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Controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge
Le funzioni attribuite alla Corte costituzionale sono
descritte nell’articolo 134 della Costituzione. Analizzeremo le
più rilevanti, iniziando dalla più importante, che è quella di
giudicare sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
La procedura con cui la Corte esamina le controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi (cioè degli
atti emessi dal Parlamento o dalle Regioni) o degli atti
aventi forza di legge (cioè degli atti normativi emanati dal
Governo come i decreti legge o i decreti legislativi) è molto
particolare, poiché la Corte non è un organo di controllo e
quindi non può esaminare, di propria iniziativa, gli atti
normativi, bensì attivarsi in seguito a un ricorso di una
delle parti interessate.
Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e
Regioni e tra Regioni
La Costituzione e le leggi stabiliscono le competenze dello
Stato e delle Regioni, cioè gli ambiti nei quali essi possono
operare e svolgere le loro funzioni (art. 117 Cost.), quando
però si verifica che più organi ritengono di essere
competenti a occuparsi di un medesimo settore, sorge un
conflitto di attribuzione e la Corte costituzionale può essere
chiamata a stabilire chi sia esattamente competente in
quell’ambito. La Corte costituzionale risolve infatti i conflitti
tra i poteri dello Stato (per esempio tra
di attribuzione
Parlamento e Governo), tra Stato e Regioni o, infine, tra
Regione e Regione. Così, per esempio, se il Parlamento e
una Regione ritengono di dover emanare entrambi una
determinata legge, uno dei due può rivolgersi alla Corte
costituzionale affinché essa stabilisca a chi l’ordinamento
attribuisce il compito di emanare quella legge.
Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica
Se un Presidente della Repubblica commette un reato
(alto tradimento e attentato alla Costituzione,
presidenziale
art. 90, secondo comma Cost.) deve essere giudicato dalla
Corte secondo una particolare procedura. Il Presidente,
dopo che è stato messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, viene giudicato dalla Corte formata, in
questa occasione, oltre che dai quindici giudici di cui si
compone abitualmente, anche da detti
sedici componenti,
scelti dal Parlamento in seduta comune, per un
aggregati,
totale di trentuno membri. La sentenza di assolvimento o
di condanna della Corte è definitiva, può però essere
annullata dalla stessa Corte nel caso in cui emergano
nuovi fatti che scagionino il capo dello Stato.