vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
AGGIORNAMENTI NECESSARI PER MANTENERE LA CONFORMITÀ DEL BENE AL CONTRATTO
Art. 130 (3) c.cons.: “Pur se il venditore è tenuto ad assicurare che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti necessari al fine di mantenere la conformità dei beni, il consumatore rimane libero di decidere se eseguire o meno tali aggiornamenti”.
Sono configurabili ipotesi in cui il consumatore è obbligato a aggiornare? Può configurarsi un interesse meritevole di tutela a non eseguire gli aggiornamenti: ciò vale ad es. nell’ipotesi in cui il consumatore abbia costosamente integrato beni con elementi digitali in un sistema più complesso, ad es. in una smart-home: ogni modifica del software potrebbe infatti generare difetti di compatibilità con altri prodotti, con elevati costi connessi.
Dato che la maggior parte dei consumatori non è esperta, questi dovrebbero essere interessati aggiornati automaticamente; che i
prodotti vengano anche in questo caso il consumatoredecidere se e in quale momento desideri ottenere l'aggiornamento.deve poter- aggiornamenti rilevanti ai fini della sicurezzaNel caso di l'inerzia del consumatore potrebbegenerare danni al consumatore stesso e ad altri soggetti; in questi casi l'utilizzo di beni conelementi digitali viziati non è mai inquadrabile come una "questione privata" del consumatore.
AGGIORNAMENTI CHE SI SPINGONO OLTRE IL NECESSARIO PER MANTENERE LACONFORMITÀ- modifiche aventi adSpesso la controparte del consumatore offre di porre in essere delleoggetto le caratteristiche dei contenuti/servizi digitali.- Spesso il contratto di compravendita contiene clausole che autorizzano la controparte delconsumatore ad effettuare modifiche delle caratteristiche e funzionalità del contenuto/serviziotali modifiche vanno spesso a vantaggio del consumatore, ma non sempre.digitale:- Art. 33 (2) c.cons.: "Si presumono
vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno peroggetto/effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole delcontratto, ovvero le caratteristiche del prodotto/servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”.- “Se il contratto prevede che il contenuto/servizio digitaleArt. 135, c.cons. dopo dir. 770/2019:siano forniti o resi accessibili al consumatore per un certo periodo di tempo, l’operatoreeconomico può modificare il contenuto/servizio digitale oltre a quanto è necessario permantenere la conformità del contenuto/servizio digitale, purché siano cumulativamentesoddisfatte le condizioni seguenti:
- Tale modifica sia coerente con l’accordo contrattuale originario;
- Il consumatore sia informato in modo chiaro e comprensibile della modifica;
- La modifica non comporti costi aggiuntivi per il consumatore”.
La modifica potrebbe tuttavia incidere negativamente
sua parte; Il venditore abbia reso disponibile l'aggiornamento in modo tempestivo; Il venditore abbia fornito al consumatore le istruzioni necessarie per installare l'aggiornamento."parte del consumatore;La mancata installazione o l'installazione errata dell'aggiornamento non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione".- Art. 133 c.cons.: qualsiasi difetto di conformità del bene materiale o del contenuto digitale. La misura del difetto di conformità potrà incidere solo sul potere di chiedere la risoluzione del contratto qualora il difetto sia di lieve entità, riecheggiando così la disciplina dell'art. 1455 c.c.- Durata della responsabilità del venditore: 2 anni dalla consegna.Vendita di bene mobile materiale/bene con elementi digitali:- Vendita di beni con elementi digitali forniti continuativamente per un periodo di tempo: 2 anni dalla consegna, oppure nel caso di fornitura continuativa di contenuti/servizi digitali: termine più ampio stabilito nel contratto.- Art. 135 bis c.cons: I rimedi esperibili dal consumatore sono: riparazione/sostituzione del bene. Ai finidell’esecuzione dei rimedi primari:
- Obbligo di porre il bene a disposizione del professionista;
- Gratuità dell’intervento di ripristino della conformità;
- riduzione del prezzo/risoluzione del contratto
I presupposti per accedere alla sono:
- Periodo di tempo irragionevole per il ripristino della conformità;
- Professionista ha causato notevoli inconvenienti (numero massimo di tentativi di ripristino della conformità);
- Impossibilità/eccessiva onerosità del rimedio primario chiesto.
