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Consiglio decise che nessun derivato incorporato può essere designato come uno strumento di
copertura; infatti, qualora una delle due alternative fosse stata presa in considerazione, questo
avrebbe portato alla medesima disciplina prevista nello IAS 39.
Gli elementi oggetto di copertura nello IAS 39 continuano ad essere considerati come tali anche
nell’IFRS 9; questo include anche la rilevazione di attività e passività finanziarie, gli impegni
irrevocabili non iscritti, le operazioni previste aventi alta probabilità di realizzo e gli investimenti
netti relativi ad operazioni estere. Il nuovo Principio prevede anche un ampliamento della gamma di
strumenti finanziari designati come poste coperte (di seguito saranno analizzati).
Lo IAS 39 prevedeva che gli strumenti finanziari derivati potevano essere designati come strumenti
di copertura ma non come elementi coperti con la sola eccezione delle opzioni di acquisto, il divieto
era rivolto anche ai derivati inclusi in un’esposizione aggregata.
All’interno della bozza furono chiariti altri due aspetti. Il primo concerneva che all’interno della
nozione di esposizione aggregata erano comprese anche le operazioni previste con alta probabilità
di realizzo; la seconda invece, riguardava l’identificazione della migliore applicazione dei requisiti
generali di designazione del derivato come elemento coperto all’interno di un’esposizione
aggregata.
Il modo con cui un derivato, facente parte di un’esposizione aggregata, è incluso in una posta
coperta, deve essere coerente con la designazione di tale strumento derivato come strumento di
copertura a livello di esposizione aggregata; se così non dovesse risultare, il derivato deve essere
designato per intero o come parte di essa.
In conclusione, si evince come la decisione adottata dal Consiglio, inerente la possibilità di
utilizzare gli strumenti finanziari derivati come elementi coperti, porti ad una serie di benefici, in
quanto rende possibile l’applicazione della disciplina di hedge accounting per le comuni strategie di
gestione del rischio.
L’Exposure Draft, permette alle specifiche componenti di rischio di essere designate come elemento
coperto a condizione che siano identificate separatamente e realmente misurabili, senza riguardo se
fanno parte di elementi finanziari oppure no; inoltre, stabilì che la componente di rischio può essere
specificata contrattualmente oppure può essere implicita nella determinazione del fair value o dei
flussi di cassa dell’elemento intorno alla quale la componente appartiene.
Molte istituzioni finanziarie utilizzano derivati di credito (esempio sono i Credit Default Swaps o
CDS) per gestire il rischio di credito che deriva dall’esercizio delle loro attività di prestito.
Quest’attività è svolta all’interno dell’impresa tenendo presente che, la gestione del rischio di
credito dipende dalle varie circostanze e solo in minima parte dipende dalle caratteristiche dei
prestiti emessi. La differenza tra il risk free del tasso d’interesse e il tasso d’interesse del mercato
dall’attività finanziaria, incorpora non solo il rischio di credito, ma anche una serie di altri rischi
difficili da identificare separatamente. Considerando quindi la difficoltà di isolare e misurare
separatamente le variazioni di fair value attribuibili solo al rischio di credito, il Consiglio decise che
anche per l’IFRS 9 , il rischio di credito non può essere eletto come una componente di rischio e
pertanto non rientra nella categoria degli elementi coperti.
Per la disciplina dell’hedge accounting, la valutazione dell’efficacia e la misurazione
dell’inefficienza sono due concetti completamente diversi. La prima, è effettuata grazie alla
determinazione delle relazioni di copertura idonee alla qualifica per l’hedge accounting e mira, ad
identificare e prevenire le compensazioni accidentali. L’ED (Exposure Draft) prevede che, la
copertura dell’efficacia deve essere valutata in ottica prospettica, all’origine e in ogni periodo di
riferimento su base continuata. La misurazione dell’inefficienza, invece, fa riferimento al calcolo
dell’ammontare non oggetto di compensazione nelle relazioni di copertura. Questo tipo di
misurazione è eseguita solo in ottica retrospettiva e permette di rilevare l’ammontare da inserire nel
conto economico.
