PROCEDURA PENALE 2
POLIZIA GIUDIZIARIA
L'attività di indagine della Polizia giudiziaria; l'obbligo di riferire la notizia di reato
il PM e la Polizia giudiziaria non hanno, rispetto alla stessa notizia di reato, i medesimi
poteri e doveri. Il destinatario ultimo è infatti il solo magistrato, il quale, gravato
dall'obbligo dell'azione penale, deve immediatamente attivarsi, procedendo all'iscrizione
della notizia nell'apposito registro.
Sulla polizia giudiziaria, grava, invece, l'obbligo di informare il PM di ogni notizia che rechi
il fumus di un illecito penale, previa lo svolgimento di un attività di accertamento.
In precedenza (prima dell'approvazione del codice) l'attività investigativa della polizia
giudiziaria si configurava come un interludio, dai spazi ristrettissimi tra notizia di reato e
comunicazione della stessa al PM. Tempi ridotti, forme essenziali e autonomia quasi nulla
erano le caratteristiche che caratterizzavano il rapporto di dipendenza che legava la polizia
giudiziaria al PM.
Si parlava di Unitarietà dello sviluppo investigativo volto a valorizzare il ruolo del PM fin
dalle prime battute del procedimento.
Le riforme hanno accentuato il grado di autonomia della pol.giud., superando il stretto
rapporto di subordinazione col PM.
Art.347: la pol.giud., acquisita la notizia di reato, deve riferirla al PM senza ritardo (in
precedenza: entro 48ore). L'informativa è presentata per iscritto (o tramite consegna di
supporto informatico o per via telematica) deve contenere:
-> data e ora di acquisizione della notizia [così da verficare se la comunicazione è
avvenuta "senza ritardo": resp.disciplinare]
-> elementi essenziali del fatto e altri elementi fino ad allora raccolti;
-> indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute + relativa documentazione
-> quando possibile, generalità, domicilio e ogni altra notizia utile all'idenificazione
dell'indagato, p.offesa e coloro in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione del fatto.
Alcuni casi particolari, per cui l'informativa deve essere comunicata
·entro 48ore, dal compimento di un atto per cui è prevista (necessaria o facoltativa)
assistenza del difensore (salva diversa disp.legge) (Si tratta di atti in cui il difensore ha
il diritto di assistere e quindi la sua presenza non sempre è necessaria).
---> è così subito sollecitato il controllo PM su atti capaci di incidere sui diritti
dell'indagato.
"immediatamente", anche in forma orale (con successiva comunicazione scritta,
• senza ritardo), quando
a) la notizia riguarda uno dei delitti ex art.407 c.2, lettera a n°1-6 [gravi delitti per
cui durata max ind.prel. è aumentata a 2anni],
b) oppure ricorrono ragioni d'urgenza.
Notizia di reato non perseguibile d'ufficio (quando ancora manca la condizione di
procedibilità.): la pol.giud. riferisce senza ritardo le attività previste quando manca la
cond.proc. (art.346: atti per assicurare fonti di prova e assunze prove ex art.392 quando vi è
pericolo nel ritardo.
trasmettendo la relativa documentazione ove il PM ne faccia richiesta.
Denunce contro ignoti: trasmesse al PM con elenchi mensili (insieme ad indagini svolte per
identificare reo).
---> ciò in vista dell'archiviazione cumulativa ex art.415 c.4).
Attività investigative tipiche e atipiche
la pol.giud. svolge i compiti indicati all'art.55:
-> prende notizia dei reati, anche di propria iniziativa (attività informativa);
-> ne ricerca gli autori (attività investigativa);
-> compie gli atti necessari ad assicuare le fonti di prova e raccoglie ogni elemento utile per
l'applicazione della legge penale (attività di assicurazione della prova);
-> impedisce che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze (attività preventiva);
-> svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (dipendenza
dal PM)
Art.348: anche dopo aver comunicato la notizia di reato al PM, la pol.giud. continua a
esercitare le funzioni ex art.55, raccogliendo in particolare ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e l'inviduzione del colpevole. Al tal fine procede, tra l'altro:
a) alla ricerca di cose e tracce pertinenti il reato, nonché alla conservazione di esse e dello
stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione
dei fatti;
Dopo l'intervento del PM, la polizia giudiziaria deve:
a) compie gli atti da questo delegati (art. 370) ed esegue le direttive del PM;
b) svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il PM, tutte le attività d'indagine
per accertare i reati, ovvero richieste da elementi succssivamente emersi, e assicura le
nuove fonti di prova [c.d. attività d'indagine parallela: accentuata autonomia della
pol.giud.]
