Il libro mastro (general ledger)
Il libro mastro è costituito dall’insieme dei conti che compongono il sistema di
scritture adottato dall’azienda. Il piano dei conti organizza e raggruppa i conti in
classi e sottoclassi. Il piano dei conti è strutturato nelle quattro macroclassi di valori
costituiti da:
1. Attività (assets);
2. Passività (liabilities);
3. Patrimonio netto (equity);
4. Costi (expenses);
5. Ricavi (revenue).
Al termine dell’esercizio, i valori risultanti dalla contabilità generale, (valori di conto)
dovranno essere rettificati affinchè possano rappresentare il reddito d’esercizio e il
patrimonio di funzionamento (valori di bilancio).
Le scritture di assestamento (adjustments)
Le scritture di assestamento sono le scritture di fine esercizio che modificano, con
operazioni di storno e di integrazione, i “dati grezzi” desunti dalla contabilità
generale, permettendo di determinare il risultato economico d’esercizio e il
patrimonio di funzionamento. È necessario ricordare che:
1. Non tutti i costi e i ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nell’esercizio sono di competenza economica dello stesso;
2. Non tutti i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio hanno avuto
manifestazione finanziaria nel medesimo periodo.
Le scritture di assestamento si articolano in tre tipi:
1. Scritture di integrazione: aggiungono quei componenti positivi e negativi di
reddito che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria;
2. Scritture di rettifica: stornano quei componenti positivi e negativi di reddito
che non sono di competenza dello stesso;
3. Scritture di ammortamento: imputano all’esercizio le quote di costi pluriennali
considerate di competenza.
I principi di redazione
I principi che informano la redazione del bilancio sono collocati su tre livelli
rappresentabili in modo gerarchico come segue:
1. Al primo livello vi sono le clausole generali;
2. Al secondo livello vi sono i postulati di bilancio,
3. Al terzo livello vi sono i criteri di valutazione.
La clausola generale
L’articolo 2423, al comma 2 fissa la clausola generale, ovvero la finalità primaria del
bilancio d’esercizio. Con questo comma vengono fissati i due principi fondamentali:
1. Chiarezza;
2. Rappresentazione veritiera e corretta.
La chiarezza
Il principio della chiarezza presenta diverse sfaccettature. Può essere inteso come:
A. L’intellegibilità dell’informativa societaria a soddisfare le più ampie finalità
consecutive attribuite al bilancio;
B. L’adeguatezza dell’informativa societaria a soddisfare le più ampie finalità
conoscitive attribuite al bilancio.
Nella sostanza un bilancio può ritenersi redatto con chiarezza quando i dati sono
esposti in modo comprensibile per il lettore. Tale principio si traduce nelle seguenti
norme specifiche:
a) Obbligo di rispettare gli schemi di bilancio stabiliti dal codice civile;
b) Divieto di raggruppamento voci che possono ridurre la comprensibilità del
bilancio;
c) Divieti di compensi di partite, nel senso che non vanno operate compensazioni
tra valori di bilancio di segno opposto a meno che questo non sia
espressamente consentito.
La rappresentanza veritiera e corretta
Il principio della rappresentazione veritiera e corretta corrisponde alla definizione
della tradizione anglosassone del true and fair view. La nozione di verità assume un
valore diverso in funzione del tipo di valori ai quali ci si riferisce:
a) Quantità economiche certe (o quantità misura);
b) Quantità economiche stimate (o astratte).
Un bilancio si ritiene in linea di principio corretto se è redatto in conformità al set (o
insieme) di principi contabili applicabili. L’articolo 2423 stabilisce altri tre principi:
1. L’obbligo di fornire informazioni integrative e complementari laddove si
rendano necessarie;
2. L’obbligo di deroghe a specifiche disposizioni di legge qualora la loro
applicazione risulti incompatibile con la finalità di fornire la rappresentazione
veritiera e corretta;
3. Il bilancio va redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della
nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
I postulati di bilancio
L’articolo 2423-bis riposta i principi di bilancio. Meglio noti come postulati di
bilancio
La prudenza
Il codice civile dispone che la valutazione delle voci sia effettuata secondo prudenza.
Quindi:
1. La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza;
2. Si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
3. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche
se sconosciuti dopo la chiusura di questo.
Sono applicazioni del principio della prudenza:
a) L’accantonamento di quote ai fondi rischi e oneri di futura manifestazione;
b) La non imputazione e conto economico, ma tra le poste del patrimonio netto
degli utili derivanti dalla deroga “per casi eccezionali”.
Prospettiva della continuità aziendale (going concern)
Questo principio rende esplicita l’ipotesi su cui si fonda tutto il processo valutativo:
l’unitarietà della gestione aziendale nel tempo.
