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IVA; Beni comunitari

Sono quei beni importati definitivamente in uno stato dell'UE/prodotti lì. "In regime di temporanea importazione" sta ad identificare che se esporti poi il bene entro un certo periodo non devi pagare IVA o dazi. Sono beni provenienti da un paese extracomunitario introdotti momentaneamente (possono però essere anche trasformati e riesportati successivamente).

Esistono dei depostiti doganali (zone franche) in cui la merce rimane in sospensione d'imposta.

Prestazione di Servizi: secondo l'articolo 44-45 (regola generale) il luogo delle prestazioni di servizi si divide in base all'utente finale, se questo è un soggetto passivo (B2B) o no (B2C). Poi ci sono delle regole speciali (art.46/47/48-52/58) che si applicano in base al tipo di servizio.

Scopo della norma può essere ad esempio quello di semplificare l'applicazione. B2B la tassazione avverrà a destinazione.

In particolare se si parla di...

viceversaB2C la tassazione sarà all'origine in caso di (presso la sede in cui viene svolta l'attività).- La sede legale risulta dallo statuto, quella amministrativa è invece quella effettiva in cui si prendono le decisioni.

"Esterovestizione" = mettere come sede legale un paese estero per pagare meno tasse.

In base all'inversione contabile il debitore dell'IVA è il committente in modo che lui si auto-decurti l'IVA. Ai fini della territorialità inoltre si identifica come soggetto passivo chiunque ha una partita IVA.

È committente anche chi non fa cessioni di beni/prestazioni di servizi ma riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese (tranne quelle destinate ad uso privato). Se un servizio è destinato sia ad uso privato che a fini professionali rientra se non ci sono pratiche abusive; "soggetti passivi assimilati".

Le persone giuridiche con IVA sono Luogo di Stabilimento:

L'articolo 7 considera la sede legale come luogo di applicazione dell'IVA, però l'articolo 10 indica la sede amministrativa (incoerenza tra legge comunitaria e italiana), tra le due prevale la regola europea (che deriva dall'ordinamento francese) dell'art. 10.

In "soggetto passivo stabilito nel territorio italiano", stabilito richiede tre condizioni:

  1. Domiciliato in Italia;
  2. Residente in Italia;
  3. Caratterizzato dal requisito di stabile organizzazione, che richiede a sua volta che sia presente del personale dipendente struttura idonea ed una presenza stabile e permanente (da verificare caso per caso).

Nel caso di sedi secondarie, inoltre, esse devono svolgere almeno una parte dell'attività della casa madre (che giuridicamente è unica). Se interviene quindi una stabile organizzazione, l'operazione si intende effettuata nello stato in cui ha sede quest'ultima.

Quando il soggetto verifica di essere soggetto passivo deve inoltre fare...

Unaserie di adempimenti: Presentare la dichiarazione di inizio di attività economica;

Ricevere il numero di partita IVA (immediato);

Controllo di legittimità da parte dell'Agenzia delle Entrate avviene infatti solo ex-post. Comunque si è soggetti passivi anche se in concreto si svolge attività economica ma non si è presentata la dichiarazione.

Momento Impositivo: momento in cui a fini IVA l'operazione si intende effettuata. La fattura deve essere obbligatoriamente emessa e chi la emette ha l'obbligo di versare l'IVA anche se non l'ha ancora ricevuta (l'IVA è "cartolare").

Fatto generatore (presupposto d'imposta) è che si verifichi l'operazione;

Esigibilità è il momento da cui l'erario può chiedere l'IVA al soggetto passivo.

Nel caso dell'IVA i due momenti coincidono. Per le prestazioni di servizi nel momento del pagamento del

corrispettivo (e se la prestazione è di carattere periodico nel mese dopo a quello in cui è stata resa). Per le cessioni di beni invece si considera la stipula dell'atto (beni immobili)/il momento della consegna (beni mobili).

16Fatturazione dell'IVAIl comma 5 dell'art.6 prevede delle eccezioni nel caso di prodotti farmaceutici/cessioni a soci o partecipanti a enti non commerciali (facoltà di differire l'esigibilità). Ciò è diverso da IVA per cassa: regime introdotto nel 2012 che consente a soggetti passivi minori di 2 milioni di euro di differire l'IVA relativa a tutte le operazioni effettuate in Italia nei confronti di cessionari, fino al momento in cui non incassano l'IVA (serve ad evitare crisi di liquidità).

Esiste anche lo "split payment" (introdotto nel 2015, scissione dei pagamenti) che prevede che i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione versino direttamente all'erario

L'imposta indicata nelle fatture d'acquisto che ricevono. L'IVA si liquida per masse con riferimento a tutte le fatture emesse in un determinato periodo: fattura -> liquidazione -> dichiarazione

La fattura è un documento emesso dal soggetto passivo dell'IVA, il contenuto è descritto dall'articolo 226 direttiva 2006/112 (nella sua base imponibile/aliquota/imposta). Dal 2019 va emessa in formato elettronico entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Contiene:

  • Numero di partita IVA;
  • Numero progressivo (riferito alla singola operazione);
  • Data di emissione;
  • Denominazione del prestatore;
  • Natura/qualità/quantità dei beni/servizi;
  • Oggetto dell'operazione;
  • Base imponibile/aliquota/imposta.

