!
Principio di specialità
Concessione di estradizione, estensione dell'estradizione già concessa e di estradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero...
Fasi del procedimento di estradizione passiva
- Fase giurisdizionale: attivata con la domanda di estradizione (articolo 700 c.p.p.), che è sempre necessaria! Alla domanda devono essere allegati una copia del provvedimento restrittivo della libertà oppure della sentenza di condanna a pena detentiva. Inoltre, il paese richiedente dovrà fornire relazione anche sui fatti addebitati al soggetto di cui si chiede la consegna e anche i dati segnaletici per determinare identità e nazione della persona da consegnare. Devono essere allegati anche i testi di legge applicabili. Il primo passaggio è il ricevimento della domanda al ministro della giustizia che fa una prima valutazione discrezionale: il ministro deve motivare nel caso in cui respinge, altrimenti trasmette domanda con gli allegati al procuratore generale presso la corte di Appello. Quale corte di appello? Articolo 701 comma 4: appartenenza dell'imputato alla corte di appello nel cui distretto il condannato ha residenza, dimora o domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro o in via residuale alla corte di appello di Roma. Il procuratore generale che ha ricevuto la domanda dispone comparizione davanti a sé della persona per identificarla, richiedere il suo eventuale consenso all'estradizione. In questa comparizione si realizzano anche le garanzie difensive: interessato avvisato della possibilità dell'assistenza d'ufficio o di un difensore di fiducia. Il difensore dovrà essere avvisato prima che si svolta udienza davanti alla corte d'appello. Il soggetto interessato di fronte alla richiesta di estradizione può esprimere consenso alla presenza del difensore e del consenso deve essere fatta menzione nel verbale. Se c'è consenso non si svolge giudizio davanti alla corte di appello. I casi sono rarissimi.
Riassunto lezione precedente: Caso del tunisino autore della strage del Bardo: c'è stato riconoscimento fotografico del soggetto. L'Italia ha ricevuto richiesta di estradizione dalla Tunisia. La fase giurisdizionale si è svolta davanti alla corte di appello di Milano che si è basata su una convenzione internazionale Italia-Tunisia e per le lacune ci si è riferiti al 696 e ss. c.p.p. In mancanza di convenzione o di disposizioni specifiche si applicano in via residuale le norme sul libro XI del c.p.p. Secondo uno studioso della materia si può dire che la cooperazione internazionale corre su più andature. Possiamo individuare almeno tre andature, tre velocità: cooperazione internazionale, cooperazione tra paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa, cooperazione tra paesi che fanno parte dell'UE. La presenza di una convenzione internazionale non esclude tout court l'applicazione di norme del libro XI; caso del tunisino. Estradizione può essere processuale, per eseguire processo, o esecutiva, per dare esecuzione a sentenza di condanna o altro provvedimento limitativo della libertà personale. Oggetto dell'estradizione è la consegna fisica di una persona. Articolo 697: estradizione passiva; presupposti: estradizione per eseguire sentenza straniera di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale. Alcune convenzioni stabiliscono una certa soglia per la pena detentiva. Estradizione non concessa in caso di reato politico. Definizione all'articolo 8 comma 3 del codice penale. Non da tutti è accettata questa definizione di reato politico. Sentenza 223 del 1996 corte costituzionale dichiara illegittima l'articolo 698 comma 2 in relazione al duplice vaglio previsto. La corte in questa sentenza prevede anche che in ipotesi in cui sia prevista la conversione automatica della pena di morte in pena detentiva l'estradizione sia concedibile.
Estradizione passiva
Definito procedimento misto perché composto di due fasi:
- Fase giurisdizionale rimessa alla corte di appello.
- Fase amministrativa o ministeriale attribuita al ministro della giustizia. L'ultima parola sulla concessione o meno dell'estradizione spetta al ministro della giustizia. La fase giurisdizionale è sempre necessaria, salvo il consenso del soggetto. Però, la fase giurisdizionale non è mai sufficiente. Il ministro della giustizia è condizionato dalla decisione favorevole della corte di appello. La fase giurisdizionale è necessaria in virtù dei diritti in gioco, si tratta di incidere su diritti di libertà di una persona. Non è bene che sia affidata tale scelta solo a organi politici, ma è comunque rilevante il piano politico. In precedenza l'estradizione era vista solo come una concessione di uno stato all'altro. Il procedimento di estradizione viaggia parallelamente a un procedimento penale oppure successivamente ad esso; è sempre e comunque collegato a un procedimento penale che deve svolgersi obbligatoriamente entro certi termini. La fase giurisdizionale può concludersi con una decisione favorevole o meno, l'importante è che non manchi la decisione della corte di appello! Solo se il soggetto da estradare consente allora si potrà bypassare la fase giurisdizionale. La corte di appello competente è quella in cui l'imputato ha residenza, domicilio o dimora. Altro criterio è legato all'arresto provvisorio. In terza battuta, la competenza spetta alla corte di appello di Roma.
Fase giurisdizionale
Il primo atto è la domanda di estradizione che è necessaria. Il provvedimento non si può aprire automaticamente. Alla domanda deve essere allegata copia del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna a pena detentiva. Allegata anche relazione sui fatti commessi e allegazioni dei testi di legge applicabili. Infine, vanno allegati anche i dati segnaletici. Chi riceve la richiesta di estradizione è il ministro. Il ministro fa una valutazione cartolare molto superficiale e poi trasmette la richiesta al procuratore generale presso la corte di appello competente. Il procuratore per prima cosa convoca davanti a sé il soggetto interessato e provvede lui stesso alla verifica dei dati identificativi, oltre che a raccogliere eventuale consenso dell'interessato. Già nel momento in cui deve comparire l'interessato deve essere avvisato che può farsi assistere da un difensore, che può nominare o che può essere nominato d'ufficio. Il difensore deve essere avvisato prima del consenso. Per il consenso all'estradizione è necessaria la presenza del difensore e menzione nel consenso. Se c'è consenso si passa direttamente alla fase amministrativa. Se invece non si procede al consenso, il procuratore generale entro tre mesi da quando ha ricevuto la domanda deve presentare la requisitoria, ossia esame del caso e richiesta di decisione alla corte di appello. La requisitoria deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello, insieme ad atti e cose sequestrate. Soggetto da estradare, difensore e rappresentante dello stato richiedente devono essere avvisati del deposito e possono prendere visione degli atti. Inoltre, gli stessi soggetti possono presentare memorie difensive. Questi atti possono essere compiuti entro dieci giorni. Nel caso Touil è stato presentato un registro che attesta.
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