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Quindi abbiamo una contrapposizione tra una concezione del diritto
come variabile indipendente dalla società, creato di volta in volta dall'arbitrio di chi ha il
• potere
come variabile dipendente dalla società che si forma attraverso l'intero passato della
• nazione ed esprime lo "spirito del popolo"
L'elaborazione scientifica del diritto, che proponeva Savigny, partiva dal materiale storico
ed era compiuta con senso storico, ma progressivamente si manifestò la tendenza ad
allontanarsi da questa posizione e ad indirizzarsi verso concetti isolati dalla storia.
Questo passo lo compie la Pandettistica, che elabora un metodo logico-concettuale
simile a quello dei giuristi post-kantiani. Così Pandettistica e giurisprudenza post-kantiana
stendono le basi per il metodo formalistico proprio del positivismo giuridico
Sviluppi e aspetti del positivismo giuridico tedesco
I principi e il metodo teorizzati dalla Pandettistica e dai giuristi post-kantiani vengono
approfonditi nella seconda metà dell'Ottocento dal positivismo giuridico che si configura
come formalismo giuridico (studio delle norme formalmente valide).
Individuiamo due filoni:
Giurisprudenza dei concetti Teoria generale del diritto
Si sostanzia nell'elaborazione di concetti È l'espressione più elaborata della dogmatica
giuridici generali dedotti dalle norme esistenti giuridica.
assunte come dogmi: si ha un grande
raffinamento della scienza giuridica con la
definizione di concetti che sono rimasti
fondamentali nello studio del diritto (diritto
soggettivo, diritto oggettivo, persona giuridica,
negozio giuridico, ecc.) e con la
determinazione dei caratteri differenziali del
diritto, anche se su questo punto emergono
opinioni contrastanti: alcuni considerano
l'imperatività carattere essenziale, altri
definiscono la norma un giudizio logico-
ipotetico; alcuni considerano essenziale la
statualità, altri sostengono che qualsiasi
gruppo sociale possa produrre diritto.
Bobbio divide il positivismo giuridico sotto tre profili, connessi per motivi storici:
Metodologico: in opposizione al giusnaturalismo, si presenta come uno studio
• avalutativo, oggettivo, descrittivo del diritto quale è.
Teorico: secondo la teoria statalistica del diritto il diritto è collegato alla formazione di un
• potere sovrano capace di esercitare la coazione. Si collegano a questa teoria anche
quella imperativistica (le norme sono comandi), quella della supremazia della legge sulle
altre fonti, quella della completezza e coerenza dell'ordinamento giuridico, ecc.
Ideologico: il positivismo giuridico fa coincidere il criterio di validità o invalidità di una
• norma con il criterio di giustizia o ingiustizia di essa. 7
Critiche al positivismo giuridico
Le critiche al giuspositivismo sono state mosse principalmente sotto il profilo ideologico in
quanto si ritiene che sia responsabile di aver avvallato la politica degli Stati totalitari. Da
questo punto di vista le critiche vengono fatte maggiormente dal rinato giusnaturalismo.
Ma bisogna chiarire che non c'è alcuna derivazione delle teorie dei regimi totalitari dal
positivismo giuridico, dal momento che la loro matrice è filosofica (Hegel e Nietzsche).
Il modello di Stato elaborato dai giuspositivisti infatti non è quello totalitario, ma lo Stato di
diritto, che prevede la centralità della legge deliberata dal Parlamento rappresentativo, a
garanzia dei diritto dei cittadini. La legge è generale e astratta così che possa garantire
imparzialità ed eguaglianza.
Il giuspositivismo riceve inoltre delle critiche come teoria del diritto da parte delle teorie
antiformalistiche: bersagli polemici saranno lo statualismo, la completezza, l'imperatività, il
ruolo dichiarativo del giudice, ecc.
Sviluppi del positivismo giuridico nel Novecento
Hans Kelsen
Elabora una "dottrina pura" nel senso che studia il diritto nella sua struttura normativa, cioè
nella sua forma. L'obiettivo di Kelsen è quello di costruire una dottrina scientifica,
avalutativa e autonoma, depurata da ogni ideologia e da ogni elemento naturalistico; si
tratta di una dottrina critica sia nei confronti del giusnaturalismo, sia nei confronti delle
concezioni sociologiche che riducono il diritto a mero fenomeno empirico (queste
premesse sono ispirate al neokantismo).
Kelsen definisce l'essenza del diritto alla luce di tre profili:
Kelsen si occupa anche della nomodinamica, lo studio della norma in rapporto alle altre
norme: un insieme di regole costituisce un ordinamento e la validità è la connessione tra
regole di un ordinamento. Per Kelsen ci sono due tipi di ordinamenti:
Profilo formale Profilo materiale Profilo funzionale
Il diritto viene ricondotto alla sfera Il diritto viene caratterizzato Il diritto viene considerato una
del dover essere e non dell'essere nell'ambito della normatività per il specifica tecnica di controllo
contenuto, la sanzione sociale
Il diritto appartiene al mondo del L'attribuzione di una conseguenza Una volta attribuito un contenuto
dover essere, la natura a quello ad una condizione porta Kelsen a al diritto (sanzione), viene
dell'essere. Mentre la natura è dover specificare le caratteristiche introdotta l'idea che il diritto sia
costituita da fenomeni legati tra di peculiari di una norma giuridica una tecnica di controllo sociale
loro dal principio di causalità, il rispetto ad altri tipi di norme che serve a far si che in una
diritto è costituito da norme (nomostatica). Nella Dottrina società siano tenuti determinati
enuncianti un nesso tra eventi pura del diritto Kelsen dichiara comportamenti.