Il Consiglio ha stabilito che una relazione di copertura contiene i requisiti di efficacia
se:
• Raggiunge l’obiettivo posto alla base della valutazione dell’efficacia della
copertura;
• Si prevede di realizzare un’altra compensazione accidentale
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo concernente l’efficacia della copertura, il Consiglio non
ha previsto alcun obbligo in merito all’utilizzo di un migliore strumento di copertura, l’impresa
sceglierà quello in grado di minimizzare l’inefficacia della copertura. La valutazione dell’efficacia
deve essere eseguita all’inizio di ogni periodo di riferimento o in caso di cambiamento rilevante
delle circostanze che sono alla base della valutazione dell’efficacia. Il riequilibrio è visto come un
proseguimento dell’attuale rapporto di copertura e i relativi impatti sono valutati su base
prospettica; gli effetti di questa tecnica sono gli stessi di quelli previsti dal derivato ipotetico. Per far
si che qualsiasi variazione della relazione di copertura sia considerata all’interno del concetto di
riequilibrio, l’impresa deve compiere una nuova valutazione, a conferma che l’obiettivo della
gestione del rischio e quello del rapporto di copertura, devono essere uguali; se ciò non dovesse
accedere, il rapporto di copertura si considera terminato.
L’ED, in prima battuta, sembra autorizzare tale metodo, tuttavia il Consiglio continua ad affermare
che il criterio del derivato ipotetico può essere utilizzato solo quando se, non utilizzato, fornirebbe il
medesimo risultato. Secondo i principi contabili italiani
La normativa italiana sui derivati si trova nel codice civile agli articoli:
• art. 2426 -Criteri di valutazioni
• art. 2427 - Contenuto della nota integrativa
• art. 2427-bis - Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti finanziari.
• art. 2428 -Relazione sulla gestione
E la loro contabilizzazione è esplicata nei pricipi contabili:
• OIC 3 -Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella
relazione sulla gestione
• OIC 20 -Titoli di debito
• OIC 26 -Operazioni e partite in moneta estera
La normativa italiana (codice civile e/o principi contabili nazionali), però non fornisce dettagli sui
requisiti per la designazione di un derivato come strumento di copertura, né indicazioni sulla
relativa contabilizzazione.
I principi contabili fanno rimando alla normativa speciale per gli intermediari finanziari, che
prevede i seguenti requisiti:
• l’intento di porre in essere un’operazione di copertura;
• un’elevata correlazione tra le caratteristi che tecnico-finanziarie delle attività/passività coperte e
quelle del derivato di copertura;
• l’intento e la correlazione di cui sopra devono essere documentate da evidenze interne (“hedging
documentation”).
La CONSOB ha precisato che, in assenza di una specifica disciplina per la contabilizzazione dei
contratti derivati, si deve fare riferimento ai principi generali di redazione del bilancio e alla prassi
contabile internazionale.
L’OIC 3 -“Informazioni sugli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella relazione sulla
gestione” richiede che:
• venga indicato in apposita tabella gli strumenti finanziari derivati suddivisi tra strumenti di
copertura e strumenti di negoziazione, strumenti derivati quotati e non quotati;
• con riferimento ai contratti derivati di copertura, nella nota integrativa si devono fornire
informazioni sulle attività/passività oggetto di copertura e sulla verifica dell’efficacia delle
coperture stesse (plusvalenze o minusvalenze).
Qualora il numero dei contratti derivati fosse contenuto, la tabella puòessere sostituita con
un’informativa per ogni contratto:
• tipologia del contratto derivato;
• finalità (trading o copertura);
• valore nozionale;
• rischio finanziario sottostante (rischio di tasso di interesse, di cambio, creditizio, ecc.);
• fair value del contratto derivato;
• attività o passività coperta e fair value dell’attività o passività coperta se disponibile (per i contratti
derivati di copertura);
L’art. 2427 del codice civile “Contenuto della nota integrativa” al comma 22-ter richiede che la nota
integrativa riporti la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione
che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria
per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
L’art. 2427 - bis del codice civile “Informazioni relative al valore equo (fair value) degli strumenti
finanziari” prevede che:
• (comma 1) nella nota integrativa siano indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
- il loro fair value;;
- informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
• (comma 3) il fair value è determinato con riferimento:
- al valore di mercato (anche di attività similari);
- modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati.
L’art. 2428 del codice civile – “Relazione sulla gestione” richiede di indicare, nella relazione sulla
gestione, gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione dei rischi finanziari,
comprese le politiche di copertura attuate per ciascuna categoria di operazioni in essere e
l’esposizione della società ai diversi rischi finanziari (ad esempio il rischio tassi di interesse o il
rischio per oscillazioni dei prezzi delle materie prime).
Profilo fiscale
Dal punto di vista tributario i criteri per la valutazione dei componenti positivi e negativi delle
operazioni fuori bilancio e, quindi, anche dei derivati, sono indicati dall’articolo 112 del T.U.I.R.
rubricato “operazioni fuori bilancio”.
Secondo quanto disposto dall’articolo 112 concorrono alla formazione del reddito i
componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in
corso alla data di chiusura dell'esercizio.
Inoltre, l’imponibilità e la deducibilità dei componenti di re