IL FAIR VALUE
Origine
1.1. .
L’origine del fair value è rintracciabile nella dottrina economica anglosassone, pur se
rimase per lungo tempo una mera formulazione teorica, frammentaria e incompleta, non
trovando larga applicazione e consenso nella prassi contabile.
A partire dal 2001, il dibattito sull’adozione del criterio del fair value nella valutazione delle
poste contabili ha assunto valenza sempre crescente, mettendo in discussione la
supremazia del tradizionale criterio del costo storico.
L’affermazione del fair value è collegata, da un lato, al processo di armonizzazione
normativa, alla base della creazione di un’area economica europea omogenea, unito alla
forte richiesta di trasparenza e di comparabilità in materia di redazione dei bilanci e,
dall’altro lato, alla volontà degli stakeholders di ottenere informazioni aggiornate sul valore
dei beni aziendali.
I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) hanno previsto l’adozione del fair value nella
1
valutazione di un numero sempre crescente di voci dell’attivo e del passivo, imputando al
conto economico le variazioni intervenute. Il fair value può essere inteso come: “il
corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una
libera transazione tra parti consapevoli e disponibili” .
2
Una conseguenza dell’affermazione di questo nuovo criterio di valutazione è la
progressiva tendenza ad abbandonare la contabilità al costo storico per passare alla
cosiddetta Fair Value Accounting, che determina una significativa volatilità delle poste
dello stato patrimoniale e, sempre più spesso, del risultato di periodo, a seguito della
rilevazione degli utili non realizzati . Tale volatilità è dovuta al fatto che i dati esposti con il
3
1 IAS è l’acronimo di INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS, ovvero i principi contabili internazionali emanati
dallo IASC (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE) fin dal 1973. Dal 2000 lo IASC ha modificato
la propria denominazione in IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD). I principi contabili emanati
dal “vecchio” IASC mantengono tuttora l’originaria denominazione di IAS; i principi approvati dal 2001 dallo IASB
assumono invece la nuova denominazione di IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS).
2 CONFALONIERI M., Alcune riflessioni sul fair value, “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, 2009, p.
412.
3 Si veda, fra gli altri, PIZZO M., Il “Fair Value” nel bilancio d’esercizio, Padova, Cedam, 2000, p.2.
fair value si modificano ad ogni chiusura di bilancio, in seguito alle oscillazioni delle
quotazioni di mercato.
L’importanza di una focalizzazione sulla Fair Value Accounting è resa palese da almeno
tre fattori: la particolare enfasi rivolta a tale criterio valutativo dalla migliore prassi
-
contabile internazionale, ovvero dai principi contabili emanati dallo IASC;
la convergenza della prassi contabile verso l’adozione dei principi
-
contabili internazionali e, in particolare, del fair value;
le recenti dinamiche e tendenze dei mercati finanziari regolamentati e
-
dei sistemi economici occidentali, che hanno portato ad una maggiore
attenzione alla trasparenza e completezza dell’informativa contabile delle
imprese, soprattutto se quotate a livello internazionale.
L’avvento del fair value, quale legittimo criterio di valutazione di bilancio,
rappresenta un aspetto determinante di quella ricerca di “eccellenza informativa” che ha
assunto una sempre maggiore rilevanza sullo scenario internazionale attuale,
contraddistinto dalla crescente globalizzazione dei mercati e competizione tra le imprese,
nonché dalla rapidità della circolazione informativa.
L’introduzione del principio del fair value e l’apertura del legislatore, prima
comunitario e poi nazionale, al suo impiego nel bilancio di esercizio e consolidato
appaiono segnali importanti di un cambiamento in atto orientato, da un lato,
all’armonizzazione delle prassi contabili su scala internazionale e, dall’altro, ad una
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, caratterizzata
dai connotati dell’attualità, completezza, chiarezza ed effettività.
Nella prassi internazionale il fair value costituisce un trattamento valutativo di
riferimento nella stima di attività e passività finanziarie.
L’importanza del fair value va colta con riferimento al contesto in cui tale criterio di
valutazione viene ad essere utilizzato.
