Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 322
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 1 Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 41
1 su 322
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Premessa. Il procedimento davanti all'organo giurisdizionale moncratico: dalle

direttive per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale alla riforma del

giudice unico

--a differenza del codice del 1930, all'internodel quale l'attenzione per il procedimento

pretorile si esauriva in poche disposizioni sparse, nell'attuale codice le previsioni sono state

collocate in un libro apposito (libro VIII ) rubricato in origine “procedimento davanti al

pretore” ed oggi, grazie al dlgs 51/1998, “procedimento davanti al tribunale in

composizione monocratica”

--sino al 2 gennaio 2000 tale prcedimento risultava contraddistinto dall'assenza dell'udienza

preliminare e quindi avrebbe potuto essere ricondotto tra i procedimenti speciali

--nella direttiva contenuta nell'art 2 numero 12 della legge delega trova confermala volontà

di potenziare la competenza pretorile, attribuendo come competenza:

***i reati contravvenzionali

***i delitti punibili con la multa o la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni

--per quanto attiene la forma del procedimento, l'art 2 n. 103 della legge delega imponeva

una disciplina basata su massima semplificazione poichè:

1)escludeva l'udienza preliminare

2)prevedeva incidenti probatori solo in casi eccezionali

3)si riconosceva al pm il potere di emettere il decreto di citazione a giudizio senza alcuna

verifica giurisdizionale

La logica che sostenea tali scelte, come le altre deroghe al modello ordinario previste nel

libro VII, poggiava sul'equivoco secondo cui i fatti di minore rilievo sul piano penale

consentirebbero una trattazione processuale più agile e meno garantita in considerazione

delle ridotte difficoltà di reperimento e valutazione della prova

--con l'approvazione della legge 254/1997 si è delegato il governo a ristrutturare gli uffici

giudiziari di primo grado secondo il modello del “giudice unico”: dunque si è soppresso

l'ufficio della procura della repubblica presso la pretura (trasferendone le funzioni alla

pricura della repubblica presso il tribunale) sia l'ufficio del pretore (trasferendone le

competenze al tribunale). Il tribunale avrebbe giudicato in composizione collegiale per una

percentuale di casi ancor più ridotta (ogni delitto punito con la pena della reclusione

superiore nel massimo a 20 anni) e a composizione monocratica. Inoltre era previsto che

dinanzi al nuovo giudice si applicassero le norme processuali vigenti per il procedimento

dinnanzi al pretore

--tuttavia le scelte della legge delega non venivano passivamente recepite dal governo: al di

la del parziale recupero di spazi operativi per il giudice collegiale (attuato attraverso

l'abbandono della disciplina dell'art 4 per la determinazione delle attribuzioni fra le due

conformazioni del tribunale) l'inadeguatezza della soluzione fornita per regolamentare il

procedimento era già avvertita e si rilevava come il trasferimento considerevole del carico

degli affari penali verso l'organo monocratico avrebbe comportato un impatto non

trascurabile sulla struttura e funzionalità del processo dinanzi al pretore, tale da far emergere

la necessità di ridisegnare il rito pretorile. Il legislatore delegato, non poteva far altro che

emanare disposizioni di mero coordinamento che si erano per lo più tradotte nella

sotituzione della parola “pretore” con la parola “giudice”

--con l'approvazione della legge 479/1999 sarebbero state introdotte le modifiche previste

dalle regole sul giudice unico. La crescita dei casi attribuiti al tribunale in composizione

monocratica ha spinto il legislatore ad effettuare con l'art 44 di detta legge, una integrale

rivisitazione delle disposizioni previste nel libro VIII.

Ne deriva la nuova disciplina del rito, ricompresa tra gli art 549-559, che presenta svariati

profili di autonomia rispetto alla precedente, per cui ora si distingue:

Tribunale in composizione collegiale (art.33-bis): competente per tutti una serie di

• dellitti + (norma di chiusura) delitti puniti con reclusione superiore (nel massimo) a

10anni, anche nell'ipotesi del tentativo; eccettuate le ipotesi ex art.33-ter

Tribunale in composizione monocratica (art.33-ter): competente per tutti i delitti

• sottratti al giudice collegiale (competenza residua) + delitti in materia di stupefacenti

ex art.73 T.U. 309/1990, salvo siano contestate talune aggrv. (es. ingente quantità,

che alzerebbe pena fino a 30anni).

