CONTABILITA’ DI STATO
CAPITOLO 1 – LE FONTI NORMATIVE DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA
CAPITOLO 2 – LA MANOVRA DI BILANCIO
CAPITOLO 3 – L’ESECUZIONE DEL BILANCIO
CAPITOLO 4 – IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
CAPITOLO 5 – LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
CAPITOLO 6 – IL SISTEMA DEI CONTROLLI (estensione online)
CAPITOLO 1 – LE FONTI NORMATIVE DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA
1.1 OGGETTO DI STUDIO DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA
Contabilità di Stato = insieme organico delle norme che disciplinano l’organizzazione finanziario-
contabile, la gestione patrimoniale, l’attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli
e la responsabilità degli amministratori della cosa pubblica.
1.2 LA CONTABILITA’ PUBBLICA E LA COSTITUZIONE
Principi costituzionali a fondamento della contabilità pubblica:
Art. 81 – principi fondamentali in materia di bilanci dello Stato
➢ Art. 100 – controlli della Corte dei conti
➢ Art. 103 – giurisdizione contabile della Corte dei conti
➢ Art. 119 – autonomia finanziaria ai Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
➢
1.2.1 L’art. 81 e il principio del pareggio di bilancio
Modificato dalla legge costituzionale 1/2012 (modificato anche artt. 97, 117, 119) che ha introdotto nella
Costituzione il principio del pareggio di bilancio.
Comma 1: l’equilibrio fra entrate e uscite al netto del ciclo
“Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”. Principio che si ispira alle vigenti regole europee
(Patto di stabilità) che adottano quale parametro di riferimento, un saldo al netto del ciclo e delle una
tantum. La menzione ad entrambe le fasi del ciclo economico introduce un criterio di compensazione
ciclica tra avanzi e disavanzi di bilancio. Questo comma indica un principio di gestione della politica
economica nazionale.
L. 243/2012 assevera che (art. 3, co. 2) il principio dell’equilibrio dei bilanci corrisponde all’obiettivo
di medio termine (OMT), ossia al valore del saldo strutturale (cioè corretto per il ciclo e al netto delle
misure una tantum) individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’UE e differenziato per
ogni Stato. Tale equilibrio (art. 3, co. 5) si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato in
sede di consuntivo nel primo semestre dell’esercizio successivo al quale si riferisce soddisfa almeno una
delle seguenti condizioni:
Risulta almeno pari all’obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal
➢ medesimo OMT inferiore a quello considerato significativo dall’ordinamento dell’UE (procedura
per i disavanzi eccessivi) e degli accordi internazionali (Fiscal compact), ossia non superiore allo
0.5% del PIL;
Assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine nei casi di
➢ eventi eccezionali e di scostamenti dall’obiettivo programmatico che danno luogo a meccanismi
di correzione, ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso di avvicinamento
inferiore a quello considerato significativo in sede comunitaria (fino a -0.5% rispetto
all’obiettivo).
Art. 14 L. 243/2012: l’equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da
finanziare e impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti nei documenti di
programmazione finanziaria e deve essere indicato nella legge di bilancio per ciascuno degli anni del
triennio di riferimento. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare
compatibili con il rispetto dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, inteso in termini di coerenza con
gli obiettivi di saldo del conto economico consolidato delle PA, volti ad assicurare il conseguimento
dell’OMT.
Definizioni art. 2 L. 243/2012:
Saldo netto da finanziare o da impiegare: risultato differenziale tra le entrate tributarie,
➢ extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e
le spese correnti e in conto capitale
Saldo del conto consolidato: indebitamento/accreditamento netto come definiti ai fini della
➢ procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell’UE
Gli artt. 119 e 97 Cost. e art. 9 e 13 L. 243/2012 obbligano anche i bilanci delle amministrazioni
pubbliche (PA) a rispettare il principio del pareggio di bilancio. Da notare la differenza tra l’art. 81 e gli
artt. 97 e 119 Cost. che assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in
relazione al complesso delle PA e alle autonomie territoriali: comune è l’obbligo di perseguire il pareggio
di bilancio ma solo allo Stato è riservata la possibilità di avere disavanzi nominali (quindi ricorrere
all’indebitamento) nelle fasi avverse del ciclo.
Comma 2: il ricorso all’indebitamento
“Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali”: 2 deroghe al divieto di indebitamento:
Deroga 1: legata a una fase negativa del ciclo economico secondo quanto affermato nel comma
➢ 1
Deroga 2: da considerarsi quale clausola di salvaguardia per evitare che l’introduzione di regole
➢ rigide che impediscano il ricorso all’indebitamento, limitando gli strumenti di reazione, sia
paralizzante al verificarsi di circostanze eccezionali.
