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Il contratto di lavoro intermittente

Con la legge n.30 del 2003 viene introdotto il contratto di lavoro intermittente, noto anche come Job on call, con il quale il lavoratore si mette a disposizione per prestazioni di lavoro dopo un minimo avviso da parte del datore di lavoro. La certezza della risposta dipende dal datore di lavoro se ha corrisposto o meno un'indennità di disponibilità in aggiunta alla retribuzione. Si distinguono quindi i contratti in contratto intermittente con garanzia di prestazione, caratterizzato dal pagamento di un'indennità di garanzia, o quello libero. Il legislatore è molto attento a questa tipologia di lavoro perché caratterizzata da un uso fraudolento al fine di coprire lavoro clandestino o nero.

Nel 2007 si era predisposta l’abrogazione del testo normativo di riferimento con la prosecuzione fino al termine dei contratti validi e con eccezione dei settori del turismo e dello spettacolo. Nel 2008 viene ripristinato con lo scopo del legislatore di rendere più flessibile il mercato del lavoro e per la lotta al lavoro clandestino.

Il contratto è di tipo subordinato, caratterizzato dall’assenza di un'agenzia fornitrice di lavoro e dalla possibile corresponsione di un'indennità di garanzia. Inoltre, il contratto intermittente non va confuso con il contratto a tempo parziale o part-time; infatti, il primo riguarda un contratto di lavoro che risponde a delle esigenze contingenti mentre il secondo è un contratto a orario ridotto.

Casi di utilizzo e normative

I casi di ricorso a tale contratto sono le prestazioni a carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi delle associazioni dei datori di lavoro più rappresentative del paese. Le determinazioni delle causali oggettive di ammissione sono affidate ai contratti collettivi di lavoro. La precedente normativa è stata più volte ridefinita al fine di prevedere che il contratto potesse essere usato per ragioni oggettive o per prestazioni a carattere intermittente individuate da contratti collettivi.

Inoltre, è possibile ricorrere al contratto di lavoro intermittente in periodi di fine settimana, vacanze, Pasqua e Natale e in casi in cui il lavoratore abbia più di 45 anni o meno di 25.

Divieti e prescrizioni

Ci sono dei divieti di utilizzo del contratto: infatti, tale contratto non può essere utilizzato se nei sei mesi precedenti sono stati effettuati licenziamenti di massa o ci sia stata una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro. La forma prescritta è quella scritta e riguarda durata, causali oggettive, soggetto, luogo e mansioni.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher little.vincy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti di lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Lamberti Mariorosario.
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