Estratto del documento

PROCEDURA PENALE 2

POLIZIA GIUDIZIARIA

L'attività di indagine della Polizia giudiziaria; l'obbligo di riferire la notizia di reato

il PM e la Polizia giudiziaria non hanno, rispetto alla stessa notizia di reato, i medesimi

poteri e doveri. Il destinatario ultimo è infatti il solo magistrato, il quale, gravato

dall'obbligo dell'azione penale, deve immediatamente attivarsi, procedendo all'iscrizione

della notizia nell'apposito registro.

Sulla polizia giudiziaria, grava, invece, l'obbligo di informare il PM di ogni notizia che rechi

il fumus di un illecito penale, previa lo svolgimento di un attività di accertamento.

In precedenza (prima dell'approvazione del codice) l'attività investigativa della polizia

giudiziaria si configurava come un interludio, dai spazi ristrettissimi tra notizia di reato e

comunicazione della stessa al PM. Tempi ridotti, forme essenziali e autonomia quasi nulla

erano le caratteristiche che caratterizzavano il rapporto di dipendenza che legava la polizia

giudiziaria al PM.

Si parlava di Unitarietà dello sviluppo investigativo volto a valorizzare il ruolo del PM fin

dalle prime battute del procedimento.

Le riforme hanno accentuato il grado di autonomia della pol.giud., superando il stretto

rapporto di subordinazione col PM.

Art.347: la pol.giud., acquisita la notizia di reato, deve riferirla al PM senza ritardo (in

precedenza: entro 48ore). L'informativa è presentata per iscritto (o tramite consegna di

supporto informatico o per via telematica) deve contenere:

-> data e ora di acquisizione della notizia [così da verficare se la comunicazione è

avvenuta "senza ritardo": resp.disciplinare]

-> elementi essenziali del fatto e altri elementi fino ad allora raccolti;

-> indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute + relativa documentazione

-> quando possibile, generalità, domicilio e ogni altra notizia utile all'idenificazione

dell'indagato, p.offesa e coloro in grado di riferire su circostanze rilevanti per la

ricostruzione del fatto.

Alcuni casi particolari, per cui l'informativa deve essere comunicata

·entro 48ore, dal compimento di un atto per cui è prevista (necessaria o facoltativa)

assistenza del difensore (salva diversa disp.legge) (Si tratta di atti in cui il difensore ha

il diritto di assistere e quindi la sua presenza non sempre è necessaria).

---> è così subito sollecitato il controllo PM su atti capaci di incidere sui diritti

dell'indagato.

"immediatamente", anche in forma orale (con successiva comunicazione scritta,

• senza ritardo), quando

a) la notizia riguarda uno dei delitti ex art.407 c.2, lettera a n°1-6 [gravi delitti per

cui durata max ind.prel. è aumentata a 2anni],

b) oppure ricorrono ragioni d'urgenza.

Notizia di reato non perseguibile d'ufficio (quando ancora manca la condizione di

procedibilità.): la pol.giud. riferisce senza ritardo le attività previste quando manca la

cond.proc. (art.346: atti per assicurare fonti di prova e assunze prove ex art.392 quando vi è

pericolo nel ritardo.

trasmettendo la relativa documentazione ove il PM ne faccia richiesta.

Denunce contro ignoti: trasmesse al PM con elenchi mensili (insieme ad indagini svolte per

identificare reo).

---> ciò in vista dell'archiviazione cumulativa ex art.415 c.4).

Attività investigative tipiche e atipiche

la pol.giud. svolge i compiti indicati all'art.55:

-> prende notizia dei reati, anche di propria iniziativa (attività informativa);

-> ne ricerca gli autori (attività investigativa);

-> compie gli atti necessari ad assicuare le fonti di prova e raccoglie ogni elemento utile per

l'applicazione della legge penale (attività di assicurazione della prova);

-> impedisce che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze (attività preventiva);

-> svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (dipendenza

dal PM)

Art.348: anche dopo aver comunicato la notizia di reato al PM, la pol.giud. continua a

esercitare le funzioni ex art.55, raccogliendo in particolare ogni elemento utile alla

ricostruzione del fatto e l'inviduzione del colpevole. Al tal fine procede, tra l'altro:

a) alla ricerca di cose e tracce pertinenti il reato, nonché alla conservazione di esse e dello

stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione

dei fatti;

Dopo l'intervento del PM, la polizia giudiziaria deve:

a) compie gli atti da questo delegati (art. 370) ed esegue le direttive del PM;

b) svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il PM, tutte le attività d'indagine

per accertare i reati, ovvero richieste da elementi succssivamente emersi, e assicura le

nuove fonti di prova [c.d. attività d'indagine parallela: accentuata autonomia della

pol.giud.]

