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ORDINE DI TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Strumento collegato con il MAE ma è strumento successivo e consente il

trasferimento di persone condannate a pena detentiva da una paese all’altro

dell’unione. Trovava già un riferimento in una convenzione del consiglio d’Europa

(23 marza 1983) e resa esecutiva in Italia con la L. 257/1989. È stato più

recentemente disciplinato nell’ambito della “piccola Europa” con una Decisione

Quadro 2008/909/GAI, recepita con D.lgs. 161/2010 nel nostro ordinamento.

Successivamente al MAE ma con lo stesso meccanismo si è elaborato questo

strumento relativo al trasferimento dei condannati: riguarda chi è stato

condannato in paese UE e viene trasferito in un paese diverso in cui la sentenza

è stata emessa perché venga eseguita la misura detentiva. È necessario che ci

sia un provvedimento di condanna o di misura di sicurezza definitivo e che abbia

irrogato una misura di durata non inferiore ai sei mesi (anche se residuo di

maggiore pena). La misura di sicurezza può anche essere stata disposta con

sentenza di proscioglimento. La ratio è che il soggetto venga trasferito per

eseguire la pena in un paese in cui poi il soggetto sarà reinserito una volta esaurita

l’esecuzione della pena e della misura. Questo strumento potrà sostituire in alcuni

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casi il mandato d’arresto europeo esecutivo, ma non riguarda le misure cautelari

e ha per destinatari solo le persone fisiche e non anche quelle giuridiche.

ROGATORIE INTERNAZIONALI

Strumento molto importante a livello di cooperazione giudiziaria in ambito

internazionale. Ha come oggetto principale l’acquisizione di prove in paesi diversi

rispetto a quello in cui si stanno svolgendo le indagini e il processo. Si parla di

rogatoria quando è necessario assumere una prova in un paese estero diverso.

Questo strumento ha come caratteristica un’assistenza data tra paesi che

cooperano a livello internazionale. Ha per oggetto non solo prove precostituite

come documenti, ma anche prove costituende come l’audizione di

testimonianze, periti e consulenti tecnici. Stato rogante lo stato che chiede la

collaborazione del paese straniero e stato rogato lo stato in cui la prova deve

essere acquisita. Anche in questa materia ci sono diverso fonti, l’assistenza

giudiziaria internazionale è disciplinata da diverse fonti: principi generali

dell’ordinamento internazionale, convenzioni nell’ambito della grande Europa

(convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale), codice di

procedura articolo 723 a 729 che operano in via sussidiaria e residuale.

Principi generali fissati nel Libro XI

Locus regit actum gli atti richiesti dall’autorità straniere si eseguono secondo la

normativa interna dello stato assistente

Questo principio però pone dei problemi, in primo luogo quello dell’utilizzabilità

degli atti nello stato richiedente. Problema di non poter usare le prove assunte

secondo le regole di un altro paese laddove siano diverse dalle nostre. Allora si

tende a chiedere quelle che sono le modalità per costituire e acquisire la prova

così che poi possa essere utilizzabile.

Doppia incriminazione il fatto per cui la prova è richiesta e per cui si sta

 procedendo dovrebbe essere previsto come reato in entrambi i paesi.

Non discriminazione la richiesta di collaborazione e assistenza non può

 essere accettata quando si ritiene che ci sia una violazione delle regole

che vietano le discriminazioni, si prevede però la possibilità che il soggetto

dia il consenso 37

Generale divieto di violare i principi fondamentali dell’ordinamento

 giuridico dello stato italiano

Divieto di svolgere attività probatoria quando questa possa

 compromettere la stabilità dello stato.

Oggetto della rogatoria

Sono considerati atti rogabili sia i mezzi di ricerca della prova ma i mezzi di prova,

il nostro codice poi prevede che questo strumento possa essere usato per le

comunicazioni e le notificazioni, si discute sulle cosiddette prove innominate

(articolo 189 c.p.p.) prove cioè atipiche che sono ammesse dove rispettano

determinate condizioni, se possano o meno essere oggetto di rogatoria.

Nell’ambito della disciplina sulle rogatoria c’è anche una disciplina di altri

strumenti come le indagini sotto copertura, le informazioni spontanee, le

consegne controllate. Con il trattato di Prum che è stato ratificato con L.85/2009

è ammesso l’accesso a banche dati comuni per cercare sempre di attuare la

cooperazione.

Rogatoria attiva: lo stato domanda assistenza giudiziaria.

Rogatoria passiva: allo stato è domandata assistenza giudiziaria.

Le rogatorie permettono la circolazione delle prove in ambito internazionale.

Il processo si svolge in un paese A ma è utile acquisire una prova che si trova in

un paese B, non è possibile per l’autorità inquirente e giudiziaria andare

direttamente in territorio straniero ad acquisire la prova. Caso Regeni: la PG o il

PM italiano non possono andare in Egitto ad acquisire i tabulati telefonici, ma

deve chiedere all’Egitto attraverso una rogatoria di trasmettere il documento.

