Filosofia del diritto
Dai Greci ad Hart
Giusnaturalismo
Origini del giusnaturalismo nel pensiero greco
Il giusnaturalismo è una corrente filosofica che trae le sue origini dalla Grecia del V secolo a.C. in cui comincia già a porsi il problema del rapporto tra le norme di diritto positivo (imposte dallo Stato) e le norme di diritto naturale. Noi oggi conosciamo tre versioni del pensiero giusnaturalistico:
- Giusnaturalismo volontaristico, riconducibile al pensiero di Sofocle (le sue idee emergono nelle tragedie che ha scritto, come Antigone), pone al di sopra delle leggi positive delle leggi non scritte, dettate da una volontà divina.
- Giusnaturalismo naturalistico, riconducibile al pensiero di Callicle, sofista, identifica la legge della natura con l'istinto comune a tutti gli esseri animati.
- Giusnaturalismo razionalistico, riconducibile al pensiero di Ippia, Antifonte e Alcidamente, stoici, considera il diritto naturale come l'insieme dei principi di ragione, natura essenziale dell'uomo.
Sviluppi nel pensiero greco-romano
Queste tre diverse concezioni del diritto naturale si conciliano nella dottrina degli Stoici (III sec. a.C.), che credevano che l'universo fosse animato da un principio assoluto, definito da loro Lógos. Anche il diritto veniva considerato come facente parte di questo ordine universale, un principio divino, razionale e naturale dal quale devono scaturire leggi positive, che devono essere opera dei saggi.
Questa dottrina influenzò il pensiero ciceroniano: Cicerone nel De legibus afferma che il diritto non nasce da leggi positive poiché, se non esistesse una norma naturale, non si potrebbe distinguere tra legge buona e legge cattiva. Nel De republica invece riconosce l'esistenza di una legge universale immutabile e comune a tutti i popoli, governati solamente da Dio. La teoria del diritto come "summa ratio" di derivazione stoica si diffuse in questo modo sia nel pensiero cristiano, sia in quello medievale.
Persino nelle opere dei giuristi romani troviamo alcune definizioni del diritto naturale: Ulpiano riprende la definizione in senso naturalistico, mentre in epoca giustinianea si diffonde maggiormente la concezione volontarista, anche se bisogna chiarire che i giuristi romani non si posero mai il problema del rapporto tra diritto naturale e diritto positivo.
Giusnaturalismo e pensiero cristiano
Per quanto riguarda l'influsso di questa corrente filosofica all'interno del pensiero cristiano, bisogna fare riferimento all'espansione del cristianesimo nei territori ellenistici e romani. Inizialmente il cristianesimo nega l'idea del diritto perché il regno di Dio non ha bisogno di istituzioni giuridiche: S. Paolo infatti fece una polemica contro il legalismo, sostenendo che la legge fosse il segno del peccato.
Tutto cambia con i Padri della Chiesa (tra il II e l'VIII sec. d.C.) che si avvicinano al problema giuridico, postulando una legge superiore quale fondamento e modello di ogni legge positiva umana: dal misticismo e volontarismo si passa ad una concezione razionalistica (il primo fu S. Ambrogio).
S. Agostino invece in un primo momento individua la legge naturale in una ragione suprema (concezione razionalistica), ma successivamente, notando il contrasto con il cristianesimo, tornò ad una concezione volontaristica come alle origini del cristianesimo. È proprio su questo che si basa il contrasto, sviluppatosi nel Medioevo, tra intellettualisti (la legge naturale deriva dalla ragione) e antintelletualisti o volontaristi (la legge naturale è posta da Dio).
Il giusnaturalismo nel Medioevo e la sistemazione tomistica
La disputa tra corrente intellettualista e antintelletualista parte dal dilemma posto da S. Agostino quando fiorisce la Scolastica a partire dal IX secolo. Il più razionalista degli scolastici è Pietro Abelardo che contrappone lo ius positivum allo ius naturale.
Ma il pensatore più rilevante è S. Tommaso che nella Summa theologiae distingue tra:
- Lex divina, la legge rivelata da Dio, superiore a tutte le altre.
- Lex aeterna, che è la ragione stessa di Dio.
- Lex naturalis, che fa parte della legge eterna e consiste nella partecipazione della creatura razionale alla legge eterna.
- Lex humana, cioè il diritto positivo, che deriva dalla legge naturale o per modum conclusionum (per deduzione da principi) o per modum determinationis (specificazione di norme più generali). Secondo S. Tommaso il diritto positivo nasce dalla volontà comune.
Nell'opera di Tommaso viene posto anche il problema del rapporto tra legge naturale e legge positiva: la legge positiva che differisce dalla legge naturale è corruptio legis.
