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ATTIVITÀ BANCARIA
Nel sistema economico, la banca svolge un'importante attività di intermediazione nella circolazione monetaria attraverso due forme operative: la raccolta del risparmio, che affluisce dalla massa dei depositi, e l'esercizio del credito, destinato alle imprese, agli enti, alle società o a singoli privati. La banca acquisisce riserve monetarie da coloro che possiedono i capitali al fine di concederne la disponibilità a chi necessita di finanziamenti e liquidità. La banca svolge la sua funzione in regime di libera concorrenza attraverso le forme giuridiche di una società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
L'attività bancaria è autorizzata dalla Banca d'Italia, che vigila sugli intermediari nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico sul quale si fonda l'Unione bancaria tra i paesi dell'eurozona ed opera congiuntamente alla Banca
Centrale Europea. L'esercizio del credito può inoltre essere svolto da intermediari finanziari iscritti in un albo detenuto dalla Banca d'Italia senza però poter effettuare la raccolta di risparmio. Altri organismi di controllo nazionali = CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), l'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), l'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
CONTRATTI BANCARI riserva alle banche anche ogni altra attività finanziaria, quelle connesse o strumentali e le cd. operazioni accessorie. Possono aversi operazioni d'intermediazione, che comprendono le operazioni passive (di raccolta fondi), le operazioni attive (d'impiego dei fondi) e le operazioni di investimento del capitale della banca creditizia; e operazioni di servizi, che riguardano le operazioni di custodia, monetarie, finanziarie e
di consulenza. Il codice civile non fornisce una definizione dei contratti bancari, ma ne regola le fattispecie più frequenti e quelle relative alle operazioni più comuni di raccolta del risparmio (il deposito), del suo impiego (apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconto) e di servizi (operazioni in conto corrente, cassette di sicurezza e titoli in amministrazione).
In generale, i contratti bancari si fondano sul modello dei contratti per adesione, predisposti dagli uffici centrali degli istituti per essere utilizzati uniformemente nel loro ambito operativo: come per i contratti assicurativi, la standardizzazione dei contratti, pur non lasciando, nella pratica, alcun margine discrezionale al di fuori di quanto centralmente e preventivamente stabilito, è funzionale a contenere i costi delle consulenze professionali e il rischio legale di contestazioni legate a possibili disparità di trattamento.
Vista l'esistenza di tali modelli contrattuali
standardizzati secondo le norme bancarie uniformi, dettate dall'Associazione bancaria italiana (A.B.I.) cui aderisce la maggioranza degli istituti di credito a livello nazionale, la tutela più efficace per i contraenti rimane dunque quella di acquisire preventivamente le conoscenze e la consapevolezza degli strumenti offerti dalla legge per l'esercizio dei loro diritti.
FORME E MODIFICHE CONTRATTUALI
Il Testo Unico vigente ha introdotto il concetto dell'attività bancaria come attività d'impresa, con la possibilità che una banca avente sede legale in uno Stato dell'Unione possa liberamente stabilirsi nel territorio italiano, confermando inoltre il principio di trasparenza delle operazioni bancarie, per una migliore regolamentazione e vigilanza sui rapporti tra istituzioni bancarie/finanziarie e cliente.
Viene, in tal senso, stabilito l'obbligo, a pena di nullità, di redigere i contratti per iscritto consegnando una copia.
