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Il contenzioso tributario

L'attività di controllo si traduce nell'accertamento tributario, inteso come atto finale che modifica la situazione del soggetto. L'esito del controllo può dare due effetti: il contribuente ha dichiarato il vero e quindi il tributo che deve pagare corrisponde esattamente a quello che si è autoliquidato; o nella dichiarazione del contribuente ci sono degli errori involontari (errori di calcolo) o voluti (il contribuente cerca di risparmiare attuando manovre elusive o evasive).

Evasione fiscale

Nel concetto di evasione fiscale rientrano tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale attraverso la violazione di specifiche norme fiscali. Quindi l'evasione fiscale è un comportamento contra legem che consiste nel sottrarsi all'obbligo di pagare i tributi. Tipicamente avviene attraverso operazioni di vendita effettuate senza emissione di fattura o di ricevuta o scontrino fiscale (le cosiddette vendite "in nero"), con conseguente mancata dichiarazione fiscale e versamento d'imposta. Esiste anche una variante molto più grave dell'evasione, la frode fiscale, che avviene con sofisticati meccanismi che creano un'apparenza di regolarità, al di sotto della quale si cela però l'evasione, rendendo così più difficoltosa l'opera di accertamento dell'amministrazione finanziaria. Tipico strumento di frode fiscale è l'inserimento in contabilità di fatture di acquisto false per ridurre l'imponibile fiscale. Dunque l'evasione consente di nascondere al fisco la vera capacità contributiva del soggetto passivo.

Elusione fiscale

L'elusione consiste nel falsificare la natura dell'operazione con lo scopo di beneficiare di minori imposte. A differenza dell'evasione, l'elusione non si presenta come illegale; essa infatti formalmente rispetta le leggi vigenti, ma le aggira nel loro aspetto sostanziale frustrando il motivo per il quale sono state approvate. Ad esempio, se le imposte sulla vendita di un immobile sono del 35% e quelle sulla vendita di azioni del 20%, il possessore dell'immobile può conferirlo in una società per azioni al solo scopo di vendere poi le azioni della società proprietaria dell'immobile con fortissimo risparmio fiscale. Qui l'elusione sta nell'utilizzazione dello strumento società per azioni non per svolgere un'attività d'impresa, ma solo per trasferire la proprietà sostanziale dell'immobile. Infatti, in questo caso l'acquirente delle azioni in realtà ha acquistato l'immobile, ma in questo modo il venditore ha beneficiato di un'aliquota impositiva fortemente ridotta. Consiste dunque in un comportamento del contribuente che, approfittando della complessità delle norme fiscali, riesce a sottrarsi alla tassazione senza cadere nell'illegalità.

Contenzioso

Nasce quando il soggetto passivo si rivolge all'autorità giudiziaria per ottenere un accertamento sulla regolarità delle somme che gli vengono richieste perché ritiene che le pretese impositive dell'Amministrazione Finanziaria siano ingiuste o inesistenti. Le controversie nascono quindi con attenzione all'esistenza del presupposto con cui l'ordinamento collega il sorgere dell'obbligazione tributaria o in relazione all'osservanza o meno degli obblighi strumentali (come la dichiarazione dei redditi che è una dichiarazione di scienza in relazione alla quale c'è una serie di obblighi da osservare strumentali alla verifica).

Quando si presenta la dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria effettua verifiche e se risulta tutto a posto, allora vuol dire che questa è riconosciuta fedele della situazione patrimoniale. Se l'Amministrazione Finanziaria rileva delle incongruenze, si potrebbero verificare due situazioni: ha sbagliato l'Amministrazione Finanziaria o ha sbagliato il soggetto passivo. Se ha sbagliato l'Amministrazione Finanziaria e questa non si convince dell'errore, il soggetto passivo deve rivolgersi a un soggetto esterno (giudice). Inoltre, si potrebbe verificare che l'Amministrazione Finanziaria rilevi non solo errori di calcolo, ma effettui anche un sindacato sostanziale, ad esempio richiedendo la documentazione relativa.

