Capitolo 2: Il contratto collettivo
13. Il contratto collettivo di diritto comune
13.1 Funzione e natura
Il contratto collettivo è un accordo tra un gruppo di lavoratori ed un datore di lavoro o un gruppo di datori di lavoro per determinare le condizioni applicabili a ciascun rapporto individuale. In tal modo, alla debolezza contrattuale del singolo lavoratore si sostituisce la forza della coalizione, per ottenere trattamenti migliori. La funzione tipica del contratto collettivo è appunto questa funzione normativa di disciplina dei rapporti individuali di lavoro. Il contratto collettivo però si discosta dal contratto normativo sia perché disciplina non solo rapporti futuri ma anche rapporti già esistenti, sia perché i rapporti disciplinati non intercorrono tra le parti del contratto collettivo, che è sempre stipulato da soggetti collettivi almeno dal lato dei lavoratori, bensì tra i singoli datori di lavoro ed i singoli lavoratori. Neppure può essere assimilato al contratto tipo che è predisposto da una sola parte con conseguenti esigenze di tutela dell’altra. Il contratto collettivo disciplina l’interesse professionale di un gruppo gestito da un soggetto collettivo e si distingue, perciò, dal contratto plurimo o plurisoggettivo, che è costituito da una somma di pattuizioni individuali uniformi contenute in un unico atto sottoscritto dai singoli interessati.
Attualmente, il contratto collettivo è espressamente nominato nella Costituzione (art. 39) e in molte leggi ordinarie, anche se è specificamente disciplinato nel settore pubblico. All’odierno contratto collettivo viene applicata la disciplina generale dei contratti contenuta nell’art. 1321 c.c. dal che la definizione di contratto collettivo privatistico e di diritto comune. È evidente la differenza rispetto al vecchio contratto collettivo corporativo che costituiva fonte pubblicistica di diritto oggettivo; non a caso l’attuale contratto collettivo viene detto post-corporativo e ora sono inapplicabili le disposizioni che regolavano il contratto collettivo corporativo (art. 2607 e ss. c.c.). È sempre lo stesso contratto collettivo a fissare liberamente il proprio ambito di applicazione, salva sempre la necessità del consenso tra le parti del singolo rapporto di lavoro per l’efficacia nei loro confronti.
13.2 Interpretazione
Riguardo l’interpretazione del contratto collettivo, si applicano i criteri di ermeneutica negoziale previsti dall’art. 1362 e ss. c.c., sia pure con giustificata preferenza per il criterio letterale almeno per la parte normativa, al fine di dare certezza ai destinatari di questa, che sono oggetti diversi da quelli stipulanti, salvo il datore di lavoro ed non contravvenire. Viene inoltre data importanza all’interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) e all’interpretazione conservativa (art. 1367 c.c.). L’interpretazione del contratto collettivo è attaccabile solo per specifiche violazioni dei criteri legali di ermeneutica negoziale o per vizi logici della motivazione. Per l’importanza di tali contratti collettivi, è auspicabile l’introduzione di una norma che consenta il controllo diretto della Cassazione sulla loro applicazione.
14. I soggetti
14.1 I soggetti della contrattazione collettiva
Il soggetto stipulante il contratto collettivo dal lato dei lavoratori è sempre un esponente di un gruppo, altrimenti si tratterebbe di un contratto non collettivo ma individuale o, tutt’al più, plurimo. Tuttavia, tale soggetto stipulante, non deve essere necessariamente un’associazione sindacale, essendo riconosciuti come veri contratti collettivi anche quelli sottoscritti da organismi non associativi (commissioni interne, rappresentanze sindacali aziendali) o da coalizioni non stabili, purché sia contemplato un interesse collettivo che trascenda quello dei singoli componenti del gruppo. Dal lato imprenditoriale, il soggetto stipulante può essere un esponente di un gruppo, come nel caso di un’associazione o di una delegazione ad hoc, ma è ammessa anche la stipulazione da parte di un singolo datore di lavoro in caso di contratto collettivo aziendale.
14.2 La libertà di scelta della controparte contrattuale e i suoi limiti
Il principio di libertà sindacale comporta non solo la libertà di trattare o no, ma anche la libertà di scelta della controparte contrattuale. Infatti, non esiste un obbligo a trattare, nel senso che un’associazione o un imprenditore possono scegliere di non intavolare affatto la trattativa richiesta dai sindacati dei lavoratori oppure di iniziarlo solo con alcuni sindacati escludendone altri. È possibile poi che la trattativa si concluda senza un accordo (senza obbligo di contrarre). Non è previsto un obbligo a parità di trattamento tra i sindacati ai fini dell’accesso alle trattative o alla stipula del contratto collettivo, essendo tutto rimesso sul piano dei rapporti di forza, sebbene risulti una tendenza a...
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