CORSI DI FORMAZIONE
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Sommario
1.Corso diritto penale militare.........................................................................................................4
2.Tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti...............................................................6
3.La violenza interpersonale fra partners.........................................................................................9
4.Dal reato di lesioni volontarie all’omicidio................................................................................12
5.I Vice Procuratori Onorari..........................................................................................................12
6.I sostituti procuratori. Profili ordinamentali...............................................................................13
7.Le sezioni di Polizia Giudiziaria.................................................................................................13
8.Il personale amministrativo........................................................................................................14
9.Le altre norme transitorie: definizione dei procedimenti pendenti..............................................14
10.Reato di violenza sessuale........................................................................................................15
11.Prove e onere probatorio...........................................................................................................25
12.Danno.......................................................................................................................................28
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1. Corso diritto penale militare .
Approccio storico: nei primi anni ’50 il diritto penale militare era in uno stato di profonda
arretratezza, assolutamente non conforme ai precetti costituzionali appena entrati in vigore.
Tendenza all’isolamento rispetto alle altre legislazioni italiane.
Attraverso gli articoli 15 e 16 del codice penale far rientrare il codice penale militare di
pace nell’alveo della legislazione speciale.
Articoli 3 e 52 ultimo comma della Costituzione:
Il militare è un cittadino (principio di uguaglianza)
o Ispirazione democratica del sistema militare (non della gestione, ovvio).
o
Articolo 103 della Costituzione: competenza dei Tribunali Militari. Ridimensionamento
del concetto di appartenenti alle Forze Armate (allora anche militari in congedo).
Proposto da Venditti in un rotocalco come articolo di fondo nel 1956: si sollevò un
dibattito enorme.
Legge del 1972, oggi sostituita dalla legge 230/1998: problema della obiezione di
coscienza, diserzione considerata reato penale.
Gli interventi della Corte costituzionale eliminano i problemi più grossi di
incostituzionalità creando buchi e problemi interpretativi, ma una legislazione organica
tardava a venire.
1994: viene abolita la pena di morte dal codice penale militare di guerra.
Interpretazione dell’articolo 52 della Costituzione da parte della sentenza della Corte
costituzionale n. 164 del 1985. Distingue i concetti di:
Difesa della patria è considerata un dovere. Appartiene e riguarda tutti i cittadini,
indistintamente e indipendentemente da età o sesso.
Obbligo di prestare il servizio militare riguarda solo i maschi di età precisa: si può
difendere la patria anche senza armi, quindi il non prestare il servizio militare non implica
il mancato assolvimento del dovere di difesa della patria. Esiste la difesa non armata,
eccome!
Bandi militari: possibilità di emissione. Anomalia rispetto alla Costituzione, il potere legislativo
appartiene al Parlamento. Possibilità di salvare la loro legittimità solo attraverso un aggancio
all’articolo 78 della Costituzione, vale a dire previo conferimento ad hoc del Parlamento.
Reati militari:
Esclusivamente militari: offendono interessi di un solo interesse militare.
Non esclusivamente militari: offendono interessi comuni già protetti dal codice penale.
Il codice penale militare non ha contravvenzioni, d’altra parte ci sono già gli illeciti disciplinari
amministrativi che svolgono identica funzione anche se vengono comminati in modo diverso.
Si applicano le circostanze atte con le aggravanti comuni.
Incostituzionalità dell’articolo 39: elemento soggettivo ora uguale al codice penale.
1 Prof. Dott. Venditti. 20 febbraio 2002. 4
Scriminanti: disciplina particolare nel codice penale militare, agli articoli 41 e seguenti (legittima
difesa militare, eccetera):
Articolo 4 legge 382/78: adempimento del dovere – ha carattere.
Regolamento del 1986, articolo 25, del tutto particolari. Dovere:
Illegittimo.
o Manifestamente criminoso. Può essere sempre disobbedito, ma anche il primo se
o è criminoso, anche non manifestamente, può essere disatteso.
Pene:
Reclusione militare (abolita la pena di morte) in apposito istituto + pene comuni.
Pena accessoria: degradazione, vale a dire privazione della qualifica di militare, uscita
dalla compagine.
