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Il contrattolabeone nel commentare l'editto del pretore

Il contrattolabeone, nel commentare l'editto del pretore, trovò alcune parole ambigue, così cercò di definirle con precisione. Queste parole sono tre:

Contratti reali

1) Alcune cose si agiscono (verbo agere) – contratti reali

Contratti letterali

2) Alcune cose si geriscono (verbo gestum) – contratti letterali

Contratti verbali

3) Altre di contraggono (verbo contractum) – contratti verbali

Inizia definendo l'actum, ovvero il termine di carattere generale che indica l'agire con parole o consegna di una cosa, quindi c'è re e verbis. Spiega poi che gestium è l'operazione compiuta senza la pronuncia di parole, in termini moderni il comportamento concludente. Contractum è l'obbligazione da una parte e dall'altra. Quelle che i Greci chiamano sinallagma, come la compravendita, la locazione/conduzione e la società nelle quali c'è la bilateralità degli obblighi. Da questa categoria nasce il quarto genere di obbligazione:

Contratti consensuali

4) Le obbligazioni che nascono consensu, cioè con il semplice consenso – contratti consensuali.

Il concetto di conventio

Ulpiano illustra poi un altro concetto: quello di conventio, termine tecnico generale che si riferisce ad ogni cosa intorno alla quale acconsentono al fine di contrarre o transigere un affare coloro che compiono atti l'uno verso l'altro.

NB: Alla base di ogni contratto e non solo nei consensuali, c'è il consenso (posizione proculiana). Per i sabiniani andava incluso nel contratto qualunque atto lecito produttivo di obbligazione anche senza consenso.

Definizione di contratto nell'articolo 1321 C.C.

All'art. 1321 C.C. si trova la nostra definizione di contratto: "Il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Mentre nel diritto romano il contratto è solo fonte di obbligazione, perciò non idoneo a disciplinare qualunque rapporto giuridico patrimoniale o costituire, regolare od estinguere un diritto reale.

Contratti reali: mutuo

Nei contratti reali l'obbligazione nasce al momento della dazione della cosa e sono di cinque tipi:

  • Mutuo: Va restituito l'equivalente (negli altri la stessa cosa che si è ricevuta), la cosa passa a titolo di proprietà, come nella fiducia (mentre nella dazione della cosa avviene a titolo di detenzione). L'oggetto del contratto di mutuo sono il prestito e le cose fungibili e consumabili. Perché sorga l'obbligazione ci deve essere la dazione della cosa con l'intento di far sorgere l'obbligazione tramite la volontà di entrambe le parti. Nel caso di inadempimento non scatta nessun esonero per il mancato adempimento. Il creditore ha però la conditio, nella quale si prevede la condanna della stessa somma o dello stesso valore dei beni violati. Il mutuo è quindi un contratto gratuito per il quale non sono previsti interessi, anche se si prevedevano in un negozio accanto attraverso una stipulatio dei soli interessi o per capitale ed interessi assieme tramite una novazione dell'obbligazione. Gli interessi avevano tassi molto alti e andavano dal 6 al 12%.

NB: Esisteva un mutuo a titolo oneroso, che prevedeva cioè dei tassi di interesse e anche molto elevati, era il prestito marittimo che consi...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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