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RICORSI AMMINISTRATIVI
I ricorsi amministrativi sono rimedi giurisdizionali di carattere amministrativo finalizzati alla
risoluzione di una controversia fra un privato e la pubblica amministrazione. Già esistevano
nel 1865 quando è stata adottata la legge di abolizione del contenzioso amministrativo.
Nell'allegato E infatti si menzionava il ricorso gerarchico e nell'allegato D il ricorso
straordinario al presidente della repubblica. Ebbero importanza rilevante fino al 1889 con
l'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato. Con la legge di abolizione del
contenzioso amministrativo si è creato un sistema giurisdizionale con un solo giudice, il
giudice ordinario, che tutelava diritti civili e politici; tutte le altre situazioni potevano trovare
tutela solo in via amministrativa. I non diritti civili e politici verranno poi inquadrati nella
categoria dell'interesse legittimo. Tra il 1865 e il 1889 gli interessi legittimi non trovano tutela
davanti al giudice, ma solo davanti all'amministrazione con i ricorsi amministrativi. Per un
po' di anni i ricorsi amministrativi sono l'unico strumento giuridico per tutelare gli interessi
legittimi. Era l'unica sede in cui era riconosciuta all'interesse legittimo la tutela costitutiva e
quindi l'annullamento di un atto lesivo dell'amministrazione. Il giudice ordinario non poteva
annullare l'atto della pubblica amministrazione, e questo vale ancora oggi. I ricorsi
amministrativi garantivano la possibilità di chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo
lesivo. Nel 1889 viene istituita la quarta sezione del Consiglio di Stato, a cui è riconosciuta la
natura giurisdizionale. È la quarta sezione che si occupa ora di tutelare gli interessi legittimi.
Affinità fra ricorsi amministrativi e rimedi giurisdizionali: i ricorsi amministrativi sono rimedi
giurisdizionali quindi la disciplina che li regola detta prescrizioni di carattere formale e
procedurale che sono inderogabili. Lo stesso per quanto riguarda i rimedi giurisdizionali.
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Entrambi i rimedi sono a legittimazione limitata, non chiunque può presentare ricorso
avverso un atto della pubblica amministrazione perché la finalità di questi rimedi è quella
di prestare tutela al singolo che deve essere titolare di una situazione giuridica propria, di
un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. Se il portatore di un interesse di mero fatto
propone ricorso amministrativo, gli viene dichiarato inammissibile. Entrambi i ricorsi devono
essere presentati entro un termine di decadenza. La tardività determina l'impossibilità per il
giudice o per l'amministrazione di entrare nel merito della questione, perché il singolo è
decaduto dal diritto di avvalersi del rimedio. Ma ciascun ricorso amministrativo ha un suo
termine di decadenza, mentre il ricorso giurisdizionale di solito ha un termine di 60 giorni.
Un'altra affinità attiene alla tutela del contraddittorio, però le garanzie non sono le stesse
nel ricorso amministrativo e nel ricorso giurisdizionale.
Differenze fra ricorso amministrativo e giurisdizionale: i ricorsi amministrativi sono di natura
amministrativa, quindi l'organo che li decide è un organo amministrativo e il provvedimento
con cui viene deciso il ricorso è un provvedimento amministrativo. Questo provvedimento
è impugnabile davanti a un giudice. Il legislatore prevede dei limiti all'impugnabilità, ma si
tratta di limiti e non di preclusioni di carattere generale. Invece l'organo che decide un
ricorso giurisdizionale è un giudice, un soggetto che presenta delle caratteristiche di
imparzialità, terzietà e indipendenza ed è munito di un potere giurisdizionale, ossia del
potere di concludere la procedura con sentenza, che è un atto giurisdizionale e ha la
capacità di passare in giudicato, di costituire un atto esecutivo. Solo la sentenza passata
in giudicato o la sentenza esecutiva è capace di costituire oggetto di esecuzione specifica.
Altra differenza riguarda l'autotutela. L'annullamento d'ufficio è ammesso in via generale
per la decisione dei ricorsi amministrativi: procedura di autotutela. La sentenza invece non
può essere oggetto di autotutela da parte del giudice, l'unico modo per impugnare una
sentenza sono i mezzi di gravame di cui può avvalersi il singolo e non il giudice.
La decisione di un ricorso è un altro atto amministrativo. Che differenza c'è fra i due atti
amministrativi? Entrambi possono essere annullati d'ufficio dall'amministrazione, sono in
generale entrambi soggetti al principio di autotutela. La differenza tra i due sta nel fatto
che la decisione che si pronuncia sul ricorso è preordinata alla risoluzione di una
controversia e non al raggiungimento di un interesse pubblico generale. Il ricorsi
amministrativi sono retti dal principio della domanda al pari dei ricorsi giurisdizionali. I ricorsi
amministrativi si attivano solo su iniziativa di parte, diversamente i procedimenti di
autotutela sono ad iniziativa di un ufficio.
Classificazione dei ricorsi amministrativi: i ricorsi amministrativi sono disciplinati dal dpr
1119/1971. Si distinguono quattro tipologie di ricorsi: 62
1. Ricorso gerarchico proprio
2. Ricorso gerarchico improprio
3. Ricorso in opposizione
4. Ricorso straordinario al presidente della repubblica
Sono rimedi generali quelli esperibili anche in assenza di un’apposita previsione normativa,
ricorso gerarchico proprio e ricorso straordinario. Diversamente il ricorso gerarchico
improprio deve essere espressamente previsto, è un rimedio tassativo. I ricorsi possono poi
essere ordinari (1,2,3) o straordinari (4). I rimedi ordinari possono essere proposti solo verso
atti amministrativi non definitivi, il ricorso straordinario è ammesso solo verso atti
amministrativi definitivi. La nozione di definitività ha radici profonde. Fino al 1971 si
intendeva definitivo l'atto avverso il quale fossero stati proposti tanti ricorsi ordinari quanti
erano i gradini della scala gerarchica dell'amministrazione che aveva adottato l'atto
contestato. La definitività era una caratteristica necessaria per ricorrere con ricorso
straordinario al presidente della Repubblica. Ma era anche importante perché fino al 1971
l'accesso alla tutela giurisdizionale era subordinata alla definitività dell'atto. Nel 1971 con
l'adozione della legge istitutiva dei Tar, l'accesso alla tutela giurisdizionale viene sganciato
dalla definitività dell'atto che si vuole impugnare. Quindi oggi la definitività è importante
solo per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica. Si è anche detto nel 1971 che
la definitività si acquisisce facendo un solo ricorso ordinario.
I ricorsi si distinguono tra quelli che si possono proporre per contestare solo vizi di
legittimità e quelli che si possono proporre per contestare anche vizi di merito. Ancora
alcuni ricorsi hanno carattere impugnatorio altri rinnovatorio.
Carattere impugnatorio: eliminatorio, la domanda del ricorrente non è volta solo a
contestare il provvedimento lesivo, ma anche a chiederne l'annullamento.
Carattere rinnovatorio: si può chiedere all'amministrazione non solo di annullare l'atto, ma
anche di riesercitare il potere amministrativo al fine di riformare la decisione e per rendermi
la decisione che mi spetta. Sono ammessi solo di fronte ad un organo che ha la
competenza a esercitare i medesimi poteri dell'organo che ha adottato l'atto contestato.
Quindi in via generale si propongono a soggetti che sono già titolari del potere di decidere
nel merito quella determinata istanza.
I ricorsi amministrativi ordinari e quelli straordinari non si possono cumulare tra loro. Se il
provvedimento non è definitivo e ci troviamo di fronte a una lesione di interesse legittimo, il
singolo può accedere al ricorso ordinario oppure può rivolgersi al giudice amministrativo.
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Se il provvedimento è non definitivo e incide su un diritto soggettivo, dal punto di vista
giurisdizionale bisogna vedere se c'è giurisdizione esclusiva in quella materi; invece il ricorso
che si può proporre è quello ordinario. Se il provvedimento è definitivo e incide su diritti
soggettivi e la giurisdizione quella del giudice ordinario, non si può esperire ricorso
straordinario. Il ricorso straordinario deve riguardare una materia nell'ambito della
giurisdizione del giudice amministrativo. 2 novembre 2015
UTELA CAUTELARE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
T
Nel processo amministrativo è prevista la tutela cautelare per evitare che la durata del
giudizio vada a danno del ricorrente che ha ragione, nel processo amministrativo la tutela
cautelare è sempre strumentale. Nel processo civile è stato in parte superato questo
carattere della strumentalità. Le caratteristiche della strumentalità sono due (date da
Calamandrei): 1.Strutturale → è la sentenza di merito che definisce il giudizio, non la misura
cautelare, essa è efficace fino a che non sopraggiunge la sentenza di merito; la misura
cautelare ha un'efficacia interinale, quindi nelle more della sentenza di merito, che è l'unica
che può definire il giudizio; 2. Funzionale → i benefici della misura cautelare non possono
eccedere le utilità che deriverebbero da un sentenza di merito favorevole, individuati i
vantaggi che il ricorrente trarrebbe da una probabile sentenza favorevole, la cautelare
non può procurarne ulteriori. Quindi nel processo amministrativo non ci può essere una
misura cautelare che definisce il processo e nemmeno può accadere che questa dia dei
vantaggi maggiori rispetto alla sentenza.
La tipica misura cautelare in un processo di legittimità è la misura cautelare sospensiva = la
sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. È una misura cautelare tipica ed
è modellata sul giudizio di impugnazione; dato che il petitum è l'annullamento del
provvedimento impugnato, allora su questo petitum si è modellata la cautelare di
sospensione. Fin dal 1889 il ricorso al giudice amministrativo non ha mai avuto un effetto
sospensivo automatico dell'efficacia del provvedimento impugnato, da qui la necessità
del cautelare. Vale anche qui il principio della domanda, si pronuncia in via cautelare se
c'è una domanda cautelare della parte e in particolare del ricorrente. Questo emerge oggi
dall' art. 55 comma 1: Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile
durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di
misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che
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