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Al nuovo contratto si aggiungono quelle ipotesi tipiche
ereditarie del precedente contratto termine tra cui:
aziende che effettuano trasporto aereo nel periodo aprile-
ottobre nel limite del 15%;
per combattere la disoccupazione con l’assunzione di
personale iscritto nelle liste di mobilità o in periodo
pensionabile o per sostituire personale in astensione
obbligatoria;
inoltre di periodo non superiore a sette mesi in zone con
problemi di occupazione in determinate aree geografiche, con
nuove attività, stipulati a fine periodo di stage, stipulati con
lavoratori di età superiore a 55 anni;
dirigenti 5 anni, sportivi professionisti 5 anni e nel settore
nautico vige la regola che il contratto a termine e libero ma se
viene reiterato esso deve essere considerato a tempo
indeterminato.
I limiti a tale contratto sono: sostituire i lavoratori in sciopero,
imprese che non hanno effettuato valutazione dei rischi di
sicurezza e presso le unità produttive che hanno i lavoratori in
cassa integrazione guadagni.
La durata non ha limiti ma se il contratto ha una durata
inferiore è possibile reiterarlo una volta sola con giustificati
motivi e non può superare i tre anni.
La prosecuzione del contratto a termine prevede una
maggiorazione della retribuzione di un ventesimo fino al
decimo giorno ed al quarantesimo per ciascun giorno ulteriore
e prevede che sia possibile reiterarlo fino a 20 giorni per
contratto a scadenza fino a sei mesi e non oltre il trentesimo
negli altri casi.
Se il contratto viene rinnovato è possibile o entro 10 o entro 20
a secondo se il contratto sia di durata inferiore a sei mesi o
superiore, se vengono violati questi termini o se il contratto
continua senza soluzione di continuità il contratto è
considerato a tempo indeterminato e nel caso il contratto
continui senza soluzione di continuità il contratto è considerato
a tempo indeterminato dall’inizio.
Il lavoratore a termine inoltre non deve essere discriminato
rispetto agli altri lavoratori con contratto a tempo
indeterminato e per questo a quest’ultimo spettano le ferie, la
gratifica natalizia e tutti gli altri diritti spettanti agli altri
lavoratori, inoltre qual ora siano stati violati detti limiti il
lavoratore a tempo determinato ha diritto a un risarcimento.
Inoltre il datore di lavoro ha diritto ad un adeguata formazione
rispetto alle sue mansioni e ha diritto di precedenza in caso di
assunzioni a tempo indeterminato. Per quanto riguarda
l’estinzione del contratto è permesso solo per giusta causa.
Con la legge del 2007 è stato stabilito che il contratto di lavoro
a tempo indeterminato fosse quello standard e che il rapporto
se tramite reiterazioni il contratto superi i trentasei mesi, un
ulteriore contratto può essere effettuato soltanto dinanzi alla
direzione provinciale del lavoro, se no il contratto è inteso a
tempo indeterminato. Con la legge del 2007 viene stabilita che
il contratto a tempo indeterminato è la regola e quindi il