Articolo 27 codice penale militare in tempo di pace: se si applica la degradazione, la
reclusione sarà comune e non militare. Quando la reclusione supera i 5 anni si applica
anche la degradazione. Norma moltiplicativa della pena, ad esempio come l’articolo 56
del codice penale. Pena inflitta in sede di cognizione, non esecutiva, quindi è una pena
originaria.
Differimento dell’esecuzione delle pene:
Dopo la cessazione del servizio.
o Dopo la cessazione delle esigenze belliche.
o
Sanzioni collettive ex articolo 65 codice penale militare di guerra:
Solo di carattere patrimoniale, non consente rappresaglie. Beni di carattere
o collettivo.
Cause di estinzione del reato e della pena:
La pena di morte:
Fucilazione al petto, prescrizione in 30 anni.
o Fucilazione alla schiena, non prescrittibile.
o Oggi si sono tramutati in ergastolo, non prescrittibile.
o
Però quelli che in origine ammettevano la prescrizione dovrebbero ammetterla anche ora.
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1.1 Reati contro l’amministrazione dello Stato .
Modifica dell’articolo 47 codice penale di guerra il 31 gennaio 2002: militarizzazione dei reati
previsti dal codice penale normale quando connessi:
Da appartenenti alle forze armate.
In luogo dove si svolgono azioni militari.
Contro la popolazione civile.
Ripristinata la salvaguardia rispetto al limite della giurisdizione di altri Paesi.
Nuova disciplina del diritto delle operazioni militari:
Peculato militare e articolo 215 codice penale militare di pace.
Malversazione militare, articolo 216 codice penale militare di pace.
In danno di militari: soggetto attivo e soggetto passivo appartenenti alle forze
o armate.
2 Prof. Polidori. 6 marzo 2002. 5
Peculato e malversazione del portalettere, articolo 217 codice penale militare di pace.
Tutela le comunicazioni militari.
Peculato mediante profitto dell’errore altrui, articolo 318 codice penale militare di pace.
2. Tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
2.1 Inquadramento storico – sociologico e storico – giuridico.
Violenza = discriminazione.
La donna è fisicamente meno forte dell’uomo, più debole e quindi inferiore.
Violenza fisica: forma peggiore di discriminazione. Esercitare forza fisica nella donna significa
ristabilire l’ordine naturale.
Indagine sociologica: le aspettative di comprensione del proprio dolore e di punizione del
colpevole, a volte dopo vorrebbero ricominciare il rapporto con l’uomo redento, non trovano
realizzazione nella realtà processuale.
Nessun riferimento diretto nella Costituzione, ma vi è solo l’articolo 3 che riconosce pari dignità
sociale più tutela della maternità.
Una specie di parità si è attuata solo negli anni ’70 con la legge 151/85 sul divorzio e la legge
903/77 sulla parità nel lavoro.
L’adulterio femminile è stato depenalizzato solo nel 1968 da parte della Corte costituzionale.
Legge n. 66/96: ha introdotto nuove fattispecie di reato all’articolo 609 bis codice penale.
Violenza sessuale omissiva impropria: 5 casi in cui genitori sono stati condannati per aver
impedito che ai figli venisse fatta violenza.
Legge 269/98: sfruttamento della prostituzione e pornografia infantile, oltre a turismo sessuale.
Riguardo alla violenza sessuale, l’attuale orientamento della Corte di Cassazione riconosce che
sia una fattispecie a forma libera. Anche atto repentino perché è mancato il tempo per manifestare
il consenso.
2.2 Il ruolo dell’avvocato che assiste una donna vittima di
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violenza e gli aspetti deontologici .
Primo ascolto e inquadramento della vicenda, non friggere se ci sembra che le cose che ci dice
non servono ma un eventuale processo.
Testa: si può credere in un testimone.
Capire cosa veramente vuole la donna.
Articoli:
Articolo 35 codice deontologico: rapporto di fiducia.
Articolo 9 codice deontologico: segretezza.
Articolo 10 codice deontologico: indipendenza.
Articolo 36 codice deontologico: autonomia del rapporto.
3 4 febbraio 2010. 6
Preparazione della persona offesa al processo: andrà vagliata la sua credibilità, minuziosa
ricostruzione della vicenda, che deve essere aderente alla realtà e il più possibile inattaccabile.
Articolo 14: dovere di verità. Informare bene la donna delle dinamiche processuali (ad esempio
spiegare che le domande sono necessarie e non sintomo di sfiducia) e responsabilizzarla rispetto a
quello che dice.
