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Controversie, conflitti, giudizi

Controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge

Le funzioni attribuite alla Corte costituzionale sono descritte nell’articolo 134 della Costituzione. Analizzeremo le più rilevanti, iniziando dalla più importante, che è quella di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La procedura con cui la Corte esamina le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi (cioè degli atti emessi dal Parlamento o dalle Regioni) o degli atti aventi forza di legge (cioè degli atti normativi emanati dal Governo come i decreti legge o i decreti legislativi) è molto particolare, poiché la Corte non è un organo di controllo e quindi non può esaminare, di propria iniziativa, gli atti normativi, bensì attivarsi in seguito a un ricorso di una delle parti interessate.

Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni

La Costituzione e le leggi stabiliscono le competenze dello Stato e delle Regioni, cioè gli ambiti nei quali essi possono operare e svolgere le loro funzioni (art. 117 Cost.). Quando però si verifica che più organi ritengono di essere competenti a occuparsi di un medesimo settore, sorge un conflitto di attribuzione e la Corte costituzionale può essere chiamata a stabilire chi sia esattamente competente in quell’ambito.

La Corte costituzionale risolve infatti i conflitti tra i poteri dello Stato (per esempio tra Parlamento e Governo), tra Stato e Regioni o, infine, tra Regione e Regione. Così, per esempio, se il Parlamento e una Regione ritengono di dover emanare entrambi una determinata legge, uno dei due può rivolgersi alla Corte costituzionale affinché essa stabilisca a chi l’ordinamento attribuisce il compito di emanare quella legge.

Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

Se un Presidente della Repubblica commette un reato (alto tradimento e attentato alla Costituzione, art. 90, secondo comma Cost.) deve essere giudicato dalla Corte secondo una particolare procedura. Il Presidente, dopo che è stato messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, viene giudicato dalla Corte formata, in questa occasione, oltre che dai quindici giudici di cui si compone abitualmente, anche da sedici componenti, scelti dal Parlamento in seduta comune, per un totale di trentuno membri. La sentenza di assolvimento o di condanna...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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