Art. 6 L. 243/2012 (attuazione L. cost. 1/2012): eventi eccezionali che consentono il ricorso
all’indebitamento:
Periodi di grave recessione economica (relativi all’euro o all’intera UE);
➢ Eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, nonché calamità naturali con rilevanti
➢ ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
L. 243/2012: Procedura di autorizzazione all’indebitamento
Il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programmatico
per fronteggiare gli eventi eccezionali, sentita la Commissione europea, deve presentare al Parlamento:
Relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica;
➢ Richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le
➢ finalità a cui destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di
rientro verso l’obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi
eccezionali.
Art. 6, L. 243/2012: Impone un vincolo di destinazione delle risorse reperite sul mercato, ossia le finalità
indicate nella richiesta di autorizzazione al Parlamento.
Comma 3: la copertura finanziaria delle leggi
“Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”: Principio della
copertura finanziaria delle leggi.
“ogni” sostituisce “altra” che indicava “ogni legge diversa dalla legge di bilancio”
➢ “spese” è sostituito con “oneri” per affermare l’assimilazione delle “nuove o maggiori spese” alle
➢ “minori entrate” ai fini dell’applicazione delle procedure di verifica dell’impatto sui saldi di
finanza pubblica e di congruità dei mezzi di copertura
“provvede” definisce l’obbligo di reperimento dei mezzi di copertura
➢
Il comma esclude che possano emanarsi disposizioni che importino per l’erario oneri di più ampia
portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione precedente se non venga provveduto con legge anche
all’indicazione dei mezzi destinati alla copertura dei nuovi oneri. Ha lo scopo di salvaguardare la
coerenza delle indicazioni della legge di bilancio e la stabilità dei conti pubblici, quindi evitare
un’espansione irresponsabile della spesa pubblica. Alla copertura finanziaria delle leggi che comportino
nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, la L. 196/2009 dedica l’art. 17 a monte del quale essa è
determinata esclusivamente:
Mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’art. 18, restando
➢ precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia
l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per
provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali
Mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti
➢ dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa
Mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa
➢ Mediante modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori oneri di parte corrente
➢ attraverso l’uso dei proventi derivanti da entrate in conto capitale
Comma 4: la cadenza annuale del bilancio
“Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”:
stabilisce cadenza annuale della procedura di approvazione del bilancio e suddivisione dei ruoli fra
Governo e Parlamento nella predisposizione dei documenti finanziari e nella gestione del bilancio. Il
Governo (da cui dipende la PA) detiene in via esecutiva il potere di iniziativa legislativa in materia di
bilancio. Il Parlamento autorizza l’esecutivo a gestire su base annua l’ordinamento finanziario di entrata e
spesa. La legge di bilancio è lo strumento per vincolare l’attività delle PA al perseguimento degli obiettivi
individuati dal Parlamento, per legittimare il prelievo delle imposte e assicurare che i fondi pubblici
vengano erogati nel rispetto dei vincoli fissati dal Parlamento. Il voto parlamentare sul bilancio
costituisce uno dei principali momenti di verifica del rapporto fiduciario Parlamento-Governo e la
Costituzione vieta esplicitamente (art. 72 co. 4) che l’approvazione parlamentare possa avvenire anche
adottando la procedura più rapida dell’approvazione in commissione e richiede la procedura normale. La
legge di bilancio può essere assoggettata al sindacato di legittimità della Corte costituzionale ma non a
referendum abrogativo.
Comma 5: esercizio provvisorio
“L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi”: se il bilancio non viene approvato entro il 31.12, il Parlamento
concede al Governo l’esercizio provvisorio di bilancio. Questo comma ha una duplice finalità:
1. Assicurare la continuità dell’azione amministrativa (fondamento giuridico per la gestione delle
entrate/spese) con uno strumento legale che eviti la paralisi che la carenza di autorizzazione ad
assumere le spese e a realizzare le entrate comporterebbe nell’attività dello Stato per l’anno
successivo
2. Garantire il controllo preventivo del Parlamento sugli atti del Governo
Limiti dell’esercizio provvisorio:
Temporale: non può superare 4 mesi
➢ Vincolato a condizioni di necessità: evitare la paralisi finanziaria
➢ Possibile solo con legge: per consentire il controllo della Corte costituzionale
➢
Il Parlamento – organo deputato all’autorizzazione all’esercizio provvisorio – può anche revocarlo (forma
implicita o esplicita) prima della scadenza del termine previsto. La gestione provvisoria cessa
automaticamente con la definitiva approvazione della legge di bilancio.
Comma 6: la legge di contabilità
“Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta (maggioranza qualificata) dei componenti di
ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale”: norma approvata con L.
243/2012.