Nel quadro di mercati finanziari sempre più globalizzati le aspettative fondamentali
nei confronti di un sistema di principi contabili vertono essenzialmente su tre punti:
la possibilità di utilizzare con immediatezza le informazioni offerte dal
-
bilancio per assumere decisioni di investimento o di disinvestimento;
la trasparenza sull’andamento delle imprese e dei risultati della
-
gestione;
la comparabilità delle informazioni disponibili dalla lettura del bilancio.
-
Il criterio del fair value risponde in modo particolarmente efficiente a quasi tutte le
aspettative di mercato. In particolare, tale valutazione consente di ottenere la misura del
flusso di reddito coerente con un patrimonio valutato secondo il sistema di prezzi relativi in
cui l’impresa si trova ad operare alla data del bilancio.
La valutazione al fair value consente inoltre di apprezzare la qualità della gestione
degli amministratori, valutando, tra l’altro, se e in che misura, gli stessi amministratori
sappiano cogliere le opportunità finanziarie espresse dal mercato in termini di capacità di
sfruttare l’andamento dei prezzi, dei tassi di cambio e dei tassi d’interesse .
4
La necessità di impiegare anche nei bilanci comunitari un principio valutativo sorto
in ambiente anglosassone deriva soprattutto dal crescente sviluppo ed impiego di
strumenti finanziari innovativi e dall’inadeguatezza delle tradizionali modalità di valutazione
a rappresentare le grandezze di capitale e il reddito di periodo.
Il ruolo specifico che il criterio del fair value viene ad assumere nel sistema
dell’ordinamento contabile europeo è dunque lo stesso che, nel contesto tradizionale, era
proprio del criterio del costo storico, con il quale esso compete e sul quale esso tende oggi
a prevalere: si tratta cioè di un criterio di valutazione, subordinato alla clausola generale
della chiarezza, verità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonché del risultato economico dell’esercizio (true and fair view) e
agli stessi principi di redazione del bilancio.
. Significato.
1.2 Il
ricorso al fair value, nonostante la recente diffusione, è stato proposto agli inizi degli anni
settanta.
4 ROSATI A., Il recepimento dei principi contabili internazionali: impatti sulla normativa per la regolamentazione dei
mercati, intervento al convegno:” L’adozione dei principi contabili internazionali e il bilancio delle banche: il progetto IAS-
ABI”, Roma, 28 ottobre 2002.
Un primo riferimento è ravvisabile nello statement n. 4 dell’Accounting Principles
Board dell’A.I.C.P.A. , che lo definisce come “l’importo di denaro da scambiare se le attività
5
fossero ricevute in transazioni monetarie, oppure la misura approssimativa dei prezzi di
scambio in trasferimenti nei quali il denaro o suoi equivalenti risultino assenti.”
In base a tale definizione, l’impiego del criterio del fair value è limitato alle seguenti
ipotesi: scambio di risorse non monetarie tra entità diverse, a condizioni di
-
reciprocità o meno (per es. donazioni, eredità, contributi in natura);
acquisto di un insieme di attività con valutazione di sintesi. In questo
-
caso, il prezzo pagato esprime il valore totale dell’oggetto complesso
della transazione e il fair value è utilizzato per trasformare il prezzo
unitario nei valori delle singole attività;
acquisizione di azienda mediante emissione di titoli azionari;
- aumento di capitale effettuato mediante apporti in natura.
-
Emerge, pertanto, il ruolo sussidiario ed eventuale del criterio del fair value,
associato soltanto a situazioni prive di misurazione monetaria diretta.
In pratica, esso è considerato applicabile solo dove lo scambio di beni o servizi
avvenga, ma questi ultimi non siano misurabili monetariamente.
La definizione data di fair value presuppone la sua coincidenza con il valore di
mercato. Inoltre, emerge come il criterio risulti prerogativa delle sole attività e non sia
prevista alcuna estensione alle passività.
