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TELELAVORO

Il Telelavoro è una modalità di lavoro grazie a cui, impiegando infrastrutture telematiche ed informatiche, è possibile valicare i tradizionali confini fisici e logistici dell'ufficio. Il termine telelavoro indica un particolare tipo di rapporto di lavoro che si connota per il fatto che l'attività del prestatore viene normalmente svolta, con l'ausilio di strumenti informatici ed attrezzature telematiche, in luogo diverso dai locali aziendali, prevalentemente da casa. La disciplina del telelavoro in Italia: 3 C. pieno/ misto = pieno quando il lavoratore viene retribuito INTERAMENTE a cottimo; misto quando è pagato in base al cottimo e anche con un minimo fisso. La disciplina del telelavoro, per quanto riguarda il settore privato, è dettata principalmente dall'accordo interconfederale del 09/06/2004, con cui i rappresentanti dei datori di lavoro e i sindacati confederali hanno recepito in Italia l'accordo quadro europeo.

Sul telelavoro (l'Italia è stato il quinto paese in ordine temporale ad averrecepito tale accordo). L'accordo quadro mira a fornire una disciplina generaledell'istituto, lasciando ai contratti collettivi di settore l'introduzione di norme piùdettagliate. Il principio fondamentale della disciplina è quello della volontarietà: iltelelavoro è modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che può essereadottata solo previo accordo, individuale o collettivo, tra le parti.

In tal modo, si realizza una forma di decentramento produttivo, ma senza rinunciarealla piena integrazione nell'organizzazione datoriale.

Per essere qualificato come subordinato:

  • Prestazione prevalentemente personale
  • Non occasionalità della prestazione
  • Eterodirezione del lavoratore
  • Inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'azienda
  • Svolto nei confronti di un imprenditore
  • Nel proprio domicilio (o in edificio

telematico condiviso)- Organizzato come si vuole in quanto ai tempi- A carico del datore di lavoro i costi di fornitura, installazione, manutenzione e riparazione degli strumenti informatici, nonché quelli necessari per fornire il supporti tecnici necessari allo svolgimento del lavoro.- Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del lavoratore e per tutelarne la salute e la riservatezza.- Al lavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente l'azienda in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.- È inoltre previsto un espresso divieto di raccogliere o diffondere materiale illegale via internet.- Il prestatore è libero di gestire autonomamente il suo tempo di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.- Principio di parità di trattamento

Economico e normativo rispetto a lavoratori interni all'azienda di pari livello.

Tipi di telelavoro:

Si distinguono 4 tipi di telelavoro, se basiamo la distinzione in ragione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (e queste tipologie sono definite "pure"):