I modelli processuali predisposti per il giudice monocratico

Sul piano della regolamentazione del procedimento si prevede l'udienza preliminare a fronte

delle ipotesi di reato che non possono essere oggetto della citazione diretta a giudizio da

parte del pm e quindi risultano predisposti due modelli processuali:

1) uno tendenzialmente omogeno al rito ordinario stabilito per il tribunale colleggiale

2) l'altro con elementi di specialità: assenza dell'ud.prel.; citazione diretta a giudizio da parte

del PM senza verifica giurisdizionale

le norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

su tale questione vige la disposizione generale prevista dall'art 549 secondo cui: Per tutto

ciò che non è previsto,nel libro o in altre disposizioni, si osservano le norme del rito

ordinaro, in quanto applicabili . Ne deriva che la disciplina del procedimento ordinario

(cioè per i reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale) potrà essere richiamata se

risultano soddisfatte due condizioni:

1)la materia non sia regolata dagli art 550-559 od altrove (es le disposizioni di attuazione

relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ed alle sezioni

distaccate di tribunale, quelle in tema di organizzazione giudiziaria)

2)si deve verificare la compatibilità delle previsioni del procedimento ordinario con la

struttura del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (ad es non

potranno essere applicate le previsioni in tema di udienza preliminare per tutti i

procedimenti per i quali si procede nelle forme della citazione diretta a giudizio). Caso

particolare: per contro, nonostante l'assenza di accenni all'operatività del giudizio immediato

nelle disposizioni relative all'adozione dei procedimenti speciali nel rito monocratico, dove

si fa invece espresso riferimento al giudizio abbreviato, al patteggiamento, al procedimento

per decreto e al giudizio direttissimo, si deve ritenere che l'istituto possa applicarsi a fronte

di imputazioni per le quali l'azione penale davanti al giudice singolo dovrà essere esercitata

con la richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che si prevede la celebrazione dell'udienza

preliminare ed acquista spazio operativo un rito che, è appunto caratterizzato

dall'eliminazione di tale fase

la fase delle Indagini preliminari

Si applica in toto la generale disciplina delle indagini preliminari (quindi le stesse

riguardanti il tribunale in composizione collegiale)

in passato invece era prevista una disciplina apposita con previsioni autonome in materia di

incidente probatorio, di durata e chiusura delle indagini preliminari:

1)per quanto riguarda l'incidente probatorio, si è visto che era previsto solo in casi

eccezionali l'eccezionalità si esprimeva con l'individuazione di urgenza nell'assunzione della

prova e verificando se tale situazione non era rimediabile con l'emissione immediata del

decreto di citazione a giudizio. Tale disciplina era insoddisfacente perchè da un lato non si

era previsto un meccanismo davvero in grado di ridurre significativamente le ipotesi

applicative dell'istituto e dall'altro si prevedeva un'altrenativa all'incidente probatorio

irrispettosa delle esigenze di tempestività nell'acquisizione della prova. Infatti:

***la possibilità di emettere il decreto di citazione diretta a giudizio pareva subordinata alla

completezza delle indagini, e se si sarebbe ravvisata la necessità di ulteriori atti investigativi

il giudice non sarebbe stato in condizione di dichiarare che si erano realizzati i presupposti

per l'emissione del decreto di citazione e non avrebbe potuto rigettare la richiesta di

incidente probatorio a fronte della necessità di assumere in tempi brevi la prova, la diversa

decisione del giudice di utilizzare per tal fine l'istruzione dibattimentale, doveva far i conti

col termine stabilito a difesa dell'imputato chiamato a giudizio (almeno 45 gg)

Non si doveva inoltre trascurare la circostanza che la decisione di emettere il decreto di

citazione spettava al pm, il quale poteva dissentire dalle considerazioni svolte dal giudice

circa la possibilità di adottare immediatamente tale provedimento, sulla base della

incompletezza delle indagini preliminari, con la conseguente non assunzione della prova

Quindi è accolta con favore la scelta del legislatore di abbandonare l'idea di regolamentare

in maniera parzialmente autonoma detto istitutto nei procedimenti davanti al tribunale in

composizione monocratica

2)per quanto riguarda le indagini preliminari la disciplina precedente stabiliva:

che il pm dovese concluderle entro 4 mesi (anzichè 6) dalla data in cui il nome della

• persona acui il reato era attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.

Inoltre potevano aversi solo due proroghe, ciascuna per un periodo non superiore a 4

• mesi

il procedimento sulle richieste di proroga si svolgeva senza contraddittorio orale

Tuttavia la realtà dimostrò l'impossibilità di rispettare tale disciplina a causa della

complessità delle fattispecie di reato attribuite al giudice monocratico (es le problematiche

giudiziarie relative agli incidenti sul lavoro, le vicende in tema di inquinamento, di tutela

dell'ambiente che spesso richiedono accertamenti tecnici che incidono pesantemenete sui

tempi delle indagini) e quindi si deve osservare il termine ordinario di durata delle indagini

preliminari di 6 mesi con durata massima anche a seguito delle proroghe in 18 mesi (2 anni

nel caso di complessità delle investigazioni, della necessità di compimento di atti all'estero,

dall'indispensabilità del collegamento tra più uffici del pm

Occorre precisare che la disciplina passata della proroga prevedeva come detto un rinvio

alla disciplina ordinaria. Si trattava però di un rinvio non integrale poichè il giudice

provvede con ordinanza in camera di consiglio senza intervento del pm e dei difensori. Ci si

chiese se tale disciplina non contrastasse con l'art 3 della costituzione, ma in svariate

occasioni la corte di cassazione ritenne che la questione di illegittimità fosse infondata

poichè è sempre comunque ammesso un contraddittorio cartolare tra le parti

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
322 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher juliettju90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Della Casa Franco.