Le caratteristiche evidenziate si riscontrano anche in successive posizioni dell’
A.I.C.P.A., nelle quali cominciano ad emergere alcune novità:
il possibile ricorso per la sua determinazione a criteri alternativi
-
rispetto al valore di mercato;
il riconoscimento, in alcuni casi, di utili o perdite derivanti da uno
-
scambio non monetario;
5 L’ acronimo A.I.C.P.A. sta per “American Institute of Certified Public Accountants”. Si tratta dell’organizzazione
professionale nazionale dei Dottori Commercialisti (CPA) negli Stati Uniti, fondata nel 1887.
il ricorso al fair value non risulta più circoscritto alle sole attività, ma
-
viene esteso anche alle passività.
Il fair value assume un ruolo assai rilevante nell’ambito dei principi contabili
internazionali. Esso è un concetto sostanzialmente nuovo per il nostro Paese.
La tendenza in atto di abbandonare progressivamente il modello contabile basato
sul costo storico per adottare quello del fair value ne impone un’attenta analisi.
Un primo passo da compiere è quello di inquadrare tale termine dal punto di vista
concettuale.
L’espressione fair value è caratterizzata da un significato tutt’altro che univoco; essa
è infatti suscettibile di interpretazioni e traduzioni discordanti. A ciò si aggiunge il fatto che
il criterio del fair value è ancora in evoluzione e, pertanto, il suo concetto è dinamico e
suscettibile di ulteriori sviluppi.
Si considerano di seguito alcune delle numerose definizioni di cui il termine fair
value è stato oggetto.
La definizione fornita dallo IASB qualifica il fair value: “ the amount for which an
asset could be exchanged or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in
an arm’s length transaction”, traducibile con : “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe
essere scambiata , o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e
disponibili”.
All’interno di tale definizione possono essere individuati alcuni elementi significativi:
L’espressione “could be exchanged” associa il fair value ad un’ipotesi
-
di scambio secondo ben definite condizioni. Non è un prezzo formatosi in
seguito a effettive contrattazioni di mercato, quanto piuttosto un valore di
riferimento su cui possono convergere tanto i potenziali acquirenti quanto
i possibili venditori. E’ un potenziale valore di un elemento
patrimoniale considerando sia le condizioni favorevoli sia quelle
sfavorevoli.
Il fair value è utilizzabile per valutare non solo le attività ma anche le
-
passività.
La valutazione deve tener presente che l’operazione avvenga tra
-
soggetti intenzionati (willing), ovvero motivati ma non costretti a
concludere la transazione. L’impiego del fair value presuppone, inoltre, la
continuità aziendale e l’assenza di situazioni di squilibrio economico-
finanziario che possono costringere l’impresa a vendite forzate.
Le parti sono consapevoli (knowledgeable), cioè dispongono di
-
informazioni sufficienti in relazione alle condizioni e alle caratteristiche
dell’oggetto della transazione, ai suoi impieghi effettivi e potenziali e alla
situazione del mercato alla data della valutazione.
Ultimo elemento distintivo del fair value è dato dal fatto che esso deve
-
essere individuato con riferimento ad una “arm’s length transaction”, cioè
ad un prezzo che scaturisca da un’operazione fra terzi in regime di libera
concorrenza e quindi tra parti indipendenti.
Il fair value, pertanto, risponde alle seguenti caratteristiche:
l’autonomia delle parti contrattuali;
- l’assenza di asimmetrie informative;
- la razionalità degli operatori economici;
- la “normalità” della transazione.
-
In definitiva, il fair value è un parametro di riferimento che tende ad essere neutrale,
nella valutazione di un’attività o di una passività, in quanto finisce per rappresentare il
potenziale valore di un componente patrimoniale di un’impresa, determinato tenendo
conto, sia delle condizioni di mercato, sia delle caratteristiche specifiche del singolo bene
al momento della valutazione.
Nella definizione di fair value , fornita dallo IASB, si individuano gli elementi
fondamentali del consenso e della consapevolezza delle parti, nonché quello della piena
libertà della contrattazione, cioè la mancanza di vincoli che obblighino o forzino i soggetti a
concludere l’operazione.
Dietro a tale definizione si intravede una vera e propria “rivoluzione” dei criteri di
valutazione alla base della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
Per la prima volta, si mette in discussione la supremazia del principio del costo
storico quale riferimento assoluto per la valorizzazione delle poste di bilancio.
