Estratto del documento

Introduzione

Diritto del lavoro e diritto sindacale

Il diritto del lavoro, in senso ampio, si caratterizza e presenta una propria autonomia, come disciplina giuridica del lavoro subordinato. Tradizionalmente si distinguono al suo interno la disciplina del rapporto individuale di lavoro (diritto del lavoro in senso stretto), che regola diritti e obblighi del singolo lavoratore contrapposto al singolo datore; il diritto sindacale, che riflette vicende ed interessi collettivi o di gruppo; il diritto della previdenza sociale (o della sicurezza), che disciplina l’erogazione di beni e servizi in favore di coloro che ne hanno bisogno.

Tutte queste discipline hanno una comune origine, quella della diffusione del lavoro subordinato in conseguenza della Rivoluzione Industriale. Il processo espansivo del diritto sindacale è però più lento e incompleto rispetto a quello del diritto del lavoro e della previdenza sociale. L’elemento fondamentale che distingue il diritto sindacale dal resto della disciplina del lavoro, è il riferimento ad aspetti e momenti collettivi dei rapporti di lavoro; infatti, gli oggetti della disciplina sono l’organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro, il contratto collettivo di lavoro, il conflitto collettivo (sciopero, serrata). Anche i protagonisti sono collettivi: le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori nelle loro varie forme, e lo Stato con le istituzioni pubbliche, la cui presenza è diventata sempre più rilevante.

Ordinamento statale e autonomia collettiva

Il diritto sindacale si presenta come un sistema di norme di diversa matrice: a quelle di origine statale si intrecciano regole prodotte dalle stesse parti collettive, sindacati e imprenditori, soprattutto attraverso la contrattazione ma anche su base unilaterale (statuti, regolamenti, ecc.). Di queste regole collettive alcune disciplinano situazioni finali (diritti e doveri tra le parti), altre regolano l’attività di produzione di altre norme, hanno quindi carattere strumentale. I processi di osmosi tra ordinamento sindacale e statale sono intesi in entrambe le direzioni: il primo ha esercitato una funzione di stimolo e innovazione rispetto al diritto statale, che a sua volta ha svolto compiti di sostegno dell’autonomia collettiva e talora di correzione o integrazione delle norme prodotte da questa.

Le fonti del diritto sindacale

Le fonti internazionali

Fanno capo all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), la cui più nota attività consiste nell’adozione dei testi di convenzioni internazionali e di raccomandazioni in materia di lavoro. Le convenzioni sono trattati destinati ad essere ratificati dagli stati membri, così da diventare vincolanti nel diritto interno. L’interpretazione è affidata alla Corte Internazionale di Giustizia che ha sede all’Aja. Le raccomandazioni non sono destinate alla ratifica ed hanno valore non normativo, ma di modello o indirizzo rispetto alle politiche nazionali del lavoro.

Le fonti comunitarie

L’attività degli organi comunitari appare più incisiva. Infatti, l’attività normativa dell’Unione Europea si attua in due forme prevalenti, ad opera del Consiglio e della Commissione. I regolamenti sono atti generali obbligatori, di applicazione diretta nel diritto dei paesi membri; le direttive sono fonti giuridiche che vincolano gli stati membri ad adeguarsi nei risultati, queste godono di un’efficacia normativa indiretta, cioè condizionata all’emanazione di un apposito atto di recepimento interno. Le direttive hanno efficacia direttamente nei confronti dello stato quando hanno un contenuto chiaro, preciso ed incondizionato; su questo si pronuncia la Corte di Giustizia.

Le fonti interne

Il primo richiamo va alla Costituzione, i cui articoli direttamente rilevanti in tema di diritto sindacale sono il 39, sull’organizzazione sindacale e la contrattazione collettiva, il 40, sullo sciopero, il 46 sulla partecipazione dei lavoratori nell’impresa. All’insegna del principio della libertà di organizzazione sindacale si è affermata l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul sindacato come associazione non riconosciuta e sul contratto collettivo c.d. di diritto comune.

