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Estratto del documento

Il D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 ha previsto restrizioni alla distribuzione degli

18

utili derivanti dalle valutazioni al fair value; infatti, tali utili devono essere accantonati in una

riserva indisponibile fino al momento del realizzo dello strumento finanziario che,

generalmente, avverrà con la cessione, oppure con l’ammortamento dell’attività oggetto

della rivalutazione. Lo stesso discorso vale per le riserve di patrimonio netto costituite e

movimentate direttamente in contropartita alla valutazione al fair value di strumenti

finanziari e altre attività .

19

Nel caso in cui gli utili di esercizio siano di importo inferiore a quello delle

plusvalenze, la riserva deve essere integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili

disponibili, oppure, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Le riserve di patrimonio netto costituite con utili di esercizio accantonati in seguito

all’applicazione del fair value e quelle costituite direttamente con tale metodologia di

valutazione non sono disponibili per l’imputazione a capitale.

Infine, l’incremento patrimoniale dovuto all’iscrizione delle attività materiali al fair

value, quale alternativa al costo, è imputato a capitale o a una specifica riserva. Se tale

riserva è utilizzata a copertura di perdite, non possono essere distribuiti gli utili se la stessa

non è successivamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente con apposita

delibera dell’assemblea straordinaria.

Il Fair Value nella prassi contabile internazionale e nazionale

1.4. .

Nei principi contabili internazionali il concetto di fair value si è gradualmente

affermato nel tempo, assumendo un ruolo sempre più rilevante nella valutazione delle

poste di bilancio; infatti, da semplice strumento informativo, in sede di redazione della nota

18 Tale decreto ha esteso l’ambito di applicazione del Regolamento comunitario 1606/2002 ai bilanci di esercizio e

consolidati delle società quotate, delle società emittenti gli strumenti finanziari diffusi fra il pubblico, delle banche, ai

bilanci consolidati delle assicurazioni quotate e non, nonché ai loro bilanci di esercizio, ma solo se non redigono il

bilancio consolidato e ad altre società diverse da quelle sopra elencate.

19 Si tratta della valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, ma anche di altre attività (per es.

immobilizzazioni materiali valutate, in base allo IAS 16, utilizzando il “modello della rideterminazione”, ovvero rivalutate).

integrativa e della relazione sulla gestione, il criterio è stato introdotto nel processo di

valutazione, comportando significative variazioni della rappresentazione del capitale e del

reddito.

I campi maggiormente interessati all’applicazione del fair value sono quelli

finanziario e immobiliare, senza trascurare i prodotti agricoli, i beni intangibili e i beni

ricompresi in operazioni di fusione e acquisizione.

Nell’ambito della prassi contabile internazionale il fair value è utilizzato nella

valutazione: degli immobili, impianti e macchinari (IAS 16 – Property, plant and

- equipment) ;

20

delle immobilizzazioni immateriali (IAS 38 – Intangible assets) ;

21

- degli strumenti finanziari (IAS 32 – Financial Instruments: disclosure

-

and presentation; IAS 39 – Financial Instruments: recognition and

measurement; IFRS 7 e 9 – Financial Instruments) ;

22

degli immobili detenuti a scopo di investimento(IAS 40 – Investment

-

Property) ;

23

dei prodotti, delle attività agricole e dell’allevamento del bestiame (IAS

-

41 – Agricolture) ;

24

delle aggregazioni di imprese (IFRS 3 – Business combinations) ;

25

-

20 Successivamente alla rilevazione iniziale, gli immobili, gli impianti e i macchinari devono essere iscritti al fair value

(dedotti ammortamenti e perdite durevoli di valore). La rivalutazione deve essere effettuata per tutti gli elementi

appartenenti alla medesima classe di immobilizzazioni.

21 Dopo la rilevazione iniziale le immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte al fair value (dedotti ammortamenti

e svalutazioni cumulate), ma solo se il Fair Value è determinato con riferimento ad un mercato attivo. La rivalutazione

deve essere effettuata per tutti gli elementi appartenenti alla medesima classe di immobilizzazioni, salvo che non esista

un mercato attivo.

22 Successivamente alla rilevazione iniziale devono essere valutati al fair value: i derivati non di copertura; le attività e

passività detenute con finalità di negoziazione; le attività disponibili per la vendita; le azioni in controllate e collegate

destinate alla vendita entro 12 mesi (salvo il caso in cui il Fair Value delle azioni non possa essere attendibilmente

determinato).

23 Gli immobili detenuti a scopo di investimento possono essere valutati al fair value.

24 Tutti i prodotti delle attività agricole e dell’allevamento del bestiame devono essere valutati al fair value (dedotti i costi

da sostenere fino alla vendita) e sempre che il fair value possa essere determinato in modo attendibile.

delle attività non correnti possedute per la vendita e la dismissione (IFRS

-

5) .

