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Le politiche attive e passive per l'occupazione
Nel Jobs Act, queste politiche sono state ridefinite considerando la maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro e un ribasso degli standard di tutela del lavoro. La connotazione "attiva" ambisce a rimodulare l'intervento di tutela occupazionale, anche in casi di instabilità nel rapporto di lavoro. È sbagliato ritenere che la tutela dell'occupazione sia uno spreco per lo Stato, perché i finanziamenti a questi aiuti derivano innanzitutto da una migliore distribuzione della ricchezza, e poi anche dal gettito contributivo. L'assegno di ricollocazione risponde alla volontà di introdurre nell'ordinamento delle misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata, tenendo conto delle ragioni del mercato del lavoro. L'assegno di ricollocazione è stato considerato un LEP e viene garantito ai percettori di Naspi disoccupati da almeno 4 mesi. La misuraIl tuo compito consiste nel finanziare il disoccupato e non il soggetto erogatore del servizio con l'effetto di garantire la libertà di scelta per il disoccupato e le condizioni per un mercato competitivo agli operatori: è infatti il disoccupato il beneficiario finale della misura, ma non il percettore del contributo economico, che viene incassato dall'erogatore del servizio scelto dall'utente. L'assegno di ricollocazione è finanziato da fondi strutturali e dal Fondo per le politiche attive del lavoro: la somma erogata è riconosciuta ai singoli aventi diritto nei limiti della disponibilità data dalle Regioni.
Per accedere all'assegno di ricollocazione bisogna attivare e completare il processo di profilazione, un momento importante per determinare il profilo personale di occupabilità del soggetto da collocare, che riceverà l'assegno secondo un rapporto di proporzionalità inversa: più è occupabile, minore è l'assegno.
I beneficiari dell'assegno sono i lavoratori privi di occupazione che abbiano contatto i centri per l'impiego o coloro che sono stati contattati dal centro per l'impiego; questi soggetti devono anche, come già detto, essere percettori di Naspi ed essere disoccupati da almeno 4 mesi. La durata della misura è di massimo 6 mesi, prorogabili per altri 6 mesi se non si è esaurito l'ammontare dell'assegno. Una volta ottenuto l'assegno, entro due mesi l'interessato deve richiedere il servizio all'impiego presso un erogatore liberamente scelto. La Naspi è l'indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori subordinati, che versano in uno stato di disoccupazione involontaria o di disoccupazione derivante dalle dimissioni per giusta causa. Si accede se si hanno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 48 mesi e 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. L'indennità è rapportata allaretribuzione imponibile dell'ultimoquadriennio. La Naspi ha una durata pari alla metà delle settimane dicontribuzione che l'interessato vanta negli ultimi 4 anni. Nel caso in cui la Naspivenga vista come contributo all'autoimprenditorialità perde la sua natura diprestazione sociale e diventa un contributo finanziario allo sviluppo dell'attivitàeconomica. La condizionalità per la Naspi è la regolare partecipazione alleiniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale.I percettori di Naspi (lo stesso vale per qualsiasi forma di sostegno) che non sipresenteranno alle convocazioni e agli incontri con il responsabile del Centroper l'Impiego e non parteciperanno alle iniziative per il rafforzamento dellecompetenze nella ricerca attiva di lavoro, senza giustificati motivi, subiranno ladecurtazione della somma dovuta e la perdita dello stato di disoccupazione.La Dis-coll è la prestazione
di disoccupazione ai collaboratori autonomi e parasubordinati. Si accede a questa prestazione con 3 mesi contributivi durante l'anno e 1 mese nell'anno in cui si verifica l'evento che porta alla disoccupazione. L'indennità è pari al 75% del reddito imponibile, e la prestazione è dovuta per la metà dei mesi di contribuzione. Non c'è un termine di scadenza. L'Asdi è l'assegno di disoccupazione destinato ai disoccupati che abbiano già fruito della Naspi senza trovare lavoro; versino in condizioni economiche di bisogno; si rendano disponibili a partecipare ad iniziative di orientamento e accettazione di proposte di lavoro adeguate. Ha una durata di 6 mesi e un importo pari al 75% dell'ultima indennità di disoccupazione. La cassa integrazione viene confermata per gli interventi ordinari nel caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.oppure le situazioni temporanee di mercato. La Cassa integrazione ordinaria è un ammortizzatore usato per crisi di breve durata e di natura transitoria: con "transitorietà" si intende la ripresa della normale attività lavorativa, con "temporaneità" si intende la breve durata. Il lavoratore, per poter usufruire della Cassa integrazione ordinaria, deve possedere presso l'unità produttiva per cui è richiesto il trattamento un'anzianità di almeno 90 giorni.