Alla luce della rilevata infedeltà, l'Amministrazione Finanziaria richiede le maggiori somme. La richiesta viene formalizzata attraverso un atto denominato avviso di accertamento (provvedimento amministrativo) con cui l'Amministrazione Finanziaria accerta che i dati indicati in dichiarazione non corrispondono alla realtà e al tempo stesso accerta l'effettiva capacità contributiva, cioè l'effettiva ricchezza del soggetto passivo. In tale provvedimento dirà perché ha ritenuto che tali dati non corrispondano alla realtà attraverso la motivazione.

Compresi tali elementi, si hanno due possibilità: si decide che il ragionamento è corretto consequenziale e quindi si paga (acquiescenza); o se si ritiene che l'Amministrazione Finanziaria abbia valutato solo una parte degli elementi o li ha mal valutati, si può decidere di contestare l'accertamento davanti al giudice tributario costringendo l'Amministrazione Finanziaria a riconoscere tale errore.

Nel nostro ordinamento giuridico, il giudice tributario è un giudice particolare. La giurisdizione tributaria è affidata alle commissioni tributarie provinciali o regionali che svolgono il giudizio di merito: cioè verificano sulla base dei documenti presentati se la realtà concreta sia quella rappresentata dal contribuente oppure sia quella rappresentata dalla pubblica amministrazione; successivamente, sulla base di questa ricostruzione di fatto e delle prove prodotte, un giudizio stabilisce qual è la disposizione di legge applicabile.

Le commissioni tributarie esercitano un'attività di giurisdizione in materia tributaria su qualsiasi tributo perché la nuova disciplina ha ampliato la giurisdizione delle commissioni estendendole a tutti i tributi di ogni genere e specie, anche locali, però l'ampliamento della giurisdizione delle commissioni si è esteso a tal punto da coinvolgere problemi che non sono strettamente tributari. Le sanzioni, comunque erogate dagli uffici finanziari, in quanto emesse dagli uffici funzionali, rientrano sempre nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Ad esempio, l'emersione del lavoro nero richiede l'applicazione di norme che non sono solo di diritto tributario, ma le sanzioni sono comunque erogate dall'Agenzia delle Entrate e quindi è stato individuato un collegamento soggettivo, peraltro avvallato dalla corte di cassazione.

Prima della sentenza della Corte però molte commissioni tributarie affermavano che in tal modo travalicavano i limiti della loro giurisdizione. Le commissioni tributarie sono certamente organi giurisdizionali in quanto organi imparziali rispetto alle parti. La Corte Costituzionale ha risolto anche un problema riguardante la compatibilità di giudici tributari con le norme previste dalla costituzione in relazione all'ordinamento giudiziario: qui si individua infatti, come organi speciali, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato, ma non il giudice tributario.

Nella Costituzione poi è sempre presente la soppressione dei giudici speciali e il divieto di crearne di nuovi perciò si pensava a un problema di legittimità dei giudici tributari (che di fatto sono giudici speciali perché esercitano le loro funzioni solo in materia tributaria). La giustificazione addotta è stata che il diritto tributario presenta un elevato tecnicismo e molte difficoltà nell'attuazione pratica, per questo la materia è stata sottratta al giudice ordinario. La Corte Costituzionale ha ritenuto che fosse legittima la presenza di giudici tributari nel nostro ordinamento, perché non sono giudici speciali in senso stretto, ma la naturale evoluzione di un apparato amministrativo.

Il processo tributario prevede oggi due gradi di giudizio: le commissioni provinciali e regionali. Infatti, le commissioni tributarie hanno la caratteristica di essere articolate su base territoriale: la commissione provinciale giudica in primo grado, quella regionale in appello mediante impugnazione della sentenza di primo grado (se non viene impugnata la sentenza si dice che si presta acquiescenza) e infine, per l'impugnazione della sentenza di secondo grado si ricorre in cassazione che si trova a Roma.