Prevalenza della sostanza sulla forma
Ai fini della rappresentazione sostanziale assume un ruolo fondamentale la
segmentazione degli effetti derivanti da un contratto o da più contratti.
Principio della realizzazione degli utili
Secondo questo principio nel conto economico si possono indicare gli utili, intesi
come componenti positivi di reddito, solo quando essi possono considerarsi realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio. Si vuole in tal modo rafforzare il principio della
prudenza.
Il principio della competenza
Il principio della competenza economica richiede di attribuire al conto economico di
un determinato esercizio i costi e i ricavi indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria. I ricavi devono essere riconosciuti quando si verificano
queste due condizioni:
1. Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
2. Lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non
solo formale del titolo di proprietà.
I costi sono di competenza dell’esercizio in cui trovano la propria integrazione nei
ricavi che sono ad essi correlati. Tale correlazione si realizza:
1. Per associazione di corso-effetto tra costi e ricavi in modo analitico e diretto o
indiretto con riferimento a particolari flussi di costi;
2. Per ripartizione dell’utilità pluriennale su basi razionale e sistematica;
3. Per imputazione diretta dei costi al conto economico o perché associati al
tempo o perché non presentano più alcuna residua attività o funzionalità.
Principio della valutazione separata delle voci di bilancio
Questo principio mira ad evitare compensazioni tra valutazioni cumulative di segno
opposto, in contrasto col principio dell’asimmetria negativa delle valutazioni.
Principio della continuità di applicazione dei criteri di valutazione
Il codice civile impone anche che i criteri di valutazione non possano essere
modificati da un esercizio all’altro.
La finalità del bilancio
L’utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali rappresenta la finalità
principale dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Deve essere
redatto un bilancio a carattere generale che soddisfa un’esigenza di comune
informazione per una grande varietà di utilizzatori (investitori, dipendenti,
finanziatori, fornitori, clienti, governi e le loro istituzioni, pubblico). Le esigenze
informative degli investitori sono al rimo posto nella gerarchia dei possibili
utilizzatori, poiché valutando la performance aziendale, potranno decidere se
incrementare, mantenere o liquidare il loro investimento.
Nei principi di redazione del bilancio troviamo gli assunti fondamentali (basic
assumptions) che presentano:
1. Impresa in funzionamento (going concern);
2. Competenza economica (accrual basis).
Abbiamo anche le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (qualitative
characteristics):
1. Comprensibilità (understandability);
2. Significativa (relevance);
3. Attendibilità (reliability). L’attendibilità è specificata dai seguenti principi:
Rappresentazione fedele (faithful presentation);
Prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form);
Neutralità (neutrality);
Prudenza (prudence);
Completezza (completeness).
4. Comparabilità (comparability).
Le immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali rappresentano beni strumentali di suo durevole le cui
utilità economica si estende oltre i limiti dell’esercizio amministrativo. Sono
strumenti di produzione del reddito chi non rappresentano però né beni di per se
destinati alla vendita né beni destinati a trasformarsi in senso fisico in prodotti
dell’impresa. Le immobilizzazioni materiali sono perciò costituite da fattori
produttivi che concorrono alla produzione di più periodi. La rilevazione in bilancio di
un’immobilizzazione materiale come attività avviene al trasferimento della proprietà
del bene se acquisito a titolo oneroso e gratuito.
La rilevazione iniziale
I valori originari delle immobilizzazioni materiali da iscrivere in bilancio dipendono
dalla modalità di acquisizione:
1. Acquisto sul mercato;
2. Produzione interna;
3. Acquisizione a titolo gratuito;
4. Permuta.
Acquisto sul mercato
L’acquisto si considera avvenuto:
1. Per i beni mobili con la consegna o con la spedizione del bene;
2. Per i beni immobili con la data di stipulazione del contratto.
La determinazione del costo è soggetta a stime volte a determinare analiticamente il
costo del bene ottenuto. Tale costo comprende tutti quei costi relativi alle costruzioni
che l’impresa ha sostenuto fino a quando l’immobilizzazione può essere utilizzata.
Si comprendono:
1. Costi diretti;
2. Costi indiretti;
3. Oneri finanziari.
La somma di tutti i costi individua il costo complessivo. La determinazione del costo
dell’immobilizzazione materiale realizzate in economia si attua avvalendosi della
contabilità analitica.
Acquisizione a titolo gratuito
Nel caso di un’immobilizzazione materiale acquisita a titolo gratuito la
determinazione del costo di iscrizione deve essere effettuata prendendo a riferimento
il presumibile valore di mercato del bene alla data di acquisizione. Le
immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito dev