Il ruolo della legislazione nel diritto sindacale del secondo dopoguerra è stato a lungo marginale. La prima tappa legislativa di rilievo è costituita dalla legge 20 maggio 1970, numero 300, lo Statuto dei lavoratori, si tratta di una disciplina di sostegno dell’attività sindacale in azienda. Una seconda tappa significativa l’ha segnata la legge n.146 del 1990 (vd, l.83/2000), intervenuta a disciplinare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Una terza tappa è rappresentata dal D.Lgs. n.29 del 1993 (ora D.Lgs. n.165 del 2001, Testo Unico del pubblico impiego). La contrattazione collettiva riveste un ruolo centrale in ambito lavoristico, in quanto come fonte sindacale rileva per la parte obbligatoria dei contratti collettivi. La giurisprudenza riveste in ogni paese occidentale un’importanza decisiva nella formazione ed applicazione del diritto sindacale.

Capitolo primo

Il diritto sindacale: attori ed evoluzione storica

Evoluzione storica dei rapporti tra gli attori

Gli attori dell'ordinamento sindacale e i loro rapporti

In ogni ordinamento sindacale operano tre attori: le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni sindacali imprenditoriali (e gli stessi singoli imprenditori), lo Stato (e più in generale le istituzioni pubbliche). I rapporti tra questi tre attori variano nel tempo e a seconda degli ordinamenti.

Le origini: la repressione del fenomeno sindacale

In Italia, come in gran parte dei paesi occidentali, i rapporti collettivi sono stati caratterizzati all’origine da forti tensioni conflittuali e da interventi repressivi da parte dello Stato nei confronti dell’organizzazione sindacale e a maggior ragione dello sciopero. Quasi tutti i paesi occidentali hanno attraversato una prima fase storica in cui l’ordinamento giuridico, generalmente il legislatore, negava ai lavoratori e agli imprenditori la possibilità di organizzarsi collettivamente per motivi di autotutela.

Il periodo della tolleranza penale

Nella fase successiva, lo Stato provvide a rimuovere i divieti penali al conflitto e all’organizzazione sindacale, sancendo la libertà di coalizione. Il codice Zanardelli del 1889 inaugurò un periodo di tregua che durò fino al fascismo, non puniva lo sciopero e la serrata ma i comportamenti in contrasto con la libertà di lavoro. All’inizio del ventesimo secolo in Europa nacquero una serie di istituzioni pubbliche competenti per le materie di rapporti di lavoro e relazioni industriali. Al consiglio dei probiviri spettava la competenza sia sulle controversie individuali, sia in seguito su quelle collettive; fu il primo esempio in Italia di intervento in materia di contrattazione collettiva.

Il periodo corporativo

In Italia, l’avvento del fascismo interruppe lo sviluppo delle relazioni industriali. Si creò un sistema sindacale e contrattuale pubblicistico, completamente controllato dallo Stato. La legge 3 aprile 1926 n.563 ammetteva formalmente la libertà sindacale, ma solo un sindacato di lavoratori e datori per ogni categoria poteva ottenere il riconoscimento legale dal governo con attribuzione della personalità giuridica; era quindi tutto controllato dallo Stato. Una volta riconosciuti, i sindacati avevano ex lege la rappresentanza di tutti i componenti della categoria, quindi i contratti collettivi da questi conclusi avevano efficacia erga omnes. Il conflitto era represso penalmente come reato contro l’economia nazionale.

La fase transitoria (1943-1947) e la Costituzione

Dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943) uno dei primi atti del Governo Badoglio fu quello di abrogare le corporazioni e le istituzioni tipiche della fase corporativa. Il modello costituzionale si fonda sulla valorizzazione del lavoro come criterio ordinatore generale dei rapporti tra Stato e società, e come fondamento di una partecipazione dei lavoratori alla vita produttiva e sociale; questo spiega la serie di diritti riservati esclusivamente ai lavoratori subordinati.

L’articolo 39 sancisce tre principi fondamentali:

  • La libertà sindacale come fondamento delle relazioni industriali (comma 1).
  • La registrazione del sindacato come presupposto per acquisire la capacità di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria cui si riferiscono.
  • L’attribuzione di tale capacità contrattuale a rappresentanze unitarie dei sindacati registrati, in proporzione dei loro iscritti.

La valorizzazione del sindacato è rafforzata dal riconoscimento dello sciopero (art.40), privilegiato rispetto alla serrata.

