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SOGGETTI ABILITATI ALL'ASSISTENZA TECNICA DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE:

Soggetti abilitati Controversie tributarie di competenza dei Requisiti e condizioni soggetti abilitati.

Per qualunque controversia.

  • Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri - Iscrizione nel relativo albo professionale.
  • E periti commerciali - Per qualunque controversia.
  • Impiegati delle carriere dirigenziali, direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonché ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza - Collocati a riposo dopo 20 anni di effettivo servizio, decorsi almeno 2 anni dalla cessazione del rapporto. Autorizzazione del Min.Econ. e Finanze e iscrizione in appositi elenchi da tenersi presso la D.R.A.E.
  • Per qualunque controversia.
  • Funzionari ed associazioni di categoria - Iscrizione alla data del 15.01.1993 nell'elenco tenuto dall'intendenza di finanza.
  • Per le controversie riguardanti le ritenute alla fonte - Iscrizione nel relativo albo professionale.
  • Consulenti del lavoro.
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché relativi obblighi dei sostituti d'imposta.

Per le controversie in materia catastale, iscrizione nel relativo albo professionale:

  • Ingegneri, architetti, geometri, periti edili, relative a terreni e fabbricati.
  • Dottori agronomi, agrotecnici e periti agrari.

Per le controversie concernenti i tributi, iscrizione nel relativo albo professionale:

  • Spedizionieri doganali, amministrati dall'Agenzia delle Dogane.
  • Periti ed esperti tributari.

Per le controversie concernenti le imposte di successione, i tributi locali, IVA, ruoli tenuti dalla C.C.I.A.A. per l'IRPEF, ILOR e IRPEG (N.B. manca l'IRAP, subcategoria tributi locali), purché in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio e equipollenti o diploma di ragioneria. Iscrizione in appositi elenchi da tenersi presso le Direzioni.

Regionali dell'Agenzia delle entrate.

Per le controversie in cui sono parti gli Laurea in giurisprudenza, economia eDipendenti delle associazioni di categoria associati, quale che sia l'oggetto. commercio o equipollenti, o diploma dirappresentate nel CNEL (Consiglio ragioneria e relativa abilitazionenazionale dell'Economia e del lavoro) professionale. Iscrizione in appositi elenchida tenersi presso la D.R.A.E.

Per le controversie in cui sono parti le imprese Laurea in giurisprudenza, economia eDipendenti delle imprese o delle loro o le loro controllate. commercio o equipollenti, o diploma dicontrollate. ragioneria e relativa abilitazioneprofessionale. Iscrizione in appositi elenchida tenersi presso le Direzione Regionali dell'Agenzia delle Entrate.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2006 2021

LITISCONSORZIO ED INTERVENTO: L'art. 14 dispone che "Se l'oggetto del ricorso riguardainscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso

processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza". L'istituto del

Il litisconsorzio è tipico del processo civile, applicato nel lodo tributario in virtù del richiamo espresso fatto dall'art. 1, comma 2 D.Lgs. 546/1992.

Il processo non necessariamente deve svolgersi tra due soli soggetti (attore/convenuto), ma può benissimo succedere che i soggetti siano di più (più attori o più convenuti). Ci sono casi in cui, nonostante la pluralità di soggetti coinvolti, questi non partecipino tutti al processo (è il caso dei debitori solidali, quando il creditore si rivolge ad uno solo di essi per soddisfare il proprio credito, c.d. litisconsorzio facoltativo); in altri casi invece è obbligatorio che tutti i soggetti interessati vengano chiamati a partecipare al processo, altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, ovvero non potrebbe spiegare i suoi effetti nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nella fattispecie concreta (è il caso di un giudizio di divisione della comunione, la quale

non può essere dichiarata sciolta solamente nei confronti di alcuni dei comproprietari, c.d. litisconsorzio necessario). Il litisconsorzio si definisce:

  • attivo, se vi sono più attori contro un solo convenuto (es. ricorso del compratore e del venditore di un immobile contro l'avviso di accertamento di maggior valore);
  • passivo, se vi sono più convenuti ed un solo attore (es. ricorso del contribuente avverso l'iscrizione a ruolo, proposto sia contro l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha formato il ruolo, sia contro il Concessionario della Riscossione che ha emesso la cartella di pagamento);
  • misto, quando ci sono più attori e più convenuti.

Talvolta può succedere che un soggetto terzo intervenga in causa per necessità, vuoi per tutelare una sua posizione autonoma, vuoi per far valere ragioni del convenuto che si riflettono sulla sua posizione.

Cfr., si veda anche la C.M. 18.12.1996, n

219/E).CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2006 2122

L'art. 105 del codice di procedura civile prevede tre ipotesi di intervento volontario:

  1. intervento principale (o autonomo): si verifica quando un soggetto interviene autonomamente in giudizio per far valere un suo diritto nei confronti di tutti gli intervenuti (ad esempio quando un soggetto che vanta la proprietà sull'immobile Y, interviene in una causa proposta da un presunto locatore dell'immobile Y nei confronti del conduttore);
  2. intervento adesivo autonomo (o litisconsortile): si verifica quando un soggetto voglia far valere un suo diritto nei confronti di una sola delle parti del processo aderendo, a tal fine, alla posizione dell'altra parte (ad esempio il creditore solidale che interviene nella causa promossa da uno dei creditori nei confronti del debitore per far valere il suo autonomo diritto);
  3. intervento adesivo dipendente: si verifica quando un soggetto non voglia far valere una propria pretesa, ma aderisce

alla posizione di una parte nei confronti dell'altra. Naturalmente occorre che vi sussista un interesse giuridicamente rilevante.

Il soggetto che voglia intervenire volontariamente, in caso di litisconsorzio (necessario o facoltativo), deve notificare la domanda di intervento, dove sono formulati i motivi, a tutte le parti costituite e costituirsi entro sessanta giorni dall'ultima notifica mediante deposito in Segreteria della Commissione Tributaria, avanti alla quale pende il processo, del fascicolo di causa contenente l'intervento, la prova delle notifiche e i documenti offerti in comunicazione (con le adeguate copie).

Le parti chiamate in causa o intervenute, non possono proporre proprie ed autonome deduzioni, se è trascorso il termine per impugnare autonomamente l'atto oggetto del ricorso principale.

Se non vengono rispettati i termini per l'integrazione del processo, si hanno due ordini di conseguenza a seconda che:

  1. la parte incaricata di effettuare

La chiamata in causa non l'abbia fatto nel termine perentorio stabilito dal giudice; in questo caso il procedimento si estingue in quanto, essendo l'intervento necessario, la sentenza avrebbe effetto solo nei confronti degli intervenuti, quindi sarebbe inutiliter data;

La parte incaricata di effettuare la chiamata ha effettuato regolarmente la chiamata e l'altra parte, il chiamato, non sia intervenuto per sua scelta; in questo caso il processo continua e la parte non intervenuta sarà, eventualmente condannata in contumacia.

SPESE DEL GIUDIZIO: per le spese di giudizio, viene recepito dal processo civile, il principio in base al quale chi "perde paga". Infatti l'art. 15 prevede che "La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile."

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2006 2223

I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.

Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI PROCESSUALI: l'art. 16 prevede che "Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del

Servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.

Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto.

che nerilascia ricevuta sulla copia.L'ufficio del Ministero de
Dettagli
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A.A. 2006-2007
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Fazzini Enrico.