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GLI ALTRI TIPI DI CONTRATTO COLLETTIVO. I CONTRATTI CORPORATIVI RIMASTI IN VIGORE.
Il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n.369, nell'abrogare il sistema corporativo, dispose la permanenza "in vigore, salvo le successive modifiche, delle norme contenute nei contratti collettivi" all'epoca vigenti. La giurisprudenza ha poi comunemente invocato il principio secondo cui, quando ad una regolamentazione di carattere generale ne segue un'altra di carattere parimenti generale, questa si sostituisce alla precedente, ed ha quindi ritenuto che la disciplina del contratto corporativo deve intendersi completamente sostituita da quella del successivo contratto collettivo di diritto comune, ogni qualvolta esso è applicabile allo specifico rapporto di lavoro.
I CONTRATTI COLLETTIVI "RECEPITI" IN DECRETO.
La legge 14 luglio 1959 n.741 delegò il Governo "ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento.
economica si riferisce, al fine di valutare la conformità delle norme contrattuali alle clausole degli accordi economici e contratti collettivi. b) La Corte ha stabilito che la legge n.741, pur avendo introdotto forme e procedimenti diversi da quelli previsti dall'art.39, non contrasta con quest'ultimo in quanto ha una natura transitoria, provvisoria ed eccezionale, finalizzata a regolare una situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parità di trattamento tra lavoratori e datori di lavoro. c) La legge del '59 e i decreti emanati per la sua attuazione hanno generato diverse questioni interpretative che sono state affrontate dalla Corte Costituzionale. In conclusione, la Corte ha confermato che il giudice ordinario ha il compito di individuare i fini specifici della categoria economica in questione al fine di valutare la conformità delle norme contrattuali agli accordi economici e contratti collettivi. Inoltre, ha chiarito che la legge n.741 non contrasta con l'art.39 in quanto ha una natura transitoria e provvisoria. Infine, ha affrontato le questioni interpretative sollevate dalla legge del '59 e dai decreti ad essa collegati.delegata si riferisce, desumendoli dalla contrattazione collettiva e con riferimento alle associazioni stipulanti. Obiettivo della legge delega è quello di rendere applicabili i contratti collettivi al di là della cerchia degli associati, e non quello di allargare l'ambito della categoria di riferimento; e poi perché risulterebbe violata la regola costituzionale che garantisce la libertà di organizzazione sindacale.
La giurisprudenza, dando prevalenza al dato "sostanziale" del contenuto (un contratto) rispetto al dato "formale" (un decreto), ha affermato che "l'estensione erga omnes dell'obbligatorietà del contratto collettivo lascia immutata la natura propria dei patti contrattuali estesi e non vale come diretta legiferazione".
In seguito si è andata invece manifestando la tendenza a negare, anche sotto questo profilo, che l'estensione erga omnes abbia mutato la natura precettiva de
contratti.15.CONTRATTO COLLETTIVO E USI AZIENDALI.
Bisogna infine analizzare le correlazioni tra il contratto collettivo e i c.d. usi aziendali, cioè i comportamenti tenuti di fatto dal datore di lavoro con apprezzabile continuità o reiterazione nei riguardi dell'intero personale o di settori dello stesso.
La giurisprudenza ha dovuto prendere atto che ben difficilmente una prassi aziendale può rispondere ai requisiti, assai rigorosi, dell'uso normativo, per il quale si richiede tradizionalmente una pratica uniforme e costante, tenuta per lungo tempo dalla generalità degli interessati nella convinzione che essa sia obbligatoria in quanto conforme ad una regola giuridica.
La giurisprudenza ha così cominciato ad attribuire i comportamenti tenuti dal datore di lavoro nei confronti di tutti i propri dipendenti o di una cerchia di essi ai c.d. "usi contrattuali" ed a spiegare la loro efficacia sui rapporti di lavoro riguardandoli come proposte.
contrattuali ai singoli lavoratori da questi tacitamente accettate. E' così divenuta ricorrente la tesi che gli usi si iscrivono nei contratti di lavoro alla stregua dei patti individuali, e quindi per un verso possono derogare solo in melius ai contratti collettivi.
CAPITOLO DECIMO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NEL PUBBLICO IMPIEGO
1. DALL'AFFERMAZIONE DEL METODO CONTRATTUALE ALLA C.D. PRIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO
Fino agli inizi degli anni sessanta il trattamento economico e normativo del pubblico impiego era fissato per legge o per regolamento, in via esclusiva. Il panorama sindacale era contraddistinto dalla diffusa ed influente presenza dei sindacati "autonomi", mentre i sindacati aderenti alle grandi confederazioni apparivano da esse scollati e tra sé divisi. Al processo di sindacalizzazione il sindacato andrà affidando, con maggior consapevolezza, un duplice obiettivo: rinnovamento dell'organizzazione pubblica mediante l'intervento sulle
Condizioni di lavoro all'interno di essa, e superamento delle sperequazioni. Alla fine degli anni sessanta prese avvio anche il processo di istituzionalizzazione sul piano legislativo della contrattazione nei diversi settori del pubblico impiego (Stato, sanità, enti locali, ecc.), questo processo trovò la sua sistemazione nella legge quadro del 29 marzo 1983, che forniva un ampio quadro per l'intera disciplina dei rapporti di lavoro pubblico. L'innovazione più significativa consisteva nell'introduzione di una disciplina della contrattazione collettiva secondo un modello unitario valido per tutto l'impiego pubblico, al posto delle diversificate discipline del decennio precedente. Diversamente dallo Statuto dei lavoratori, che per il settore privato si limita a promuovere l'attività sindacale nei luoghi di lavoro senza regolarla e senza disciplinare la contrattazione collettiva, la legge n.93 riconosceva e insieme regolava i principali assetti.
