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COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Premessa. Il procedimento davanti all'organo giurisdizionale moncratico: dalle
direttive per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale alla riforma del
giudice unico
--a differenza del codice del 1930, all'internodel quale l'attenzione per il procedimento
pretorile si esauriva in poche disposizioni sparse, nell'attuale codice le previsioni sono state
collocate in un libro apposito (libro VIII ) rubricato in origine “procedimento davanti al
pretore” ed oggi, grazie al dlgs 51/1998, “procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica”
--sino al 2 gennaio 2000 tale prcedimento risultava contraddistinto dall'assenza dell'udienza
preliminare e quindi avrebbe potuto essere ricondotto tra i procedimenti speciali
--nella direttiva contenuta nell'art 2 numero 12 della legge delega trova confermala volontà
di potenziare la competenza pretorile, attribuendo come competenza:
***i reati contravvenzionali
***i delitti punibili con la multa o la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni
--per quanto attiene la forma del procedimento, l'art 2 n. 103 della legge delega imponeva
una disciplina basata su massima semplificazione poichè:
1)escludeva l'udienza preliminare
2)prevedeva incidenti probatori solo in casi eccezionali
3)si riconosceva al pm il potere di emettere il decreto di citazione a giudizio senza alcuna
verifica giurisdizionale
La logica che sostenea tali scelte, come le altre deroghe al modello ordinario previste nel
libro VII, poggiava sul'equivoco secondo cui i fatti di minore rilievo sul piano penale
consentirebbero una trattazione processuale più agile e meno garantita in considerazione
delle ridotte difficoltà di reperimento e valutazione della prova
--con l'approvazione della legge 254/1997 si è delegato il governo a ristrutturare gli uffici
giudiziari di primo grado secondo il modello del “giudice unico”: dunque si è soppresso
l'ufficio della procura della repubblica presso la pretura (trasferendone le funzioni alla
pricura della repubblica presso il tribunale) sia l'ufficio del pretore (trasferendone le
competenze al tribunale). Il tribunale avrebbe giudicato in composizione collegiale per una
percentuale di casi ancor più ridotta (ogni delitto punito con la pena della reclusione
superiore nel massimo a 20 anni) e a composizione monocratica. Inoltre era previsto che
dinanzi al nuovo giudice si applicassero le norme processuali vigenti per il procedimento
dinnanzi al pretore
--tuttavia le scelte della legge delega non venivano passivamente recepite dal governo: al di
la del parziale recupero di spazi operativi per il giudice collegiale (attuato attraverso
l'abbandono della disciplina dell'art 4 per la determinazione delle attribuzioni fra le due
conformazioni del tribunale) l'inadeguatezza della soluzione fornita per regolamentare il
procedimento era già avvertita e si rilevava come il trasferimento considerevole del carico
degli affari penali verso l'organo monocratico avrebbe comportato un impatto non
trascurabile sulla struttura e funzionalità del processo dinanzi al pretore, tale da far emergere
la necessità di ridisegnare il rito pretorile. Il legislatore delegato, non poteva far altro che
emanare disposizioni di mero coordinamento che si erano per lo più tradotte nella
sotituzione della parola “pretore” con la parola “giudice”
--con l'approvazione della legge 479/1999 sarebbero state introdotte le modifiche previste
dalle regole sul giudice unico. La crescita dei casi attribuiti al tribunale in composizione
monocratica ha spinto il legislatore ad effettuare con l'art 44 di detta legge, una integrale
rivisitazione delle disposizioni previste nel libro VIII.
Ne deriva la nuova disciplina del rito, ricompresa tra gli art 549-559, che presenta svariati
profili di autonomia rispetto alla precedente, per cui ora si distingue:
Tribunale in composizione collegiale (art.33-bis): competente per tutti una serie di
• dellitti + (norma di chiusura) delitti puniti con reclusione superiore (nel massimo) a
10anni, anche nell'ipotesi del tentativo; eccettuate le ipotesi ex art.33-ter
Tribunale in composizione monocratica (art.33-ter): competente per tutti i delitti
• sottratti al giudice collegiale (competenza residua) + delitti in materia di stupefacenti
ex art.73 T.U. 309/1990, salvo siano contestate talune aggrv. (es. ingente quantità,
che alzerebbe pena fino a 30anni).
