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Controversie, conflitti e giudizi Pag. 1
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Controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi

e degli atti aventi forza di legge

Le funzioni attribuite alla Corte costituzionale sono

descritte nell’articolo 134 della Costituzione. Analizzeremo le

più rilevanti, iniziando dalla più importante, che è quella di

giudicare sulle controversie relative alla legittimità

costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La procedura con cui la Corte esamina le controversie

relative alla legittimità costituzionale delle leggi (cioè degli

atti emessi dal Parlamento o dalle Regioni) o degli atti

aventi forza di legge (cioè degli atti normativi emanati dal

Governo come i decreti legge o i decreti legislativi) è molto

particolare, poiché la Corte non è un organo di controllo e

quindi non può esaminare, di propria iniziativa, gli atti

normativi, bensì attivarsi in seguito a un ricorso di una

delle parti interessate.

Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e

Regioni e tra Regioni

La Costituzione e le leggi stabiliscono le competenze dello

Stato e delle Regioni, cioè gli ambiti nei quali essi possono

operare e svolgere le loro funzioni (art. 117 Cost.), quando

però si verifica che più organi ritengono di essere

competenti a occuparsi di un medesimo settore, sorge un

conflitto di attribuzione e la Corte costituzionale può essere

chiamata a stabilire chi sia esattamente competente in

quell’ambito. La Corte costituzionale risolve infatti i conflitti

tra i poteri dello Stato (per esempio tra

di attribuzione

Parlamento e Governo), tra Stato e Regioni o, infine, tra

Regione e Regione. Così, per esempio, se il Parlamento e

una Regione ritengono di dover emanare entrambi una

determinata legge, uno dei due può rivolgersi alla Corte

costituzionale affinché essa stabilisca a chi l’ordinamento

attribuisce il compito di emanare quella legge.

Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della

Repubblica

Se un Presidente della Repubblica commette un reato

(alto tradimento e attentato alla Costituzione,

presidenziale

art. 90, secondo comma Cost.) deve essere giudicato dalla

Corte secondo una particolare procedura. Il Presidente,

dopo che è stato messo in stato di accusa dal Parlamento

in seduta comune, viene giudicato dalla Corte formata, in

questa occasione, oltre che dai quindici giudici di cui si

compone abitualmente, anche da detti

sedici componenti,

scelti dal Parlamento in seduta comune, per un

aggregati,

totale di trentuno membri. La sentenza di assolvimento o

di condanna della Corte è definitiva, può però essere

annullata dalla stessa Corte nel caso in cui emergano

nuovi fatti che scagionino il capo dello Stato.

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Publisher
A.A. 2018-2019
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher darksoul98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Giurisprudenza Prof..