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ES la fideiussione omnibus in cui il fideiussore si mette d’accordo con il creditore
in cui non garantisce solo ed unicamente un rapporto debitorio che il debitore
aveva nei confronti del creditore. Inoltre, non solo garantisce l’obbligazione
trattata, ma in quanto omnibus garantisce tutte le obbligazioni che nasceranno
tra il debitore e il creditore, senza bisogno di sottoscrivere nuove fideiussione ad
ogni rapporto obbligatorio. Con una legge del 1992 il legislatore ha determinato
un limite quantitativo.
In alcuni casi le parti non riescono a determinare l’oggetto del contratto e stabiliscono
che verrà determinato da un terzo in un momento successivo. Ex Art. 1349 il terzo è un
arbitratore.
Contratti a prestazioni corrispettive E Contratti a prestazioni di una sola
parte (unilaterale)
Prestazioni corrispettive: ES nel contratto di vendita il venditore ha l’obbligo di
trasferire la proprietà al compratore e il compratore ha l’obbligo di versare un
corrispettivo (le obbligazioni delle parti sono legate da un sinallagma contrattuale che
rappresenta la causa del contratto). Se il sinallagma non c’è, una delle parti ha un
rimedio dato dalla rescissione del contratto.
Prestazione di una sola parte: ES contratto di fideiussione. Le obbligazioni che
nascono dal contratto di fideiussione sono solo a carico del fideiussore.
Si distinguono contratti consensuali e contratti reali
Consensuali: si perfezionano con il semplice consenso delle parti Ex Art. 1376
consenso traslativo. (compravendita)
Reali: il consenso delle parti non è sufficiente per il perfezionamento, perchè c’è
bisogno della consegna del bene (mutuo, deposito, pegno, comodato…)
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Il contratto si forma normalmente attraverso due atti reciproci: la proposta contrattuale
e l’accettazione della proposta contrattuale. Si uniscono e danno vita a una nuova
volontà, senza che l’accettazione non contenga altra clausole antitetiche alla proposta.
Parte proponente e parte accettante sono distanti nel tempo e nello spazio.
Non è altresì ammesso che il proponente revochi o modifichi la proposta.
Opzione e Prelazione: l’opzione è irrevocabile e quando accettata si forma
automaticamente il contratto, la prelazione (o preferenza) è un diritto dato ad
esempio ad un acquirente come privilegio per sospendere la proposta.
Il patto prelatorio ha un efficacia obbligatoria e quindi si viola tale obbligazione
se non si concede il diritto di prelazione. Ex Art. 1218, ma ci sono delle prelazioni
in cui l beneficiario del diritto di prelazione con efficacia reale
Trattative: quando c’è la vendita di un bene importante le parti sono ancora libere da
vincoli obbligatori, perchè non c’è stata la stipula di alcun contratto, ma è insisto il fatto
che debbano comportarsi secondo buona fede Ex Art. 1337. Tramite una lettera d’intenti
si stabilisce il calendario delle trattative tra il compratore e il venditore. Chi compra
logicamente vuole avere certezza su ciò che va a comprare. Nelle grandi compravendite il
sistema iniziale è quello della Due Diligence che analizza a priori tutte le parti che
possono costituire interesse da parte del compratore. Durante il periodo di due diligence,
il compratore non può allontanarsi dalle trattative in modo non giustificato perchè,
seppur libero, il tempo minimo di due diligence è fissato nella lettera d’intenti. Allo
stesso modo il venditore ha l’obbligo di informare, su quanto può, il compratore.
Se il contratto si va a chiudere e non c’è stata buona fede da parte di una delle parti
durante la trattative il contratto risulta essere nullo.
Deriva una responsabilità a chi ha tenuto un comportamento di scorrettezza,
responsabilità che può essere contrattuale o extracontrattuale. Ci sono dissertazioni sulla
responsabilità che nasce dalle trattative anche se le ultime sent. della Corte di Cassazione
sostengono che sia extracontrattuale. Secondo prof. Castronovo UCSC le parti sono già
costituite nella trattativa e quindi la responsabilità è contrattuale Ex Art. 1218 in quanto
ne nasce una responsabilità contrattuale da contatto sociale non ancora contrattuale.
Ciò che cambia nelle due possibilità sono alcuni parametri come il tempo in quanto
cambiano i temi in materia contrattuale o extracontrattuale; inoltre cambia l’onere della
prova perchè in caso di responsabilità contrattuale l’onere consiste solo nel dichiarare la
violazione del contratto, nel caso di responsabilità extracontrattuale l’onere probatorio
consiste nei singoli elementi costitutivi della fattispecie.
Ex Art. 1223 il creditore può chiedere il risarcimento del danno da danno emergente e
lucro cessante. Però in caso di danno derivante da mala fede si può chiedere il
risarcimento del solo interesse negativo, ovvero che il creditore non avrebbe iniziato a
trattare se solo avesse immaginato che l’altra parte avrebbe agito in mala fede; non può
però chiedere il risarcimento da interesse positivo (lucro cessante), il venditore, che ha
iniziato trattative con l’altra parte.
