Appunti di diritto privato
Attività giuridica e contratto
L'ordinamento, nella sua attività, prende in considerazione solo quei comportamenti che hanno rilevanza giuridica, che generano di conseguenza conflitto di interesse. Ogni comportamento che genera conflitto di interesse e porta conseguenze sul piano normativo si dice che provoca effetti giuridici.
È definito effetto giuridico, quell'effetto che porta ad acquistare, modificare o perdere un diritto; nello specifico vengono provocati dai fatti, intesi come qualsiasi comportamento, umano o naturale, idoneo a modificare la realtà naturale.
Classificazione dei fatti e degli atti giuridici
A seconda dell'origine del fatto e da chi lo compie è possibile classificare:
- Il fatto giuridico: fatto posto di essere da eventi naturali di forza maggiore, e quindi non dall'intervento umano, che provoca effetti giuridici;
- L'atto giuridico: generato da un comportamento umano e che provoca effetti giuridici.
La mancanza di comportamento umano, quindi, è fondamentale per questa distinzione e, oltretutto, deve essere un'azione consapevole e volontaria. Gli effetti che un atto giuridico provoca sono preventivamente determinati dal legislatore e non possono essere decisi da colui che compie tale azione, il quale non può in nessun modo agire per modificare tali effetti.
Tipi di atti giuridici
Esiste però un tipo di atto in cui i soggetti che lo compiono sono diretti specificatamente a quel tipo di effetti. In questo senso, possono essere distinti due tipi di atti giuridici:
- Atti giuridici in senso stretto: dove il comportamento umano è di per sé sufficiente affinché si producano effetti giuridici. Possono essere atti leciti o atti illeciti, a seconda dell'osservanza o meno della legge da parte dell'atto;
- Negozi giuridici: vengono chiamati negozi giuridici quegli atti che sono diretti alla formazione di specifici effetti giuridici. I negozi a contenuto non patrimoniale rappresentano atti che non necessitano di una componente patrimoniale per la loro formazione; al contrario, i negozi a contenuto patrimoniale contengono una componente patrimoniale fondamentale, in questo caso vengono chiamati contratti.
Il concetto di negozio giuridico
Il concetto di negozio giuridico, però, non viene regolato in maniera specifica dal codice essendo stato creato e regolato dalla dottrina. Vengono, quindi, prese in considerazione e applicate quelle leggi che stanno alla base della disciplina dei contratti (artt. 1431-1470), data la loro analogia nei contenuti. I negozi, in sostanza, devono osservare le norme generali per i contratti, in quanto hanno punti in comune:
- Effetto pratico dei negozi;
- Effetti giuridici che provocano.
Il negozio, infine, quando presenta una componente patrimoniale, viene definito contratto. Per definirsi tale, però, l'atto deve presentare tre presupposti principali: accordo tra le parti, oggetto patrimoniale, pluralità di parti.
Contratti e autonomia privata
I contratti esprimono, quindi, una manifestazione di autonomia privata finalizzata alla formazione di effetti giuridici specifici di più parti e che presentano anche una componente patrimoniale. I privati possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti della legge (art. 1322), che presenta un insieme di clausole che le parti inseriscono per disciplinare il loro contratto. Ogni clausola va a stabilire un determinato punto; quando invece vengono viste nel loro insieme, queste clausole assumono il significato di contenuto del contratto. Nel dettaglio, l'art. 1322 specifica la natura del contenuto del contratto:
- I comma: l'ordinamento permette alle parti di scegliere (determinare) il contenuto del contratto;
- II comma: le parti possono scegliere il “tipo contrattuale” per portare al termine il loro schema contrattuale. Tali schemi possono essere schemi tipici o schemi atipici purché essi siano leciti.
Il contenuto del contratto sottoscritto preventivamente dalle parti rappresenta parte integrante del contratto e il mancato rispetto di tali regole porta alla nullità del contratto; il contratto può essere annullato anche in caso di mancato rispetto delle norme che limitano l'autonomia privata (norme imperative – art. 1418) e non possono presentare norme contrarie a tali leggi. In caso di nullità del contratto (contratto nullo) l'ordinamento, quindi, non collega effetti giuridici a tale atto.
