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CONTRATTI DI TRASPORTO
LA CROCIERA TURISTICA Donatella Bocchese
Le crociere nel quadro dell’offerta globale di prodotti turistici:
•
Le crociere si sono poste nell’ambito della grande industria in tempi
relativamente recenti. Il processo di riconversione risale a metà del
navipasseggeri
secolo scorso quando si è passati da a navi destinate
alla fruizione di diversi servizi. Attualmente questo tipo di vacanza
riveste un ruolo di primaria importanza, rappresentando una quota di
mercato in costante crescita. I dati che sostengono questa tesi sono
conferiti dalla crescita delle imprese che investono in questo settore,
dal sempre più interesse verso il gigantismo navale, dal moltiplicarsi
degli itinerari.
Delimitazione del campo di indagine:
•
Il legislatore nazionale ha provveduto soltanto a menzionarle nel
codice del turismo, quindi se cerchiamo una definizione vera e propria
possiamo dire che : “ la crociera è fattispecie che concerne sia
navigazione marittima che interna – essendo ormai molto diffuse le
crociere fluviali. Il fenomeno crocieristico interessa la navigazione per
mare acque interne e per mare e si concreta in viaggio di piacere che
ha come luogo base l’interno di una nave. Ricordiamoci che il termine
croisiere.
crociera evoca l’incrociare e deriva dal francese
La crociera alla luce del nuovo Codice del Turismo:
•
con l’entrata in vigore del decreto lgs 23/05/2011 n.79 la crociera è
stata ricompresa tra i possibili oggetti di pacchetto turistico venduti od
offerti in vendita a chiunque sul territorio nazionale dall’organizzatore
o intermediario ancorché negoziati fuori dai locali commerciali.
Le crociere nuovo oggetto dei pacchetti turistici: L’allegato 1 ( art.34
codice del turismo) dice che il Travel Package può avere ad oggetto i
viagg, le vacanze, i circuiti “tutto compreso” ed anche le crociere
turistiche venduti ad un prezzo forfetario , purchè risulti dalla
combinazione di due di questi tre elementi a scelta tra : trasporto,
alloggio e servizi non accessori al trasporto e all’alloggio.
La crociera nel reg. UE 1177/2010 :
•
Il regolamento definisce la crociera come servizio di navigazione per
mare o acque interne effettuato esclusivamente ai fini di svago o
ricreazione completato da alloggio o altri servizi di durata superiore a
due giorni con pernottamento a bordo.
Il contratto di crociera nell’ambito di turismo organizzato:
•
la crociera nel pacchetto turistico appare indotta per colmare un vuoto
normativo dal legislatore nazionale.
La complessità strutturale della crociera:
•
Nella crociera si riscontrano tutti gli elementi costitutivi del package
come già detto, ovvero trasporto, alloggio e servizi aggiuntivi. Grazie
all’inclusione della crociera in tale pacchetto si è risolto il problema
della collocazione giuridica inserendola nella serie dei negozi chiamati
come Contratto di Crociera , tramite il quale il turista accede alla
tipologia di vacanza. Esso può essere sussunto tutte le volte che
l’organizzatore si obblighi a realizzare egli stesso il package turistico e
proceda alla vendita. Se c’è l’intermediario, parliamo di contratto di
intermediazione del quale ne esistono tre tipologie tra loro
interconnesse:
Mandato tra organizzatore ed intermediario,
Mandato tra viaggiatore ed intermediario,
Mandato tra organizzatore e viaggiatore.
Ciò viene avvalorato dall’art.18, c.2 del C.del Turismo.
Caratteristica della crociera:
•
L’elemento discriminante è dato dalla circolarità del viaggio. Si
ritorna al punto di partenza.
Le modalità di perfezione del contratto:
•
Lo schema tipo del 2011 è cosi strutturato:
Proposta di compravendita dal turista all’organizzatore/o
dall’intermediario,
Apposizione della firma da parte del turista, parliamo di firma
confirmatoria con la quale il viaggiatore si assume la paternità di
tutte le dichiarazioni,
Comunicazione di conferma.
Il contratto è concluso quando l’operatore trasmette l’accettazione
della prenotazione.
Crociera come contratto di adesione:
•
Il contenuto è predisposto in via unilaterale da uno dei contraenti ed è
destinato ad essere impiegato in una molteplicità di servizi. Rapporto
da uno a molti.