Nel 2013 il caso “Berlusconi- De Benedetti” per la Mondadori, c’è un arbitrato
inizialmente che da ragione a De Benedetti grazie a un lodo e quindi la
Mondadori è di De Benedetti, si impugna il caso davanti alla Corte d’Appello, e la
Mondadori è di Berlusconi, prima di andare in Cassazione Andreotti pres del
Consiglio fa concludere il caso con il controllo dei giornali da De Benedetti e
3 l’editoria libraria da Berlusconi. Si scopre 10 anni dopo che il giudice era corrotto.
Inizia quindi una trafila fino al 2013 fissando un risarcimento di danno da
Berlusconi a favore di De Benedetti, in quanto Berlusconi ha agito in mala fede al
momento della transazione dopo l’intervento di Andreotti, l’obbligazione di
risarcire il danno è un’obbligazione di valore.
Volontà: si deve essere formata correttamente all’interno del singolo, che poi emerge in
una volontà esterna che di norma deve essere coerente con quella interna. Se ciò non
avviene, il terzo è protetto don la tutela dell’affidamento. La volontà può essere viziata:
errore: falsa rappresentazione della realtà, si distingue tra errore ostativo,
• la volontà è corretta ma si fa un errore di dichiarazione o trasmissione
(volevo scrivere 1000 e ho scritto 100); l’errore- vizio cade invece sulla
volontà (una parte si fa una rappresentazione non corrispondente alla realtà
contrattuale e quindi la volontà nasce viziata). L’errore costituisce
annullabilità del contratto. L’ordinamento sceglie di tutelare la teoria
dell’affidamento ovvero vale ciò che è scritto nel contratto. L’errore per
inficiare e quindi rendere annullabile il contratto deve essere essenziale e
riconoscibile Ex Art. 1428 e s. L’errore deve essere essenziale Ex Art. 1429
quando:
- natura del contratto
- oggetto della prestazione
- qualità della cosa
- quantità della cosa (eccetto che si tratti di un mero errore di calcolo)
- identità o qualità personali dell’altro contraente
- di diritto (qualità giuridiche che formano l’oggetto della prestazione:
ES si conclude una compravendita per un terreno su cui si vuole
edificare, ma il terreno ha vincoli paesaggistici o non è edificabile)
Oltre ad essere essenziale, l’errore deve essere riconoscibile in relazione a:
- contenuto
- circostanze del contratto
- qualità dei contraenti
La particolarità è l’errore bilaterale in cui è sufficiente l’essenzialità.
dolo: inganno, artifizio e raggiro. Comportamento della parte volto a
• raggirare la volontà dell’altrui parte. Il dolo determina l’annullamento del
contratto. Ex Art. 1439. Dolo incidente e non determinante. Il silenzio e la
menzogna sono fattispecie del dolo in quanto secondo buona fede
costituiscono oblio di natura delle parti del contratto. (ES l’assicurando fa
un’assicurazione sulla vita, ma omette di avere una patologia grave, in
questo caso il silenzio, siccome voluto, è doloso e quindi comporta che
l’assicurazione sia nulla). Così anche la menzogna in quanto dichiarazione
falsa costituisce dolo. Non configura il concetto di menzogna il dolus bonus
(esaltazione bonaria delle merci sul mercato).
violenza morale: oltre alla violenza morale c’è la violenza fisica che è
• causa di nullità del contratto, la violenza morale è causa di annullamento del
contratto Ex. Art. 1434 e ss. e costituisce una minaccia a stipulare il
contratto.
Non possono essercene altri, il sistema italiano ha tipizzato i vizi di volontà perchè non
ha potuto lasciare l’annullamento del contratto ad una pansoggettività così ampia.
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Forma: tutti i contratti hanno necessità di una forma, pena la nullità del contratto.
Nell’ordinamento vige il principio di libertà della forma, infatti le parti decidono la forma
che ritengono adeguata. La legge però richiede una forma specifica in alcuni casi:
- requisito minimo: è richiesto che la volontà sia espressa
- requisito massimo: quando la legge prescrive una scrittura privata o un atto
pubblico Ex Art. 1350 Avviene per beni immobili o mobili registrati, ma anche in
altri Artt. ES la donazione Ex Art. 728, e ancora l’atto costitutivo delle persone
giuridiche
La forma può essere imposta dal legislatore perchè si vuole richiamare l’attenzione delle
parti, o anche perchè si vuole la trasparenza delle parti.
L’Art. 1350 implica il requisito ad substantiam, pena la nullità (ciò vuol dire che tale
contratto deve essere fatto con tale forma). Il requisito di forma è un concetto differente
dall’obbligo di forma prescritta per la trascrizione dell’atto stesso.
Altro è la forma ad probationem, ossia un contratto che per legge deve essere messo in
una forma, e viene messo in forma diversa, ai fini probatori il contratto è valido.
Viene riconosciuta la validità alla forma digitale.
I requisiti di forma si estendono a contratti preparatori, strumentali o risolutori.
Le forme convenzionali non sono disciplinate dalla legge ma dalla volontà delle parti.
La forma di protezione a favore dell’investitore o del cliente, nelle fattispecie.
Elementi ACCIDENTALI del contratto: non meramente necessarie ma le possono
inserire nel contratto:
condizione: può essere definita da un evento futuro. Possono essere sospensive
• o risolutive. Inolt