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GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI E DELLE REGIONI
In seguito alla riforma costituzionale del 2001 del titolo V della Costituzione, sono state
apportate modifiche per quanto riguarda i rapporti fra Stato, Regioni e Enti locali, oltre ai
poteri e alle competenze di ciascuno. L’art 119 stabilisce che i Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei
vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’UE.
Possono stabilire e applicare tributi e entrate propri, in armonia con la Costituzione,
disponendo di compartecipazioni al gettito erariale riferibile al loro territorio.
A tutela dei territori con minore capacità fiscale per abitante, lo Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione; inoltre per promuovere lo sviluppo economico,
la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l’esercizio dei diritti della persona, lo Stato destina risorse aggiuntive e effettua
interventi speciali in favore di determinati Enti territoriali.
Ogni ente territoriale ha un proprio patrimonio attribuito secondo principi generali definiti
dalla legge statale: è prevista la possibilità di ampliare le proprie risorse ricorrendo
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento e escludendo ogni garanzia da
parte dello Stato.
L’art 97 Cost stabilisce che “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento
europeo, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
La legge costituzionale n1 del 2012 ha modificato l’art 117 Cost aggiungendo fra le
materie di competenza esclusiva dello Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici (prima
era di competenza concorrente Stato- Regioni): “ lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie: … moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della
concorrenza, sistema valutario, armonizzazione dei bilanci pubblici,..”
A proposito della gestione finanziaria degli enti locali e regioni, la legge n.243 del 24
Dicembre 2012 “disposizioni per l’attuazione del principio di pareggio di bilancio ai sensi
dell’art.81 cost” ha stabilito:
- all’art.9 l’equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, specificando che un bilancio
è da considerarsi in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, si
registra un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, sia tra le entrate finali
e le spese finali, sia tra le entrate correnti e le spese correnti. Qualora si registri un saldo
negativo, l’ente deve adottare misure di correzione tali da assumerne il recupero entro il
triennio successivo. Eventuali saldi positivi sono destinati all’estinzione del debito maturato
dall’ente: con legge lo Stato definisce le sanzioni da applicare agli enti in caso di mancato
conseguimento dell’equilibrio gestionale.
- all’art.10 disciplina il ricorso all’indebitamento da parte degli enti, stabilendo che è
consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento; inoltre deve essere
redatto un piano di ammortamento che evidenzia gli effetti di tale debito negli esercizi
futuri e le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
- all’art.11 disciplina il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle
funzioni fondamentali, riguardanti i diritti civili e sociali, nelle fasi avverse del ciclo
economico o al verificarsi di eventi eccezionali, istituendo un fondo straordinario gestito dal
ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è ripartito tra gli enti con decreto del Pres
del Cons dei Ministri dopo aver consultato la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica.
- all’art.12 stabilisce che gli enti concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del
complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello
Stato, che determina a misura del contributo di ciascun ente al fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato.
LEGGE N.42 DEL 05 MAGGIO 2009
Legge delega in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art.119 cost
Con la legge n.42 del 2009 si affida (delega) al governo il compito di attuare il contenuto di
tale legge. La presente legge costituisce attuazione dell’art.119 Cost, assicurando
autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali, garantendo i principi di solidarietà e di
coesione sociale, in modo da garantire la loro massima responsabilizzazione e
trasparenza. A tal fine la presente legge reca disposizioni volte a stabilire i principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, istituisce il
fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, disciplina
l’utilizzazione delle risorse aggiuntive, perseguendo lo sviluppo delle aree sottosviluppate
nella prospettiva del superamento delle differenze economiche del paese (es.Nord/Sud).
Per attuare questa legge delega il Governo ha emanato numerosi decreti, in particolare
riguardanti l’attribuzione agli enti territoriali di un proprio patrimonio (federalismo
demaniale), disposizioni relative alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
degli enti territoriali e del settore sanitario, disposizioni relative a risorse aggiuntive e
interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, e disposizioni
riguardanti i meccanismi sanzionatori e premiali.
In particolare il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 riguarda disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e
dei loro organi, elencando i principi generali o postulati di bilancio.