Va riconosciuto a S. Tommaso il merito di aver messo ordine alla confusione in tema di diritto naturale in cui il pensiero medievale si era imbattuto: riesce ad attribuire legittimità al diritto naturale senza cadere in contrasto con i principi del cristianesimo, distinguendo più piani (fede, ragione, rivelazione e filosofia). La legge divina mantiene la propria superiorità, ma la legge naturale è legittima in quanto deriva dalla ragione. Tommaso senza negare la grazia e la fede che operano sul piano soprannaturale, riconosce che nel piano umano e naturale regna la ragione che si esprime sul piano morale come legge naturale. Ma tutto ciò non pose fine allo scontro tra intellettualisti e antintelletualisti, bensì ne accentuò la tensione.
Occam andò contro a S. Tommaso affermando che la morale risiede soltanto nell'ubbidienza della volontà di Dio, e che il diritto naturale è dettato dalla ragione, ma la ragione è solo uno strumento mediante il quale Dio rende nota all'uomo la propria volontà. Il diritto naturale è quindi secondo Occam esterno all'uomo.
Ma è un discepolo di Occam, Gregorio da Rimini, che afferma l'indipendenza della legge morale sia dalla volontà sia dall'esistenza stessa di Dio, e della sua fondazione nella ragione (questa tesi la svilupperà anche Grozio).
Giusnaturalismo in età moderna
A partire dal XIV secolo viene a spezzarsi l'unità che caratterizza tutto il Medioevo (Impero e Chiesa): ci sono una pluralità di stati che si danno autonomamente le proprie leggi e la riforma (luterana poi calvinista) spezza l'unità religiosa. In questo periodo il giusnaturalismo assume una sfaccettatura diversa e uno dei maggiori esponenti è Ugo Grozio che scrive il De iure belli ad pacis: nei Prolegomena Grozio indaga sul fondamento del diritto internazionale e lo individua nella natura razionale e sociale dell'uomo.
Grozio afferma inoltre l'indipendenza del diritto naturale da Dio, attribuendo alla moralità carattere prettamente immanentistico, razionalistico e laico. Si pensa che il giusnaturalismo moderno si differenzi da quello passato per il soggettivismo che lo caratterizza, ma è una differenza che appare un po' forzata perché il giusnaturalismo antico e medievale non è soltanto oggettivistico. Certo è che da Grozio in poi il diritto naturale viene inteso come norma posta dall'autonoma attività del soggetto che si esplica nella ragione, strumento della soggettività umana.
Il giusnaturalismo moderno comprende un periodo che va dal XVII al XVIII secolo e i giusnaturalisti hanno delle caratteristiche comuni:
- Il laicismo (la fonte del diritto naturale è solo la ragione umana).
- L'atteggiamento individualistico (interesse per i diritti soggettivi innati dell'uomo).
- Il razionalismo (fanno il tentativo di costruire una scienza del diritto che abbia lo stesso grado di rigore e di sistematicità della scienza naturale. Per farlo utilizzano strumenti come lo stato di natura e il contratto sociale con cui mirano a dimostrare la derivazione logica del diritto e dello Stato dall'individuo).
- L'astrattismo e l'antistoricismo (la fonte del diritto naturale è un'essenza immutabile della natura umana, la ragione astratta, e le norme da essa dettate sono valide eternamente e universalmente).
Giusnaturalismo nel Seicento
- Pufendorf: autore del De iure naturae et gentium, opera nella quale si propone di costruire un sistema organico e scientifico del diritto naturale; basandosi sulla scienza fisica afferma che la scienza della morale e del diritto determina le leggi degli enti morali o entia moralia. Pufendorf accoglie la concezione laica e razionalista del diritto naturale, ma nella sua vita manifesta dei momenti di incoerenza scivolando nel volontarismo. Pufendorf spiega il passaggio dallo stato di natura allo stato civile in cui l'uomo non è più libero e attribuisce al sovrano mediante il contratto sociale il potere di fare leggi: la legge sarebbe la decisione con cui un superiore obbliga un sottoposto ad agire conformemente alle sue decisioni. Nel sottoposto si genera un obbligo (obligatio). Pufendorf distingue inoltre tra diritti perfetti, muniti di sanzione, e diritti imperfetti, che non sono coattivi ma affidati alla coscienza di ciascuno. Comincia quindi a nascere il problema della distinzione tra diritto e morale.
- Hobbes: negli Elementa philosophiae sostiene che per natura gli uomini siano propensi a sopraffarsi e quindi lo stato di natura è uno stato di bellum omnium contra omnes (guerra di tutti contro tutti). Ma lo spirito di conservazione dell'uomo lo porta alla prima legge naturale, che è quella della ricerca della pace per difendere se stesso con ogni mezzo possibile. Le leggi di natura di cui parla Hobbes sono immutabili ed eterne, ma non sono vere e proprie leggi dal momento che è legge solo il comando di chi ha il potere sugli altri: perciò le leggi naturali possono essere considerate vere e proprie leggi solo se si riconducono al comando di Dio. Inoltre le leggi naturali non sono sufficienti ad assicurare la pace, ma è necessario il timore di un'autorità, la quale viene istituita mediante il patto sociale, suddiviso in due momenti (pactum unionis, subiectionis): lo Stato che nasce da questo patto è assoluto, è il grande Leviatano, gli individui che lo compongono si spogliano dei propri diritti e attribuiscono potere illimitato ad un sovrano assoluto. Quello che manca in Hobbes, ma che sarà presente il Locke, è una concezione dello Stato come libera e volontaria creazione degli individui per la protezione e la garanzia dei diritti naturali, creazione che può essere sciolta qualora non adempia questa funzione.