Crociera come contratto per adesione inversa:
•
La proposta è avanzata dal soggetto non predisponente le condizioni
generali e deve essere seguita invece dall’operatore turistico
preponente.
La forma del contratto della crociera:
•
Art. 35, c.1, codice del turismo – art.85 c.1, codice del consumo.
Il contratto deve essere redatto per iscritto in termini chiari e precisi,
deve essere rilasciata una copia al turista e deve essere sottoscritto
dall’organizzatore.
La disciplina di divide in merito alla forma del contratto. Una parte
ammetterebbe la forma informativa, un’altra quella ad probationem,
ma quella ammessa dalla giurisprudenza è quella scritta AD
SUSTANTIAM, in mancanza della quale il contratto sarebbe nullo.
L’articolo 36 del c. del turismo enuncia dettagliatamente quale deve
essere il contenuto del contratto, tra cui riscontriamo le condizioni
generali.
L’art. 37 bis introduce il meccanismo di tutela nei confronti delle
clausole vessatorie.
Le modalità di pagamento e le revisioni del corrispettivo della
• crociera:
Nelle condizioni generali troveremo scritto che si dovrà massimo il
25% del prezzo totale alla prenotazione, tale importo può essere
considerato a titolo di caparra o secondo l’art.1373c.c. come
corrispettivo di recesso o caparra confirmatoria.
Nel caso di impedimento a viaggiare insorto prima della partenza il
contratto si risolve di diritto con l’obbligo di corrispondere il quarto
del prezzo di passaggio. La revisione del prezzo è ammessa solo
quando è prevista dal contratto.
Il diritto di recesso del turista:
•
Laddove non accetti la modifica del pacchetto turistico il viaggiatore
ha diritto di recesso, qualora l’acquisto sia avvenuto al di fuori dei
locali commerciali subisce una forte compressione.
Le modifiche delle condizioni contrattuali e la cessione del contratto:
se tali modifiche avvengono
Prima della partenza: l’organizzatore è tenuto a comunicare
tempestivamente al turista la modifica e quest’ultimo entro due
giorni è tenuto a comunicare a sua volta la sua scelta, se decide di
recedere non deve alcuna penale.
Dopo la partenza: l’organizzare è tenuto a fornire soluzioni
alternative oppure al rimborso. Se il turista rifiuta per
giustificato motivo, l’operatore dovrà mettere a disposizione per
il ritorno un mezzo di trasporto equivalente oltre a restituire la
differenza tra il costo delle prestazioni eseguite e quello di quelle
effettuate sino al momento di rientro anticipato.
Cessione del contratto:
•
Il turista può cedere a terzi entro 4 giorni lavorativi il biglietto,
comunicandolo per iscritto – art.39 codice del turismo.
ATTENZIONE alla differenza con l’articolo 398 c.nav. che dice “
Prima della partenza il biglietto è liberamente cedibile se non reca il
nome…”
Gli obblighi di informazione a tutela del turista: le informazioni
• date al turista devono corrispondere alla realtà delle cose.
Gli obblighi anteriori alla conclusione del contratto:
•
Sono a carico dell’organizzatore o a carico dell’intermediario, che
devono fornire al turista le informazioni necessarie di carattere
generale.
Gli obblighi successivi alla conclusione del contratto:
•
qui troviamo il divieto di fornire informazioni ingannevoli, e di inserire
data della partenza, orari, numeri di telefono utili ecc… per iscritto.
L’opuscolo informativo:
•
deve contenere i termini e le modalità del contratto, il diritto di recesso
deve essere scritto in modo comprensibile, se il contratto è stato
negoziato al di fuori dei locali commerciali o a distanza.
Gli obblighi del vettore e dell’operatore terminale: in base al
• reg.1177/2010UE
Il vettore e se opportuno l’operatore del terminale hanno l’obbligo di
informare prima della partenza e non oltre i 30 minuti dall’orario
prestabilito la cancellazione o il ritardo, attraverso modalità accessibili
anche a persone disabili.
Gli obblighi di assistenza materiale:
•
Per ritardo superiore 90 minuti o cancellazione il vettore ha l’obbligo
di offrire spuntini, sistemazione in albergo, bevande e quanto
necessario al turista che ha subito un danno derivante dal ritardo o
dalla cancellazione. Con riguardo alle persone disabili o con mobilità
ridotta.
Il principio del turismo accessibile:
•