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F
poste due parti; i conflitti che potrebbero sorgere trovano una regolamentazione
contrattuale solo nel momento in cui il contratto è concluso;
e
i che sono quei contratti in cui la prestazione di ciascuna parte è
contratti associativi,
- diretta ad un unico scopo sia patrimoniale che non patrimoniale.
" 119 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
In base al che il contratto potrebbe comportare, si distinguo-
rischio economico-giuridico
no:
i cioè quelli in cui le parti che stipulano questo tipo di contratto
contratti commutativi,
- sono a conoscenza sin dall'inizio dei vantaggi e dei sacrifici reciproci che questo
comporta, fatta salva però la rischiosità che comporta ogni singolo contratto;
i che sono quei contratti in cui o una sola parte o entrambi non co-
contratti aleatori,
- noscono l’entità del rischio, appunto fanno riferimento all'alea (rischio), economico
giuridico che le parti potrebbero sopportare (es. il contratto di assicurazione).
In base al possiamo distinguere:
momento in cui il contratto viene eseguito
i che sono tutti quei contratti in cui la prestazione vie-
contratti ad esecuzione istantanea,
- ne eseguita in un dato momento. A loro volta questi si distinguono in contratti ad ese-
quando la prestazione viene eseguita nello stesso momento in cui si
cuzione immediata,
costituisce il contratto, e quando invece la prestazione
contratti ad esecuzione differita,
viene eseguita in un unico momento successivo alla costituzione del contratto;
i che sono tutti quei contratti in cui la prestazione è continuata nel
contratti di durata,
- tempo o si ripete periodicamente.
In base al (o perfeziona) possiamo distinguere:
momento in cui si conclude un contratto
i ovvero i contratti che si perfezionano con il semplice accordo tra
contratti consensuali,
- le parti, ossia con l’incontro tra proposta ed accettazione; o
i
i cioè i contratti che si perfezionano non solo con il consenso delle parti
contratti reali,
- t
d
ma anche con la consegna del bene (es. il pegno). rba
i
t
In base agli distinguiamo:
effetti che producono i contratti e
l
n
i (art. 1376), che sono quei contratti che hanno ad oggetto il
contratti a efficacia reale
- a e
u
trasferimento o la costituzione dei diritti reali o di altri diritti. Questi contratti rag-
i
B
p
giungono automaticamente il risultato da perseguire grazie al solo consenso delle
M
a
p
parti; esc
A le
i ossia i contratti che danno vita ad un rapporto obbliga-
contratti a efficacia obbligatoria,
- torio tra le parti. a
c u
n
Gli elementi essenziali del contratto
1.3. q
a s
r
Per elementi essenziali del contratto si intendono quelli che la legge definisce come
Pa
F
requisiti che debbano presentarsi affinché una manifestazione di volontà possa definirsi
un contratto. Se anche un solo elemento viene a mancare nella manifestazione di vo-
e
lontà, il contratto è nullo (art. 1418). I di un contratto sono (art. 1325):
requisiti essenziali
l’accordo delle parti;
- " 120 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
la causa;
- l’oggetto;
- la quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
forma,
-
1.3.1. L’accordo delle parti
Come emerge dalla definizione, il contratto è un accordo fra due o più parti e può
definirsi perfezionato nel momento in cui si in un
manifesta il consenso di entrambe le parti
unico contesto di luogo e di tempo (anche se ciò diventa più difficoltoso nel momento
in cui le trattative vengono svolte in tempi successivi e fra soggetti lontani). In altre pa-
role si ha la conclusione dell'accordo quando proposta e accettazione si incontrano (art.
1326).
La proposta è l’atto con il quale si avvia la formazione del contratto, l’accettazione è
l’atto con il quale si conclude il contratto. Entrambi sono dichiarazioni di volontà individua-
e nel senso che singolarmente non sono idonei a produrre gli effetti giuri-
li pre-negoziali
dici che si intende far produrre al contratto, ma che nel momento in cui alla proposta
segue l’accettazione questi formeranno un’unica volontà (art. 1334): la volontà contrattua-
le. La è l’atto unilaterale recettizio con il quale il proponente manifesta la vo-
proposta
lontà di stipulare un determinato contratto; l’atto deve contenere gli elementi essenziali
o
i
del contratto e deve prevedere un termine entro il quale l’oblato (destinatario della
t
d rba
proposta) dovrà accettare la proposta. i
L’oblato dovrà accettare la proposta mediante un anch’esso un atto
atto di accettazione,
t e
unilaterale recettizio il cui contenuto è conforme alla proposta sia sotto il profilo for- l
n a e
), sia
4
male, nel senso che deve rispettare la forma richiesta dal proponente (art. 1326
u i
B
sotto il profilo sostanziale, ossia che non contenga variazioni delle condizioni indicate
p M
a
nella proposta. Se l’atto non è conforme a ciò, equivarrà ad una nuova proposta che
p esc
).