La crisi del modello costituzionale

La crisi del modello dell’art. 39 si ha già con la rottura dell’unità sindacale (1948). Comune a tutti i sindacati è la paura di un controllo pubblico sulla propria organizzazione e sullo sciopero. La disciplina dell’ordinamento sindacale si sposta così nel diritto privato; il sindacato è quindi un’associazione non riconosciuta, sottratta a disciplina legislativa.

Lo Statuto dei lavoratori

L’impulso decisivo al superamento della prospettiva costituzionale del riconoscimento giuridico avviene nel 1970 con lo Statuto dei lavoratori. Il campo di intervento stavolta è l’azienda, all’interno della quale il sindacato è il centro di contropotere. La legge è limitata alla realtà industriale della fabbrica, e non si riferisce alle piccole realtà produttive.

Concertazione sociale e intervento pubblico

Lo scambio politico nell’emergenza degli anni ‘70

Nel corso degli anni ’70 matura un profondo cambiamento nel ruolo dello stato rispetto alle relazioni industriali, che diventa infatti elemento fondamentale delle dinamiche delle relazioni industriali.

Le ambivalenze degli anni ‘80

La rottura del 1984 (Protocollo di San Valentino) è solo un segnale delle difficoltà di praticare in Italia lo scambio politico. Si sviluppano tendenze liberiste, superati gli anni delle grosse crisi.

Concertazione sociale e stabilizzazione economica negli anni ‘90

Gli anni ’90 sono dominati, anche per i rapporti sindacali, dai problemi del risanamento e della stabilizzazione economica, aggravati dal peso del debito pubblico ereditato dal passato, ed all’inflazione. Con l’accordo del 31 luglio 1992 i sindacati accettano l’abolizione di un istituto storico come la scala mobile, che aveva retto per tutto il dopoguerra; ma la tappa più significativa è segnata dall’accordo del 23 luglio 1993, considerato la prima costituzione delle relazioni industriali italiane, che sancisce la partecipazione dei sindacati confederali alle decisioni macroeconomiche dell’esecutivo, e sostituisce il meccanismo automatico della scala mobile con quello della politica dei redditi.

Funzioni e istituzioni pubbliche nel diritto sindacale

L’intervento pubblico nelle relazioni industriali

L’intervento dello Stato e dei pubblici poteri nelle relazioni industriali ha avuto storicamente un’importanza sempre rilevante. Attualmente vi sono varie funzioni dello Stato rilevanti per le relazioni industriali: la funzione programmatoria e di governo; la funzione legislativa; la funzione decisoria, che si esplica attraverso la giurisprudenza ordinaria; la funzione conciliativa e mediatoria; le funzioni assistenziali o di welfare; le funzioni di gestione diretta dei rapporti di lavoro. Analogamente sono molteplici gli organi di intervento: oltre a governo, parlamento, magistratura ed enti locali, operano altri organi di rilevanza costituzionale (il CNEL), e organi del ministero del lavoro.

Le funzioni dello Stato nelle relazioni industriali: la funzione mediatoria e conciliativa

L’esercizio di tale funzione può limitarsi a mettere in contatto le parti, a favorire il chiarimento delle posizioni reciproche, a esplorare punti di convergenza. Rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e degli organi periferici.

La funzione assistenziale (o di “welfare”)

Si esprime in una vasta serie di interventi legislativi, amministrativi e finanziari, relativi all’intera gamma dei rapporti sociali e impegna una consistente fetta delle risorse nazionali. Sono da segnalare tre tipi di intervento: quelli di previdenza, di sicurezza e assistenza sociale in senso stretto: gli aiuti alle imprese; gli interventi di politica fiscale.

La funzione di datore di lavoro

Tale funzione è svolta direttamente nel pubblico impiego, che a causa dei risultati insoddisfacenti del settore pubblico ha portato alla privatizzazione, sia nelle aziende pubbliche, sia nel rapporto di impiego.

La funzione programmatoria

La programmazione è considerata lo strumento per eccellenza di guida pubblica delle politiche economiche e sociali: un rilievo particolare lo ha assunto l’intervento dello stato nella dinamica dei redditi, diretto cioè a predeterminare gli aumenti dei redditi da lavoro e anche dei prezzi, soprattutto a fini di contenimento dell’inflazione.

