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Contratti bancari

Attività bancaria

Nel sistema economico, la banca svolge un'importante attività di intermediazione nella circolazione monetaria attraverso due forme operative: la raccolta del risparmio, che affluisce dalla massa dei depositi, e l'esercizio del credito, destinato alle imprese, agli enti, alle società o a singoli privati. La banca acquisisce riserve monetarie da coloro che possiedono i capitali al fine di concederne la disponibilità a chi necessita di finanziamenti e liquidità. La banca svolge la sua funzione in regime di libera concorrenza attraverso le forme giuridiche di una società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

L'attività bancaria è autorizzata dalla Banca d'Italia, che vigila sugli intermediari nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico sul quale si fonda l'Unione bancaria tra i paesi dell'eurozona ed opera congiuntamente alla Banca Centrale Europea. L'esercizio del credito può inoltre essere svolto da intermediari finanziari iscritti in un albo detenuto dalla Banca d'Italia senza però poter effettuare la raccolta di risparmio.

Altri organismi di controllo nazionali sono: CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), l'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), l'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

Contratti bancari

I contratti bancari riservano alle banche anche ogni altra attività finanziaria, quelle connesse o strumentali e le cd. operazioni accessorie. Possono aversi operazioni d'intermediazione, che comprendono le operazioni passive (di raccolta fondi), le operazioni attive (d'impiego dei fondi) e le operazioni di investimento del capitale della banca creditizia; e operazioni di servizi, che riguardano le operazioni di custodia, monetarie, finanziarie e di consulenza.

Il codice civile non fornisce una definizione dei contratti bancari, ma ne regola le fattispecie più frequenti e quelle relative alle operazioni più comuni di raccolta del risparmio (il deposito), del suo impiego (apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconto) e di servizi (operazioni in conto corrente, cassette di sicurezza e titoli in amministrazione).

In generale, i contratti bancari si fondano sul modello dei contratti per adesione, predisposti dagli uffici centrali degli istituti per essere utilizzati uniformemente nel loro ambito operativo: come per i contratti assicurativi, la standardizzazione dei contratti, pur non lasciando, nella pratica, alcun margine discrezionale al di fuori di quanto centralmente e preventivamente stabilito, è funzionale a contenere i costi delle consulenze professionali e il rischio legale di contestazioni legate a possibili disparità di trattamento.

Vista l'esistenza di tali modelli contrattuali standardizzati secondo le cd. norme bancarie uniformi, dettate dall'Associazione bancaria italiana (A.B.I.) cui aderisce la maggioranza degli istituti di credito a livello nazionale, la tutela più efficace per i contraenti rimane dunque quella di acquisire preventivamente le conoscenze e la consapevolezza degli strumenti offerti dalla legge per l'esercizio dei loro diritti.

Forme e modifiche contrattuali

Il Testo Unico vigente ha introdotto il concetto dell'attività bancaria come attività d'impresa, con la possibilità che una banca avente sede legale in uno Stato dell'Unione possa liberamente stabilirsi nel territorio italiano, confermando inoltre il principio di trasparenza delle operazioni bancarie, per una migliore regolamentazione e vigilanza sui rapporti tra istituzioni bancarie/finanziarie e cliente.

Viene, in tal senso, stabilito l'obbligo, a pena di nullità, di redigere i contratti per iscritto consegnando una copia al cliente dalla quale sia possibile evincere il tasso di interesse applicato ed ogni altro prezzo e condizione praticati.

Tali formalità e il regime pubblicitario delle condizioni generali di contratto svolgono una funzione informativa, che costituisce condizione di validità del singolo contratto, risultando nulle e non apposte eventuali clausole, anche di rinvio agli usi, più sfavorevoli al cliente rispetto a tassi, prezzi e condizioni pubblicizzate.

Diffuse perplessità continua a sollevare invece l'art. 118 del TUB, che consente alla banca la modifica unilaterale, nei contratti in corso e a tempo indeterminato, delle condizioni precedentemente pattuite, anche se solo in presenza di determinati presupposti: il consenso preventivo richiesto in sede di adesione al modello contrattuale rischia così di esporre il cliente, identificato come il contraente debole, ad abusi da parte dell'istituto bancario, ai quali è possibile sottrarsi unicamente con l'esercizio del diritto di recesso previsto per tutti i contratti a tempo indeterminato.

Il "giustificato motivo" che può condurre alla modifica unilaterale deve riguardare solo eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario, provocati dal cliente, dalla sua fortemente diminuita affidabilità economica o da variazioni di condizioni economiche generali con un aumento dei costi operativi degli intermediari: l'informazione sul suo contenuto deve essere quindi esaustiva, affinché sia possibile valutarne correttamente la congruità rispetto alla motivazione.

Nei contratti a tempo determinato, invece, la facoltà di modifica unilaterale può essere pattuita solo per le clausole diverse da quelle indicanti i tassi di interesse, sempre a patto che sussista un giustificato motivo.

La modifica unilaterale deve, inoltre, essere espressamente indicata al cliente come "proposta di modifica unilaterale del contratto" in forma scritta (o altro supporto preventivamente accettato) e con un preavviso di almeno due mesi (anche senza addurre il giustificato motivo): in difetto, la modifica è inefficace e si ha la restituzione delle somme eventualmente e indebitamente percepite dalla banca; la modifica si intende approvata dal cliente se correttamente comunicata e non opposta con l'esercizio del diritto di recesso entro il termine previsto per la sua applicazione.

Depositi bancari

I contratti bancari riguardano in particolare i depositi bancari di denaro, che possono essere associati al rilascio dei cd. libretti di risparmio, e quelli che hanno ad oggetto titoli che la banca viene incaricata di amministrare. Con il deposito di una somma di denaro l'istituto di credito acquista la proprietà della somma consegnata dal cliente, obbligandosi a restituire.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fedis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof De Santis Fabiano.
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