La base imponibile dell'IVA è tutto ciò che costituisce il corrispettivo pattuito dalle parti, versato o da versare (+ tutti gli oneri connessi come i costi di trasporto. Non vanno incluse nella base

imponibile le somme dovute come rimborso/risarcimento di danni/imballaggi...

Deroghe:

  • Operazioni gratuite assimilate/autoconsumo esterno;
  • Operazioni dipendenti da atto della pubblica autorità;
  • Operazioni effettuate da soggetti non indipendenti che non hanno diritto alla detrazione totale dell'IVA (previste dall'art.80 che vuole evitare perdite di gettito di operazioni, ad esempio tra società controllate).

La perdita di gettito deriva dal fatto che tali società hanno un diritto di detrazione dell'IVA solo parziale e quindi spesso per evitare di pagare la parte restante le società pattuiscono corrispettivi più bassi apposta.

In questi casi non vale il corrispettivo pattuito ma si considera il "normale" (importo che il destinatario pagherebbe sotto le stesse condizioni ad un soggetto indipendente).

valore

Aliquote: vale il 4%/5% per (come il cibo), il 10% nella aliquota ridotta aliquota comune.

caso

di beni ad ed il 22% per beni con Perottenere l'imposta si moltiplica la base imponibile per l'aliquota. Ma cosasuccede se l'aliquota varia? fattura integrativa- Variazione in aumento, obbligo di emettere una ("nota di variazione in aumento") a prescindere dalla causa; diritto- Variazione in diminuzione, non c'è un obbligo ma un esercitabile entro 1 anno dall'operazione originaria (se la diminuzione è dovuta ad un "sopravvenuto accordo")/quando si vuole negli altri casi. La fattura non deve essere emessa dal fornitore ma dal destinatario per operazioni avvenute in Italia rese da soggetti passivi non stabiliti in UE ("reverse charge", inversione contabile). In particolare la reverse charge si può distinguere in: 18 Esterna (operazioni effettuate da soggetti passivi non stabiliti in Italia, verso di Italiani), la ratio è semplificare l'applicazione; Interna (operazioni aventi ad oggetto

specifici beni/servizi secondo l'art.17), la finalità è quella di evitare l'evasione, frequente ad esempio nell'edilizia/mercato dell'oro... Liquidazione: le fatture vanno registrate nel registro delle vendite (se si tratta di una vendita)/acquisti viceversa. Nel primo caso nasce un debito verso l'erario, viceversa un credito. Il soggetto passivo deve periodicamente fare il calcolo della differenza tra IVA a credito e a debito. Se ho un debito lo pago, se ho un credito pago meno in futuro (liquidazione periodica). Per questo si chiama "liquidazione per masse". Dichiarazione annuale: si fa un conguaglio confrontando l'imposta versata e quella dovuta sulla base della dichiarazione, si può quindi verificare: - Eccedenza a debito (da versare entro il 16/3 dell'anno dopo); "riporto a nuovo" - Eccedenza a credito (si può fare una compensazione verticale in cui il credito viene riportatoall'anno dopo è stata istituita per garantire la neutralità dell'IVA. Può essere un (salvo diritto deroghe) assolto tramite emissione di fattura o un (credito di natura civilistica/privilegiato/anche in caso di errore, ci sarà infatti una rivalsa successiva). Chi fornisce il bene/servizio ha quindi un credito nei confronti del consumatore che corrisponde all'IVA e deriva dalla fattura. - privilegiato: è un credito perché deve essere pagato per primo (i crediti non privilegiati si chiamano "chirografari"); - Si genera un rapporto pubblicistico (regolato cioè da norme tributarie) tra Stato e cedente e un rapporto privatistico tra cedente e cessionario (disciplinato dal codice civile). Il cessionario può agire per difendersi solo nei confronti del cedente (lo Stato ha

l'immunità).

Rivalsa Successiva: secondo l'articolo 60 della direttiva 633 il contribuente ha diritto a rivalersi dell'imposta o della maggior imposta (relativa ad avvisi di accertamento/rettifica nei confronti dei cessionari dei beni e dei committenti dei servizi) soltanto a seguito del pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.

- Si può fare solo dal 2012 ed è possibile solo con riferimento a specifiche operazioni e se si conosce il cessionario/committente. La neutralità dell'IVA non viene garantita in toto.

Detrazione: diritto dei soggetti passivi a sottrarre dall'ammontare dell'IVA sulle operazioni attive quello dell'IVA su beni/servizi impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta. È diret

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DamiTheHero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ortoleva Maria Grazia.