26

E’ importante sottolineare la discordanza tra la prassi contabile internazionale e

quella nazionale per quanto riguarda la valutazione delle immobilizzazioni materiali e

immateriali. Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali, il codice civile e i principi

contabili nazionali stabiliscono come criterio generale di valutazione quello del costo .

27

A quest’unico criterio previsto dal codice civile, gli IAS contrappongono due diversi

metodi di valutazione:

il metodo del costo, in base al quale le immobilizzazioni materiali

-

vengono valutate al costo, ammortizzato durante la vita utile del bene, nel

caso in cui essa sia limitata nel tempo, ed eventualmente ridotto per tener

conto di perdite durevoli di valore;

il metodo della rideterminazione al fair value, in base al quale il valore delle

- immobilizzazioni materiali può essere rideterminato ogni anno tenendo conto

del loro valore di mercato.

La differenza sostanziale tra il codice civile e gli IAS sta nel fatto che il primo

prevede come unico criterio di valutazione ammissibile quello del costo, mentre i principi

25 L’IFRS 3 ha sostituito lo IAS 22, concernente le aggregazioni di imprese, che comprendono operazioni quali

acquisizioni, fusioni e conferimenti di rami d’azienda. Nella prima pubblicazione del 2004, l’IFRS 3 disponeva che tutte le

aggregazioni di imprese erano da contabilizzare con il metodo dell’acquisto (purchase method) e successivamente la

rideterminazione di tutti gli elementi al fair value. L’acquirente, pertanto, doveva rilevare le attività, le passività e le

passività potenziali identificabili del soggetto acquisito, ai relativi fair value alla data di acquisizione e rilevare, inoltre,

l’avviamento che, invece di essere ammortizzato, veniva successivamente sottoposto ad una verifica (Impairment Test)

per valutare la riduzione di valore.

Nel 2005, lo IASB ha stabilito una nuova versione dell’IFRS 3, introducendo il criterio del “full goodwill” nella

contabilizzazione delle acquisizioni di imprese. Tale criterio comporta l’iscrizione nel bilancio consolidato del soggetto

che acquisisce il controllo sia del goodwill di pertinenza di gruppo, sia di quello di terzi. Viene introdotto un nuovo

principio (l’acquisition method – metodo dell’acquisizione), per cui l’avviamento rappresenta la differenza fra il fair value

della società acquisita nella sua interezza e quello dei suoi assets (mentre secondo il purchase method l’avviamento è la

differenza tra il costo di acquisizione e il fair value delle attività nette acquisite).

26 Tali attività devono essere valutate al minore tra il valore contabile e il fair value, al netto dei costi di vendita.

27 L’art. 2426 c.c. e il principio contabile nazionale n. 16 stabiliscono che:

- “a) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si

computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al

prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi

al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri

possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

- b) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve

essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di

utilizzazione;

- c) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a

quello determinato secondo i due punti precedenti, deve essere iscritta a tale minor valore; questo non

può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”.

internazionali (IAS 16), accanto al criterio del costo ammettono, ma non impongono,

anche la valutazione al fair value, che si configura, pertanto, come criterio aggiuntivo.

Riguardo alle immobilizzazioni immateriali, il discorso è analogo; infatti, il codice

civile e il principio contabile nazionale n. 24 prevedono come unico criterio di valutazione

quello del costo, mentre lo IAS 38 , come già detto in tema di immobilizzazioni materiali,

28

consente di impiegare, in aggiunta al costo, il criterio del fair value.

Anche per quanto attiene agli strumenti finanziari, possiamo notare la discordanza

tra i criteri di valutazione fissati dalla prassi contabile internazionale e quelli stabiliti dal

nostro codice civile. Più precisamente, lo IAS 39 dispone che gli strumenti finanziari

vengano iscritti in bilancio inizialmente al costo di acquisto o al fair value del corrispettivo

dato o ricevuto. Successivamente, i criteri di valutazione variano in base alla destinazione

degli strumenti finanziari. Relativamente agli strumenti finanziari finalizzati alla

negoziazione e quindi non di copertura, lo IAS 39 prevede che essi siano valorizzati al fair

value. Le variazioni del fair value vanno imputate al conto economico.

L’art. 2426 c.c., punto 9) e il principio contabile n. 24, al contrario, stabiliscono che:

“le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di

acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del

mercato, se minore”.

Infine, mi sembra importante ricordare che il criterio del fair value ha risentito delle

conseguenze della grave crisi finanziaria mondiale della seconda met&

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Publisher
A.A. 2013-2014
41 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Liberatore Giovanni.