Danovi: il ruolo dell’avvocato non deve essere né meccanico né mercantile.
Articolo 12: dovere di competenza. Non trasferire le nostre necessità interiori, idee, aspettative sul
caso che trattiamo. Fare riferimento ad altre professionalità (psicologi, assistenti sociali, altri
colleghi).
Domande fondamentali da porsi di fronte al nuovo caso:
Qual è l’effettiva gravità del caso rispetto l’enfatizzazione del momento. Attenzione ad
esempio alla rilettura di tutto il passato rispetto all’episodio di violenza. Valutare se è un
episodio isolato o base di una escalation. Le vere vittime sono quelle che hanno sempre
nascosto tutto e hanno interiorizzato la modalità relazionale familiare violenta. Non ci
sono prove, è difficile da difendere. Non regge l’allontanamento né tanto meno un
processo. Occorre prepararla bene di base:
Mandarla dallo psicologo (capire i propri diritti, non sentirsi in balia degli eventi).
o Farle trovare un lavoro.
o Aiuto economico e nella eventuale gestione dei figli.
o Aiuti economici.
o
Solo dopo questa preparazione si potrà allontanare e sostenere un giudizio. Il deposito del
ricorso per separazione giudiziale giustifica l’allontanamento dalla casa coniugale.
Aiutarla nel dopo: i mariti violenti spesso sono ambigui, quindi corteggiano e trattano
benissimo la vittima appena tenta di allontanarsi (tanto quando torna la situazione
peggiora). Rispetto all’articolo 342 ter codice civile è meglio la denuncia penale con
richiesta di allontanamento. Se non c’è reato allora chiedere provvedimenti ex articolo
342 ter codice civile, che potrà disporre anche un assegno di mantenimento. Considerato
però che per la decisione ci vuole un mesetto forse è meglio ricorso per separazione e
provvedimento presidenziale. Si può usare anche il Tribunale per i Minorenni se i minori
subiscono violenza, che può anche essere assistere alle violenze sulla madre.
Valutare il vero stato di pericolo della donna o dei minori.
Valutare quali risorse psicologiche e relazionali ha la donna per affrontare l’empasse.
Valutare quali risorse economiche e strumentali ha la donna.
Valutare la capacità di tenuta della donna ai tempi e modi della giustizia.
Lavorare sempre e comunque sulla autostima della donna.
o Usare grandissima prudenza nell’agire e nel valutare (rispettare i tempi).
o Forse è meglio capire prima della migliore strategia processuale, la migliore
o strategia per tutelare gli interessi della donna.
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2.3 Aspetti essenziali del danno .
Danno non patrimoniale = sottocategoria (Cassazione, 2003 e 2006).
Direttiva 2004/8/CE: mancata adozione, vuoto di tutela risarcitoria. Articolo 12: responsabilità
civile dello Stato per mancata adozione della direttiva (Cassazione 3823/2008 ex articolo 2043
codice civile; Cassazione 9147/2009 ex articolo 1218 codice civile). Una causa pendente:
Tribunale di Torino dott.ssa Dotta. Articolo di Marco Bona in Resp. Civ. e prev. 2009 n. 3.
Danno da violenza sulla donna:
Danno biologico: di tipo psicologico (sindrome da stress post traumatico), necessità e
difficoltà della CTU (preparare la persona offesa, che la vive come una nuova violenza).
Danno morale: particolare gravità dell’offesa non solo della sofferenza (danno putativo).
Danno esistenziale: forte alterazione della vita (decisioni di vita diverse da quelle che si
sarebbero prese).
“Tirchieria” del giudice nella liquidazione: ricordare che la Cassazione liquidò € 10.000 per danni
da fumo passivo ai vicini di un bar o € 10.000 ai coniugi per servizio catering scadente.
Una buona sentenza: Tribunale di Modena 12 dicembre 2003. Atti di violenza su una minore da
parte del patrigno: liquida € 300.000 per danno morale (intensità del dolo) e € 80.000 per danno
biologico (si svincola dai criteri tabellari di 1/3 del danno biologico).