La Cassa integrazione straordinaria è invece concessa nel caso di riorganizzazione aziendale che assorbe e ricomprende in sé la fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale.
La durata massima è di 24 mesi nel quinquennio mobile, cioè andando a ritroso a partire dall'ultimo giorno di Cassa integrazione.
Le integrazioni salariali si basano sul principio del rischio, per cui sono soggette al regime pubblicistico di Cassa
Integrazione solo le imprese con rischio effettivo e maggiore d'inattività totale o parziale, mentre le imprese con minore rischio o rischio inesistente sono assoggettate al sistema privatistico dei Fondi di solidarietà. Questa logica segue il principio di universalità, per cui nessuno deve rimanere senza la tutela data dagli ammortizzatori sociali.
I contratti di solidarietà sono visti adesso come degli ammortizzatori sociali, nello specifico come motivo di intervento dell'integrazione salariale straordinaria, ma loro origine prevedeva che essi fossero utilizzati per le imprese rientranti nella Cassa integrazione straordinaria nelle due varianti dei difensivi ed offensivi. Tutti i lavoratori della stessa impresa si sacrificavano riducendo orario e retribuzione per aiutare gli altri e allo stesso tempo per l'appartenenza al gruppo, per evitare licenziamenti (difensivo) o per favorire nuove assunzioni (offensivo).
I Livelli Essenziali delle Prestazioni
(LEP)I LEP hanno sia una funzione programmatica/funzionale sia un carattere precettivo. I LEP sono fondamentali per garantire delle prestazioni omogenee in tutto il territorio nazionale, anche in ambito giuslavoristico e di politiche attive e passive. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni innanzitutto i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro, da garantire attraverso strumenti coordinati tra Ministero del lavoro e Regioni; poi i percorsi per il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso la coordinazione tra Regioni e Centri per l'impiego; poi ancora il patto di servizio personalizzato, che serve per confermare la disoccupazione e si basa su una dichiarazione di volontà del disoccupato che si dichiara disponibile a svolgere determinate attività; per ultimo l'assegno di ricollocazione, che deve essere universale e seguire gli stessi meccanismi in tutto il territorio. La formazione professionale Nel Jobs Act la formazione professionaleÈ considerata fondamentale per entrare a far parte del mondo del lavoro, purché sia effettivamente un sostegno ai giovani che si affacciano nel mondo del lavoro. I soggetti interessati saranno i lavoratori privi di impiego e i disoccupati c.d. parziali, cioè lavoratori dipendenti o autonomi con un reddito annuo inferiore al minimo esente da imposizione fiscale. La formazione professionale è gestita da Anpal e Isfol.
L'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (Anpal) è l'organo centrale di coordinamento e di gestione di tutte le politiche e i servizi per il lavoro.
Il sistema originario post costituzionale era caratterizzato dalla concezione di collocamento come funzione pubblica, da una gestione accentrata e statale del collocamento e dal divieto di mediazione privata. Negli anni '90 la disciplina cambia, e si basa sul superamento della concezione di collocamento come funzione pubblica e adozione di quella di servizio pubblico.
decentralizzazione delle competenze conferite ora alle Regioni e alle province (sussidiarietà verticale), sulla fine del monopolio pubblico con l'apertura delle agenzie per il lavoro private, sulle politiche attive del lavoro e sull'integrazione tra politiche attive/passive/formazione. Questo sistema è stato però considerato incostituzionale dalla Corte costituzionale; la svolta definitiva si ha, quindi, con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, con cui si attribuisce alle Regioni la legislazione concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, in particolare del mercato del lavoro, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Negli ultimi anni, però, in ambito giuslavoristico si è istituito un regionalismo differenziato, basato sul fatto che le regioni si sono svincolate dalle regole statali e che alla base c'è un sistema inefficiente. L'attenzione ora è puntata sullaLa questione dell'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, la centralità dei servizi pubblici per rafforzare la capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro: tutto ciò ha portato con il Jobs Act alla nascita dell'Anpal.
Gli enti bilaterali sono una storica manifestazione cooperativa di datori di lavoro e lavoratori in determinati settori produttivi. Uno dei loro compiti principali è quello di mutualizzare prestazioni retributive difficilmente raggiungibili in altro modo, considerando l'elevata mobilità del lavoro. In termini di politica sindacale, questi istituti hanno una natura molto complessa: essi superano i limiti che ha normalmente il sindacato, assumendo funzioni pubbliche e gestendo finanziamenti pubblici;
dall'altro canto, però