Tale orientamento è stato ribadito anche in materia di ricostruzioni di
carriera e pensionamenti anticipati nel pubblico impiego, dove la
giurisprudenza ha evidenziato come l’elevata serialità dei casi comporti “un
34
onere maggiore di motivazione laddove si intenda discostarsi da precedenti
consolidati” .
20
Inoltre, la giurisprudenza di merito ha spesso fatto ricorso a prassi di
assegnazione per materia, protocolli di udienza semplificata o uso di
modelli decisionali uniformi (cd. decisioni a contenuto seriale), al fine di
gestire l’elevata mole di controversie analoghe. Tuttavia, questa prassi, pur
funzionale sotto il profilo organizzativo, solleva interrogativi sulla qualità
della giustizia resa, sul rischio di eccessiva standardizzazione e sulla
possibile compressione del diritto al contraddittorio.
Infine, è emersa con sempre maggiore frequenza la necessità di capire come
possa conciliarsi il fenomeno della serialità del contenzioso con il ricorso
agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare le
conciliazioni collettive. La giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi in
merito e tra le pronunce più rilevanti si ricorda quella della Cassazione, sez.
lav., 25 novembre 2019, n. 30549, nella quale si è chiarito che la presenza di
accordi conciliativi standard non esclude automaticamente la possibilità,
per il singolo lavoratore, di agire in giudizio per situazioni specifiche non
espressamente contemplate in tali accordi. In altre parole, resta
fondamentale valutare caso per caso, verificando se la posizione
individuale rientri davvero nell’ambito dell’intesa collettiva o se presenti
profili peculiari meritevoli di tutela autonoma.
La serialità, in definitiva, si presenta come un fenomeno complesso e
sfaccettato, a metà strada tra la rivendicazione individuale e il conflitto
collettivo, tra un segnale di disfunzione organizzativa e un’espressione
diffusa di bisogno di giustizia. Per questa ragione, il sistema giuridico è
chiamato a un duplice impegno: da un lato, individuare soluzioni
Cons. Stato, sez. IV, sent. 21 ottobre 2021, n. 6961.
20 35
organizzative e strumenti processuali che consentano di gestire in modo
ordinato ed efficiente l’elevato numero di controversie simili; dall’altro, fare
in modo che questa razionalizzazione non si traduca in una riduzione
indiscriminata delle garanzie per il singolo lavoratore, la cui posizione deve
continuare a essere valutata con attenzione, anche all’interno di un contesto
di massa.
2.1.1. Il contenzioso fisiologico e quello “bagatellare”: il tramonto del
contenzioso di modesto valore
Nel panorama del diritto del lavoro, il contenzioso giurisdizionale
rappresenta non solo uno strumento di tutela, ma anche un indicatore delle
dinamiche che caratterizzano le relazioni professionali, una sorta di
termometro della qualità delle relazioni industriali e della tenuta degli
strumenti normativi predisposti a tutela del lavoratore.
Tuttavia, è necessario operare una distinzione concettuale e pratica tra il
contenzioso che nasce da divergenze interpretative fisiologiche, insite nella
naturale conflittualità del rapporto di lavoro, e quello definibile come
“bagatellare”, ovvero contraddistinto da pretese marginali, talora
inconsistenti, che finiscono per sovraccaricare il sistema giudiziario senza
apportare un reale contributo evolutivo.
Il primo tipo, il contenzioso fisiologico, riflette un confronto autentico,
spesso legato a tematiche complesse quali l’interpretazione delle clausole
contrattuali collettive, l’inquadramento professionale, il calcolo di istituti
retributivi variabili o il bilanciamento tra fonti interne e sovranazionali.
Non di rado, proprio grazie a tali controversie si producono pronunce
giurisprudenziali che indirizzano l’orientamento delle corti o
contribuiscono alla precisazione dei diritti emergenti. Un esempio rilevante
in tal senso è offerto dalla Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2018, n. 26966, che
ha ricondotto a un’applicazione non corretta del contratto collettivo
36
nazionale una rivendicazione sull’inquadramento professionale, sancendo
un principio generale di lettura sistematica del contratto collettivo che ha
poi trovato largo eco in successive pronunce. Analogamente, nel contesto
del pubblico impiego, vertenze relative a criteri di attribuzione delle
progressioni economiche orizzontali e delle indennità di specifiche funzioni
hanno originato, in alcune amministrazioni sanitarie, un contenzioso ampio
ma spesso giustificato da incertezze normative e interpretative.
Diverso è invece il fenomeno del contenzioso bagatellare, ossia quello
promosso per ottenere vantaggi irrisori sotto il profilo economico, spesso in
assenza di un’effettiva controversia giuridica. Si pensi, ad esempio, a
rivendicazioni fondate su differenze retributive marginali, compensi per
ferie non godute di poche ore, o richieste risarcitorie fondate su violazioni
meramente formali. In alcune controversie seriali promosse da ex
dipendenti di Poste Italiane, sono state avanzate richieste per differenze
retributive riferite a pochi giorni di servizio non formalmente riconosciuti,
con domande inferiori anche ai 150 euro. In una di queste occasioni, la
Cassazione, con sentenza 12 ottobre 2020, n. 21929, ha chiarito che, in
mancanza di documentazione probatoria adeguata e con un valore
economico estremamente ridotto, il rischio di abuso dello strumento
processuale è concreto, giustificando persino la compensazione delle spese
legali.