Atti tipici o espressamente disciplinati

Nell'agire di propria iniziativa (anche dopo internvento del PM), la pol.giud. può compiere i

seguenti atti tipici (apposita disciplina):

-> identificazione dell'indagato o altre persone (349);

-> raccolta di informazioni dall'indagato, persone informate sui fatti o imputati in

procedimenti connessi (artt 350, 351);

-> in situazioni d'urgenza, la polizia giudiziaria può procedere ad atti d'indagine suscettibili

di incidere sulla libertà o su altri diritti fondamentali della persona: (pericolo di

dispersione della prova) procede a perquisizioni (352), accertamenti su luoghi o persone

(354)sequestro del corpo del reato e cose pertinenti (355), acquisizioni di plichi o

corrispondenza (353).

se occorroo specifiche competente tecniche, può avvalersi di persone idonee che non

• possono rifiutare la propria opera (ciò solo per attività di carattere materiale, non per

attività di carattere valutativo).

Può svolgere anche una serie di attività atipiche o non predeterminabili con una

tipizzazione normativa, es.:

-> appostamenti e pedinamenti (anche con mezzi satellitari);

-> videoregistrazioni in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico;

-> atti che la legge attribuisce al PM ("soggettivamente atipici"): riconoscimento tramite

fotografia; richiesta all'indiziato di parlare per consentire il riconoscimento della voce da

parte della p.offesa.

Problema della leggittimità degli atti atipici: sopratutto quando siano sucettibili di

intercettare diritti fondamentali della persona. Si fa riferimento sopratutto a tutti quei

elementi di prova assunti " contra costitutionem".

secondo Corte cost. e Sez.Un.Cass. le prove raccolte con tali atti sono inutilizzabili tutte le

volte che incidono sui diritti fondamentali (giacché manca la predeterminazione legislativa

di casi e modi).

Identificazione della persona sottoposta alle indagini e delle altre

(art.349) Avviene, se possibile, in base alle dichiarazione dallo stesso fornite,

ammonendolo sulle conseguenze del rifiuto o di una dichiarazione mendace; è altresì

invitato a dichiarare o elegge domicilio per le notificazioni.

Se il soggetto non vuole dichiarare la propria identità, è possibile ricorrere ai seguenti

strumenti (solo se si tratta di persona sottoposta alle indagini).

-> rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici;

-> "altri accertamenti": es. prelievo di capelli o saliva anche in mancanza di consenso

dell'intressato ---> in tal caso il prelievo avviene "nel rispetto della dignità personale del

soggetto" e "previa autorizzazione scritta, o resa oralmente ma poi confermata per

iscritto, del PM".

Se l'indagato (oppure una persona informata sui fatti) rifiuta di farsi identificare o fornisce

generalità/documenti per cui c'è il fumus di falsità, la pol.giud. accompagna la persona

nei propri uffici --> la permanenza non può protarsi oltre il tempo strettamente necessario

per l'identificazione e comunque non oltre le 12ore.

---> se l'identificazione risulta particolarmente complessa, oppure occorre l'assistenza

dell'autorità consolare o di un interprete, il termine max è elevato a 24ore: occore allora

il previo avviso, anche orale, al PM, e la persona può chiedere di avvisare un

familiare/convivente.

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto (nonché del rilascio) è data

immediata notizia al PM: egli, se ritiene che non ne ricorrano le condizioni, ordina il

rilascio.

Sommarie informazioni

Tra i principali compiti della polizia giudiziaria vi è quello di assumere informazioni dalla

persona già raggiunta da indizi di reato, da persone informate sui fatti e da imputati e

indagati in procedimenti collegati o connessi.

(art.350) nel caso dell'indagato, disciplinate diverse ipotesi:

"Quasi interrogatorio": svolto dall'ufficiale pol.giud. (non dall'agente) con soggetto

• non sottoposto a misura precautelare.

