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Tuttavia per stabilire tale intento è necessario stabilire la qualificazione del contratto, in
quanto a seconda del tipo di contratto (compravendita, permuta, appalto...) si applica una
diversa disciplina – Causa concreta, Causa astratta. (I problema della causa).
La causa, ovviamente, deve rispettare la legge e non andare in contrasto, ovviamente, con le
norme imperative che limitano l'autonomia privata. Se così non fosse, la causa verrebbe
considerata come un elemento illecito del contratto, rendendolo nullo. (II problema della
causa).
Nello specifico, il Codice detta 3 norme per la limitazione della causa ai limiti della legge:
1. art. 1343 – Illeicità della causa: che specifica che la causa è dichiarata illecita quando
contraria a norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume;
2. art. 1344 – Contratto in frode alla legge: contratto “piegato” dalle parti al fine di
aggirare le norme imperative e quindi eludere la legge;
3. art. 1345 – Motivo illecito: il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a
concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe le parti.
• Forma del contratto: è la veste assunta dal contratto per essere riconosciuta
dall'Ordinamento. Può essere di molte forme, nello specifico può avere una forma tipica e
cioè una forma prevista dalla legge; oppure una forma atipica che non è una forma
prettamente prevista dalla legge, ma decisa di comune accordo tra le parti. La forma può
essere inoltre mista quando presenta elementi di più contratti tipici.
I contratti atipici e misti hanno la peculiarità di essere comunque riconosciuti
dall'ordinamento, ma differiscono dai contratti tipici in quanto presentano elementi ultronei.
In materia di tali elementi si è provveduto a disciplinare i contratti in diversi modi:
1. Assorbimento: in caso di elementi in più, dichiarati “marginali”, allora questi elementi
vengono “assorbiti” dallo schema tipico;
2. Combinazione: contratti che presentano elementi di più tipologie che vengono,
pertanto, “combinate” a formare un nuovo tipo di contratto (contratto misto);
3. Analogia: nel caso di contratti con elementi ultronei fondamentali per il contratto
stesso. In questo caso bisogna cercare la disciplina che regola quella prestazione ed
applicarla al contratto.
A prescindere dalla forma che può assumere un contratto, esso presenta certe sostanziali
funzioni:
1. “Ad substantiam”: “per la validità”, se non presenta nessuna forma, il contratto è nullo;
2. “Ad provationem”: per dare prova dell'esistenza dell'atto;
3. Funzioni di pubblicità: la forma deve avere il carattere di essere pubblico per essere
valido;
4. Opponibilità: per opporre il contratto a un soggetto piuttosto che ad un altro;
5. Per risolvere contrasti tra più soggetti: se vi sono più cessionari di uno stesso bene,
“vince” chi ha notificato per primo la cessione.
Oltre alle funzioni tipiche che la forma assume, è possibile distinguere altre funzioni che la
forma ha assunto nel tempo:
1. Tutela da parte della parte debole: si tende a proteggere la parte che nel contratto
risulta più “debole” (spesso è il consumatore);
2. Informazione & trasparenza: sono obblighi della forma, in quanto la mancanza
dell'informazione all'interno del contratto porta alla “nullità speciale” che annulla le
clausole particolari, ma mantiene l'efficacia del contratto;
3. Forma convenzionale – Volontaria: è una forma atipica dei contratti, dove le parti di
comune accordo decidono il tipo di forma da dare al contratto. Questo tipo di contratti è
sempre Ad substantiam e mai Ad provationem, in quanto se avesse la funzione di Ad
provationem allora sarebbe stato un contratto tipico creato dalla legge. Tuttavia
l'inosservanza della forma volontaria porta alla nullità del contratto, che deve essere
rilevata dal soggetto in questione, e mai d'ufficio in quanto la forma volontaria tutela un
interesse individuale.
V. Elementi accidentali ed Effetti del contratto
Tra tutte le clausole presenti nel contratto ce ne sono alcune che sono essenziali in quanto previste
dalla legge, ed altre che sono inserite in maniere accidentale dalla parti. Tali elementi accidentali
sono Condizione, Termine, Modo.
• Condizione: evento futuro ed incerto al quale si subordina l'inizio o la cessazione degli
effetti del contratto. Tale condizione pone la controparte in una situazione di “aspettativa”.
Tale condizione può essere di due tipi:
1. Sospensiva: quando si sospendono gli effetti del contratto fino al verificarsi dell'evento;
2. Risolutiva: in quanto fa cessare gli effetti del contratto nel momento in cui si verifica
l'evento, o nel momento in cui la condizione si avvera.