I modelli processuali predisposti per il giudice monocratico
Sul piano della regolamentazione del procedimento si prevede l'udienza preliminare a fronte
delle ipotesi di reato che non possono essere oggetto della citazione diretta a giudizio da
parte del pm e quindi risultano predisposti due modelli processuali:
1) uno tendenzialmente omogeno al rito ordinario stabilito per il tribunale colleggiale
2) l'altro con elementi di specialità: assenza dell'ud.prel.; citazione diretta a giudizio da parte
del PM senza verifica giurisdizionale
le norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
su tale questione vige la disposizione generale prevista dall'art 549 secondo cui: Per tutto
ciò che non è previsto,nel libro o in altre disposizioni, si osservano le norme del rito
ordinaro, in quanto applicabili . Ne deriva che la disciplina del procedimento ordinario
(cioè per i reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale) potrà essere richiamata se
risultano soddisfatte due condizioni:
1)la materia non sia regolata dagli art 550-559 od altrove (es le disposizioni di attuazione
relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ed alle sezioni
distaccate di tribunale, quelle in tema di organizzazione giudiziaria)
2)si deve verificare la compatibilità delle previsioni del procedimento ordinario con la
struttura del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (ad es non
potranno essere applicate le previsioni in tema di udienza preliminare per tutti i
procedimenti per i quali si procede nelle forme della citazione diretta a giudizio). Caso
particolare: per contro, nonostante l'assenza di accenni all'operatività del giudizio immediato
nelle disposizioni relative all'adozione dei procedimenti speciali nel rito monocratico, dove
si fa invece espresso riferimento al giudizio abbreviato, al patteggiamento, al procedimento
per decreto e al giudizio direttissimo, si deve ritenere che l'istituto possa applicarsi a fronte
di imputazioni per le quali l'azione penale davanti al giudice singolo dovrà essere esercitata
con la richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che si prevede la celebrazione dell'udienza
preliminare ed acquista spazio operativo un rito che, è appunto caratterizzato
dall'eliminazione di tale fase
la fase delle Indagini preliminari
Si applica in toto la generale disciplina delle indagini preliminari (quindi le stesse
riguardanti il tribunale in composizione collegiale)
in passato invece era prevista una disciplina apposita con previsioni autonome in materia di
incidente probatorio, di durata e chiusura delle indagini preliminari:
1)per quanto riguarda l'incidente probatorio, si è visto che era previsto solo in casi
eccezionali l'eccezionalità si esprimeva con l'individuazione di urgenza nell'assunzione della
prova e verificando se tale situazione non era rimediabile con l'emissione immediata del
decreto di citazione a giudizio. Tale disciplina era insoddisfacente perchè da un lato non si
era previsto un meccanismo davvero in grado di ridurre significativamente le ipotesi
applicative dell'istituto e dall'altro si prevedeva un'altrenativa all'incidente probatorio
irrispettosa delle esigenze di tempestività nell'acquisizione della prova. Infatti:
***la possibilità di emettere il decreto di citazione diretta a giudizio pareva subordinata alla
completezza delle indagini, e se si sarebbe ravvisata la necessità di ulteriori atti investigativi
il giudice non sarebbe stato in condizione di dichiarare che si erano realizzati i presupposti
per l'emissione del decreto di citazione e non avrebbe potuto rigettare la richiesta di
incidente probatorio a fronte della necessità di assumere in tempi brevi la prova, la diversa
decisione del giudice di utilizzare per tal fine l'istruzione dibattimentale, doveva far i conti
col termine stabilito a difesa dell'imputato chiamato a giudizio (almeno 45 gg)
Non si doveva inoltre trascurare la circostanza che la decisione di emettere il decreto di
citazione spettava al pm, il quale poteva dissentire dalle considerazioni svolte dal giudice
circa la possibilità di adottare immediatamente tale provedimento, sulla base della
incompletezza delle indagini preliminari, con la conseguente non assunzione della prova
Quindi è accolta con favore la scelta del legislatore di abbandonare l'idea di regolamentare
in maniera parzialmente autonoma detto istitutto nei procedimenti davanti al tribunale in
composizione monocratica
2)per quanto riguarda le indagini preliminari la disciplina precedente stabiliva:
che il pm dovese concluderle entro 4 mesi (anzichè 6) dalla data in cui il nome della
• persona acui il reato era attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.
Inoltre potevano aversi solo due proroghe, ciascuna per un periodo non superiore a 4
• mesi
il procedimento sulle richieste di proroga si svolgeva senza contraddittorio orale
•
Tuttavia la realtà dimostrò l'impossibilità di rispettare tale disciplina a causa della
complessità delle fattispecie di reato attribuite al giudice monocratico (es le problematiche
giudiziarie relative agli incidenti sul lavoro, le vicende in tema di inquinamento, di tutela
dell'ambiente che spesso richiedono accertamenti tecnici che incidono pesantemenete sui
tempi delle indagini) e quindi si deve osservare il termine ordinario di durata delle indagini
preliminari di 6 mesi con durata massima anche a seguito delle proroghe in 18 mesi (2 anni
nel caso di complessità delle investigazioni, della necessità di compimento di atti all'estero,
dall'indispensabilità del collegamento tra più uffici del pm
Occorre precisare che la disciplina passata della proroga prevedeva come detto un rinvio
alla disciplina ordinaria. Si trattava però di un rinvio non integrale poichè il giudice
provvede con ordinanza in camera di consiglio senza intervento del pm e dei difensori. Ci si
chiese se tale disciplina non contrastasse con l'art 3 della costituzione, ma in svariate
occasioni la corte di cassazione ritenne che la questione di illegittimità fosse infondata
poichè è sempre comunque ammesso un contraddittorio cartolare tra le parti