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TELELAVORO
Il Telelavoro è una modalità di lavoro grazie a cui, impiegando infrastrutture telematiche ed informatiche, è possibile valicare i tradizionali confini fisici e logistici dell'ufficio. Il termine telelavoro indica un particolare tipo di rapporto di lavoro che si connota per il fatto che l'attività del prestatore viene normalmente svolta, con l'ausilio di strumenti informatici ed attrezzature telematiche, in luogo diverso dai locali aziendali, prevalentemente da casa. La disciplina del telelavoro in Italia: 3 C. pieno/ misto = pieno quando il lavoratore viene retribuito INTERAMENTE a cottimo; misto quando è pagato in base al cottimo e anche con un minimo fisso. La disciplina del telelavoro, per quanto riguarda il settore privato, è dettata principalmente dall'accordo interconfederale del 09/06/2004, con cui i rappresentanti dei datori di lavoro e i sindacati confederali hanno recepito in Italia l'accordo quadro europeo.Sul telelavoro (l'Italia è stato il quinto paese in ordine temporale ad averrecepito tale accordo). L'accordo quadro mira a fornire una disciplina generaledell'istituto, lasciando ai contratti collettivi di settore l'introduzione di norme piùdettagliate. Il principio fondamentale della disciplina è quello della volontarietà: iltelelavoro è modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che può essereadottata solo previo accordo, individuale o collettivo, tra le parti.
In tal modo, si realizza una forma di decentramento produttivo, ma senza rinunciarealla piena integrazione nell'organizzazione datoriale.
Per essere qualificato come subordinato:
- Prestazione prevalentemente personale
- Non occasionalità della prestazione
- Eterodirezione del lavoratore
- Inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'azienda
- Svolto nei confronti di un imprenditore
- Nel proprio domicilio (o in edificio
telematico condiviso)- Organizzato come si vuole in quanto ai tempi- A carico del datore di lavoro i costi di fornitura, installazione, manutenzione e riparazione degli strumenti informatici, nonché quelli necessari per fornire il supporti tecnici necessari allo svolgimento del lavoro.- Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del lavoratore e per tutelarne la salute e la riservatezza.- Al lavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente l'azienda in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.- È inoltre previsto un espresso divieto di raccogliere o diffondere materiale illegale via internet.- Il prestatore è libero di gestire autonomamente il suo tempo di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.- Principio di parità di trattamento
Economico e normativo rispetto a lavoratori interni all'azienda di pari livello.
Tipi di telelavoro:
Si distinguono 4 tipi di telelavoro, se basiamo la distinzione in ragione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (e queste tipologie sono definite "pure"):
- Telelavoro domiciliare: il prestatore opera dal suo domicilio, e comunica con l'azienda per mezzo di PC, fax o altri strumenti. Il computer può essere connesso stabilmente alla rete aziendale, oppure vi si può collegare solo per la ricezione e l'invio del lavoro.
- Telelavoro mobile: la prestazione si svolge per mezzo di un PC portatile e di altri strumenti mobili (cellulari, palmari, ecc.). Si tratta di modalità diffusa principalmente tra lavoratori autonomi o a progetto.
- Telelavoro da telecentri: il telelavoro è svolto in appositi centri creati per lo scopo da un consorzio di aziende, da una azienda singola od anche da enti pubblici.
- Remotizzazione: il telelavoro
LAVORO SPORTIVO
La legge 91/1981 disciplina il rapporto di lavoro subordinato dell'atleta professionista, e si applica a tutti gli sportivi professionisti riconosciuti come tali dalle federazioni sportive. La prestazione di lavoro dell'atleta professionista, dunque, è a carattere subordinato.
Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra ALMENO UNO dei seguenti requisiti:
- l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- l'atleta NON sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
ad substantiam, - Forma scritta (a
pena di nullità) del contr tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.- Il contratto NON può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.- Il licenziamento dell'atleta è soggetto all'area della libera recedibilità (sia da parte del datore che dell'atleta).
IL LAVORO DOMESTICO
Sono lavoratori che prestano la loro opera continuativa per almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore. Il lavoro va a vantaggio di una convivenza (non necessariamente una famiglia), e la subordinazione si presuppone dal momento che il lavoratore si considera inserito nell'organizzazione del datore (cioè la famiglia).
Caratteristiche:
- età minima di 15 anni