Sia dell'azione sindacale sia della contrattazione. Di questa disciplina gli ambiti (i settori), gli attori, i contenuti, i livelli e l'efficacia. Sul finire degli anni '80 però si verifica una progressiva e strisciante ingestibilità della legge stessa, il fallimento precoce della legge quadro. Dalla presa d'atto dell'impossibilità di rivitalizzare in qualche modo il precedente sistema, comincia la storia della c.d. "privatizzazione", scartata l'ipotesi di una semplice rivisitazione della legge quadro. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, si presenta anzitutto come intervento sulle fonti. Da un lato viene modificato l'atto posto alla base del rapporto di impiego, che è ora il contratto; dall'altro, al contratto collettivo viene restituito il ruolo di fonte immediata di disciplina del rapporto, con pieno superamento della prospettiva per cui l'accordo sindacale non poteva considerarsi niente di
più che una tappa del procedimento di formazione dell'atto amministrativo di recezione. Il contratto, individuale e collettivo di diritto comune, costituisce il perno attorno al quale ruota la trasformazione dal pubblico al privato (per questo si parla anche di contratualizzazione). La trasformazione dell'assetto delle fonti viene poi realizzata tramite altri due passaggi: il passaggio di disciplina, che è ora quella contenuta nel codice civile; ed il passaggio di giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario.
2. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NELLA RIFORMA DEL D.Lgs. n.29 del 1993 (ora D.Lgs. n.165/2001). AMBITI E LIVELLI. L'estensione dell'area assoggettata alla privatizzazione, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, corrisponde a quella in precedenza ricoperta dalla legge quadro n.93 del 1983. Sotto il profilo oggettivo, rientrano nell'area di applicazione del decreto legislativo "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni e le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Sotto il profilo soggettivo, vengono escluse dall'area della privatizzazione alcune categorie particolari, che mantengono una disciplina speciale: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. Bisogna sottolineare come il D.Lgs. n.29 continui la linea accentratrice già fatta propria dallaleggequadro;la spinta alla centralizzazione del sistema contrattuale rappresenta il prodotto di un compromesso tra forze che sul piano storico si trovano attualmente a condividere interessi comuni, tra cui l'interesse al processo rivendicativo: il Governo e le Confederazioni.
3. SOGGETTI
La persistente frammentazione e la scarsa trasparenza dei soggetti negoziali hanno sempre costituito la causa più evidente di distorsioni del processo di contrattazione collettiva nel pubblico impiego. L'elemento di maggior rilievo è l'entrata in scena di un protagonista completamente nuovo, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) "dotata di personalità giuridica di diritto pubblico". Con essa il legislatore ha sostituito alle varie delegazioni di parte pubblica, un'unica controparte, tecnica e stabile. E ad essa è attribuita la rappresentanza sindacale di tutte le amministrazioni pubbliche, a livello di
contrattazione collettiva nazionale. L'Agenzia non è sottoposta alla vigilanza della Previdenza del Consiglio e gli unici controlli sulla sua attività sono effettuati dalla Corte dei Conti, sulla gestione finanziaria. Oggi l'Agenzia si colloca al centro di un sistema più articolato, nel quale il potere di impartire direttive per l'azione contrattuale è stato mutato in potere di indirizzo e trasferito dal Governo ai c.d. Comitati di settore, organi espressi dalle forme associative delle singole amministrazioni e degli enti rispettivamente interessati. Sono ora ammesse alla contrattazione di comparto le Confederazioni sindacali, non più in quanto insé rappresentative ma solo se affiliano un sindacato rappresentativo nel comparto o nell'area. 4. OGGETTI La contrattazione collettiva ha oggi una competenza generale, potendosi svolgere su "tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali". Il trattamentodi economico continuano ad essere la materia tipica affidata alla contrattazione, fin dalla legislazione degli anni '70. 5. PROCEDURA ED EFFICACIA Li accordi economici sono negoziati tra le parti interessate e possono riguardare diversi aspetti, come ad esempio i salari, le condizioni di lavoro, i benefit e le politiche di incentivazione. La procedura per la negoziazione di tali accordi può variare a seconda del contesto e delle normative vigenti. L'efficacia degli accordi economici dipende dalla volontà delle parti di rispettarli e di attuarli. Spesso, gli accordi economici vengono inseriti nei contratti collettivi di lavoro e diventano vincolanti per le parti coinvolte. La contrattazione economica è un importante strumento per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e per promuovere un equilibrio tra le esigenze delle imprese e quelle dei dipendenti.