1.2.2 L’art. 97 e l’equilibrio di bilancio delle pubbliche amministrazioni
Fino alla L. cost. 1/2012, l’art. 97 sanciva il principio di buon andamento e imparzialità dell’azione
amministrativa. L’art. 2 della legge ha aggiunto un comma in base al quale le PA, in coerenza con
l’ordinamento europeo, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico
(assicurare nel tempo la sua solvibilità). Il comma 1 dell’art. 97 estende l’obbligo di equilibrio di bilancio a
tutte le PA.
Art. 13, L. 243/2012 disciplina di dettaglio:
Per le PA non territoriali che adottano la contabilità finanziaria, l’equilibrio si considera
➢ conseguito qualora, sia in sede di bilancio di previsione che di rendimento, si registri un saldo, in
termini di cassa e competenza, in pareggio o positivo, tra entrate finali e spese finali. Ai fini della
determinazione del saldo, l’avanzo di amministrazione può essere usato, nella misura di quanto
effettivamente realizzato, solo successivamente all’approvazione del rendiconto e nel rispetto di
condizioni/limiti imposti dalla legge dello Stato
Per le PA che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale, una apposita
➢ legge dello Stato deve fornire la definizione del principio dell’equilibrio di bilancio.
1.2.3 Articoli 100 e 103 e la Corte dei conti
Art. 100: principio cui devono uniformarsi le funzioni di controllo attribuite alla CC. Attribuisce alla CC il
potere di esercitare un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e un controllo
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e la CC partecipa al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti. La Costituzione assicura l’indipendenza della CC e dei componenti di fronte al
Governo e prevede un diretto collegamento della stessa con il Parlamento, al quale deve riferire sul
risultato del riscontro eseguito.
Art. 103: principio cui devono uniformarsi le funzioni giurisdizionali attribuite alla CC.
Art. 1, D. Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) definisce l’ambito della giurisdizione contabile: La
CC ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri
giudizi in materia di contabilità pubblica. Giudizi in materia pensionistica.
1.2.4 Enti territoriali: art. 119
Art. 117, co. 2, lett. e): dopo le modifiche della L. cost. 1/2012 attribuisce la materia armonizzazione
dei bilanci pubblici alla competenza esclusiva statale (prima competenza concorrente).
Art. 119, co. 1: Le Regioni/enti locali sono dotati di “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” da
esercitarsi (dopo la L. 1/2012) nel rispetto dell’equilibrio tra entrate e spese e nell’osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’UE.
Art. 119, co. 2: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno “risorse autonome rappresentate
da tributi ed entrate proprie; essi dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
proprio territorio. Per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un
fondo perequativo “senza vincoli di destinazione” (co. 3). Nel loro complesso tali risorse devono
consentire alle Regioni/altri enti locali di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”
(co. 4).
Art. 119, co.5: Al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di
rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o di
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare “risorse
aggiuntive” ed effettuare “interventi speciali” in favore “di determinati enti”: riconosce alle autonomie
territoriali un proprio patrimonio (attribuito secondo legge statale) e individua i limiti entro i quali gli essi
possono ricorrere all’indebitamento (consentito solo per finanziare spese di investimento e senza
alcuna garanzia dello Stato sui prestiti correnti).
L. cost. 1/2012, art. 119, co. 6: condizioni aggiuntive per l’indebitamento delle Autonomie territoriali:
contestuale definizione di piani di ammortamento e che “per il complesso degli enti di ciascuna Regione
sia rispettato l’equilibrio di bilancio”. Condizioni che confermano il rispetto del principio del pareggio su 2
diversi piani:
1. intertemporale, a livello del singolo ente (definendo il piano di ammortamento l’ente garantisce
l’equilibrio totale sul complesso del periodo dato)
2. interterritoriale (debito possibile solo se compensato dall’equilibrio dell’aggregato regionale di cui
l’ente fa parte).
La nuova disciplina trova attuazione negli artt. 9-12 della L. 243/2012 (come modificati dalla 164/2016).
Art. 9, co. 1: i bilanci delle Regioni e degli enti locali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate
finali (entrate correnti di tributarie, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in conto
capitale, entrate da riduzione attività finanziarie) e le spese finali (spese correnti, spese in conto capitale
e spese per incremento di attività finanziarie).
1.3 LE PRINCIPALI NORME IN MATERIA DI CONTABILITA’ PUBBLICA
1.3.1 La legge 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica
L. 196/2009 (modificata da D. Lgs. 116/2018): norma fondamentale per contabilità e finanza pubblica che
detta i contenuti e tempistica dei principali documenti di finanza pubblica, fissa i principi per
l’armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni/enti locali/enti pubblici e individua i principi contabili
generali.
Tempi e modi della programmazione finanziaria:
DEF – Documento di Economia e Finanza: documento di programmazion
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