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APERTOUNITA', COERENZA SISTEMATICA, COMPLETEZZA DELL'ORDINAMENTO
UNITA' = tutte le norme risalgono al potere costituente
COERENZA SISTEMATICA = non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono
COMPLETEZZA = assenza di lacune o vuoti normativi
CRITERI PER ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO
CRITERIO CRONOLOGICO > in caso di fonti equiparati vige lex posterior derogat priori
abrogazione legge precendente in favore della nuova
valgono di norma solo per il futuro > DIVIETO DI EFFICACIA RETROATTIVA(garantire dei DIRITTI QUESITI) non è mai assoluto, ma solo per :
- rapporti pendenti (ancora regolabili)
- rapporti esauriti (non più regolabili)
RETROATTIVITA' INDEROGABILE PER LEGGI IN MATERIA PENALE
ABROGAZIONE > circoscrive nel tempo l'efficacia
espressa > disposta direttamente dal legislatore
per incompatibilità > scegliere tra due versioni di disposizione
per nuova disciplina dell'intera materia >
nuova sostituisce precedente
clausole di abrogazione espressa > disciplina non può essere abrogata > razionalizza produzione> rovesciano il criterio cronologico
CRITERIO GERARCHICO > con norme poste da fonti non equiparate> prevale la norma posta dalla fonte superiore > norma sottordinata considerata INVALIDA > annullamento ad opera dei competenti organi giurisdizionali > EFFICACIA RETROATTIVA
CRITERIO DELLA COMPETENZA > antinomie risolte dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente> norma non competente > invalida > annullamento
L'INTERPRETAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL DIRITTO pg.87
criteri di interpretazione:
a LETTERALE/TESTUALE
b TEOLOGICA (SCOPO OGGETTIVO e SCOPO SOGGETTIVO)
c SISTEMATICA
ALCUNE > ANALOGIA = applicare a un caso non previsto una disciplina simile prevista per casi simili> analogia legis> analogia iuris
DIVIETO DI ANALOGIA per leggi penali e speciali > CRITERIO DI STRETTA INTERPRETAZIONE
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA > direttamente dal legislatore>
LEGGI RETROATTIVE
LE FONTI DEL DIRITTO: TIPOLOGIA pg.89
Costituzione e leggi costituzionali–
fonti comunitarie–
FONTI STATALI
fonti legislative–
fonti legislative specializzate–
fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali–
fonti secondarie–
FONTI DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI
fonti del diritto regionale–
fonti degli enti locali–
fonti espressione di autonomia collettiva–
fonti “esterne” riconosciute–
fonti di fatto–
FONTI COMUNITARIE FONTI STATALI FONTI REGIONALI FONTI LOCALI
Ord. Unione Europea Ord. stato Ord. regioni Ord. Enti locali
Trattati > regolamenti e Costituzione > leggi ed Statuto regionale > legge st. comunale/provinciale
direttive atti aventi forza di legge regionale > reg. Regionali > regolamenti comunali> Reg. Gov. e min. o provinciali
LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI pg.89
Cost. > RIGIDA> atto supremo <
potere costituentefonti costituzionali:
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE (modifica) - LEGGI COSTITUZIONALI (integrare) - PROCEDIMENTO AGGRAVATO DELLE LEGGI DI RANGO COSTITUZIONALE
I) PRIMA LETTURA > stesse regole di qualunque procedimento legislativo ma con divieto di approvazione in commissione legislativa
II) SECONDA LETTURA > richiede maggioranze qualificate
a) MAGGIORANZA ASSOLUTA > GAZZETTA UFFICIALE a titolo notiziale, entro 3 mesi si può richiedere referendum costituzionale
b) MAGGIORANZA DEI 2/3 > no referendum, legge promulgata e pubblicata
LIMITE ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE > confine tra modificazioni (ok) e mutamento (ko)
1) LIMITE ESPRESSO > “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”
LIMITE IMPLICITO > coincidono con i principi supremi
2) LIMITE LOGICO > alla revisione costituzionale
LE FONTI COMUNITARIE pg. 91
REGOLAMENTI e DIRETTIVE > collegamenti tra fonti comunitarie e fonti
nazionalicollegamenti tra fonti comunitarie e fonti interne: (Regolamenti)> regolamento comunitario e legge ordinaria sostanzialmente equiparati > letti con CRITERIOCRONOLOGICO> contrasto tra regolamento comunitario e atto legislativo interno > illegittimità costituzionale delle normeinterne incompatibili> PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO > PRINCIPIO DI NECESSARIA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTOCOMUNITARIO DA PARTEDEL GIUDICE COMUNE(direttive) > collocazione nel sistema delle fonti che è propria dell'atto di recepimentoLA LEGGE ORDINARIA DELLO STATO pg.93la legge è > fonte a competenza generale> l'atto fonte abilitato a produrre norme primarie e dotato di forza di leggeRISERVE DI LEGGE > designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di unadeterminata materia alla sola legge, sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinata tracui soprattutto i regolamenti
dell'esecutivo> tipologie > R. ASSOLUTE> R. RELATIVE> R. RINFORZATE
vi sono dei casi in cui si verifica una discussione fra la forma e i suoi contenuti.