espresso mediante un giudizio che l'elemento fondamentale della
fondato sul principio di giuridicità è la sanzione, intesa
imputazione, che consiste come elemento interno della
nell'assumere un fatto come norma giuridica, ribaltando così la
condizione e un altro come tradizionale distinzione tra norme
conseguenza. primarie e secondarie:
1) sono norme primarie quelle
che prescrivono una sanzione
2) sono norme secondarie quelle
che prescrivono certi
comportamenti.
Anche il concetto di diritto
soggettivo è ricondotto alla
sanzione come possibilità
giuridica di provocare la sanzione. 8
Ordinamento o sistema statico Ordinamento o sistema dinamico
Le regole sono connesse tra loro in maniera Le regole sono connesse tra loro non in virtù
logica. del loro contenuto, ma perchè sono emanate
In ogni ordinamento statico sono presenti da chi è autorizzato ad emanarle.
solamente norme di condotta, che In ogni ordinamento dinamico, oltre alle norme
prescrivono certi comportamenti. di condotta, sono presenti norme di
competenza, che prescrivono chi e con quali
formalità può o deve emanare norme
Ne deriva che negli ordinamenti dinamici c'è un sistema a struttura piramidale: alla base
ci sono le norme individuali, che derivano la loro validità da una norma superiore, la quale
è valida perchè posta in essere da organi cui un'altra norma superiore attribuisce poteri e
così via. Per evitare il paradosso del regresso all'infinito, Kelsen pone al vertice del
sistema la Grundnorm o norma fondamentale, che è il fondamento di validità di tutto il
sistema di norme che compongono un ordinamento giuridico. Il punto critico della dottrina
kelseniana sta nel fatto che questa norma non è posta ma presupposta e Kelsen stesso,
rifacendosi al neokantismo la definisce presupposto logico-trascendentale
dell'ordinamento giuridico.
Norberto Bobbio
Compone positivismo giuridico di stampo kelseniano (modo avalutativo e scientifico di
accostarsi allo studio del diritto) e filosofia analitica, che afferma la necessità di una ricerca
non volta a valori ultimi, ma limitata a dare chiarezza e rigore ad ogni tipo di linguaggio.
Alla luce di ciò, Bobbio sostiene che la scienza giuridica ha tutti i titoli per essere
considerata scienza, in quanto faccia analisi del linguaggio del legislatore, al fine di
conferire ad esso il carattere di discorso rigoroso, chiarendone le proposizioni iniziali,
definendone e completandone le regole di trasformazione e ordinandolo in un sistema
coerente.
Per più di 15 anni Bobbio fu diretto a sviluppare le linee di una teoria formale del diritto su
modello kelseniano da un lato, mentre dall'altro a difendere gli attacchi mossi al
positivismo da parte dei giusnaturalisti.
Dall'insegnamento di Bobbio è nata la scuola analitica nord-occidentale di filosofia e teoria
generale del diritto.
Sorge però un problema: la validità di una norma implica la sua obbligatorietà, nel senso
che comporta che tale norma, attraverso una scelta di valore, venga assunta come criterio
guida del comportamento. In questo sta la causa del fallimento del "connubio" tra filosofia
analitica e teoria kelseniana: quest'ultima non è descrittiva, ma detta comportamenti da
tenere e, in quanto tale, non è scienza perchè non può esserci conoscenza oggettiva dei
valori. Per queste ragioni Bobbio alla fine degli anni Sessanta, riconosce l'insufficienza di
una teoria meramente strutturale del diritto, ammettendo che il diritto non è un sistema
chiuso e indipendente, bensì è, rispetto al sistema sociale considerato nel suo complesso,
un sottosistema che sta accanto e in parte si sovrappone e in parte si contrappone ad altri
sottosistemi, e ciò che lo distingue dagli altri è la funzione. Da qui la necessità di
un'analisi funzionale che deve affiancare la teoria formale del diritto.
Herbert L.A. Hart
Da Austin e Bentham riprende la distinzione del diritto quale è e quale dovrebbe essere,
rappresentandola come la distinzione tra diritto e morale. Hart attribuisce così al diritto, sul
piano dell'indagine scientifica, assoluta indipendenza da considerazioni di valore.
Da Kelsen, invece, Hart prende il concetto di norma sostituendolo al concetto di Austin
come comando coattivo: il comando richiede un appropriato rapporto tra chi comanda e il 9
destinatario del comando e richiede che il comando sia di carattere episodico, legato ad
una situazione di superiorità tra chi lo emana e chi lo scrive. Al contrario la norma è
generale, ha carattere permanente, deve la sua efficacia alla disposizione di abituale
obbedienza dei consociati al diritto.
Inoltre nel diritto Hart vede l'unione di due tipi di norme: quelle primarie, che impongono
obblighi, e quelle secondarie, che attribuiscono poteri. L'esistenza di sole norme primarie
non sarebbe sufficiente per costituire un ordinamento giuridico: occorre che, per
l'individuazione delle norme primarie, sia s