Atti tipici o espressamente disciplinati
Nell'agire di propria iniziativa (anche dopo internvento del PM), la pol.giud. può compiere i
seguenti atti tipici (apposita disciplina):
-> identificazione dell'indagato o altre persone (349);
-> raccolta di informazioni dall'indagato, persone informate sui fatti o imputati in
procedimenti connessi (artt 350, 351);
-> in situazioni d'urgenza, la polizia giudiziaria può procedere ad atti d'indagine suscettibili
di incidere sulla libertà o su altri diritti fondamentali della persona: (pericolo di
dispersione della prova) procede a perquisizioni (352), accertamenti su luoghi o persone
(354)sequestro del corpo del reato e cose pertinenti (355), acquisizioni di plichi o
corrispondenza (353).
se occorroo specifiche competente tecniche, può avvalersi di persone idonee che non
• possono rifiutare la propria opera (ciò solo per attività di carattere materiale, non per
attività di carattere valutativo).
Può svolgere anche una serie di attività atipiche o non predeterminabili con una
tipizzazione normativa, es.:
-> appostamenti e pedinamenti (anche con mezzi satellitari);
-> videoregistrazioni in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico;
-> atti che la legge attribuisce al PM ("soggettivamente atipici"): riconoscimento tramite
fotografia; richiesta all'indiziato di parlare per consentire il riconoscimento della voce da
parte della p.offesa.
Problema della leggittimità degli atti atipici: sopratutto quando siano sucettibili di
intercettare diritti fondamentali della persona. Si fa riferimento sopratutto a tutti quei
elementi di prova assunti " contra costitutionem".
secondo Corte cost. e Sez.Un.Cass. le prove raccolte con tali atti sono inutilizzabili tutte le
volte che incidono sui diritti fondamentali (giacché manca la predeterminazione legislativa
di casi e modi).
Identificazione della persona sottoposta alle indagini e delle altre
(art.349) Avviene, se possibile, in base alle dichiarazione dallo stesso fornite,
ammonendolo sulle conseguenze del rifiuto o di una dichiarazione mendace; è altresì
invitato a dichiarare o elegge domicilio per le notificazioni.
Se il soggetto non vuole dichiarare la propria identità, è possibile ricorrere ai seguenti
strumenti (solo se si tratta di persona sottoposta alle indagini).
-> rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici;
-> "altri accertamenti": es. prelievo di capelli o saliva anche in mancanza di consenso
dell'intressato ---> in tal caso il prelievo avviene "nel rispetto della dignità personale del
soggetto" e "previa autorizzazione scritta, o resa oralmente ma poi confermata per
iscritto, del PM".
Se l'indagato (oppure una persona informata sui fatti) rifiuta di farsi identificare o fornisce
generalità/documenti per cui c'è il fumus di falsità, la pol.giud. accompagna la persona
nei propri uffici --> la permanenza non può protarsi oltre il tempo strettamente necessario
per l'identificazione e comunque non oltre le 12ore.
---> se l'identificazione risulta particolarmente complessa, oppure occorre l'assistenza
dell'autorità consolare o di un interprete, il termine max è elevato a 24ore: occore allora
il previo avviso, anche orale, al PM, e la persona può chiedere di avvisare un
familiare/convivente.
Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto (nonché del rilascio) è data
immediata notizia al PM: egli, se ritiene che non ne ricorrano le condizioni, ordina il
rilascio.
Sommarie informazioni
Tra i principali compiti della polizia giudiziaria vi è quello di assumere informazioni dalla
persona già raggiunta da indizi di reato, da persone informate sui fatti e da imputati e
indagati in procedimenti collegati o connessi.
(art.350) nel caso dell'indagato, disciplinate diverse ipotesi:
"Quasi interrogatorio": svolto dall'ufficiale pol.giud. (non dall'agente) con soggetto
• non sottoposto a misura precautelare.
