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CRITICHE AL GIUSNATURALISMO

1803: fine del giusnaturalismo a causa di 2 avvenimenti

  1. Codice napoleonico: realizzazione concreta del diritto naturale.
  2. Morte di Kant: eredi sono gli studenti della scuola di Jena: Fichte, Shelling, Hegel.

In ambito politico si afferma lo stato etico, che priva di ogni valore l'individuo singolo.

NORBERTO BOBBIO: raccoglie le critiche al diritto naturale in 2 gruppi:

  • Scuola storica, pandettisti, positivisti secondo cui il diritto naturale non può essere considerato vero e proprio diritto perché manca di alcuni caratteri: non è un complesso di regole di condotta fatte valere anche con la forza, è un diritto 'disarmato'.
  • I giusnaturalisti ritenevano che si dovesse ricorrere al diritto naturale nel caso di controversie tra gli stati o per colmare lacune di diritto positivo.

Per capire il diritto naturale bisogna accordarsi sul significato di natura, pur facendolo, però, non si potrebbe trarre un criterio per

distinguere tragiusto e sbagliato.
FUNZIONE STORICA DEL GIUSNATURALISMO: porre un limite all'arbitrio dichi esercita un potere.
REDBRUCH: pone il problema della validità della legge ingiusta edcertezza del diritto e giustizia.
evidenzia il conflitto tra Prevale il diritto positivoanche se ingiusto, a meno che il conflitto tra diritto e giustizia giunga a ungrado di intollerabilità estremo.
Quando il diritto positivo eccede i limiti dell'uguaglianza, allora la legge noncostituisce diritto.
DEL VECCHIO: ha un ideale di uno stato 'di giustizia' = tutela i diritti naturalidella persona.
NO allo Stato al di sopra del limite giuridico che è la sua ragion d'essere. La giustizia è valida anche verso un sistema giuridico vigente, quando questo contrasti con le esigenze della giustizia, allora è legittima la rivendicazionedel diritto naturale contro quello positivo che lo rinnega.
Ora il diritto naturale è nozione di origine fondata sulla natura della società. e si incontrano, e ciò che si conserva del giusnaturalismo è la negazione della riduzione del diritto alle sole norme poste dalla volontà del legislatore. : non si può scindere il diritto dagli obiettivi che persegue. Distingue tra una morale esterna al diritto e una morale interna, cioè i principi inerenti al mondo giuridico ai quali ogni diritto positivo dovrebbe adeguarsi. Tali principi hanno natura procedurale, nel senso che indicano le procedure che il diritto deve seguire per assoggettare la condotta umana alle norme. Pensiero della seconda metà dell'800. Abbiamo visto come, tra i sofisti, erano largamente diffuse le concezioni giusnaturalistiche, ma uno di essi, Trasimaco, scrive che il giusto per i sudditi è ciò che è utile allo Stato. È, però, grazie ad Ulpiano che queste concezioni penetrano anche.nel Medioevo. POSITIVISMO FILOSOFICO: "positivo" richiama il concetto di concreto, reale, effettivo. Ebbe maggior successo in Francia e Inghilterra, si fonda sui fatti positivi conosciuti attraverso l'osservazione e l'esperimento. POSITIVISMO GIURIDICO: "positivo" indica che è stato posto da un'autorità. Concezione del diritto come prodotto della volontà dello Stato. Punti in comune: - Rifiuto del diritto naturale, il filosofico lo rifiuta in quanto non è un dato empirico e fattuale; il giuridico perché non è diritto, in quanto non è volontà dello stato. - Idea di costruire una scienza del diritto. ORIGINI DEL POSITIVISMO GIURIDICO TEORIA DELLE CODIFICAZIONI Giusnaturalismo 700esco: necessità di razionalizzare diritto per garantire uguaglianza e certezza. 1^ codice: Prussia, 1794 2^ codice: Francia, 1804 3^ codice: Austria, 1811 L'esigenza di razionalizzare operò in due punti: - Cercaronodi trasferire in norme positive i principi del diritto naturale. Cercarono di dare sistematicità e logica al diritto vigente, codice prussiano e per quello francese. Per il i giudici devono attenersi quello austriaco, strettamente al testo, per i giudici devono interpretare il contenuto delle leggi. Si giunse a non riconoscere altro diritto se non quello del legislatore. UTILITARISMO INGLESE BENTHAM: definiva la teoria dei diritti naturali innati una sciocchezza, in dove non ci sono leggi, né governo, non ci sono nemmeno i diritti. Quanto, La common law non era in grado di garantire chiarezza, certezza. AUSTIN: si richiama ad Hobbes e sostiene che il diritto è un comando posto da superiori politici a inferiori politici, vincolati al comando per timore di una sanzione. Il metodo di Austin ha in comune due concetti con la teoria generale tedesca: - Costruzione di un sistema di concetti generici e formali - Riferimento a ordinamenti positivi con il metodo storico-comparatistico. SCUOLASTORICA E GIURISPRUDENZA POST-KANTIANA I caratteri di questa scuola vengono definiti in una polemica scoppiata in Germania all'inizio dell'800 sul problema della codificazione. THIBAUT: codice come mezzo migliore per dare ordine al diritto vigente. SAVIGNY: il mezzo per dare ordine non è il codice, ma una scienza del diritto organica comune all'intera nazione. Il diritto cresce come consuetudine, poi lo si elabora scientificamente da parte dei giuristi e poi, alla fine, si manifesta in forma legislativa. Questa divergenza (tra scuola filosofica e storica) si risolve nella contrapposizione tra una concezione del diritto di variabile indipendente chi ha il potere della società creato da e di diritto come variabile si forma attraverso il passato della nazione dipendente dalla società che esprime lo spirito del popolo. SVILUPPI E ASPETTI DEL POSITIVISMO GIURIDICO TEDESCO: metodo delineato sinella prima metà dell'800 e maturato in Germania come studio.