In Italia, il termine fair value, contenuto nelle direttive comunitarie 65/2001/CEE e
51/2003/CEE, viene spesso tradotto con l’espressione, piuttosto generica, di “valore
equo”, sebbene quest’ultima non sia in grado di esprimere in modo esaustivo il significato
del termine.
Alcuni studiosi italiani hanno dato il loro contributo nel tradurre al meglio tale
espressione. Fra questi, ricordiamo:
Pizzo, che interpreta il fair value nel senso di “valore adeguato,
-
capace cioè di esprimere, senza privilegiare particolari classi di
stakeholders ed in maniera tendenzialmente oggettiva e verificabile, il
potenziale valore di un componente del patrimonio, tenendo conto, sia
delle condizioni di mercato, sia delle caratteristiche specifiche del singolo
bene nel momento e nelle condizioni assunti a riferimento per la sua
valutazione” .
6
Diversa è l’interpretazione offerta da Guatri e Bini, secondo i quali la
-
traduzione più corretta di fair value è “valore corrente e convenzionale”,
mentre l’espressione “valore equo” non avrebbe nulla a che fare con una
quantità convenzionale quale è appunto il fair value degli IAS. Secondo
gli autori, il grande cambiamento apportato dagli IAS consiste
nell’esprimere il bilancio a valori correnti, anziché a costi storici .
7
Un’altra interessante interpretazione del concetto è quella fornita da
-
Rossi, che definisce il fair value “il valore assegnabile a un elemento del
capitale di funzionamento sulla base di uno scambio potenziale,
caratterizzato da condizioni di neutralità, trasparenza e normalità” . La
8
definizione fornita dall’autore riassume tutte le condizioni richieste dallo
IASB. Infatti, il requisito della neutralità implica che le parti contraenti
agiscano in modo indipendente e siano intenzionate e motivate a porre in
essere la transazione, ma non vi siano costrette; inoltre, devono godere
6 PIZZO M., Il “Fair Value” nel bilancio d’esercizio, Padova, Cedam, 2000, pp.10-11.
7 GUATRI L. e BINI M., Una “convenzione” chiamata fair value, Il Sole 24 Ore, Milano, 3 dicembre 2004.
8 ROSSI C., Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari, Milano, Giuffré, 2003, pp. 4-5.
della stessa forza contrattuale, in modo che la transazione non risulti
influenzata né dalla posizione soggettiva dell’acquirente, né da quella del
venditore. Per quanto riguarda la trasparenza, è necessario che le parti
siano adeguatamente informate sullo stato del mercato e sulle
caratteristiche specifiche del bene oggetto di transazione, cosicché il
valore di quest’ultima rifletta le condizioni economiche in essere al
momento dello scambio. Le condizioni di normalità, infine, vanno riferite
sia alle caratteristiche del mercato, che non deve essere inficiato da
elementi distorsivi, sia alle condizioni soggettive dell’azienda i cui beni
sono oggetto di valutazione.
Considerata la pluralità di significati attribuibili al concetto di fair value, non è facile
giungere ad una traduzione univoca dell’espressione, capace di esplicitarne tecnicamente
i caratteri fondamentali. Per questo motivo, spesso si tende a impiegare il termine
lasciandolo nella sua lingua originale. Ad es. il D.Lgs. n. 394 del 30/12/2003 (che
recepisce in Italia la Direttiva 65/2001/CEE), utilizza direttamente l’espressione inglese,
senza proporre alcuna traduzione.
Tra le varie interpretazioni e traduzioni che sono state attribuite al termine fair value
possiamo ricordare: “valore corretto”. Tale traduzione è da scartare , in quanto
-
implicherebbe che tutti gli altri criteri valutativi siano scorretti e quindi,
contrasta con la determinazione stessa del fair value, che non esclude il
ricorso ad una pluralità di criteri alternativi. Ciò conferma il carattere
relativo del concetto di fair value e la scarsa significatività di definizioni
che facciano riferimento a condizioni di certezza, correttezza, ecc.;
“valore coerente o congruo” (con i principi contabili e giuridici). In
-
assenza
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Contabilità e bilancio - Parte 5 - IFRS 13
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