Struttura del contratto
La struttura del contratto si compone di elementi essenziali, necessari per la sua formazione:
- Accordo tra le parti: l'accordo nasce dopo uno scambio di dichiarazioni, intese come comportamenti volti a comunicare all'altro il contenuto della sua volontà. Dichiarazioni espresse in maniera tacita o in maniera verbale. Tali dichiarazioni producono effetti giuridici principalmente in due casi:
- Quando viene stabilito da una norma;
- Quando una dichiarazione da sola non porta effetti giuridici, ma insieme ad un'altra dichiarazione provoca effetti giuridici.
Nasce, quindi, da due atti preventivi: proposta e accettazione. Il contratto viene inteso, di conseguenza, come uno scambio tra proposta e accettazione. Tuttavia, per dare luogo ad un contratto, l'accettazione deve essere conforme alla proposta, in quanto un'accettazione non conforme alla proposta dà luogo a una nuova proposta (art. 1326).
La proposta viene definita come un atto pre-negoziale di autonomia privata che esprime l'intenzione di concludere il contratto mediante l'accettazione; l'accettazione è, quindi, un atto che, se conforme alla proposta, dà luogo al contratto. Questi due atti precedono il contratto ed esauriscono i loro effetti all'interno dell'apertura del contratto. Sono, tuttavia, degli atti che esprimono una volontà dinamica e sono pertanto revocabili. Sono riconosciute dall'ordinamento, però, delle forme di proposte dette irrevocabili:
- Proposta irrevocabile: è una proposta stabile e pertanto non dinamica, e rappresenta una dichiarazione unilaterale irrevocabile. Per dichiararsi tale deve avere, oltre alle caratteristiche della proposta semplice, anche i caratteri di irrevocabilità, quali la causa di irrevocabilità e il termine di irrevocabilità; la mancanza di tali requisiti fa sì che la proposta non sia più irrevocabile ma abbia le caratteristiche di proposta semplice;
- Opzione: regolata dall'art. 1331, l'opzione è un atto pre-negoziale che nasce da un accordo tra le parti su una proposta irrevocabile. Non è indispensabile il termine di irrevocabilità e differisce dalla proposta irrevocabile in quanto non si tratta di un atto unilaterale ma di un accordo. Può essere, inoltre, gratuita o onerosa.
Prima della conclusione effettiva del contratto, è possibile che le parti abbiano stipulato una serie di trattative preventive. Tali trattative sono atti pre-contrattuali che aprono di fatto le fasi del contratto, in cui le parti si scambiano dichiarazioni che hanno un certo concetto contrattuale. Tali dichiarazioni sono frutto del lavoro di entrambe le parti che agiscono in buona fede oggettiva. È ovvio che le parti non siano in buona fede se vengono interrotte le trattative a una fase piuttosto avanzata delle trattative.
Queste trattative sfociano in seguito in accordi preparatori i quali sono strumentali alla conclusione del contratto e sono tipici di trattative dove non si è d'accordo sul contratto definitivo ma ci sono certi punti su cui c'è un'intesa. In questo caso le parti possono scrivere una minuta dove puntualizzano tali punti su cui non saranno più in disaccordo. Questi accordi possono avere il carattere di patto di prelazione che consiste in un atto dove un soggetto si obbliga a preferire una parte piuttosto che un'altra come destinatario di un eventuale futuro contratto. È possibile distinguere anche il contratto preliminare che è una vera e propria forma di contratto nel quale le parti si obbligano a stipulare in un momento successivo il contratto definitivo, purché il contratto preliminare abbia la stessa forma del contratto definitivo. Si tratta, dunque, di un obbligo, dal quale non è possibile recedere.
Conclusione del contratto
Il contratto si dichiara concluso se formulato secondo le disposizioni previste dalla legge. Può concludersi in molteplici modi:
- Inizio dell'esecuzione della prestazione: (art. 1327) il contratto si considera concluso quando ha inizio la prestazione oggetto del contratto, è necessario ovviamente comunicare l'inizio della prestazione;
- Contratto mediante offerta al pubblico: (art. 1336) il contratto è concluso quando il soggetto effettivamente “paga” alla cassa. La proposta deve contenere una proposta alla vendita tramite offerta in vetrina che può essere, tuttavia, revocata nello stesso modo in cui è stata posta in essere “togliendo” il bene dalla vetrina;
- Contratti reali: non è sufficiente il consenso ma è necessaria anche la consegna.