CAP 5
bilancio consolidato pag 115
CAPITOLO 6
1) I CONTRATTI PUBBLICI
Per provvedere alla realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse assegnati
dall’ordinamento, gli enti pubblici hanno necessità di disporre di risorse materiali (beni e
servizi) che acquisiscono rivolgendosi all’esterno della propria organizzazione.
Le pubbliche amministrazioni in linea di principio per acquisire le risorse necessarie
utilizzano lo strumento dei contratti (veste privatistica, paritaria) tuttavia possono utilizzare
anche provvedimenti unilaterali di natura autoritativa (espropriazione e requisizione,
modalità marginali).
Gli enti pubblici possono fornire un servizio alla collettività ricorrendo all’esternalizzazione
(cioè a soggetti esterni, cd. OUTSOURCING) o attraverso la gestione diretta
(autoproduzione di beni e servizi da parte dell’ente stesso). Il principio generale stabilisce
che gli enti pubblici possono utilizzare risorse esterne, attraverso lo strumento
contrattuale, solo per far fronte ad esigenze che non è possibile soddisfare con le proprie
strutture. Fra queste due ipotesi esistono soluzioni intermedie come:
- i contratti di partenariato pubblico privato “istituzionalizzato” che implica la creazione di
un’entità che ha il compito di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio, secondo il
modello della società mista;
-l’ in house providing che consiste nell’affidamento diretto a società interamente
partecipate e controllate, tanto da poter essere considerate una derivazione
dell’amministrazione.
Lo strumento ordinario al quale le amministrazioni ricorrono per l’approvvigionamento di
beni e di servizi è rappresentato dai contratti di diritto privato.
Tuttavia l’amministrazione contraente, in quanto soggetto pubblico affidatario di interessi
generali, anche quando conclude contratti di diritto privato, non cessa di mantenere,
rispetto ai comuni operatori una posizione differenziata soprattutto riguardo a una serie di
vincoli relativi ai fini da perseguire e alla scelta della controparte privata. Infatti i contratti in
cui è parte una pubblica amministrazione sono chiamati contratti ad evidenza pubblica.
Essi costituiscono una fattispecie complessa, formata da 2 fasi: la prima (fase
procedimentale che precede la conclusione del contratto) in cui prevale il regime
pubblicistico, la seconda (fase negoziale che riguarda essenzialmente la stipulazione e
l’esecuzione del contratto) è soggetta alle regole di diritto privato.
Le amministrazioni sono dotate di capacità negoziale generale, cioè possono concludere
qualsiasi contratto (anche contratti atipici e misti) alla sola condizione che essi
corrispondano alle finalità istituzionali.
Il Ministero dell’economia ha il compito di promuovere aggregazioni di enti per elaborare
strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto: per
fare ciò si avvale della CONSIP spa, interamente posseduta dallo Stato, alla quale è stato
affidato il compito di stipulare le convenzioni generali per l’acquisto di beni e servizi. I
singoli contratti di fornitura vengono conclusi tra ciascuna amministrazione pubblica e
l’impresa convenzionata con la CONSIP.
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
Contabilità pubblica e disciplina comunitaria
L’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni è caratterizzata da una pluralità di
fonti normative sia generali che particolari. Fra le normative generali troviamo la legge e il
regolamento di contabilità generale dello Stato (cioè il sistema della contabilità
pubblica), il codice civile (art 1321 e ss.) e la legge 241/90 sul procedimento
amministrativo che, insieme, completano il codice dei contratti pubblici relativo ai
lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006). Tra le normative
particolari troviamo le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie nei diversi
settori, disposizioni relative alla disciplina antimafia e agli acquisti tramite le convenzioni
con la CONSIP.
L’intervento comunitario nel settore dei contratti pubblici ha riguardato l’attuazione dei
principi di libera concorrenza, libertà di circolazione, libertà di stabilimento, parità di
trattamento con la conseguenza che la disciplina comunitaria degli appalti riguarda solo le
fasi del procedimento contrattuale relative alla scelta del privato contraente, e non si
estende alla fase dell’esecuzione che resta perciò regolata dal diritto interno.
Il codice dei contratti pubblici
E’ la fonte legislativa più importante nella materia contrattuale e accorpa in un unico
documento la disciplina nazionale, di derivazione comunitaria, dei contratti pubblici, pur
mantenendo regimi in parte differenziati per le diverse