La costituzione di parte civile nei casi di violenza non sempre ha solo come fine ultimo il
risarcimento del danno, in senso patrimoniale, ma anche l’assistenza morale e tecnica della
persona offesa nel processo penale che altrimenti si sentirebbe lasciata sola senza guida e senza
“interprete” di ciò che sta processualmente accadendo. 5
2.4 Mutilazioni genitali femminili .
Riferimento all’articolo 583 bis codice penale, delitto ad hoc introdotto nel 2006 (prima qualche
sentenza per lesioni gravissime, indebolimento permanente dell’apparato genitale).
Pena accessoria per medici e sanitari ex articolo 583 ter codice penale.
Non si può invocare la scriminante di cui all’articolo 50 codice penale. Non è un consenso
validamente espresso: rileva infatti l’articolo 5 codice civile in merito agli atti di disposizione del
proprio corpo.
Naturalmente non esiste scriminante dell’esercizio del diritto (letto come diritto di aderire alla
propria religione, specie per i genitori nei confronti delle figlie.
Qualche problema pone il dolo specifico: al fine di menomare. In caso di mancanza di prova in tal
senso sarebbe un normale 582 codice penale.
Ultraterritorialità.
4 18 febbraio 2010.
5 5 marzo 2010. Relazioni sul sito dell’ordine. 8
3. La violenza interpersonale fra partners.
Con il termine SARA si intende Spousal Assault Risk Assessment, cioè la valutazione del rischio
di recidiva nei casi di violenza interpersonale fra partners. Si tratta di una metodica messa a punto
in Canada da un gruppo di esperti per individuare se e quando un uomo che ha agito violenza nei
confronti della propria partner (moglie, fidanzata, convivente) o ex partner è a rischio nel breve o
nel lungo periodo di usare nuovamente violenza.
Varie figure professionali che hanno a che fare con questi casi (magistrati, Forze dell’Ordine,
assistenti sociali, psicologi, psichiatri, avvocati, ma anche studiosi del settore della psichiatria
forense, criminologi, psicologi) possono beneficiare di questa procedura. Non si tratta di un test
psicometrico, non bisogna cioè stabilire un punteggio della persona che si è resa responsabile
della violenza, bensì valutare il caso e quindi la sua pericolosità in base a 10 fattori di rischio che
il valutatore deve prendere in considerazione, nel loro insieme, per poi stabilire se esiste il rischio
di recidiva, e in che misura (basso, medio o elevato).
Si tratta di una valutazione soggettiva che però tiene conto di fattori oggettivi che numerose
ricerche hanno visto essere correlati alla violenza domestica (intesa come violenza interpersonale
fra due persone che hanno o avevano una relazione). SARA è un protocollo contenente delle linee
guida, che fungono come bussola per orientare nella valutazione in maniera sistematizzata, sulla
base di principi scientifici che permettono di valutare in proporzione migliore rispetto ad una
valutazione fatta casualmente senza criterio sistematico, se un caso è a rischio di recidiva.
3.1 Cosa si deve fare per valutare il rischio?
Individuare quali fattori vanno presi in considerazione. Quali informazioni sono quindi utili per
prendere delle decisioni sul caso specifico (decisioni sia in ambito penale e/o civile). Dove
raccogliere queste informazioni e come da parte di chi.
Uno dei problemi principali quando viene effettuata la valutazione del rischio è la mancanza di
indicazioni sistematiche, standardizzate e utili da un punto di vista clinico e procedurale fondate
su basi empiriche utili per raccogliere, ponderare i dati e le informazioni sul caso.
Data l’importanza di un approccio che si basa sulla valutazione del rischio di recidiva su basi
empiriche, e il suo successo in paesi come il Canada, la Svezia, gli Stati Uniti, stupisce che non ci
sia stato fino ad adesso, in Italia, un tentativo di mettere a punto un metodo per la valutazione del
rischio di recidiva. In Italia, inoltre, questo tipo di approccio è di per sé più difficile, perché non
esiste proprio una legge che prevede la valutazione del rischio se non nei casi ove è necessario
stabilire la parziale o totale infermità mentale dell’imputato, nonché in quei casi ove si richiede la
valutazione della pericolosità sociale. In questi casi si fa riferimento a casi particolari, non di una
procedura standard, che viene utilizzata sistematicamente per tutti i casi di maltrattamento. Il
SARA invece si pone come obiettivo quello di valutare il rischio di tutti i ca
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