L’altro paese deve essere disposto a collaborare, si tratta di un’assistenza

giudiziaria e dunque non sempre è dovuta.

ROGATORIA PASSIVA

Fase politica

Paese estero che chiede all’Italia di acquisire una determinata prova e poi

trasferirla. La richiesta è trasmessa al ministro della giustizia che può operare una

valutazione discrezionale e politica sulla rogatoria inviata dal paese estero e in

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particolare il nostro codice prevede che il ministro non dà corso alla richiesta

quando:

Gli atti compromettono la sovranità la sicurezza o altri interessi essenziali

 dello stato (= principio di tutela dello stato italiano e della sua sovranità,

valutazione attribuita esclusivamente al ministro)

Gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai

 principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato.

L’esecuzione viola il principio di non discriminazione.

 Il ministro potrà poi rigettare la richiesta di rogatoria quando la richiesta ha

 ad oggetto la citazione di un testimone, un perito, un imputato se lo stato

richiedente non dà garanzie in ordine all’immunità della persona citata

cioè se la persona che dovrà andare nello stato straniero per essere sentita

nel procedimento non potrà essere trattenuta o indagata in un altro

procedimento poiché si usa in modo improprio uno strumento, pertanto

quando si ritiene che la rogatoria sia strumentale e sia in realtà

un’estradizione negherà la rogatoria.

È invece facoltà del ministro negare la rogatoria quando lo stato richiedente non

dia garanzie di reciprocità.

Fase giurisdizionale

Alle valutazioni del ministro che può fin da subito rigettare la richiesta causando

l’arresto del procedimento, se invece non ricorre nessuno di quei casi si passa alla

fase giurisdizionale di cui è competente la corte di Appello. È una fase sempre

necessarie per valutare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per darne seguito.

Questa fase è sempre necessarie ed è competente la corte di appello nel cui

distretto deve essere acquisita la prova. Nel caso in cui gli atti devono essere

compiuti in più distretti di corte di appello, allora sarà la cassazione in camera di

consiglio che deciderà quale è la corte di appello competente tenendo in

considerazione la natura degli atti, la quantità e l’importanza degli stessi. Sarà

necessario informare il procuratore nazionale anti mafia e anti terrorismo laddove

i delitti per cui si procede siano quelli dell’articolo 51 comma 3 bis e 3 quater. Il

presidente della corte fissa un’udienza e lo comunica al procuratore generale a

pena di nullità. Il procedimento si svolge in camera di consiglio ex articolo 127 e

la Corte decide con ordinanza non impugnabile l’accoglimento o il rigetto della

rogatoria. Una rogatoria indeterminata non è possibile ma è necessario indicare

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gli atti che si vuole che siano compiuti o le prove già costituite e acquisite nel

paese, la richiesta può anche indicare una serie di atti ma l’importanza è la

precisione con cui questi devono essere indicati.

La decisione è:

Negativa (=non accoglimento):

Se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari ai principi

 dell’ordinamento giuridico dello stato. Questo elemento è valutato due

volte prima dal ministro e poi dalla corte d’appello

Se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato

 dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente

espresso il suo consenso alla rogatoria (principio della doppia

incriminazione)

Se vi sono fondate ragioni per ritenere che il procedimento sarà

 discriminatorio

In due casi su tre si attribuisce rilevanza al consenso dell’imputato liberamente

espresso, in questo caso il consenso supera il problema della doppia

incriminazione e del processo non discriminatorio: la ratio sta nella volontà

dell’imputato di acquisire una prova favorevole e importante e perciò solleva la

corte dalle valutazioni sul rispetto di questi principi.

Qualora comunque non ricorra una di queste tre ipotesi, seguirà un exequatur e

si darà seguito alla rogatoria. In questo caso l’ordinanza è Favorevole

(=accoglimento): la corte di appello delega al compimento dell’atto un proprio

componente o il gip del luogo dove l’atto deve essere acquisito

L’esecuzione della rogatoria può incorrere in una sospensione se può

pregiudicare indagini o procedimenti che sono in corso.

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle prove sono quelle dettate

dalla legge del luogo (locus regit actum), cioè si seguono le regole della lex fori.

Questo però può comportare dei problemi per l’utilizzabilità della prova perché

acquisita con forme non accettate e non ammesse nel nostro paese.

Procedura semplificata: quando la rogatoria viene usata per la citazione di

testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato o per notificare una

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citazione a un imputato che risiede o dimora in Italia. In questi casi la richiesta è

trasmessa direttamente al procuratore della repubblica del luogo in cui si deve

notificare l’atto e non si svolge la fase giurisdizionale. Questa procedura

semplificata si usa anche quando la richiesta provenga da un’aut

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
58 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bontempelli Manfredi.