5
questa volta il primo proponente dovrà accettare (art. 1326
A le
L’atto di accettazione dovrà essere presentato al proponente entro il termine da que-
a ). Nei casi in
2
st’ultimo stabilito, altrimenti la proposta perderà la sua efficacia (art. 1326
c u
cui l’accettazione giunga al proponente dopo il termine stabilito, questi potrà decidere
n q ).
3
se ritenerla efficace o meno, purché notifichi la sua decisione all’oblato (art. 1326
a s
r
Si ha quindi quando l’accettazione perviene al proponente en-
conclusione del contratto Pa
F ). Ovviamente se le parti si trovano nello stesso
1
tro i termini da lui stabiliti (art. 1326
luogo non si presentano problemi che invece potremmo riscontrare nel caso in cui le
e
parti comunicano a distanza. In quest’ultimo caso, si potranno individuare dei criteri
secondo i quali si potrà individuare la manifestazione di volontà; in materia contrattua-
le il legislatore si rifarà al ossia la manifestazione di volontà sarà
principio della cognizione,
" 121 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
efficace nel momento in cui proponente viene a conoscenza dell'accettazione, ma poi-
ché questo potrebbe affermare di non aver avuto cognizione dell'accettazione la legge
stabilisce una presunzione generale (art. 1335): la proposta e l’accettazione si reputano
conosciute non appena giungono all'indirizzo del destinatario. Pertanto sarà necessario
che l’accettazione giunga all'indirizzo del proponente perché possa dirsi concluso un
contratto (presunzione Si tratta di una presunzione relativa in quanto non
di conoscibilità).
si esclude che il proponente possa dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nel-
l'impossibilità di averne notizia.
Non sempre però, per la conclusione del contratto è necessaria un’espressa accetta-
zione, infatti i contratti possono anche concludersi dando diretta esecuzione al contrat-
to, quindi con un (art. 1327). In questi casi è necessario che il
comportamento concludente
proponente abbia specificatamente richiesto che il contratto venga eseguito senza alcun
atto di accettazione, sempre se ciò lo permette la natura dell'affare. L’accettante deve,
).
2
in tal caso, notificare l’iniziata esecuzione al proponente (art. 1327
Una disciplina differente si ha per i contratti con obbligazioni a carico del solo pro-
ponente: in questo caso non sarà necessario alcun atto di accettazione, bensì sarà suffi-
ciente il mancato rifiuto perché il contratto possa dirsi concluso (art. 1333). I contratti
che si concludono con il mancato rifiuto sono tutti i contratti a titolo gratuito ad eccezio-
poiché per questa la legge prevede che l’accettazione venga fatta me-
ne della donazione,
diante atto pubblico. La differenza tra la regola generale della conclusione del contrat-
o
i
to e quella dei contratti a carico del solo proponente è che nel momento in cui l’oblato
t
d
viene a conoscenza della proposta questa diviene irrevocabile. rba
i
t
La revoca della proposta e dell’accettazione. e
l
n
Entrambi gli atti possono essere ritirate e private di effetto mediante un atto uguale
a e
u
e contrario detto revoca (art. 1328). Il legislatore ha trattato distintamente la revoca
i
B
p
della proposta e quella dell'accettazione pertanto si avrà che: M
a
p
la (art. 1328 ) può essere compiuta allorquando il contratto non
1
revoca della proposta
- esc
A le
sia stato ancora concluso; se l’accettante abbia in buona fede iniziato l’esecuzione
del contratto, il proponente dovrà indennizzare l’accettante delle spese e delle perdi-
a
c
te subite; u
n
la (art. 1328 ) avrà effetto solamente nei casi in cui giunga al
1
revoca dell’accettazione
- q
a
proponente prima che questi venga a conoscenza dell'accettazione, quindi prima
s
r Pa
che il contratto si concluda. Se la revoca giunge successivamente all'accettazione, il
F
contratto potrà essere sciolto con un’altra manifestazione di volontà delle parti.
La proposta e l’accettazione perdono automaticamente efficacia quando il propo-
e
nente o l’accettante o Se questa è la regola generale, tuttavia
muoiano divengano incapaci.
essa subisce delle eccezioni, ovvero la legge prevede la possibilità che il proponente
possa formulare una ossia preclude la facoltà di revoca per un de-
proposta irrevocabile,
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"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
terminato periodo (art. 1329). Il codice esige che sia indicato un termine perché non
accetta impegni di carattere perpetuo. A differenza della regola generale, in caso di
morte o incapacità sopravvenuta del proponente, la proposta irrevocabile non perde i
suoi effetti. Una situazione analoga la si riscontra in ipotesi di proposta o accettazione
fatta da un imprenditore (non piccolo), in quanto si tende ad oggettivare tali dichiara-
zioni poiché si intendono attinenti all'esercizio dell'attività e non al soggetto (art. 1330).
Se