La Corte di Cassazione è il vertice della giurisdizione ordinaria, essendo il tribunale di ultima istanza nel sistema giurisdizionale ordinario (penale e civile) italiano. Assicura l'uniforme applicazione ed interpretazione delle norme giuridiche (c.d funzione nomofilattica) e coordina i rapporti tra le varie giurisdizioni. Non giudica sul fatto, ma sul diritto, è giudice di legittimità: ciò significa che non può occuparsi di riesaminare le prove, bensì può solo verificare che sia stata applicata correttamente la legge e che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole.

Fonti del diritto tributario

  • D.lgs. 545 del 31/12/1992 sull'organizzazione della giustizia tributaria; tratta dell'organizzazione e prevede che l'articolazione delle commissioni tributarie in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Ad ogni commissione provinciale e regionale viene preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. In caso di inadempimento il presidente è sostituito dal presidente di sezione in carica da più tempo e in caso di parità di anzianità di carica, dal soggetto anagraficamente più vecchio. Infatti in base alla popolazione residente, le commissioni sono divise in più sezioni. Ogni sezione è composta da un presidente (nominato tra i magistrati ordinari), da un vice e da almeno 4 giudici tributari che sono detti componenti, ma giudica con numero invariabile di tre votanti. Il giudizio tributario è caratterizzato dal fatto di provenire da un collegio formato da almeno 3 persone (5 in cassazione). Il presidente del collegio deve essere un magistrato togato ovvero un soggetto che si occupa esclusivamente dell'attività di magistrato in modo da avere garanzie anche sul piano formale in quanto gli appartenenti alla commissione possono fare anche altro. Per diventare un giudice tributario non si partecipa ad un concorso pubblico, ma si viene sottoposti ad una valutazione per titoli sulla base dei quali viene stipulata una graduatoria. Gli incarichi sono conferiti temporaneamente e si parla di giudici onorari perché non vi è alcun rapporto di lavoro tra il giudice e la pubblica amministrazione. Le commissioni non hanno un'organizzazione propria in senso stretto in quanto i dipendenti non sono appartenenti al ministero di giustizia, ma al ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda i soggetti che possono svolgere l'attività procuratoria davanti alle commissioni tributarie, coloro che non sono né avvocati né dottori commercialisti possono intervenire in giudizio solo per determinate materie, ma la costituzione non ammette procura per chi è chiamato a giudicare cioè i membri del collegio. Nel contenzioso tributario si ha un relatore che in udienza esprime i fatti di causa e i problemi fattuali e giuridici che si pongono. Gli altri membri del collegio normalmente si adeguano in quanto conoscono poco la causa. In un secondo momento parlano i difensori. Per decidere i giudici effettuano una votazione e se la decisione non è stata presa all'unanimità i dissenzienti possono scrivere una lettera di manifesto dissenso che rimane agli atti di causa.
  • D.lgs. 546 del 31/12/1992 sulle norme procedurali del processo tributario; lo strumento tecnico per rilevare se una controversia rientra o meno nella giurisdizione delle commissioni tributarie è la rilevazione da parte del giudice, infatti “Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo”. La giurisdizione individua il potere del giudice di risolvere una controversia. In generale occorre: individuare di chi è la giurisdizione ovvero davanti a quale giudice bisogna andare (amministrativo, tributario, ordinario…); verificare di chi è la competenza e in particolare nel caso delle controversie tributarie, si deve individuare la commissione tributaria competente per territorio; verificare la legittimità di proporre l’impugnazione da parte del soggetto (es: se mi viene morata una sanzione in qualità di legale rappresentante della società e nel frattempo il legale rappresentante è stato cambiato e non sono più io, sarà quello nuovo ad essere legittimato a proporre l’impugnazione nell’interesse della società); verificare se l’ufficio che ha emesso l’atto è legittimato o meno a farlo, ovvero se è competente; e presentare il ricorso. Per tutte le controversie in materia di giurisdizione, è competente a decidere le sezioni unite della Corte di Cassazione almeno fino a che la causa non sia decisa nel merito (REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE).
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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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