Non è prevista la contestazione del fatto ex art.65, mentre si applicano gli avvisi ex

art.64:

-> le dichiarazioni potranno essere usate contro di lui;

-> ha facoltà di non rispondere (salvo all'invito di dichiarare le proprie generalità),

ma il procedimento seguirà il suo corso

-> se rende dichiarazioni su resp.altrui, assumerà a riguardo l'ufficio di testimone

(salvo incompatibilità).

+ divieto di utilizzare tecniche lesive dell'autodeterminazione (es.ipnosi o

narcoanalsi), nemmeno col consenso del soggetto.

Prima di procedere, il soggetto è inviato a nominare un difensore di fiducia o gli è n'è

procurato uno d'ufficio (350 comma 2): l'assunzione delle dichiarazioni, pena nullità

assoluta (ex art.179), avviene in presenza del difensore (che ha l'obbligo di

presenziare).

Le informazioni, così assunte potranno essere usate in dibattimento per:

-> contestazioni ex art.500 e 503.

-> lettura ex art.512, in caso di irripetibilità sopravvenuta.

Se ne può inoltre fare un uso endofasico, per le decisioni di natura incidentale e riti speciali

alternativi al dibattimento.

Informazioni assunte sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art 350 comma 5 e 6)

(ma è meglio intendere "luogo e immediatezza"): informazioni assunte dall'uff.pol.giud. (No

da agenti) anche in assenza del difensore, utili unicamente per la prosecuzione delle

indagini; è infatti vietata ogni forma di documentazione e utilizzazione.

Dichiarazioni spontanee dell'indagato (art 350 comma 7)

raccolte anche da agenti pol.giud.; non sono dovuti gli avvisi ex art.64 nè occorre la

presenza del difensore (per via del carattere spontaneo).

Utilizzabilità:

-> contestazioni in dibattimento ex art.503, c.3;

-> decisioni endofasiche e i procedimenti speciali privi di dibattimento.

La pol.giud. può essere inoltre delgata (ex art.370) dal PM a svolgere l'interrogatorio,

verso persona non sottoposta a restrizioni della libertà: garanzie ex art.64 e 65, necessaria

presenza del difensore. Utilizzabilità: contestazioni in dibattimento.

Persone informate sui fatti

La pol.giud. può assumere informazioni anche da questi soggetti, con le garanzie che

susssitono l'assunzione della prova testimoniale. Perciò:

-> non possono essere sentiti soggetti nei casi di incompatibilità ex art.197;

-> i soggetti hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere secondo verità, ma non possono

essere costretti a deporre sui fatti dai quali potrebber emergere una resp.penale (art.198);

-> i prossimi congiunti dell'indagato devono essere avvertiti, pena nullità, della facoltà di

non rispondere (art.199);

-> i soggetti possono astenersi dal rispondere secondo le norme sui segreti (art.200, 201,

202);

-> applicabili le garanzie previste per gli informatori della pol.giud. e dei servizi di

sicurezza (art.203)

Il soggetto, a differenza del testimone, non è però sanzionato per la falsità delle

dichiarazioni (salvo integrino calunnia o fav.personale): non si applica infatti l'art.371-bis,

che punsice chi rilascia false dichiarazioni al PM o al procuratore della Corte penale

internazionale.

---> vietato inoltre l'arresto in flagranza reati concernenti il contenuto delle informazioni o il

rifiuto di fornirle.

Alle persone già sentite dal difensore non possono essere richieste informazioni sulle

domande formulare e le risposte date (e viceversa) ---> ratio: evitare interferenze tra

indagini pubbliche e private.

Tutela dei soggetti deboli

Nei procedimenti per maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.), taluni delitti

contro la libertà individuale (artt.600 -> 602 c.p.) contro la libertà personale (artt.609-bis ->

609 undecies) e atti persecutori (art.612-bis), la pol.giud., quando deve assumere sommarie

informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o in

pischiatria infantile, nominato dal PM.

---> analoghe garanzie per le persone offese, anche maggiorenni, in condizione di

particolare vulnerabilità; occorre inoltre assicuare che tale persona, in occasione della

richiesta di somm.inf., non abbia contatti con l'indagato, e non sia chiamata più volte a

rendere somm.inf., salva l'assoluta necessità per le indagini.

