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Il D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 ha previsto restrizioni alla distribuzione degli
18
utili derivanti dalle valutazioni al fair value; infatti, tali utili devono essere accantonati in una
riserva indisponibile fino al momento del realizzo dello strumento finanziario che,
generalmente, avverrà con la cessione, oppure con l’ammortamento dell’attività oggetto
della rivalutazione. Lo stesso discorso vale per le riserve di patrimonio netto costituite e
movimentate direttamente in contropartita alla valutazione al fair value di strumenti
finanziari e altre attività .
19
Nel caso in cui gli utili di esercizio siano di importo inferiore a quello delle
plusvalenze, la riserva deve essere integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili
disponibili, oppure, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
Le riserve di patrimonio netto costituite con utili di esercizio accantonati in seguito
all’applicazione del fair value e quelle costituite direttamente con tale metodologia di
valutazione non sono disponibili per l’imputazione a capitale.
Infine, l’incremento patrimoniale dovuto all’iscrizione delle attività materiali al fair
value, quale alternativa al costo, è imputato a capitale o a una specifica riserva. Se tale
riserva è utilizzata a copertura di perdite, non possono essere distribuiti gli utili se la stessa
non è successivamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente con apposita
delibera dell’assemblea straordinaria.
Il Fair Value nella prassi contabile internazionale e nazionale
1.4. .
Nei principi contabili internazionali il concetto di fair value si è gradualmente
affermato nel tempo, assumendo un ruolo sempre più rilevante nella valutazione delle
poste di bilancio; infatti, da semplice strumento informativo, in sede di redazione della nota
18 Tale decreto ha esteso l’ambito di applicazione del Regolamento comunitario 1606/2002 ai bilanci di esercizio e
consolidati delle società quotate, delle società emittenti gli strumenti finanziari diffusi fra il pubblico, delle banche, ai
bilanci consolidati delle assicurazioni quotate e non, nonché ai loro bilanci di esercizio, ma solo se non redigono il
bilancio consolidato e ad altre società diverse da quelle sopra elencate.
19 Si tratta della valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, ma anche di altre attività (per es.
immobilizzazioni materiali valutate, in base allo IAS 16, utilizzando il “modello della rideterminazione”, ovvero rivalutate).
integrativa e della relazione sulla gestione, il criterio è stato introdotto nel processo di
valutazione, comportando significative variazioni della rappresentazione del capitale e del
reddito.
I campi maggiormente interessati all’applicazione del fair value sono quelli
finanziario e immobiliare, senza trascurare i prodotti agricoli, i beni intangibili e i beni
ricompresi in operazioni di fusione e acquisizione.
Nell’ambito della prassi contabile internazionale il fair value è utilizzato nella
valutazione: degli immobili, impianti e macchinari (IAS 16 – Property, plant and
- equipment) ;
20
delle immobilizzazioni immateriali (IAS 38 – Intangible assets) ;
21
- degli strumenti finanziari (IAS 32 – Financial Instruments: disclosure
-
and presentation; IAS 39 – Financial Instruments: recognition and
measurement; IFRS 7 e 9 – Financial Instruments) ;
22
degli immobili detenuti a scopo di investimento(IAS 40 – Investment
-
Property) ;
23
dei prodotti, delle attività agricole e dell’allevamento del bestiame (IAS
-
41 – Agricolture) ;
24
delle aggregazioni di imprese (IFRS 3 – Business combinations) ;
25
-
20 Successivamente alla rilevazione iniziale, gli immobili, gli impianti e i macchinari devono essere iscritti al fair value
(dedotti ammortamenti e perdite durevoli di valore). La rivalutazione deve essere effettuata per tutti gli elementi
appartenenti alla medesima classe di immobilizzazioni.
21 Dopo la rilevazione iniziale le immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte al fair value (dedotti ammortamenti
e svalutazioni cumulate), ma solo se il Fair Value è determinato con riferimento ad un mercato attivo. La rivalutazione
deve essere effettuata per tutti gli elementi appartenenti alla medesima classe di immobilizzazioni, salvo che non esista
un mercato attivo.
22 Successivamente alla rilevazione iniziale devono essere valutati al fair value: i derivati non di copertura; le attività e
passività detenute con finalità di negoziazione; le attività disponibili per la vendita; le azioni in controllate e collegate
destinate alla vendita entro 12 mesi (salvo il caso in cui il Fair Value delle azioni non possa essere attendibilmente
determinato).