Non è prevista la contestazione del fatto ex art.65, mentre si applicano gli avvisi ex
art.64:
-> le dichiarazioni potranno essere usate contro di lui;
-> ha facoltà di non rispondere (salvo all'invito di dichiarare le proprie generalità),
ma il procedimento seguirà il suo corso
-> se rende dichiarazioni su resp.altrui, assumerà a riguardo l'ufficio di testimone
(salvo incompatibilità).
+ divieto di utilizzare tecniche lesive dell'autodeterminazione (es.ipnosi o
narcoanalsi), nemmeno col consenso del soggetto.
Prima di procedere, il soggetto è inviato a nominare un difensore di fiducia o gli è n'è
procurato uno d'ufficio (350 comma 2): l'assunzione delle dichiarazioni, pena nullità
assoluta (ex art.179), avviene in presenza del difensore (che ha l'obbligo di
presenziare).
Le informazioni, così assunte potranno essere usate in dibattimento per:
-> contestazioni ex art.500 e 503.
-> lettura ex art.512, in caso di irripetibilità sopravvenuta.
Se ne può inoltre fare un uso endofasico, per le decisioni di natura incidentale e riti speciali
alternativi al dibattimento.
Informazioni assunte sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art 350 comma 5 e 6)
(ma è meglio intendere "luogo e immediatezza"): informazioni assunte dall'uff.pol.giud. (No
da agenti) anche in assenza del difensore, utili unicamente per la prosecuzione delle
indagini; è infatti vietata ogni forma di documentazione e utilizzazione.
Dichiarazioni spontanee dell'indagato (art 350 comma 7)
raccolte anche da agenti pol.giud.; non sono dovuti gli avvisi ex art.64 nè occorre la
presenza del difensore (per via del carattere spontaneo).
Utilizzabilità:
-> contestazioni in dibattimento ex art.503, c.3;
-> decisioni endofasiche e i procedimenti speciali privi di dibattimento.
La pol.giud. può essere inoltre delgata (ex art.370) dal PM a svolgere l'interrogatorio,
verso persona non sottoposta a restrizioni della libertà: garanzie ex art.64 e 65, necessaria
presenza del difensore. Utilizzabilità: contestazioni in dibattimento.
Persone informate sui fatti
La pol.giud. può assumere informazioni anche da questi soggetti, con le garanzie che
susssitono l'assunzione della prova testimoniale. Perciò:
-> non possono essere sentiti soggetti nei casi di incompatibilità ex art.197;
-> i soggetti hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere secondo verità, ma non possono
essere costretti a deporre sui fatti dai quali potrebber emergere una resp.penale (art.198);
-> i prossimi congiunti dell'indagato devono essere avvertiti, pena nullità, della facoltà di
non rispondere (art.199);
-> i soggetti possono astenersi dal rispondere secondo le norme sui segreti (art.200, 201,
202);
-> applicabili le garanzie previste per gli informatori della pol.giud. e dei servizi di
sicurezza (art.203)
Il soggetto, a differenza del testimone, non è però sanzionato per la falsità delle
dichiarazioni (salvo integrino calunnia o fav.personale): non si applica infatti l'art.371-bis,
che punsice chi rilascia false dichiarazioni al PM o al procuratore della Corte penale
internazionale.
---> vietato inoltre l'arresto in flagranza reati concernenti il contenuto delle informazioni o il
rifiuto di fornirle.
Alle persone già sentite dal difensore non possono essere richieste informazioni sulle
domande formulare e le risposte date (e viceversa) ---> ratio: evitare interferenze tra
indagini pubbliche e private.
Tutela dei soggetti deboli
Nei procedimenti per maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.), taluni delitti
contro la libertà individuale (artt.600 -> 602 c.p.) contro la libertà personale (artt.609-bis ->
609 undecies) e atti persecutori (art.612-bis), la pol.giud., quando deve assumere sommarie
informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o in
pischiatria infantile, nominato dal PM.
---> analoghe garanzie per le persone offese, anche maggiorenni, in condizione di
particolare vulnerabilità; occorre inoltre assicuare che tale persona, in occasione della
richiesta di somm.inf., non abbia contatti con l'indagato, e non sia chiamata più volte a
rendere somm.inf., salva l'assoluta necessità per le indagini.