Gli organi e le istituzioni nazionali

  • Il CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), previsto dall’art.99 Cost. e tutelato da diverse leggi, ha compito di consulenza nei confronti delle camere e del governo, di iniziativa legislativa e di contributo all’elaborazione della legislazione economica e sociale.
  • Il Ministero del lavoro ha avuto tradizionalmente competenza amministrativa generale in materia di lavoro e di sicurezza sociale. Operano diverse commissioni, composte di rappresentanti dei lavoratori e dei datori. Al ministero restano compiti di indirizzo, di controllo e vigilanza, esercitati attraverso l’Ispettorato del lavoro.
  • Organismi a composizione tripartita.
  • Il governo, coinvolto nelle relazioni industriali con forme diverse.

L’internazionalizzazione dell’economia e gli organismi internazionali

L’internazionalizzazione dell’economia riduce progressivamente il ruolo dello stato nelle relazioni industriali; sono state fondate quindi forme di autorità sopranazionale per regolare questi rapporti:

  • L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), del 1919 con sede a Ginevra, è l’organismo con competenze generali, soprattutto normative e di assistenza in materia di lavoro, svolte per migliorare le condizioni sociali e del lavoro.
  • Il Consiglio d’Europa, del 1949, che ha elaborato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ha elaborato anche la Carta sociale europea che sancisce diversi principi fondamentali in materia di lavoro: diritto al lavoro, alla retribuzione, ecc.

Il diritto del lavoro e le istituzioni europee

L’Europa è la prima area del mondo sviluppato che si è data organismi e progressivamente un vero ordinamento sopranazionale, competente anche per i rapporti di lavoro. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario.

Organizzazione dei lavoratori e degli imprenditori

Linee generali

Le caratteristiche organizzative dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori risultano strettamente influenzate dalle vicende storiche e dal contesto generale dei rapporti di lavoro che si realizzano in ciascun sistema. Un dato tipico della situazione italiana è lo sviluppo tardivo dell’organizzazione sindacale, a causa del ritardo del processo di industrializzazione nel nostro paese, oltre che per la generale fragilità del nostro sistema economico e la debolezza del mercato del lavoro; un altro carattere è la forte politicizzazione, intesa sia come connotazione ideologica sia come connessione con gli stessi partiti politici. Da notare che, nel caso italiano, la struttura delle organizzazioni imprenditoriali si è modellata su quella dei sindacati dei lavoratori.

I modelli organizzativi

Esiste una duplice linea organizzativa in ogni centrale sindacale: verticale e orizzontale. La prima ha quale elemento di aggregazione l’appartenenza dei lavoratori, e delle imprese da cui dipendono, allo stesso settore o categoria produttiva (es. sindacato dei tessili, dei metalmeccanici, ecc.); la seconda, invece, comprende tutti i lavoratori e le imprese (nonché gli organismi verticali) dei vari settori merceologici presenti in un determinato ambito geografico. Entrambe le linee organizzative non solo coesistono e s’intersecano entro ogni sindacato, ma consistono ciascuna di varie strutture o istanze, di diversa dimensione, dal luogo di lavoro, alla zona territoriale circoscritta fino all’ambito nazionale.

Le confederazioni rappresentano il vertice sia delle strutture orizzontali che di quelle verticali; le tre maggiori sono: la CGIL, la CISL, e la UIL. Eguale importanza le strutture orizzontali hanno nell’organizzazione degli imprenditori.

L’organizzazione sindacale: evoluzione storica

L’evoluzione sindacale nel secondo dopoguerra segue fasi significative per l’intero assetto delle nostre relazioni industriali:

  • Periodo ’48-58: per oltre un decennio le condizioni socio-politiche (tensioni sociali, politiche pubbliche di controllo e repressione sindacale) ed economiche (forte disoccupazione) contribuiscono a mantenere il sindacato in situazione di debolezza organizzativa e di divisione politica.
  • Anni della crescita: con il boom economico, la crescita comporta un rafforzamento della posizione dei lavoratori sul mercato del lavoro, in particolar modo nei settori dell’industria di massa; a ciò contribuisce il mutato quadro politico, l’atteggiamento dei pubblici poteri, più favorevole all’organizzazione sindacale, e la modernizzazione sociale. La CGIL, la CISL e la UIL si avvicinano; vi è più interesse ai temi dell’impresa e della contrattazione.
Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 58
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 1 Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, Carinci, Treu Pag. 56
1 su 58
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lassandari Andrea.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community