Il testo fornito riguarda il positivismo giuridico e può essere formattato utilizzando i seguenti tag HTML:

Norme valide: diviso in due filoni - giurisprudenza dei concetti (HECK): deduzione di concetti giuridici generali, a partire dalle norme esistenti. Ha definito concetti che sono caratteri rimasti fondamentali nello studio del diritto e ha determinato i differenziali del diritto.

Teoria generale del diritto: secondo Bobbio il positivismo giuridico tedesco presenta 3 profili connessi tra loro per motivi storici:

  1. Metodologico: per essere uno studio avalutativo e oggettivo.
  2. Teorico: concezione del diritto che collega il fenomeno giuridico alla formazione di un potere sovrano capace di esercitare la coazione.
  3. Ideologico: criterio di validità/invalidità coincidono con il criterio di giustizia o ingiustizia di essa.

A livello storico: il positivismo giuridico è la presa di coscienza da parte dei del fenomeno della monopolizzazione del potere di produzione giuridica giurista da parte dello Stato avvenuta con le codificazioni.

Critiche al positivismo:

GIURIDICO

Rivolte al suo aspetto ideologico, in quanto ritenuto responsabile dei fenomeni tipici del totalitarismo. Un esempio è l'accusa di aver avallato la politica degli stati totalitari, non riconoscendo altro diritto se non quello posto dallo stato, dunque le leggi razziali (in quanto di produzione statale) erano diritto a pieno titolo.

GENTILE: presenta il fascismo come concezione spiritualistica, etica, religiosa e antindividualista. I diritti individuali sono il riflesso dello stato.

SCHMITT: crede il diritto una decisione politica, il nazionalsocialismo fa leva sulla comunità di popolo, fondata sul sangue e sulla razza, il cui spirito è incarnato nel capo (fuhrer).

Il modello di stato elaborato dai giuspositivisti è lo stato di diritto: centralità generale e astratta, della legge che, in quanto costituisce un'importante garanzia dell'imparzialità dello Stato di fronte ai cittadini e della conseguente eguaglianza giuridica di

Questi.SVILUPPI POSITIVISMO GIURIDICO NEL '900 KELSEN: la sua 'dottrina pura' è la più rigorosa costituzione di una 'teoria formale del diritto', perché studia il diritto nella sua struttura normativa. Egli voleva costruire una dottrina avalutativa, critica verso il giusnaturalismo che introduce giudizi di valore. Diritto: dover essere; natura: essere. Le leggi naturali sono giudizi ipotetici dove dato un evento A (causa), si verifica un evento B (effetto). PRINCIPIO DI CAUSALITÀ. Le norme giuridiche sono giudizi ipotetici dove un dato evento A (illecito), deve seguirgli un evento B (sanzione). PRINCIPIO DI IMPUTAZIONE. Elemento la sanzione fondamentale è che ribalta la distinzione tra norme primarie e secondarie: - primaria: imputa e prescrive la sanzione - secondaria: prescrive certi comportamenti. Kelsen definisce l'essenza del diritto alla luce di 3 profili: - FORMALE: diritto ricondotto al dover essere. - MATERIALE: dirittocaratterizzato nell'ambito della normatività dalla sanzione. FUNZIONALE: diritto considerato una tecnica di controllo sociale. La parte NOMODINAMICA della teoria di Kelsen, studia la norma in rapporto con le altre norme. E teorizza due tipi di ordinamento:
  • statico: regole connesse in maniera logica e sono derivabili logicamente l'una dall'altra. Ci sono solo norme di condotta.
  • Dinamico: regole concatenate perché emanate da chi è autorizzato. Ci sono sia norme di competenza che di condotta, ad esempio giuridico.
Questo tipo di ordinamento ha una struttura a gradini: ogni norma deriva la propria validità da una norma superiore, che è a sua volta valida perché attuata da organi posti in essere da un'altra norma, e così via. In cima alla piramide vi è una norma presupposta, in quanto senza di essa, il sistema non sarebbe pensabile. Con le critiche ricevute, Kelsen è stato costretto a fare appello al

principio di effettività, dove la norma fondamentale è una costituzione effettivamente statuita ed efficace.

BOBBIO: alla fine della 2^ Guerra Mondiale si fece promotore del neoilluminismo. Sostiene che la scienza giuridica sia una scienza a tutti gli effetti, in quanto analizza il linguaggio del legislatore per conferire il carattere del discorso rigoroso e dell'ordine di un sistema coerente. Sviluppò una teoria forma del diritto sul modello kelseniano. Dal suo insegnamento nasce la scuola analitica Nord-Occidentale. Fallimento del rapporto tra filosofia analitica e teoria kelseniana: la validità di una norma implica la sua obbligatorietà, nel senso che tale norma viene scelta come criterio guida del diritto.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher agnese.giuli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rotolo Antonino.