Analoghi scenari si sono verificati nel settore scolastico, dove alcuni docenti
precari hanno promosso azioni per il riconoscimento di buoni pasto, anche
in presenza di contratti brevi o parziali. In Cons. Stato, sez. VI, sent. n.
6736/2019, il giudice amministrativo, pur ribadendo la legittimità della
rivendicazione in linea teorica, ha precisato che occorre verificare
puntualmente le condizioni contrattuali e l’effettiva maturazione del diritto,
richiamando il principio di buona fede nell’accesso alla giustizia.
A tali esempi si aggiungono le controversie, numerose soprattutto nei
tribunali del lavoro di Milano e Torino, aventi ad oggetto differenze minime
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nel calcolo del TFR o delle indennità di posizione, dove l’arrotondamento
contabile ha generato pretese per pochi euro al mese.
Anche presso il Tribunale di Milano, sez. lav., con la sentenza del 17 aprile
2019, il giudice, pur accogliendo formalmente la domanda, ha evidenziato
la sproporzione tra l’entità della pretesa e l’impegno giudiziario richiesto,
optando per la compensazione delle spese processuali in considerazione
della modestia della controversia.
In passato, soprattutto tra gli anni Novanta e i primi Duemila, questo tipo
di contenzioso ha conosciuto una certa diffusione, favorito da una prassi
giudiziaria tendenzialmente permissiva e da una cultura della lite intesa
quasi come leva contrattuale. Tuttavia, la progressiva saturazione del
sistema giudiziario e l’introduzione di strumenti normativi più rigorosi
hanno comportato una selezione più attenta dell’accesso alla giurisdizione.
Il mutamento è stato accompagnato da interventi legislativi significativi, tra
cui l’inasprimento del contributo unificato , anche nelle controversie di
21
L'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalle successive leggi e
21
definitivamente dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha introdotto il contributo unificato; un
sistema di forfetizzazione in un unico importo di tutte le spese collegate ad una causa; il
contributo unificato ha sostituito tutte le spese riguardanti l'imposta di bollo, la tassa
d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nei procedimenti civili, penali, amministrativi,
nei procedimenti in materia tavolare, nelle procedure concorsuali e in quelli di volontaria
giurisdizione. Ha, inoltre, esentato da spese tutti gli atti e provvedimenti antecedenti,
necessari o funzionali al procedimento soggetto al contributo. Sono rimasti in vigore i
diritti per il rilascio di copie autentiche degli atti e dei provvedimenti ed il diritto
forfetizzato di notifica.
Sono obbligati al versamento del contributo: il soggetto che promuove il procedimento.
Tale è la parte che per prima si costituisce, oppure che deposita il ricorso introduttivo o,
nel procedimento esecutivo, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni
pignorati; e il soggetto che, costituendosi o intervenendo in un giudizio già radicato,
aumenta, con la sua domanda, il valore del procedimento. Tale può essere la parte che
propone domanda riconvenzionale o, che formula la chiamata in causa di terzo o, che
svolge l'intervento autonomo.
La determinazione dell'importo dovuto è collegata, come principio generale per le cause
ordinarie, al valore del procedimento. Tuttavia per alcuni procedimenti la normativa ha
stabilito degli importi fissi e per altri l'esenzione dal contributo unificato. 38
lavoro, nonché da un atteggiamento giurisprudenziale sempre più
orientato alla razionalizzazione dell’attività processuale. In particolare, la
Cass. civ., sez. lav., 23 luglio 2019, n. 19777 ha affermato che “la giurisdizione
non può essere utilizzata come strumento di pressione o come mezzo per la
proposizione sistematica di domande infondate o di valore trascurabile, pena la
violazione del principio di leale cooperazione processuale e l'applicazione dell’art.
96 c.p.c.”.
La tendenza alla marginalizzazione del contenzioso bagatellare trova
ulteriori conferme in pronunce come Cass. civ., sez. lav., 4 novembre 2021,
n. 31621, dove è stato sottolineato come la lite seriale per importi irrisori,
quando replicata su larga scala e in assenza di un’autentica esigenza di
giustizia sostanziale, rischia di configurarsi come un abuso del processo e
di minare l’efficienza stessa del sistema giudiziario.
Tuttavia, sarebbe fuorviante interpretare tale riduzione del contenzioso di
basso profilo esclusivamente come segno di maturazione del sistema. Esiste
il concreto pericolo che il fenomeno rispecchi anche una crescente rinuncia
alla tutela, soprattutto da parte di lavoratori meno strutturati, privi di
assistenza sindacale o impossibilitati ad affrontare le spese legali. La Corte
costituzionale, con sentenza n. 63/2020, ha messo in guardia da una visione
eccessivamente economicistica dell’accesso alla giustizia, ribadendo che “la
tutela giurisdizionale non può essere subordinata all’entità della pretesa economica,
poiché anche diritti patrimoniali di modesta entità possono rappresentare istanze
fondamentali di dignità e uguaglianza sostanziale”.<
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Chançon de Roland - Composizione
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Composizione chimica dei terreni
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Facsimile Tesina Composizione III
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Autori Composizione architettonica