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CONTRATTI DI TRASPORTO

LA CROCIERA TURISTICA ­ Donatella Bocchese

Le crociere nel quadro dell’offerta globale di prodotti turistici:

Le crociere si sono poste nell’ambito della grande industria in tempi

relativamente recenti. Il processo di riconversione risale a metà del

navi­passeggeri

secolo scorso quando si è passati da a navi destinate

alla fruizione di diversi servizi. Attualmente questo tipo di vacanza

riveste un ruolo di primaria importanza, rappresentando una quota di

mercato in costante crescita. I dati che sostengono questa tesi sono

conferiti dalla crescita delle imprese che investono in questo settore,

dal sempre più interesse verso il gigantismo navale, dal moltiplicarsi

degli itinerari.

Delimitazione del campo di indagine:

Il legislatore nazionale ha provveduto soltanto a menzionarle nel

codice del turismo, quindi se cerchiamo una definizione vera e propria

possiamo dire che : “ la crociera è fattispecie che concerne sia

navigazione marittima che interna – essendo ormai molto diffuse le

crociere fluviali. Il fenomeno crocieristico interessa la navigazione per

mare acque interne e per mare e si concreta in viaggio di piacere che

ha come luogo base l’interno di una nave. Ricordiamoci che il termine

croisiere.

crociera evoca l’incrociare e deriva dal francese

La crociera alla luce del nuovo Codice del Turismo:

con l’entrata in vigore del decreto lgs 23/05/2011 n.79 la crociera è

stata ricompresa tra i possibili oggetti di pacchetto turistico venduti od

offerti in vendita a chiunque sul territorio nazionale dall’organizzatore

o intermediario ancorché negoziati fuori dai locali commerciali.

Le crociere nuovo oggetto dei pacchetti turistici: L’allegato 1 ( art.34

codice del turismo) dice che il Travel Package può avere ad oggetto i

viagg, le vacanze, i circuiti “tutto compreso” ed anche le crociere

turistiche venduti ad un prezzo forfetario , purchè risulti dalla

combinazione di due di questi tre elementi a scelta tra : trasporto,

alloggio e servizi non accessori al trasporto e all’alloggio.

La crociera nel reg. UE 1177/2010 :

Il regolamento definisce la crociera come servizio di navigazione per

mare o acque interne effettuato esclusivamente ai fini di svago o

ricreazione completato da alloggio o altri servizi di durata superiore a

due giorni con pernottamento a bordo.

Il contratto di crociera nell’ambito di turismo organizzato:

la crociera nel pacchetto turistico appare indotta per colmare un vuoto

normativo dal legislatore nazionale.

La complessità strutturale della crociera:

Nella crociera si riscontrano tutti gli elementi costitutivi del package

come già detto, ovvero trasporto, alloggio e servizi aggiuntivi. Grazie

all’inclusione della crociera in tale pacchetto si è risolto il problema

della collocazione giuridica inserendola nella serie dei negozi chiamati

come Contratto di Crociera , tramite il quale il turista accede alla

tipologia di vacanza. Esso può essere sussunto tutte le volte che

l’organizzatore si obblighi a realizzare egli stesso il package turistico e

proceda alla vendita. Se c’è l’intermediario, parliamo di contratto di

intermediazione del quale ne esistono tre tipologie tra loro

interconnesse:

Mandato tra organizzatore ed intermediario,

­ Mandato tra viaggiatore ed intermediario,

­ Mandato tra organizzatore e viaggiatore.

­

Ciò viene avvalorato dall’art.18, c.2 del C.del Turismo.

Caratteristica della crociera:

L’elemento discriminante è dato dalla circolarità del viaggio. Si

ritorna al punto di partenza.

Le modalità di perfezione del contratto:

Lo schema tipo del 2011 è cosi strutturato:

Proposta di compravendita dal turista all’organizzatore/o

­ dall’intermediario,

Apposizione della firma da parte del turista, parliamo di firma

­ confirmatoria con la quale il viaggiatore si assume la paternità di

tutte le dichiarazioni,

Comunicazione di conferma.

­

Il contratto è concluso quando l’operatore trasmette l’accettazione

della prenotazione.

Crociera come contratto di adesione:

Il contenuto è predisposto in via unilaterale da uno dei contraenti ed è

destinato ad essere impiegato in una molteplicità di servizi. Rapporto

da uno a molti.

