IL LAVORO A TEMPO PARZIALE
Consiste in un particolare tipo di rapporto di lavoro in cui l’orario lavorato è ridotto
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rispetto a un rapporto a tempo pieno .
È disciplinato dal Jobs Act. La disciplina precedente aveva stabilito che il part-time
poteva essere di 3 tipi: verticale, orizzontale o misto. Nel part-time verticale il
dipendente lavora tutta la giornata, secondo l’orario normale degli altri dipendenti full
time, tuttavia non tutti i giorni della settimana ma solo alcuni (ad esempio 8 ore al
giorno 3 o 4 giorni a settimana; oppure solo alcune settimane o alcuni mesi dell’anno).
Il part-time orizzontale è il classico lavoro a «mezza giornata». In pratica il dipendente
lavora tutta la settimana ma ad orario ridotto (ad esempio dalle 9 alle 13). Con quello
misto è possibile cumulare contemporaneamente il part-time verticale con quello
orizzontale. Ad esempio: il dipendente lavora mezza giornata e non tutta la settimana
ma solo alcuni giorni; oppure in alcuni periodi dell’anno lavora tutti i giorni ma solo
dalle 14 alle 18, mentre nei mesi restanti 8 ore al giorno ma solo dal martedì al
venerdì.
Modifiche consentite:
a) Lavoro supplementare: il lavoratore può lavorare oltre il suo normale orario
ridotto, nel rispetto di quanto previsto dal contr collettivo. Nel caso esso non
esistesse, non può comunque lavorare oltre il 25% dell’orario settimanale
normalmente previsto, e deve avere una maggiorazione del 15% della
retribuzione oraria. Inoltre, il lavoratore può rifiutare ciò solo se per motivazioni
comprovate come lo studio, esigenze familiari, di salute.
b) Clausole elastiche: possono anch’esse aumentare l’orario del lavoratore.
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Innanzitutto, DEVONO essere previste dal contr collettivo (che ne stabilisce
condizioni, modalità e limiti della loro apposizione); DEVE esserci anche un
preavviso di 2 giorni lavorativi; DEVE infine esserci una compensazione
retributiva. Il consenso del lavoratore a queste clausole però può essere
revocato in caso di: lavoratore affetto da patologie oncologiche o comunque
gravi, o con familiari affetti da esse, o lavoratori studenti.
c) Lavoro straordinario: vi si applica la disciplina sugli straordinari nei rapporti a
tempo pieno. È possibile il ricorso allo straordinario SOLO SE nella settimana
sono state raggiunte le 40 ore (orario del tempo pieno). In caso contrario,
l’aumento dell’orario può essere fatto semplicemente col ricorso a clausole
elastiche o col lavoro supplementare.
Disciplina: ad probationem ad substantiam),
- Il contr deve avere forma scritta (non pena la
trasformazione del rapporto a tempo pieno e il risarcimento del periodo
anteriore la sentenza.
- Principio della parità di trattamento, rispetto ai lavoratori a tempo pieno di
pari livello.
- Possibilità della trasformazione del contr a tempo pieno in uno a tempo parziale,
in presenza di comprovate patologie gravi del lavoratore. DIRITTO alla
1 Tempo pieno= 40 ore settimanali
2 Nel caso esse non siano previste dal contr collettivo applicato, possono essere comunque
pattuite dalle parti davanti a commissioni di certificazione. In questo caso valgono anche qui i
limiti del 25% dell’orario massimo e del 15% dell’aumento della retribuzione, e il preavviso di
2 giorni.
trasformazione da tempo pieno a part-time in caso di familiari gravemente
malati, o in presenza di figlio minore di 13 anni o portatore di handicap.
- Il lavoratore può chiedere il part-time in luogo del congedo parentale.
- In caso di nuove assunzioni a tempo pieno, hanno diritto di precedenza di
assunzione i lavoratori part-time di pari livello. Il datore è obbligato a informare
tempestivamente i dipendenti delle nuove assunzioni.
7- clausole elastiche e flessibili
Le clausole flessibili consentono al datore di lavoro il potere di modificare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la
prestazione di lavoro del proprio dipendente in giorni e orari diversi da quelli
originariamente pattuiti. Caratteristiche:
-sono ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato
-devono essere formalizzate con uno specifico patto scritto al momento
dell'assunzione, della trasformazione del contratto, o anche successivamente
-se al lavoratore viene richiesto di sottoscrivere questo tipo di clausole contrattuali può
richiedere l'assistenza di un delegato sindacale da lui steso scelto
-la legge in vigore assegna alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale,
aziendale) il compito di fissare le modalità e le condizioni in relazione alle quali il
datore di lavoro può chiedere l'applicazione di clausole flessibili (e le relative
maggiorazioni). Qualora il contratto collettivo scelto non disciplinasse la materia, la
legge consente al lavoratore e al datore di lavoro di concordare direttamente delle
clausole di flessibilità temporale della prestazione.
-la richiesta del datore di lavoro di spostare i giorni o l'orario di lavoro (nei limiti
previsti dalla clausola sottoscritta) deve esser comunicata al lavoratore con almeno
due giorni di preavviso (a meno che non ci sia una diversa previsione nel contratto
collettivo)
-il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni (maggiorazioni economiche) che
devono essere fissate dai contratti collettivi.
-queste clausole erano previste dal d.lgs. 61/2000, ma sono state soppresse dal d.lgs.
81/2015 (Jobs Act), e assorbite dalle clausole elastiche.
Le clausole elastiche servono a variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa, OVVERO a variarne in aumento la sua durata.
Caratteristiche:
-essere previste dai contr collettivi che ne stabiliscono: le condizioni e modalità
in base alle quali il datore può usufruirne, i limiti massimi di variabilità in
aumento dell’orario, condizioni e modalità che consentono al lavoratore di
chiedere la loro l’eliminazione o modifica.
-è richiesto l’accordo del lavoratore
- a richiesta del datore di lavoro di modificare in aumento (nei limiti previsti dalla
l
clausola sottoscritta) deve esser comunicata al lavoratore con almeno due
giorni di preavviso (a meno che non ci sia una diversa previsione nel contratto
collettivo)
-il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni (maggiorazioni economiche
che devono essere fissate dai contratti collettivi)
-si applicano esclusivamente al part-time di tipo verticale o misto
-devono essere formalizzate con uno specifico patto scritto al momento
dell'assunzione, della trasformazione del contratto, o anche successivamente
-il consenso del lavoratore a queste clausole può essere revocato in caso di:
lavoratore affetto da patologie oncologiche o comunque gravi, o con familiari
affetti da esse, o lavoratori studenti
-nel caso in cui il contr collettivo applicato non disciplini le clausole elastiche,
queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti davanti alle commissioni
di certificazione (il lavoratore può richiedere l'assistenza di un delegato
sindacale da lui stesso scelto). In questo caso la variazione in aumento
accordata non può comunque eccedere il limite del 25% della normale
prestazione annua a tempo parziale e la maggiorazione della retribuzione deve
essere del 15%.
JOB SHARING (LAVORO RIPARTITO)
Consiste in un rapporto di lavoro a tempo pieno, dove esistono due lavoratori che
assumono IN SOLIDO l’obbligazione lavorativa, e hanno autonomia decisionale in
quanto all’organizzazione dell’orario lavorativo, di cui il datore sarà successivamente
informato.
È un vantaggio per il lavoratore perché ovviamente permette di avere maggiore
flessibilità del propr
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