es. leggi del bilancio, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
LEGGI PROVVEDIMENTO > provvedere immediatamente alla cura di un determinato interesse> escluse in tutti i casi in cui la costituzione richiede leggi generali
GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE: DECRETI LEGISLATIVI pg.95
Costituzione > attribuisce poteri normativi di rango primario > assemblee elettive, governo > medesimaforza formale della legge ordinaria
potestà primaria > non autonoma ne ordinaria > richiede intervento Parlamento
governo non può adottare decreti legislativi senza una previa legge di delegazione
procedimento delegazione legislativa > PROCEDIMENTO DUALE di produzione del diritto con Parlamento(legge di delega) e governo (decreto legislativo delegato)
LEGGI
DELEGAZIONE: conferimento al governo del potere normativo di adottare norme primarie aventi forza di legge. La delega deve contenere l'individuazione dell'oggetto (o degli oggetti, purché distinti) della delega chiaramente definito, stabilire i principi e i criteri direttivi e indicare il termine entro il quale la delega può essere esercitata. LIMITE: deleghe del parlamento al governo in caso di alterità politica. DELEGA LEGISLATIVA: compartecipazione parlamento - governo. DECRETO LEGISLATIVO: approvato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. DECRETO DEL GOVERNO IN CASO DI GUERRA: particolare tipo di fonte. GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE: DECRETI LEGGE (pagina 97). Art. 77 Cost.: PROVVEDIMENTI PROVVISORI: misure concrete immediatamente applicabili. Condizioni e limiti: può essere adottato solo in "casi straordinari di necessità e urgenza", interpretato in.sensoampiob devono essere presentati alle camere per la conversione lo stesso giorno in cui sono adottate. Le camere si riuniscono entro i successivi 5 giorni. L'efficacia del decreto è di 60 giorni. Art. 77 integrato da art.15 della l. 400/1988: - non possono conferire deleghe legislative - non possono provvedere nelle materie che l'art.72.4 Cost. riserva all'approvazione dell'assemblea - non possono riprodurre le disposizioni di Dec. L. dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due camere - non possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti - non possono ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento Il decreto diventa oggetto di un apposito disegno di legge di conversione. LEGGE DI CONVERSIONE - atto mediante il quale il parlamento si riappropria della funzione legislativa eccezionalmente esercitata dal governo.Ratificando il contenuto normativo del decreto legge REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE > riproduzione delle norme di un decreto legge, non convertito in legge, in un altro decreto legge, scaduto il termine di decadenza del precedente> legittimo ripresentare decreti non convertiti sullo stesso oggetto solo se fondati su presupposti nuovi o secaratterizzati da disciplina sostanzialmente diversa
REFERENDUM ABROGATIVO (RINVIO) pg.99
Art.75 Cost. > disciplina il referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi e di atti aventiforza di legge
LE FONTI LEGISLATIVE "SPECIALIZZATE" pg.99
FONTI SPECIALIZZATE > fonti tra loro diverse caratterizzate:
- a da procedimenti di formazione particolari
- b dal fatto che sussiste dissociazione tra forma e forza dell'atto
- c dal fatto di essere chiamate a disciplinare in forma specializzata determinate materie
Atti legislativi > leggi di esecuzione dei patti lateranensi
leggi che disciplinano i rapporti fra lo
stato e le altre confessioni religiose
leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un'altra
leggi di amnistia e indulto
leggi statali che stabiliscono i principi fondamentali
leggi statali che stabiliscono "forme e condizioni particolari di autonomia" alle regioni ordinarie
decreti legislativi di attuazione degli stati delle regioni speciali
LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI pg.100
REGOLAMENTI PARLAMENTARI - atti fonte di rango primario a competenza materiale riservata (riserva di regolamento parlamentare)
REGOLAMENTI PARLAMENTARI SPECIALI - disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di particolari organi delle camere
REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE - disciplinano la gestione amministrativa degli apparati dei due rami del parlamento
REGOLAMENTI DI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI:
CORTE COSTITUZIONALE - possibilità che essa adotti un regolamento interno per disciplinare
l'esercizio– delle sue funzioni
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA > possibilità di adottare regolamenti interni, ma solo per quanto– riguarda l'organizzazione ed il funzionamento amministrativo dell'apparato burocratico servente
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO > generale autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, che sembra– richiamare l'autonomia riconosciuta a camere e corte costituzionale
LE FONTI SECONDARIE pg.102
FONTI DI DIRITTO SECONDARIO, OSSIA SUBORDINATE A QUELLE PRIMARIE, SONO I REGOLAMENTI, DENOMINAZIONE CHE INCLUDE UNA CATEGORIA ETEROGENEA DI ATTI NORMATIVI DI COMPETENZA DEL GOVERNO, DEI MINISTRI, DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLE