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21FASE COSTITUTIVA – istruttoria-decisione

Articolo 11 – ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO

In accoglimento osservazioni / proposte ex art. 10, la P.A. procedente PUO’ concludere accordi con gli interessati al fine di DETERMINARE IL CONTENUTO discrezionale del provvedimento finale ovvero IN SOSTITUZIONE di questo,

  • senza pregiudizio dei diritti dei terzi
  • in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse

Ad esempio, anziché un atto “brutale” di espropriazione, si cerca di raggiungere un accordo

Gli accordi possono essere

  • INTEGRATIVI (di determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale)
  • SOSTITUTIVI del provvedimento finale

Forma dell’accordo: Atto SCRITTO, altrimenti c’è la NULLITÀ

Disciplina applicabile: PRINCIPI del codice civile

in materia di obbligazioni e di contratti e Obbligo di Motivazione (art. 3) La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento. Ci può essere il Recesso Unilaterale della pubblica amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ma ciò porta a dover corrispondere un INDENNIZZO al privato. Controversie formazione, conclusione, esecuzione ACCORDI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA del giudice amministrativo Articolo 15 - ACCORDI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Le P.A. possono sempre CONCLUDERE FRA LORO ACCORDI per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. È richiesta la firma digitale, pena la nullità (ex art. 15, c. 2bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato) Alle P.A. NON è consentito l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale L'accordopotrebbe essere privato dell'efficacia solo attraverso un contrarius actus (mutuodissenso) Gli accordi che la Pubblica Amministrazione può concludere sono con i privati (articolo 11) o con le altre Pubbliche Amministrazioni (articolo 15) 22 Articolo 12 Per la Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o per l'Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati, Amministrazioni procedenti devono: - PREDETERMINARE i criteri e le modalità (in modo corretto) - PUBBLICARE i criteri e le modalità, e gli atti di concessione dei vantaggi economici (importo superiore a 1000 euro) Queste sono condizioni legali di efficacia Esclusi: dati identificativi di persone fisiche destinatarie se idonei a rivelare informazioni stato di salute o situazione di disagio economico-sociale Articolo 14 - SEMPLIFICAZIONE del PROCEDIMENTO → CONFERENZA di SERVIZI Quando sia opportuno effettuare un esame

Il presente testo riguarda l'indizione e la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi.

L'indizione avviene da parte dell'Amministrazione procedente (responsabile del procedimento) o dell'Amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

L'articolo 19 riguarda la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), che sostituisce atti di consenso come autorizzazioni, licenze, abilitazioni, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta. La S.C.I.A. è valida se il rilascio dipende solo dall'accertamento di presupposti e requisiti di legge, non è contingentata (senza limiti) e non è soggetta a programmazione settoriale per il rilascio.

La regola generale per tutte le attività aventi tali caratteristiche è che non vi è più un'elencazione tassativa.

La presentazione della S.C.I.A. prevede che la Pubblica Amministrazione abbia 60 giorni per esprimersi nel frattempo.

chi ha presentato la SCIA può iniziare i lavori (anche se corre il rischio di essere bloccato in caso di accertamento negativo). Questa è quindi una semplificazione perché non bisogna aspettare necessariamente i 60 giorni, ma si può già iniziare a lavorare dal momento di presentazione della SCIA. Esclusa nel caso di: - vincoli ambientali, paesaggistici, culturali; atti P.A. preposte a difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia, finanze (reti acquisizione gettito) - atti previsti da normativa costruzioni in zone sismiche - atti imposti dalla normativa comunitaria - attività economiche a carattere finanziario Riguardo la SCIA (dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà + attestazione tecniciabilità (con elaborati tecnici) + autocertificazioni, se necessaria acquisizione di atti o pareri di organi o enti o esecuzione verifiche preventive), la P.A. competente

Verifica d'ufficio l'esistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti entro 60 giorni.

In caso di accertamento negativo, scatta il divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione di effetti SALVO che l'interessato conformi attività e effetti alla normativa vigente.

Decorso il termine di 60 gg, la P.A. interviene con i poteri di autotutela nei casi espressamente definiti.

Sono previste sanzioni penali per le false dichiarazioni.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

  • Tutela del terzo controinteressato
  • Non è direttamente impugnabile
  • TUTELA: Sollecitare la pubblica amministrazione in caso di inerzia (ESCLUSIVAMENTE ricorso giurisdizionale avverso il silenzio)

Sono esclusi dalla semplificazione del modello SCIA:

  • patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, salute e incolumità pubblica
  • casi in cui la normativa comunitaria impone

provvedimenti formali

  • la legge qualifica espressamente il silenzio come diniego
  • atti e procedimenti individuati con D.P.C.M.Articolo 20 – SILENZIO ASSENSO

TUTTI i procedimenti ad istanza di parte, salvo casi espressamente previsti dalla legge, sono da considerarsi accolti se la pubblica amministrazione non risponde nel termine fissato (salvi i poteri di AUTOTUTELA ex art. 21-quinquies e 21-nonies).

  • Il termine tra la presentazione dell’istanza e l’accoglimento per silenzio assenso si chiama PERIODO DI LATENZA DELL’ISTANZA
  • Nei procedimenti ad istanza di parte, l’ISTANZA è ACCOLTA se NON viene comunicato il provvedimento di DINIEGO (salvo che la p.a. convochi una conferenza di servizi)

Articolo 19 bis – CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ogni amministrazione indica sul sito istituzionale lo SPORTELLO UNICO

  • Adesso si sta cercando di velocizzare l’accesso e il funzionamento dello sportello unico

Articolo 21 –

Disposizioni sanzionatorie

La SCIA o la domanda corrisponde ad una dichiarazione di sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

Non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla legge.

L'attività non può partire "sbagliata" dichiarando il falso e poi conformarsi.

Non ammessa la sanatoria.

Sanzione prevista dall'art. 483 c.p.

Se mendaci o false, si applicano sanzioni anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso della p.a. di cui agli art. 19 e 20.

L'utilizzo della SCIA e delle autocertificazioni funziona solo se il privato dichiara il vero: se si dichiara il falso, la SCIA e le autocertificazioni sono un

danneggiamento al procedimento amministrativo

• Correttezza e buona fede sono fondamentali

25DIRITTO AMMINISTRATIVO – LEZIONE 3

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO→Intestazione indica l’autorità che emana l’atto

Motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il provvedimento in relazione alle risultanze dell’istruttoria

• Negli atti discrezionali è necessaria anche l’indicazione dell’interesse pubblico concretamente perseguito mediante la valutazione comparativa di tutti gli interessi rilevanti nel caso (pubblici, collettivi e privati).

La motivazione è il cardine dell’azione amministrativa, perché la pubblica amministrazione spiega ai destinatari del provvedimento perché ha agito in quel determinato modo (giustificazione dell’azione della pubblica amministrazione)

→Dispositivo parte precettiva che contiene, a seconda dei casi, una manifestazione di

volontà oppure una dichiarazione di scienza - conoscenza, di valutazione - giudizio...• Il dispositivo è il PQM (“per questi motivi”) che ha portato alla decisione→Luogo indicazione del luogo in cui l’atto amministrativo è stato adottato: può essere diverso da quello in cui l’atto produce i propri effetti.→Data indica il momento di adozione, che può non coincidere con quello di efficacia dell’atto.→Sottoscrizione la firma è valida anche se illeggibile, sempre che sia possibile individuare l’organo che ha adottato l’atto.Provvedimento amministrativo →Il provvedimento amministrativo è l’atto conclusivo del procedimento amministrativo risultato del procedimentoAtto unilaterale adottato da una P.A. nell’esercizio di una potestà amministrativa. È un atto• costitutivo (può creare)• modificativo (può modificare) di posizioni

giuridiche soggettive del destinatario.

  • estintivo (può far terminare)
    • potestà amministrativa potere amministrativo, potere attribuito dalla legge
    • unilaterale la pubblica amministrazione non si accorda con il privato, ma procede da sola nell'esercizio del potere attribuitole dalla legge. (nel caso degli accordi, si potrebbe pensare ad un atto bilaterale, ma anche in questo caso si rispetta la legge perché è previsto l'accordarsi delle parti).

CARATTERI del provvedimento amministrativo

  • Tipicità (perseguimento di interessi determinati dalla legge) + Nominatività + Unilateralità + Esecutività + Esecutorietà + Inoppugnabilità

TIPICITÀ

La pubblica amministrazione può produrre soltanto i tipi di vicende previste dalla legge.

  • Attraverso il conferimento di poteri tipici, ciascuno rispondente ad una funzione specifica
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Publisher
A.A. 2022-2023
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher irissan di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Racca Gabriella Margherita.