- Locke: scrive Due trattati sul governo in cui viene spiegata la necessità di un'organizzazione politica della società con leggi fisse poiché il diritto naturale non è sufficiente in quanto non tutti lo considerano vincolante. Gli uomini costituiscono lo Stato mediante il contratto sociale, che deve garantire gli stessi diritti che essi avevano nello stato di natura: tra questi diritti è compresa anche la proprietà, in cui si include anche la vita e la libertà. Per queste ragioni possiamo dire che Locke oppone alla concezione assolutistica di Hobbes una concezione democratica e liberale. Nel caso in cui lo Stato non persegua i fini stabiliti si può ritornare allo stato di natura mediante l'appello al cielo, previsto nei seguenti casi: conquista (sottomissione violenta ad una aggressione esterna), usurpazione da parte di un membro della comunità, tirannide e dissoluzione del governo se usurpa le funzioni del potere legislativo.
Giusnaturalismo nel Settecento
Il razionalismo si accentua ancora di più con l'affermarsi dell'Illuminismo, che pone nella ragione una fiducia illimitata e rifiuta tutte le credenze che non sono riconducibili ad esperienza e ragione. Il giusnaturalismo illuministico si caratterizza per la volontà di indirizzare la ricerca a fini pratici. Vediamo qualche esponente:
- Thomasius: è il primo ad affermare la libertà di pensiero e di coscienza soffermandosi sul fatto che la morale è intima nell'uomo e ciò che ha sede nella coscienza non può essere soggetto a coazione.
- Kant: affronta il problema della distinzione tra diritto e morale. Per Kant il diritto è "l'insieme delle condizioni per le quali l'arbitrio di ognuno può accordarsi con l'arbitrio degli altri secondo una legge universale di libertà". La libertà è per Kant l'unico diritto innato e lo Stato è visto come lo strumento mediante il quale agli individui è assicurato il godimento di tale libertà: per questo lo Stato kantiano viene definito Stato di diritto, perché ha come fine la garanzia delle libertà individuali attraverso il diritto. Il diritto per Kant inoltre serve anche a coordinare le libertà dei vari Stati col fine di costruire una società universale.
In Inghilterra l'Illuminismo non ha grande diffusione, dal momento che si diffonde l'empirismo che rifiuta l'astratto razionalismo. Anche in Italia l'Illuminismo non ha grande diffusione. La maggiore fortuna ce l'ha in Francia, in una società che si stava trasformando con l'avvento della borghesia.
- Rousseau: differentemente da Hobbes, per lui lo stato di natura è positivo, l'uomo è buono per istinto, ma non è guidato dalla ragione, bensì dalla pietas. Secondo Rousseau lo stato di natura cessò con l'introduzione della proprietà che cominciò a creare disuguaglianze: per la tutela della libertà degli associati è necessario formare uno Stato attraverso il contratto sociale: lo Stato è legittimo solo se gli individui gli hanno conferito i loro diritti naturali e lo Stato glieli restituisce sotto forma di diritti civili. La ragione dell'esistenza dello Stato è quindi per Rousseau la garanzia di quei diritti che sono insiti nella natura dell'uomo, primi tra tutti libertà ed eguaglianza. Il concetto di contratto sociale è collegato al concetto di volontà generale, che coincide con ciò che è comune a tutti ed è l'unica fonte della legge alla quale nessuno può essere superiore ed ha la funzione di garantire la libertà.
Critiche al giusnaturalismo
Il 1804 segna la fine del giusnaturalismo con l'entrata in vigore del codice napoleonico e la morte di Kant. In ambito politico si verifica un capovolgimento del rapporto tra individuo e Stato: con l'idealismo si afferma lo Stato etico, che priva di ogni valore l'individuo singolo. In ambito pratico-politico con le codificazioni non ci si pone più il problema del rapporto tra diritto naturale e diritto civile.
Nell'Ottocento vengono mosse numerose critiche al giusnaturalismo e Bobbio le raggruppa in due gruppi, a seconda che siano mosse contro il sostantivo diritto o contro l'aggettivo naturale.
Il primo gruppo di critiche (contro "diritto") è mosso prevalentemente dai giuristi, i quali affermano che il diritto naturale non può essere considerato vero e proprio diritto perché manca della caratteristica dell'agire pratico propria del diritto. Inoltre il diritto naturale esprime solo un'esigenza, una proposta di diritto futuro. E infine non è in grado di garantire da solo la sicurezza degli uomini (tant'è che c'è l'esigenza di formare uno Stato).
Il secondo gruppo di critiche è mosso prevalentemente dai filosofi, che sollevano il problema della difficoltà di attribuire un significato specifico a "natura", dal momento che sono stati individuati almeno nove significati; e da qui poi nasce il problema dell'individuazione di quale.
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