  1. Telelavoro domiciliare: il prestatore opera dal suo domicilio, e comunica con l'azienda per mezzo di PC, fax o altri strumenti. Il computer può essere connesso stabilmente alla rete aziendale, oppure vi si può collegare solo per la ricezione e l'invio del lavoro.
  2. Telelavoro mobile: la prestazione si svolge per mezzo di un PC portatile e di altri strumenti mobili (cellulari, palmari, ecc.). Si tratta di modalità diffusa principalmente tra lavoratori autonomi o a progetto.
  3. Telelavoro da telecentri: il telelavoro è svolto in appositi centri creati per lo scopo da un consorzio di aziende, da una azienda singola od anche da enti pubblici.
  4. Remotizzazione: il telelavoro
è svolto da più persone che si trovano in luoghi diversi, ma che sono collegate tra loro. Il lavoro intermittente (detto anche "lavoro a chiamata") è un contratto di lavoro speciale introdotto con il decreto 276 del 2003 (Biagi). È un contratto innovativo per il nostro sistema. Con questo contratto, un lavoratore si mette a disposizione del datore che ne può utilizzare la prestazione a chiamata, quindi solo in caso di necessità, retribuendolo solo per i periodi di effettivo svolgimento del lavoro. Per questo motivo ha un'estrema flessibilità, e ci sono una serie di limitazioni per evitare situazioni di abuso, sottese all'uso incontrollato e discriminato di questo modello. Limiti, condizioni alla stipulabilità (=per essere stipulabile ci deve essere o l'una o l'altra): si distinguono in ipotesi di utilizzabilità su base soggettiva o oggettiva. - Ipotesi di stipula su base oggettiva: alcune tipologie di prestazione: quelleacarattere discontinuo o intermittente, secondo la contr collettiva (nel caso non fosseropresenti in essa, allora provvede il ministero attraverso un intervento normativoindividuando una serie di attività che possono definirsi tali).-su base oggettiva poi si può usare per certi periodi della settimana o dell'anno (esfestività)-su base soggettiva= qualunque sia l'attività se i lavoratori hanno <24 anni o >55Questo contr può essere a tempo determinato o indeterminato, e non esiste unobbligo per il datore di chiamare il lavoratore.A eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contr è ammesso per un lavoratore con lo stesso datore, per un periodo massimo di 400giornate nell'arco di 3 anni. -> se si supera il contr si trasforma a tempo pienoindeterminatoNon è usabile dalle pubbliche amministrazioniÈ vietato quando: (stesse del contr a termine e della somministrazione)Ilversi, ognuno con un datore di lavoro diverso. In questo caso, il lavoratore non ha diritto a un'indennità di disponibilità, ma è libero di organizzare la propria attività lavorativa come preferisce. Tuttavia, il datore di lavoro ha il diritto di chiamare il lavoratore solo se è previsto nel contratto o se ci sono esigenze aziendali particolari. In caso di rifiuto ingiustificato della chiamata, il datore di lavoro potrebbe prendere provvedimenti disciplinari.lavorointermittente in essere. L'indennità di disponibilità: - È divisibile in quote orarie - È stabilita dalla contrattazione collettiva - NON va a determinare il Tfr, non è inclusa nel calcolo della tredicesima ecc (è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contratto) - Viene assoggettata a contribuzione per l'effettivo ammontare (in deroga alminimale contributivo = somma minima presa a riferimento per il calcolo del contributo, in relazione al rapporto di subordinazione) - Non matura durante la malattia, ma obbligo del lavoratore di informare il datore della malattia. N.B. Il lavoratore in stand-by non è soggetto alle forme di tutela del lavoro subordinato. Forma del contratto: - Per evitare che il contratto si presti ad abusi rispetto alla legge, per non regolarizzare pienamente il lavoratore (metà in nero), c'è un obbligo di comunicazione ANTICIPATA alla Direzione del Lavoro dell'inizio della prestazione, cosicchéin base a un'unità lavorativa intera (come un lavoratore a tempo pieno).alla stregua di un lavoratore subordinato ordinario.

LAVORO SPORTIVO

La legge 91/1981 disciplina il rapporto di lavoro subordinato dell'atleta professionista, e si applica a tutti gli sportivi professionisti riconosciuti come tali dalle federazioni sportive. La prestazione di lavoro dell'atleta professionista, dunque, è a carattere subordinato.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra ALMENO UNO dei seguenti requisiti:

  1. l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. l'atleta NON sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

ad substantiam, - Forma scritta (a

pena di nullità) del contr tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.- Il contratto NON può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.- Il licenziamento dell'atleta è soggetto all'area della libera recedibilità (sia da parte del datore che dell'atleta).

IL LAVORO DOMESTICO

Sono lavoratori che prestano la loro opera continuativa per almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore. Il lavoro va a vantaggio di una convivenza (non necessariamente una famiglia), e la subordinazione si presuppone dal momento che il lavoratore si considera inserito nell'organizzazione del datore (cioè la famiglia).

Caratteristiche:

- età minima di 15 anni

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher softt98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle risorse umane e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basenghi Francesco.