Imputati in procedimento connesso o imputati di un reato collegato
Atto riservato ai soli uff.pol.giud.; il soggetto, prima dell'audizione, deve essere avvisato di
essere assistito da un dif.ufficio e della facoltà di nominarne uno di fiducia; il dif.,
tempestivamente avvisato, ha diritto di assistere all'atto, ma la sua partecipazione non è
necessaria a differenza di quanto accade per l'indagato (350 comma 1)
---> coloro che vengono sentiti come imputati o indagati, devono essere avvisati ex art.64 e,
nel successivo dibattimento, potranno assumere la veste di testimoni "assistiti" (con le
garanzie del 197-bis,nel caso rendano dichiarazioni su res.altrui).
Perquisizioni, accertamenti urgenti, acquisizione di plichi.
Perquisizione
(art.352) Gli Uff.pol.giud. (in casi di particolare necessità e urgenza, anche gli agenti)
possono procedere a perquisizione di persone e luoghi: atto sucettibile di incidere su
libertà della persone ed eventualmente sul domicilio, previste perciò garanzie ex art.13
comma 3 cost. Per tale ragione, l'intervento degli organi di pubblica sicurezza può essere
leggettimato solo << in casi eccezionali di necessità e urgenza>> e attraverso provvedimenti
sottoposti a convalida dall'autorità giudiziaria entro le scadenze previste dalla costituzione.
L'art. 352 disciplina presupposti e procedure delle perquisizioni.
Per i presupposti: stessi previsti per PM ai sensi degli artt. 247 ss.
Per la procedura:
a) perquisizione personale: fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino
occultate cose o tracce pertinenti il reato che possono essere cancellate o disperse;
b) perq.locale: fondato motivo di ritenere che suddette cose o tracce si trovino in un
determinato luogo, o che ivi si trovi l'indagato o l'evaso.
Inoltre (fermi suddetti presupposti), quando sussistono particolari motivi di urgenza che non
consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione, l'Uff.pol.giud. può
compiere la perquisizione allorché si debba procedere (art.352, c.2):
-> al fermo ex art.384;
-> all'esecuzione di un provv. che dispone la custodia cautelre o la carcerazione verso
imputato /condannato per un delitto per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
In questi casi, si potrà procedere solo se sussistono particolari motivi di urgenza che non
consentono un tempestivo decreto di perquisizione.
Perquisizioni informatiche In caso di flagranza di reato, ovvero nei casi ex art.352, c.2,
possibili perquisizioni di sistemi informatici e telematici ancorché protetti da misure di
sicurezza, quando c'è il fondato motivo di ritenere che in essi si trovino occultati dati,
informazioni, programmi o tracce pertineneti al reato che possono essere cancellati o
dispersi ---> è necessario operare con modalità tali che assicurino la conservazione, senza
alterazione, del materiale informatico o telematico.
Di regola, sono leggittimati alla perquisizione i soli ufficiali di polizia giudiziaria, ma nei
casi di urgenza possono procedervi gli agenti
Per le modalità di esecuzione ci si rifà alla normativo ex Libro III: la p.domicilire può però
essere eseguita anche fuori dai limiti temporali ex art.251, quando il ritardo potrebbe
pregiudicarne l'esito. Quanto al procedimento, eseguita la perquisizione, la pol.giud.
trasmette al PM il verbale delle operazioni, "senza ritardo e comunque non oltre 48ore; il
PM convalida entro le successive 48ore.
Rilievi e accertamenti su persone e luoghi
Uff. ed agenti assicurano conservazione (art.354):
-> di tracce e cose pertinenti il reato;
-> stato dei luoghi e delle cose, prima dell'intervento del PM.
Se vi è pericolo che tali cose, tracce e luoghi si alterino o disperdano, i soli Uff. procedono
ad eseguire i necessari accertamenti e rilievi, sempre che il PM non possa intervenire
tempestivamente o non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.
---> Similmente, in caso di necessità e urgenza, gli Uff. assicurano la conservazione del
materiale informatico o telematico, impediscono l'alternazione e l'accesso, provvedono
(ove possibile) all'immediata duplicazione su supporti adeguati.
I soli Uff. possono procedere ad accertamenti e rilievi sulla persona diversi dall'ispezione
personale: atti cioè che si limitano a osservare e cogliere particolari immediatamente
visibili, senza alcuna inva
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