Crociera come contratto per adesione inversa:

La proposta è avanzata dal soggetto non predisponente le condizioni

generali e deve essere seguita invece dall’operatore turistico

preponente.

La forma del contratto della crociera:

Art. 35, c.1, codice del turismo – art.85 c.1, codice del consumo.

Il contratto deve essere redatto per iscritto in termini chiari e precisi,

deve essere rilasciata una copia al turista e deve essere sottoscritto

dall’organizzatore.

La disciplina di divide in merito alla forma del contratto. Una parte

ammetterebbe la forma informativa, un’altra quella ad probationem,

ma quella ammessa dalla giurisprudenza è quella scritta AD

SUSTANTIAM, in mancanza della quale il contratto sarebbe nullo.

L’articolo 36 del c. del turismo enuncia dettagliatamente quale deve

essere il contenuto del contratto, tra cui riscontriamo le condizioni

generali.

L’art. 37 bis introduce il meccanismo di tutela nei confronti delle

clausole vessatorie.

Le modalità di pagamento e le revisioni del corrispettivo della

• crociera:

Nelle condizioni generali troveremo scritto che si dovrà massimo il

25% del prezzo totale alla prenotazione, tale importo può essere

considerato a titolo di caparra o secondo l’art.1373c.c. come

corrispettivo di recesso o caparra confirmatoria.

Nel caso di impedimento a viaggiare insorto prima della partenza il

contratto si risolve di diritto con l’obbligo di corrispondere il quarto

del prezzo di passaggio. La revisione del prezzo è ammessa solo

quando è prevista dal contratto.

Il diritto di recesso del turista:

Laddove non accetti la modifica del pacchetto turistico il viaggiatore

ha diritto di recesso, qualora l’acquisto sia avvenuto al di fuori dei

locali commerciali subisce una forte compressione.

Le modifiche delle condizioni contrattuali e la cessione del contratto:

se tali modifiche avvengono

Prima della partenza: l’organizzatore è tenuto a comunicare

­ tempestivamente al turista la modifica e quest’ultimo entro due

giorni è tenuto a comunicare a sua volta la sua scelta, se decide di

recedere non deve alcuna penale.

Dopo la partenza: l’organizzare è tenuto a fornire soluzioni

­ alternative oppure al rimborso. Se il turista rifiuta per

giustificato motivo, l’operatore dovrà mettere a disposizione per

il ritorno un mezzo di trasporto equivalente oltre a restituire la

differenza tra il costo delle prestazioni eseguite e quello di quelle

effettuate sino al momento di rientro anticipato.

Cessione del contratto:

Il turista può cedere a terzi entro 4 giorni lavorativi il biglietto,

comunicandolo per iscritto – art.39 codice del turismo.

ATTENZIONE alla differenza con l’articolo 398 c.nav. che dice “

Prima della partenza il biglietto è liberamente cedibile se non reca il

nome…”

Gli obblighi di informazione a tutela del turista: le informazioni

• date al turista devono corrispondere alla realtà delle cose.

Gli obblighi anteriori alla conclusione del contratto:

Sono a carico dell’organizzatore o a carico dell’intermediario, che

devono fornire al turista le informazioni necessarie di carattere

generale.

Gli obblighi successivi alla conclusione del contratto:

qui troviamo il divieto di fornire informazioni ingannevoli, e di inserire

data della partenza, orari, numeri di telefono utili ecc… per iscritto.

L’opuscolo informativo:

deve contenere i termini e le modalità del contratto, il diritto di recesso

deve essere scritto in modo comprensibile, se il contratto è stato

negoziato al di fuori dei locali commerciali o a distanza.

Gli obblighi del vettore e dell’operatore terminale: in base al

• reg.1177/2010UE

Il vettore e se opportuno l’operatore del terminale hanno l’obbligo di

informare prima della partenza e non oltre i 30 minuti dall’orario

prestabilito la cancellazione o il ritardo, attraverso modalità accessibili

anche a persone disabili.

Gli obblighi di assistenza materiale:

Per ritardo superiore 90 minuti o cancellazione il vettore ha l’obbligo

di offrire spuntini, sistemazione in albergo, bevande e quanto

necessario al turista che ha subito un danno derivante dal ritardo o

dalla cancellazione. Con riguardo alle persone disabili o con mobilità

ridotta.

Il principio del turismo accessibile:

Dettagli
A.A. 2015-2016
8 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Camilla.impieri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bocchese Donatella.