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IL LAVORO A TEMPO PARZIALE

Consiste in un particolare tipo di rapporto di lavoro in cui l’orario lavorato è ridotto

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rispetto a un rapporto a tempo pieno .

È disciplinato dal Jobs Act. La disciplina precedente aveva stabilito che il part-time

poteva essere di 3 tipi: verticale, orizzontale o misto. Nel part-time verticale il

dipendente lavora tutta la giornata, secondo l’orario normale degli altri dipendenti full

time, tuttavia non tutti i giorni della settimana ma solo alcuni (ad esempio 8 ore al

giorno 3 o 4 giorni a settimana; oppure solo alcune settimane o alcuni mesi dell’anno).

Il part-time orizzontale è il classico lavoro a «mezza giornata». In pratica il dipendente

lavora tutta la settimana ma ad orario ridotto (ad esempio dalle 9 alle 13). Con quello

misto è possibile cumulare contemporaneamente il part-time verticale con quello

orizzontale. Ad esempio: il dipendente lavora mezza giornata e non tutta la settimana

ma solo alcuni giorni; oppure in alcuni periodi dell’anno lavora tutti i giorni ma solo

dalle 14 alle 18, mentre nei mesi restanti 8 ore al giorno ma solo dal martedì al

venerdì.

Modifiche consentite:

a) Lavoro supplementare: il lavoratore può lavorare oltre il suo normale orario

ridotto, nel rispetto di quanto previsto dal contr collettivo. Nel caso esso non

esistesse, non può comunque lavorare oltre il 25% dell’orario settimanale

normalmente previsto, e deve avere una maggiorazione del 15% della

retribuzione oraria. Inoltre, il lavoratore può rifiutare ciò solo se per motivazioni

comprovate come lo studio, esigenze familiari, di salute.

b) Clausole elastiche: possono anch’esse aumentare l’orario del lavoratore.

2

Innanzitutto, DEVONO essere previste dal contr collettivo (che ne stabilisce

condizioni, modalità e limiti della loro apposizione); DEVE esserci anche un

preavviso di 2 giorni lavorativi; DEVE infine esserci una compensazione

retributiva. Il consenso del lavoratore a queste clausole però può essere

revocato in caso di: lavoratore affetto da patologie oncologiche o comunque

gravi, o con familiari affetti da esse, o lavoratori studenti.

c) Lavoro straordinario: vi si applica la disciplina sugli straordinari nei rapporti a

tempo pieno. È possibile il ricorso allo straordinario SOLO SE nella settimana

sono state raggiunte le 40 ore (orario del tempo pieno). In caso contrario,

l’aumento dell’orario può essere fatto semplicemente col ricorso a clausole

elastiche o col lavoro supplementare.

Disciplina: ad probationem ad substantiam),

- Il contr deve avere forma scritta (non pena la

trasformazione del rapporto a tempo pieno e il risarcimento del periodo

anteriore la sentenza.

- Principio della parità di trattamento, rispetto ai lavoratori a tempo pieno di

pari livello.

- Possibilità della trasformazione del contr a tempo pieno in uno a tempo parziale,

in presenza di comprovate patologie gravi del lavoratore. DIRITTO alla

1 Tempo pieno= 40 ore settimanali

2 Nel caso esse non siano previste dal contr collettivo applicato, possono essere comunque

pattuite dalle parti davanti a commissioni di certificazione. In questo caso valgono anche qui i

limiti del 25% dell’orario massimo e del 15% dell’aumento della retribuzione, e il preavviso di

2 giorni.

trasformazione da tempo pieno a part-time in caso di familiari gravemente

malati, o in presenza di figlio minore di 13 anni o portatore di handicap.

- Il lavoratore può chiedere il part-time in luogo del congedo parentale.

- In caso di nuove assunzioni a tempo pieno, hanno diritto di precedenza di

assunzione i lavoratori part-time di pari livello. Il datore è obbligato a informare

tempestivamente i dipendenti delle nuove assunzioni.

7- clausole elastiche e flessibili

Le clausole flessibili consentono al datore di lavoro il potere di modificare la

 collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la

prestazione di lavoro del proprio dipendente in giorni e orari diversi da quelli

originariamente pattuiti. Caratteristiche:

-sono ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato

-devono essere formalizzate con uno specifico patto scritto al momento

dell'assunzione, della trasformazione del contratto, o anche successivamente

-se al lavoratore viene richiesto di sottoscrivere questo tipo di clausole contrattuali può

richiedere l'assistenza di un delegato sindacale da lui steso scelto

-la legge in vigore assegna alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale,

aziendale) il compito di fissare le modalità e le condizioni in relazione alle quali il

datore di lavoro può chiedere l'applicazione di clausole flessibili (e le relative

maggiorazioni). Qualora il contratto collettivo scelto non disciplinasse la materia, la

legge consente al lavoratore e al datore di lavoro di concordare direttamente delle

clausole di flessibilità temporale della prestazione.

-la richiesta del datore di lavoro di spostare i giorni o l'orario di lavoro (nei limiti

previsti dalla clausola sottoscritta) deve esser comunicata al lavoratore con almeno

due giorni di preavviso (a meno che non ci sia una diversa previsione nel contratto

collettivo)

-il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni (maggiorazioni economiche) che

devono essere fissate dai contratti collettivi.

-queste clausole erano previste dal d.lgs. 61/2000, ma sono state soppresse dal d.lgs.

81/2015 (Jobs Act), e assorbite dalle clausole elastiche.

Le clausole elastiche servono a variare la collocazione temporale della

 prestazione lavorativa, OVVERO a variarne in aumento la sua durata.

Caratteristiche:

-essere previste dai contr collettivi che ne stabiliscono: le condizioni e modalità

in base alle quali il datore può usufruirne, i limiti massimi di variabilità in

aumento dell’orario, condizioni e modalità che consentono al lavoratore di

chiedere la loro l’eliminazione o modifica.

-è richiesto l’accordo del lavoratore

- a richiesta del datore di lavoro di modificare in aumento (nei limiti previsti dalla

l

clausola sottoscritta) deve esser comunicata al lavoratore con almeno due

giorni di preavviso (a meno che non ci sia una diversa previsione nel contratto

collettivo)

-il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni (maggiorazioni economiche

che devono essere fissate dai contratti collettivi)

-si applicano esclusivamente al part-time di tipo verticale o misto

-devono essere formalizzate con uno specifico patto scritto al momento

dell'assunzione, della trasformazione del contratto, o anche successivamente

-il consenso del lavoratore a queste clausole può essere revocato in caso di:

lavoratore affetto da patologie oncologiche o comunque gravi, o con familiari

affetti da esse, o lavoratori studenti

-nel caso in cui il contr collettivo applicato non disciplini le clausole elastiche,

queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti davanti alle commissioni

di certificazione (il lavoratore può richiedere l'assistenza di un delegato

sindacale da lui stesso scelto). In questo caso la variazione in aumento

accordata non può comunque eccedere il limite del 25% della normale

prestazione annua a tempo parziale e la maggiorazione della retribuzione deve

essere del 15%.

JOB SHARING (LAVORO RIPARTITO)

Consiste in un rapporto di lavoro a tempo pieno, dove esistono due lavoratori che

assumono IN SOLIDO l’obbligazione lavorativa, e hanno autonomia decisionale in

quanto all’organizzazione dell’orario lavorativo, di cui il datore sarà successivamente

informato.

È un vantaggio per il lavoratore perché ovviamente permette di avere maggiore

flessibilità del propr

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher softt98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle risorse umane e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basenghi Francesco.
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