al cliente dalla quale siapossibile evincere il tasso di interesse applicato ed ogni altro prezzo econdizione praticati.Tali formalità e il regime pubblicitario delle condizioni generali dicontratto svolgono una funzione informativa, che costituisce condizio-ne di validità del singolo contratto, risultando nulle e non apposte even-tuali clausole, anche di rinvio agli usi, più sfavorevoli al cliente rispettoa tassi, prezzi e condizioni pubblicizzate.Diffuse perplessità continua a sollevare invece l’art. 118 del TUB, checonsente alla banca la modifica unilaterale, nei contratti in corso e atempo indeterminato, delle condizioni precedentemente pattuite,anche se solo in presenza di determinati presupposti: il consensopreventivo ri- chiesto in sede di adesione al modello contrattualerischia così di esporre il cliente, identificato come il contraente debole,ad abusi da parte dell’i- stituto bancario, ai quali è possibile
sottrarsiunicamente con l'esercizio del diritto di recesso previsto per tutti icontratti a tempo indeterminato. Il "giustificato motivo" che puòcondurre alla modifica unilaterale deve riguardare solo eventi dicomprovabile effetto sul rapporto bancario, provocati dal cliente, dallasua fortemente diminuita affidabilità economica o da variazioni dicondizioni economiche generali con un aumento dei costi operatividegli intermediari: l'informazione sul suo contenuto deve essere quindiesaustiva, affinché sia possibile valutarne correttamentela congruità rispetto alla motivazione.Nei contratti a tempo determinato, invece, la facoltà di modifica uni-laterale può essere pattuita solo per le clausole diverse da quelleindicanti i tassi di interesse, sempre a patto che sussista un giustificatomotivo.La modifica unilaterale deve, inoltre, essere espressamente indicata alcliente come "proposta di modifica unilaterale del contratto".contratto” in forma scritta (o altro supporto preventivamente accettato) e con un preavviso di almeno due mesi (anche senza addurre il giustificato motivo): in difetto, la modifica è inefficace e si ha la restituzione delle somme eventualmente e indebitamente percepite dalla banca; la modifica si intende approvata dal cliente se correttamente comunicata e non opposta con l’esercizio del diritto di recesso entro il termine previsto per la sua applicazione. DEPOSITI BANCARII contratti bancari riguardano in particolare i depositi bancari di denaro, che possono essere associati al rilascio dei cd. libretti di risparmio, e quelli che hanno ad oggetto titoli che la banca viene incaricata di amministrare. Con il deposito di una somma di denaro l’istituto di credito acquista la proprietà della somma consegnata dal cliente, obbligandosi a restituirla nella stessa specie monetaria e alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) ovvero a richiesta deldepositante(deposito libero), con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Il contratto ha dunque natura reale, in quanto si perfeziona al momento della consegna del bene fungibile, del quale il depositario, divenuto- ne proprietario, può servirsi: il successivo obbligo di custodia assimila tali contratti a quelli generali di deposito, dai quali tuttavia la banca si discosta nell'esercizio delle sue ulteriori funzioni tipiche di credito, quali il mutuo o l'esazione di interessi o dividendi, in analogia con il deposito irregolare. Tuttavia la natura qualificata del depositario-banca può assicurare al depositante un chiaro risultato di garanzia che va oltre la semplice emateriale certezza della custodia: ciò in quanto la destinazione delle risorse all'esercizio del credito è strumentale a creare o aumentare la disponibilità necessaria per il mantenimento dell'equilibrio economico generale, fondato
Su ampi margini di liquidità, in vista delle attività di restituzione. Da un lato, emerge dunque, l'interesse del depositante alla disponibilità della somma consegnata e, dall'altro, quello della banca all'approvvigionamento e alla capacità di erogazione dei finanziamenti.
Il deposito bancario è anche ad esecuzione continuata: in tal caso, con i depositi in conto corrente viene prevista non la conclusione di progressivi e molteplici contratti, ma l'esecuzione di un medesimo contratto, in cui la banca realizza, a richiesta del cliente, una progressione di adempimenti parziali dell'obbligo restitutivo e percepisce la sua remunerazione dagli interessi maturandi sulle somme depositate, consentendo al depositante successivi versamenti e prelevamenti.
LIBRETTI DI RISPARMIO: norme bancarie uniformi introducono un'ulteriore distinzione tra depositi semplici o ordinari con unicità delle operazioni di prelevamento e versamento.
risparmio con il rilascio o meno di appositi libretti, e depositi in conto corrente con la possibilità di più versamenti e prelevamenti anche tramite l'uso di strumenti diversi dal contante. Il deposito a risparmio prevede il rilascio dalla banca di un apposito documento in cui le annotazioni dei versamenti e dei prelevamenti, firmate dall'impiegato, costituiscono piena prova nei rapporti tra banca e depositante e può avere funzione di documentazione del contratto, dello svolgimento del rapporto, di legittimazione all'esercizio del credito e di circolazione dello stesso: può essere nominativo, nominativo con clausola "pagabile al portatore", al portatore e al portatore intestato ad un determinato soggetto. I libretti nominativi e nominativi pagabili al portatore sono semplici documenti di legittimazione, strumentali solo all'identificazione del creditore nei cui confronti è stato emesso, mentre quelli al portatore e al portatore intestato ad un determinato soggetto.Portatore con intestazione determinata, legittimanti il presentatore all'adempimento senza ulteriori oneri probatori, costituiscono veri e propri titoli di credito.
In ordine alla coincidenza tra titolarità del diritto e possesso del documento, la banca che, senza dolo o colpa, adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata: essa deve, tuttavia, attuare tutti i controlli necessari alle procedure di identificazione secondo un generale obbligo di correttezza e diligenza volto a salvaguardare l'effettivo titolare del diritto.
OPERAZIONI ACCESSORIE
Tra le operazioni accessorie, con l'assunzione del deposito di titoli in amministrazione la banca si obbliga a custodire i titoli e a esercitare i diritti e le tutele da essi derivanti (esigere gli interessi o i dividendi, curare le riscossioni per conto del depositante, ecc.) con conseguente accredito delle somme riscosse.