Tali effetti retro-agiscono nei confronti del contratto. Tuttavia, per poter definirsi condizione
ha bisogno di essere lecita e quindi deve essere una condizione che rispetti la legge pena la
nullità del contratto; deve essere possibile e cioè che la condizione deve potersi
effettivamente verificare, al contrario se la condizione è impossibile porta all'annullamento
del contratto in caso di condizione sospensiva, e all'annullamento della condizione in caso di
condizione risolutiva; deve essere casuale e cioè dettata dal caso o dal comportamento di
un terzo estraneo al contratto; deve essere infine potestativa in quanto l'efficacia della
condizione deve essere subordinata da una delle parti, non deve essere però per quella parte
indifferente porre in essere un comportamento che faccia verificare quell'evento. La
condizione potestativa differisce sostanzialmente dalla condizione meramente potestativa
in quanto in quest'ultimo caso la condizione è completamente subordinata da una delle parti
senza che l'altra possa fare nulla; in questo caso, se la condizione è posta dall'alienante allora
la condizione è nulla. Nel caso in cui venga posta dall'acquirente, invece, si verifica
un'attribuzione di un potere di recesso da parte dell'acquirente; tutto questo perché si esce
dal campo della condizione se le circostanze che spingono a concludere il contratto non
riguardano solo i motivi individuali dei soggetti ma appaiono come il presupposto
oggettivo che giustifica il contratto (presupposizione).
• Termine: evento futuro ma certo (anche se non si conosce la collocazione temporale);
clausola con cui si circoscrive nel tempo l'inizio o la cessazione degli effetti del contratto,
tale termine può essere iniziale o finale;
• Modo: presente nei contratti di donazione: limita la donazione come un onere, obbligo
imposto al beneficiario del bene mediante un modo-limitazione.
Il contratto stipulato tra le parti ha, quindi, forza di legge tra le parti e la volontà contrattuale una
volta emessa è irrevocabile (art. 1372); produce di conseguenza effetti riconosciuti dalla legge. Il
contratto non può essere sciolto se non per mutuo consenso delle parti o per cause previste dalla
legge.
Il contratto non può essere quindi modificato in nessun modo unilateralmente da una parte senza il
consenso dell'altra, è possibile però mettersi d'accordo ponendo in essere un nuovo contratto che
contenga tali modifiche. Fanno eccezione a questa regola le banche e le aziende che lavorano su
appalti, in quanto possono modificare unilateralmente il contratto entro certi limiti.
Contestualmente non è possibile che uno dei contraenti possa sciogliere unilateralmente il vincolo
contrattuale. Tuttavia è possibile riconoscere a una delle parti il diritto di recesso, in quanto diritto
potestativo che consiste nella dichiarazione unilaterale recettizia (che non esige una forma
particolare se non espresso) che ha come effetto quello di troncare immediatamente il contratto al
momento in cui la controparte recepisce tale azione (contratto troncato ex-nunc). Tale azione
richiede un congruo preavviso e si collega al diritto di pentirsi di una delle parti.
Al diritto di recesso si collega una somma di denaro versata da una parte all'altra al momento della
stipula del contratto per poter usufruire del diritto di recesso, tale somma è chiamata caparra. Se a
recedere è colui che ha versato la caparra, allora la controparte può tenere la caparra; se a recedere,
invece, e colui che non ha versato la caparra, allora la controparte ha diritto a ricevere il doppio
della somma pattuita come caparra; se non recede nessuno dal contratto, la caparra si considera
come “acconto” per il bene o servizio; se, infine, la caparra non era stata versata si considera come
multa penitenziale e il contratto verrà troncato al momento del versamento della somma.
Parlando di tipologia di effetti che il contratto genera, è possibile distinguere 3 tipi di effetti:
• Effetti reali: in quanto è molto importante stabilire il preciso momento in cui si trasferisce
la proprietà, in relazione al problema del trasferimento dei rischi:
1. cose di specie e infungibili: per le cose determinate e insostituibili, l'effetto reale si
produce dopo il consenso cosi come il passaggio di proprietà; in questo caso non è
necessaria la consegna;
2. cose di genere e fungibili: per le cose sostituibili l'effetto traslativo si produce nel
momento della specificazione del bene, ovvero nel momento della misurazione del bene
in questione;
3. cose future: l'effetto traslativo si ottiene con la creazione del bene;
4. cose altrui: l'effetto traslativo si genera quando l'alienante acquista il bene dal terzo e ne
diventa proprietario;
• Effetti obbligatori: intesi come obblighi da parte dei contraenti;
• Effetti tra le parti: in merito al principio di relatività degli effetti tra le parti si dice che
il contratto stipulato produce effetti esclusivamente tra le parti, le parti in questione non
possono in alcun modo imporre a un terzo estraneo al contratto una modifica alla sua
situazione giuridica. Esistono, però, delle eccezioni in merito, in quanto il terzo potrebbe
essere obbligato in un contratto solo ed esclusivamente nei casi in cui potrebbe trarne un
vantaggio, vantaggio che potrebbe, però, decidere di non “sfruttare”. Di conseguenza quei
contratti che hanno come oggetto la promessa del terzo hanno effetti solo tra le parti del
contratto, e mai verso il terzo.
Esistono tuttavia, dei contratti esclusivamente a favore del terzo (contratti a favore del
terzo – Es. assicurazione sulla vita con beneficiario un terzo) in cui le parti stipulano un
contratto che porta benefici a un terzo esterno al contratto stesso. Questo tipo di contratto è
“revocabi