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IL BILANCIO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Tenuto conto delle particolari autonomie, le regioni a statuto speciale dispongono di proprie leggi contabili. Va tuttavia evidenziato che, di massima, queste leggi si sono progressivamente adeguate ai principi e schemi previsti per il bilancio dello Stato cosicché si può fondatamente ipotizzare che, anche ora, si adegueranno ai dettati della legge n. 94 del 1997 e a quelli del decreto legislativo n. 76.

Il Bilancio Degli Enti Locali

L'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Muovendo dall'art. 5 della Costituzione per cui: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento", troviamo oggi totalmente sovvertito dalla legge costituzionale "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

Le nuove norme costituzionali - e, in particolare, gli artt. 114, 118 e 119 che sostituiscono o abrogano tutte le precedenti citate - tracciano, infatti, un diverso quadro delle autonomie locali, fortemente basato sul principio di sussidiarietà (verticale, e orizzontale), e comunque volto al progressivo incremento del regime delle autonomie. Questo percorso avviatosi concretamente con la legge n. 142 del 1990: "Ordinamento delle autonomie locali", e successivamente ripreso dalle leggi Bassanini e dai provvedimenti di applicazione di esse (d. Igs. n. 112/1998), trova ora compendio e disciplina organica e unitaria, sul piano della legislazione ordinaria, nel decreto legislativo n. 267 del 2000: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali provvedimento che abroga, assorbendola, tutta la precedente normativa sull'attività degli enti locali, ma che non è applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano".di Bolzano. Per il t.u. sono enti locali:
  • comuni;
  • province;
  • città metropolitane (unione tra il comune capoluogo e altri comuni appartenenti alle aree metropolitane, vale a dire tra i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli ed i comuni con contiguità territoriale con essi integrabili in ordine ad attività economiche, servizi essenziali alla vita sociale, ecc.);
  • comunità montane (unioni di comuni montani per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali);
  • comunità isolane (unioni di comuni situati nelle isole, con esclusione di Sicilia e Sardegna);
  • unioni di Comuni (enti locali costituiti da due o più comuni contermini per l'esercizio congiunto di funzioni di competenza).
Comuni e province, che rappresentano le proprie comunità hanno autonomia:
  • statutaria;
  • normativa;
  • organizzativa e amministrativa;
  • impositiva e finanziaria.

Il t.u. ha assorbito, come s'è appena detto, tutta la legislazione vigente in materia di ordinamento degli enti locali – compreso il D.Lgs n. 77 del 1995: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" sicché costituisce una nuova fonte del diritto.

PRINCIPI DI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE NEGLI ENTI LOCALI

Gli artt. 150 e 151 del t.u. espongono i principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Dispongono che:

  • l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato estabilito dalle disposizioni di principio del t.u.;
  • gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
  • il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica,
di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati;
  1. i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi;
  2. i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  3. i risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio;
  4. al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
  5. il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

criteri ai quali si ispira l'ordinamento contabile degli enti locali?

 la riserva di legge a favore dello Stato in questa materia, ed il riferimento ai principi relativi ai bilanci delle amministrazioni pubbliche;

 la scelta, per la gestione, del metodo della programmazione (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, lettura dei documenti di bilancio per programmi);

 un'impostazione anche economica del bilancio;

 il rimando ai criteri generali cui deve essere ispirata l'attività amministrativa: efficacia dell'azione condotta.

IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Come s'è appena detto, il t.u. affida al regolamento di contabilità la disciplina contabile di ciascun ente locale. Più in particolare, il regolamento di contabilità:

 dà applicazione ai principi contabili stabiliti dal t.u., con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando

le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile, si stabilisce, in armonia con le disposizioni del t.u. stesso e delle altre leggi vigenti, le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile. Inoltre, si disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali. Si disciplina anche le segnalazioni obbligatorie ove si rilevino situazioni nell'andamento delle entrate e delle spese tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. Infine, si prevede l'istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di modesta entità. Per quanto concerne in generale le.

competenze in materia finanziaria e contabile, il t.u. demanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina dell'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria nonché, attraverso il proprio responsabile, la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa oltre che l'apposizione del visto di regolarità contabile come s'è appena detto.

L'approvazione del regolamento di contabilità avviene con deliberazione del Consiglio.

LE INNOVAZIONI CONTABILI

L'ordinamento contabile degli enti locali, successivamente confermato dal t.., ha presentato, negli ultimi anni, numerose innovazioni che possono essere così indicate:

  • l'esercizio provvisorio del bilancio è limitato a un periodo non superiore a due mesi;
  • scompare il capitolo come

Unità elementare del bilancio, sostituito nell'entrata dalla risorsa, e nella spesa dall'intervento per ciascun servizio. La modificazione prelude all'introduzione della contabilità economica, accorpando più capitoli in un'unica voce;

l'ammortamento dei beni diventa una componente della spesa, da iscriversi nell'apposito intervento di ciascun servizio, e non è più quindi una partita compensativa;

la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione che vengono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

il rendiconto comprende, accanto ai tradizionali conti del bilancio e del patrimonio, il conto economico per evidenziare i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Inoltre, il conto del patrimonio "valorizza" anche i beni demaniali.

l'istituto del dissesto,

Cioè l'impossibilità per l'ente di assolvere le proprie funzioni e rendere i servizi indispensabili. Fatte queste necessarie premesse, passiamo all'esame dei documenti contabili.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Anno finanziario

L'unità temporale della gestione degli enti locali è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Dopo quest'ultima data, non possono più effettuarsi accertamenti di entrata o impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Caratteristiche tipologiche e principi del bilancio

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo osservando principi di:

  • unità;
  • annualità;
  • universalità e integrità;
  • veridicità;
  • pareggio finanziario (perfetto equilibrio tra il totale delle entrate e il totale delle spese);
  • pubblicità.

(nell'ambito delle norme in materia di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, secondo forme da regolamentarsi nell'ambito degli statuti di ciascun ente locale).

Il principio della specificazione è deducibile dalla norma che prevede la struttura del bilancio - dove, come già detto, l'unità elementare non è più il capitolo bensì la risorsa per l'entrata, e l'intervento per la spesa. Il principio della veridicità si integra, nell'ordinamento degli enti locali, con quello dell'attendibilità da dimostrarsi con analisi e idonei parametri di riferimento.

Predisposizione del bilancio annuale di previsione

Compete alla Giunta la predisposizione di:

  • schema di bilancio annuale di previsione;
  • relazione previsionale e programmatica;
  • schema di bilancio pluriennale.

La Giunta presenta i documenti contabili al Consiglio, corredati degli allegati e dei pareri dell'organo di revisione.

appresentanti)

Collegio dei rappresentanti

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
163 pagine
43 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità pubblica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pagliarin Carola.