23 Gli immobili detenuti a scopo di investimento possono essere valutati al fair value.
24 Tutti i prodotti delle attività agricole e dell’allevamento del bestiame devono essere valutati al fair value (dedotti i costi
da sostenere fino alla vendita) e sempre che il fair value possa essere determinato in modo attendibile.
delle attività non correnti possedute per la vendita e la dismissione (IFRS
-
5) .
26
E’ importante sottolineare la discordanza tra la prassi contabile internazionale e
quella nazionale per quanto riguarda la valutazione delle immobilizzazioni materiali e
immateriali. Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali, il codice civile e i principi
contabili nazionali stabiliscono come criterio generale di valutazione quello del costo .
27
A quest’unico criterio previsto dal codice civile, gli IAS contrappongono due diversi
metodi di valutazione:
il metodo del costo, in base al quale le immobilizzazioni materiali
-
vengono valutate al costo, ammortizzato durante la vita utile del bene, nel
caso in cui essa sia limitata nel tempo, ed eventualmente ridotto per tener
conto di perdite durevoli di valore;
il metodo della rideterminazione al fair value, in base al quale il valore delle
- immobilizzazioni materiali può essere rideterminato ogni anno tenendo conto
del loro valore di mercato.
La differenza sostanziale tra il codice civile e gli IAS sta nel fatto che il primo
prevede come unico criterio di valutazione ammissibile quello del costo, mentre i principi
25 L’IFRS 3 ha sostituito lo IAS 22, concernente le aggregazioni di imprese, che comprendono operazioni quali
acquisizioni, fusioni e conferimenti di rami d’azienda. Nella prima pubblicazione del 2004, l’IFRS 3 disponeva che tutte le
aggregazioni di imprese erano da contabilizzare con il metodo dell’acquisto (purchase method) e successivamente la
rideterminazione di tutti gli elementi al fair value. L’acquirente, pertanto, doveva rilevare le attività, le passività e le
passività potenziali identificabili del soggetto acquisito, ai relativi fair value alla data di acquisizione e rilevare, inoltre,
l’avviamento che, invece di essere ammortizzato, veniva successivamente sottoposto ad una verifica (Impairment Test)
per valutare la riduzione di valore.
Nel 2005, lo IASB ha stabilito una nuova versione dell’IFRS 3, introducendo il criterio del “full goodwill” nella
contabilizzazione delle acquisizioni di imprese. Tale criterio comporta l’iscrizione nel bilancio consolidato del soggetto
che acquisisce il controllo sia del goodwill di pertinenza di gruppo, sia di quello di terzi. Viene introdotto un nuovo
principio (l’acquisition method – metodo dell’acquisizione), per cui l’avviamento rappresenta la differenza fra il fair value
della società acquisita nella sua interezza e quello dei suoi assets (mentre secondo il purchase method l’avviamento è la
differenza tra il costo di acquisizione e il fair value delle attività nette acquisite).
26 Tali attività devono essere valutate al minore tra il valore contabile e il fair value, al netto dei costi di vendita.
27 L’art. 2426 c.c. e il principio contabile nazionale n. 16 stabiliscono che:
- “a) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi
al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri
possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
- b) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve
essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di
utilizzazione;
- c) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i due punti precedenti, deve essere iscritta a tale minor valore; questo non
può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”.
internazionali (IAS 16), accanto al criterio del costo ammettono, ma non impongono,
anche la valutazione al fair value, che si configura, pertanto, come criterio aggiuntivo.
Riguardo alle immobilizzazioni immateriali, il discorso è analogo; infatti, il codice
civile e il principio contabile nazionale n. 24 prevedono come unico criterio di valutazione
quello del costo, mentre lo IAS 38 , come già detto in tema di immobilizzazioni materiali,
28
consente di impiegare, in aggiunta al costo, il criterio del fair value.
Anche per quanto attiene agli strumenti finanziari, possiamo notare la discordanza
tra i criteri di valutazione fissati dalla prassi contabile internazionale e quelli stabiliti dal
nostro codice civile. Più precisamente, lo IAS 39 dispone che gli strumenti finanziari
vengano iscritti in bilancio inizialmente al costo di acquisto o al fair value del corrispettivo
dato o ricevuto. Successivamente, i criteri di valutazione variano in base alla destinazione
degli strumenti finanziari. Relativamente agli strumenti finanziari finalizzati alla
negoziazione e quindi non di copertura, lo IAS 39 prevede che essi siano valorizzati al fair
value. Le variazioni del fair value vanno imputate al conto economico.
L’art. 2426 c.c., punto 9) e il principio contabile n. 24, al contrario, stabiliscono che:
“le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato, se minore”.
Infine, mi sembra importante ricordare che il criterio del fair value ha risentito delle
conseguenze della grave crisi finanziaria mondiale della seconda met&