- L’obsolescenza programmata limita le prestazioni dei prodotti → venendo meno la funzionalità del contenuto/servizio digitale, cessa di offrire l’utilità di cui era capace → mette in crisi il paradigma della proprietà (c’è un’interazione costante con il produttore).
requisiti oggettivi di conformità di beni,
La nuova disciplina europea prevede tra i
Le qualità e le caratteristiche di un prodotto vanno valutate non solo in termini di funzionalità, compatibilità e durabilità, ma anche in termini di sicurezza. In caso di obsolescenza digitale, l'ordinamento italiano prevede una sanzione pecuniaria massima di 5 milioni di euro. Tuttavia, per le grandi aziende, questa sanzione non rappresenta un onere eccessivo.
È importante anche considerare la sinergia tra enforcement privatistico e pubblicitario. Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, una pratica commerciale è considerata ingannevole se contiene informazioni false o fuorvianti che possono indurre il consumatore medio a prendere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, anche se l'informazione è corretta.
diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione/rimborso ai sensi della dir.2019/771/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo o i rischi ai quali può essere espostoStati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni "Gli Stati membri adottano misure nazionali in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate ed dissuasive". Questa direttiva lasciava grandi libertà agli Stati membri e questo ha condotto a una frammentazione delle soluzioni nazionali e ha pregiudicato la coerenza sul piano europeo.- Art. 13, par 3, dir. 2019/2161 UE: "Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'art. 21 del reg. (UE) 2017/2394, esse possano essere di tipo pecuniario e per un importo massimo.almeno pari al 4% del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati".
Ruolo e Responsabilità Delle Piattaforme On-Line
- Si pongono diverse questioni di diritto relative ai diritti dei contratti:
- Diritto dei contratti in generale: individuazione della controparte contrattuale.
- Diritto dei contratti dei consumatori: obblighi di informazione e pubblicità ingannevole.
- Diritto della concorrenza: abuso di posizione dominante.
- Diritto del lavoro: rapporto tra piattaforma e fornitore del servizio.
- Diritto tributario: squilibri nell'imposizione fiscale.
Le principali iniziative del legislatore europeo in merito sono:
- Agenda europea per l'economia collaborativa del 2/6/2016.
- Reg. UE 1150/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/6/2019 (per rapporti B2B).
- 2 proposte di reg. UE: Digital Services Act e Digital Market Act.
L'attuale diritto dei contratti si occupa
prevalentemente di rapporti bilaterali B2C. Nel contesto delle piattaforme online si concludono accordi almeno trilaterali tra:- Piattaforma-consumatore.
- Piattaforma-fornitore.
- Chiarire il ruolo della piattaforma online.
- Individuare gli obblighi delle piattaforme.
- Precisare la responsabilità delle piattaforme per inadempimento da parte del fornitore.
Ruolo Delle Piattaforme Online
Spesso queste si definiscono come mere intermediarie, e non venditrici/fornitrici di servizi...
In base alla legge applicabile è necessario interpretare:
- L'accordo delle parti contenuto nelle condizioni generali di contratto;
- Il contesto in cui tale accordo è venuto in essere.
Art. 12 (1) d. lgs. 70/2013: "Il prestatore deve informare il destinatario del servizio in merito alle varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto". La disciplina
sull'e-commerce impone al professionista di informare il consumatore in merito al proprio ruolo contrattuale. - Art. 49 (1) c. cons.: "Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: le caratteristiche principali dei beni/servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni/servizi". (5): "Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti". Conseguenza: la limitazione del ruolo contrattuale della piattaforma non diviene parte del contratto se tale limite non è indicato in modo chiaro e consapevole. - Caso Uber in Italia: "Uber e piattaforme"