Imputati in procedimento connesso o imputati di un reato collegato

Atto riservato ai soli uff.pol.giud.; il soggetto, prima dell'audizione, deve essere avvisato di

essere assistito da un dif.ufficio e della facoltà di nominarne uno di fiducia; il dif.,

tempestivamente avvisato, ha diritto di assistere all'atto, ma la sua partecipazione non è

necessaria a differenza di quanto accade per l'indagato (350 comma 1)

---> coloro che vengono sentiti come imputati o indagati, devono essere avvisati ex art.64 e,

nel successivo dibattimento, potranno assumere la veste di testimoni "assistiti" (con le

garanzie del 197-bis,nel caso rendano dichiarazioni su res.altrui).

Perquisizioni, accertamenti urgenti, acquisizione di plichi.

Perquisizione

(art.352) Gli Uff.pol.giud. (in casi di particolare necessità e urgenza, anche gli agenti)

possono procedere a perquisizione di persone e luoghi: atto sucettibile di incidere su

libertà della persone ed eventualmente sul domicilio, previste perciò garanzie ex art.13

comma 3 cost. Per tale ragione, l'intervento degli organi di pubblica sicurezza può essere

leggettimato solo << in casi eccezionali di necessità e urgenza>> e attraverso provvedimenti

sottoposti a convalida dall'autorità giudiziaria entro le scadenze previste dalla costituzione.

L'art. 352 disciplina presupposti e procedure delle perquisizioni.

Per i presupposti: stessi previsti per PM ai sensi degli artt. 247 ss.

Per la procedura:

a) perquisizione personale: fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino

occultate cose o tracce pertinenti il reato che possono essere cancellate o disperse;

b) perq.locale: fondato motivo di ritenere che suddette cose o tracce si trovino in un

determinato luogo, o che ivi si trovi l'indagato o l'evaso.

Inoltre (fermi suddetti presupposti), quando sussistono particolari motivi di urgenza che non

consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione, l'Uff.pol.giud. può

compiere la perquisizione allorché si debba procedere (art.352, c.2):

-> al fermo ex art.384;

-> all'esecuzione di un provv. che dispone la custodia cautelre o la carcerazione verso

imputato /condannato per un delitto per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

In questi casi, si potrà procedere solo se sussistono particolari motivi di urgenza che non

consentono un tempestivo decreto di perquisizione.

Perquisizioni informatiche In caso di flagranza di reato, ovvero nei casi ex art.352, c.2,

possibili perquisizioni di sistemi informatici e telematici ancorché protetti da misure di

sicurezza, quando c'è il fondato motivo di ritenere che in essi si trovino occultati dati,

informazioni, programmi o tracce pertineneti al reato che possono essere cancellati o

dispersi ---> è necessario operare con modalità tali che assicurino la conservazione, senza

alterazione, del materiale informatico o telematico.

Di regola, sono leggittimati alla perquisizione i soli ufficiali di polizia giudiziaria, ma nei

casi di urgenza possono procedervi gli agenti

Per le modalità di esecuzione ci si rifà alla normativo ex Libro III: la p.domicilire può però

essere eseguita anche fuori dai limiti temporali ex art.251, quando il ritardo potrebbe

pregiudicarne l'esito. Quanto al procedimento, eseguita la perquisizione, la pol.giud.

trasmette al PM il verbale delle operazioni, "senza ritardo e comunque non oltre 48ore; il

PM convalida entro le successive 48ore.

Rilievi e accertamenti su persone e luoghi

Uff. ed agenti assicurano conservazione (art.354):

-> di tracce e cose pertinenti il reato;

-> stato dei luoghi e delle cose, prima dell'intervento del PM.

Se vi è pericolo che tali cose, tracce e luoghi si alterino o disperdano, i soli Uff. procedono

ad eseguire i necessari accertamenti e rilievi, sempre che il PM non possa intervenire

tempestivamente o non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.

---> Similmente, in caso di necessità e urgenza, gli Uff. assicurano la conservazione del

materiale informatico o telematico, impediscono l'alternazione e l'accesso, provvedono

(ove possibile) all'immediata duplicazione su supporti adeguati.

I soli Uff. possono procedere ad accertamenti e rilievi sulla persona diversi dall'ispezione

personale: atti cioè che si limitano a osservare e cogliere particolari immediatamente

visibili, senza alcuna inva

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 322
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 1 Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 322.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di procedura penale con Franco della Casa Pag. 41
1 su 322
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher juliettju90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Della Casa Franco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community