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Contratti ex art. 1321

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il negozio può essere anche unilaterale, ma il contratto deve essere almeno bilaterale. Il negozio potrebbe essere anche non patrimoniale, il contratto è un rapporto giuridico per forza patrimoniale.

Due o più parti sono libere di darsi una disciplina contrattuale, all’interno del contratto. Ogni singolo è libero di contrarre. Una volta concluso, il contratto ha forza di legge tra le parti. Sono però previsti gli obblighi a contrarre, spesso per tutelare interessi pubblici (es. l’obbligo di contrarre l’assicurazione per tutti gli autoveicoli ex lege 996/69).

Contratto provvisorio e contratti di adesione

Il contratto provvisorio ha le stesse caratteristiche del contratto definitivo. VEDI NOTE SU CELLULARE. Le grandi imprese predispongono per i contratti di adesione, dei contratti prestampati con delle condizioni uguali per tutti e il cliente può firmare o lasciare (take it or leave it).

Il cliente però deve essere tutelato in quanto non ha partecipato alla negoziazione del contratto e delle varie sue clausole, con una tutela evanescente. Ex art. 1341 bisogna approvare con una seconda firma le clausole vessatorie di uno stesso contratto. La parte che predispone il contratto predispone delle clausole a suo favore, ma disponendo anche le clausole vessatorie. I clienti sono solitamente non privati consumatori, ma aziende più grandi.

Tutela del contraente

  • Il giudice ex post è il soggetto istituzionalmente adatto ma non trova posto nel contratto con tutela giudiziale.
  • Ex ante il legislatore indica le buone regole contrattuali inerenti all’attività economica. Conforma quindi l’autonomia dei privati.

Autonomia contrattuale ex art. 1322

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. È un’autonomia che si svolge all’interno del tipo contrattuale, per tipo contrattuale si intendono i contratti tipici (quelli riportati dal codice); per atipici quelli non contenuti nel codice civile. Ex art. 1322.2 “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi previsti dalla legge, purché siano diretti a interessi meritevoli di tutela secondo ordinamento”. Il codice doveva prevedere contratti con il divenire della società garantendo però la tutela del rispetto dell’ordinamento.

Requisiti essenziali del contratto ex art. 1325

  • Accordo
  • Causa
  • Oggetto
  • Forma, quando e solo quando sia richiesta ai fini della validità dell’atto.

Causa del contratto

La causa del contratto, che non viene messa nel codice civile, è la funzione economico-sociale svolta dal singolo contratto. La causa non è il motivo di stipula del contratto che è di irrilevanza giuridica, che è legato alla volontà delle parti e non si legge esternamente al contratto. Se quindi il motivo illecito è comune ad entrambe le parti, il contratto è nullo. La funzione economico-sociale, ad esempio della vendita, è il trasferimento della proprietà dietro corrispettivo di un prezzo, o ancora il contratto di permuta in cui la funzione economico-sociale è il corrispettivo di una cosa (cosa contro cosa). La nozione di causa deve essere integrata dall’interprete con una fattispecie concreta. La causa deve esserci sempre per tutta la durata del contratto:

  • Difetto genetico di causa
  • Difetto sopravvenuto di causa

La causa in alcuni casi è astratta sostanzialmente, che si verifica in materia di titoli di credito. Diversa è l’astrazione della causa processuale, in cui si determina l’inversione dell’onere della prova.

Oggetto del contratto

L’oggetto del contratto è il bene che viene preso in considerazione dalle parti e dal contratto stesso. L’oggetto per sue caratteristiche deve essere lecito, possibile, determinante o determinato. Esempio, la fideiussione omnibus in cui il fideiussore si mette d’accordo con il creditore in cui non garantisce solo ed unicamente un rapporto debitorio che il debitore aveva nei confronti del creditore. Inoltre, non solo garantisce l’obbligazione trattata, ma in quanto omnibus garantisce tutte le obbligazioni che nasceranno tra il debitore e il creditore, senza bisogno di sottoscrivere nuove fideiussioni ad ogni rapporto obbligatorio. Con una legge del 1992 il legislatore ha determinato un limite quantitativo.

In alcuni casi le parti non riescono a determinare l’oggetto del contratto e stabiliscono che verrà determinato da un terzo in un momento successivo. Ex art. 1349 il terzo è un arbitratore.

Contratti a prestazioni corrispettive e contratti a prestazioni di una sola parte (unilaterale)

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliomando95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Ponzanelli Giulio.
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