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Tipi di società e loro caratteristiche
I tipi di società si distinguono per autonomia patrimoniale e regime di organizzazione interna, che comprende la struttura finanziaria e la responsabilità dei soci. Recentemente si stanno sviluppando dei sottomodelli e alcuni tipi di società si stanno ibridando, ad esempio le SRL che adottano un modello organizzativo di SdP.
Le società di persone e di capitali possono svolgere attività commerciali e non. Se le parti non manifestano una precisa scelta, se l'attività è commerciale si applicherà il regime della SNC (società in nome collettivo), altrimenti quello della SS (società semplice).
Principio di tipicità: non vige nell'ambito dei contratti, le parti possono dar luogo anche a contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (causa lecita). Vige invece nell'ambito del diritto delle società poiché esse sono contratti ma anche enti che operano con terzi (che devono poter contare su regole certe). Sono ammesse però le
clausole atipiche.- Le società di persone prevedono una rilevanza centrale del socio, non hanno personalità giuridica, non hanno un'organizzazione di tipo corporativo, non hanno il principio di maggioranza, i soci hanno responsabilità illimitata e la partecipazione non è di regola liberamente trasferibile;- Le società di capitali invece prevedono una rilevanza centrale dei mezzi apportati e hanno tutto al contrario, il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo. La Società di Persone Il suo prototipo è la società semplice la cui disciplina si applica anche alla SNC/SAS (art. 2251-2324) 10 Costituzione: non è richiesta alcuna forma particolare salvo quella necessaria alla natura dei beni conferiti (ad esempio per beni immobili la forma scritta), è irregolare invece nella SNC (art. 2297). Ordinamento interno: i conferimenti vengono indicati nel contratto sociale, se non determinati si presumono uguali a quantoÈ richiesto per il conseguimento dell'oggetto sociale. È nullo il patto con cui un socio viene escluso dalla partecipazione agli utili/perdite (detto "patto leonino" per la presenza di un socio che si comporta da leone sugli altri). Utili - guadagni - perdite si presumono inoltre proporzionali ai conferimenti.
Responsabilità dei soci: solidale, un socio può esser chiamato a rispondere anche per gli altri in modo illimitato, salvo poi potersi rivalere su di essi. Non riguarda però le perdite, solo i debiti.
- Per le obbligazioni sociali risponde in modo primario la società, ma non in modo esclusivo, anche i soci (garanzia sussidiaria). Nella SS rispondono i soci che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri solo se la loro responsabilità non è limitata da un patto sociale. Nella SNC invece la responsabilità di tutti i soci è inderogabile.
Escussione preventiva del patrimonio
sociale:- il socio chiamato a pagare nella SS può domandare che si usi prima il patrimonio sociale indicando beni su cui il creditore può rivalersi agevolmente (quindi non ad esempio beni presenti in nazioni in guerra). Nella SNC invece non è il socio a doverlo chiedere, è sempre obbligatorio per il creditore.- Nella SS il creditore particolare del socio può far valere i suoi diritti sugli utili/quota di liquidazione spettanti al socio, nella SNC invece non può farlo sulla quota di liquidazione.
Amministrazione: spetta esclusivamente agli amministratori, il modello è elastico nella SS (si applica il modello legale se le parti non dispongono diversamente), ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società. Il modello legale di amministrazione è detto "disgiuntivo" e prevede l'operatività individuale di ciascun socio (decide la maggioranza). Esiste anche il "congiuntivo" un
modello convenzionale detto in cui è necessario il consenso di tutti i soci per il compimento delle operazioni (salvo che non sia prevista la maggioranza), spesso i due modelli si combinano tra di loro in base all'importanza delle decisioni da prendere.
11- La maggioranza si basa sugli utili, chi ne ha di più vale di più;
- L'atto costitutivo indica la nomina dell'amministratore, la sua revoca se disposta dai soci (negoziale) non ha effetto se non c'è una giusta causa. Se invece l'amministratore è nominato con atto separato, può essere revocato in qualsiasi momento.
Decisioni dei soci: non c'è una disciplina generale sulle cose gestoree (ci sono singole regole ma su altri argomenti), serve il consenso di tutti i soci per modificare il contratto sociale salvo imposto diversamente. Inoltre la trasformazione/fusione/scissione sono decise a maggioranza. Il codice non specifica se usare il metodo collegiale o
assembleare.Scioglimento del rapporto sociale:
- Morte del socio, liquidazione della quota agli eredi a meno che gli altri soci preferiscano lo scioglimento anticipato della società;
- Recesso del socio, se la società è contratta a tempo indeterminato condizionato o per tutta la vita, ad una giusta causa se la società è a tempo determinato. in base ai casi previsti dal contratto sociale o infine dato al socio che non abbia concorso alle decisioni di trasformazione/fusione/scissione.
- Esclusione del socio, (per fallimento/liquidazione della sua quota da parte del creditore particolare) con scioglimento automatico o facoltativa (per gravi inadempienze/interdizione o inabilitazione/impossibilità sopravvenuta di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministratori). L’esclusione facoltativa è deliberata a maggioranza senza calcolare il socio escluso che può opporsi davanti ad un tribunale (nel
caso di società di 2 persone decide il tribunale se verrà escluso). Liquidazione del socio uscente: nell'art. 2289 si prescrive che il socio abbia diritto non alla restituzione del bene che ha conferito ma ad una somma in denaro che rappresenti il valore della quota. La quota viene liquidata sulla base della situazione patrimoniale della società entro 3/6 mesi dallo scioglimento. Il socio non può rivendicare la quota da altri soci ma solo dalla società (unico ente legittimato passivo).
Scioglimento della società: le cause operano automaticamente (di diritto) dal momento in cui si verificano, non dal loro accertamento, dal quale invece la società entra in liquidazione.
Procedimenti:
- Liquidatori (solo atti necessari per la liquidazione), soci amministratori che rimangono a capo della gestione della società col solo compito di porre a termine la liquidazione, è possibile la revoca della liquidazione con il consenso di tutti;
plutocratico: potere dei soci proporzionale alla ricchezza investita.- Hanno personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta, le azioni sono partecipazioni-tipo omogenee ed indivisibili di cui esistono più tipi standardizzati. Con esse si acquisiscono diritti amministrativi e patrimoniali.- L'organizzazione è corporativa, la presenza degli organi sociali come l'assemblea e l'organo di gestione e di controllo è quindi necessaria. Modelli di SPA (esiste un solo tipo di cui 3 modelli):
- SPA chiusa;
- SPA con azioni quotate in mercati regolamentati;
- SPA con azioni diffuse.
Gli ultimi due sono SPA sul mercato. Esistono regole che si applicano solo all'uno o all'altro tipo. Quotazione: non esiste più come in passato la "quotazione d'ufficio" raggiunti certi parametri ma è volontaria. Dal 1996 il mercato è stato privatizzato e viene gestito da società quotate senza scopo di lucro.
presenta una domanda d'ammissione (bisogna avere le condizioni giuste stabilite dal regolamento della Borsa) dopo l'autorizzazione dell'organocompetente interno alla quotanda. La società di gestione accoglie o rigetta la domanda e ne dà comunicazione alla CONSOB che può interrompere il processo se non riscontra trasparenza/ordinato svolgimento delle negoziazioni/tutela degli investitori o se la società quotanda cambia idea all'ultimo.
"Listing agreement": la dottrina ritiene la quotazione un accordo (negozio giuridico) tra la quotanda e la società di gestione.
Normalmente l'ammissione è preceduta da un prospetto di quotazione in cui sono contenute le informazioni economiche della società. Si può sospendere le negoziazioni se non è garantita la regolarità del