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Riassunto completo di

Contabilità e Bilancio realizzato a cura di Francesca Baetta

Capitolo Primo

Il bilancio d’esercizio delle imprese

Le fonti giuridiche e professionali

1.1 Tendenza verso l’armonizzazione dei principi contabili. principi contabili

L’UE sta perseguendo l’armonizzazione del bilancio attraverso i dell’International Accounting

Standard Board (IASB), un’istituzione privata sorta a Londra nel 1973. Questa armonizzazione consisteva nell’utilizzo di

unico insieme di principi contabili da applicare in modo uniforme,

un a tutti i paesi che aderiscono a questo

processo di convergenza.

Nell’EU questa armonizzazione dei principi contabili è iniziata da inizio anni 70 ne 80, ma in Italia solo nel 1991.

Obbiettivo: miglioramento della qualità dei bilanci al ne di assicurare un funzionamento e ciente dei sistemi

economici. Le informazioni di bilancio devono essere: -trasparenti, -utili, -comparabili.

d.lgs. 127

Vengono attivate 2 direttive europee tramite il che ha modi cato precedenti articoli del c.c che parlavano di

bilancio. Questo decreto rimane il principio più importante in vigore e la norma base di riferimento.

Negli anni successivi in Italia si è realizzato un primo livello di armonizzazione e trasparenza delle informazioni di

bilancio con il d.lgs 139/2015, grazie a:

-schemi tendenzialmente rigidi,

-quadro generale dei principi di valutazione,

-disciplina puntuale e precisa della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

A livello internazionale, tuttavia, lo strumento della direttiva non è stato e ciente per favorire l’armonizzazione del

bilancio, questo perché avrebbe dovuto recepirla in ogni Stato ma cosi non è stato.

di bilancio tra fonti giuridiche e professionali, si passa ad un modello

Nell’ UE si realizza quindi un’armonizzazione

di bilancio in cui legge e principi contabili coincidono.

L’adozione dell’IFRS (International Financial Reporting Standard) è obbligatorio solamente per la redazione del bilancio

consolidato da parte delle società quotate.

Nell’UE dunque, le scelte compiute dagli Stati membri hanno determinato un diverso ambito di applicazione degli IFRS

che non favorisce l’armonizzazione contabile.

1.2 Le fondi giuridiche e professionali del bilancio d’esercizio.

Nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, la principale disciplina del bilancio è relativa alle società di capitali, ed è

di erente in funzione della quotazione dei propri titoli nei mercati regolamentari.

Classi cazione: 1. Società con titoli non quotati presso la Borsa Valori di Milano o non di usi direttamente tra gli

Nazionale):

investitori (Disciplina la disciplina di bilancio è compresa nel cc (art. 2423 e seguenti), integrato e

interpretato dai principi contabili dell’OIC ( Organismo Italiano di Contabilità).

2. Società con titoli quotati presso la Borsa Valori di Milano o di usi direttamente tra gli investitori (Disciplina

Internazionale): la disciplina di bilancio è rappresentata dagli IFRS omologati dall’UE e pubblicati sulla Gazzetta

U ciale dell’UE.

1.2.1 Disciplina Nazionale

Fondata sugli art. 2423 e seguenti del cc + modi che derivanti dalla direttiva 2013/34/UE e dai successivi decreti che

l’hanno attuata in Italia (D.Lgs 139/2015 e D.Lgs 126/2015).

Obbiettivi: -sempli cazione e riduzione dei costi amministativi delle imprese di ridotte dimensioni,

-introdotto criterio del costo ammortizzato come criterio di valutazione dei crediti, debiti, e titoli di debito,

-introdotto criterio del fair value per gli strumenti nanziari derivati,

-modi che al contenuto dello SP (stato patrimoniale), CE (conto economico), NI (nota integrativa), rendiconto

nanziario e relazione sulla gestione.

Disciplina di bilancio per dimensione delle società:

Imprese medio grandi

1. (bilancio in forma ordinaria)= imprese che per 2 anni consecutivi superano almeno 2 dei

seguenti limiti:

-totale attivo patrimoniale (stato patrimoniale) 4.400.000 euro,

-totale ricavi di vendita e prestazioni 8.800.000 euro,

-dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.

Il bilancio è composto da: Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto nanziario (documento che registra i ussi

di liquidità di un determinato periodo), nota integrativa (integra le info dello stato patrimoniale e conto economico).

Imprese piccole

2. (bilancio in forma abbreviata)= per 2 anni non si superano almeno 2 dei seguenti limiti:

-totale attivo patrimoniale 4.400.000 euro,

fi ffi

ff fi fi fi fi fi fi ff fi ffi fi fi ff ffi fl

-totale ricavi di vendita e prestazioni 8.800.000 euro,

-dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.

Il bilancio è composto da: Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa.

Micro imprese

3. (bilancio delle micro imprese)= per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti:

-totale attivo patrimoniale 175.000 euro,

-totale ricavi di vendita e prestazioni 350.000 euro,

-dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.

Il bilancio è composto da: Stato patrimoniale, conto economico.

La disciplina giuridica nazionale va interpretata e integrata con i principi contabili nazionali.

Quelli più autorevoli sono statuiti da Commissioni nominate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e

Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Dalla ne del 2001 tale competenza è passata all’OIC (organismo italiano di contabilità), che si propone come standard

setter nazionale rappresentativo delle principali classi di soggetti interessati ai bilanci.

L’OIC è una fondazione di diritto privato ed è stato riconosciuto dalla legge come l’istituto nazionale per i principi

contabili. All’OIC sono riconosciute le seguenti funzioni:

1.de nizione ed aggiornamento dei principi contabili,

2.emanazione principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del cc,

3.quando Parlamento e Organi Governativi emanano leggi, esso fa da supporto per controllare che tali leggi siano

conformi con le disposizioni dell’OIC,

4.partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in EU (per giungere

all’armonizzazione dei bilanci dei vari paesi), intrattenendo rapporti con lo IASB, EFRAG (European Financial Reporting

Advisory Group) ed altri organismi contabili.

1.2.2 Disciplina internazionale

I principi contabili internazionali dello IASB (International Accounting Standards Board) devono essere pubblicati sotto

forma di regolamenti sulla Gazzetta U ciale dell’EU nella lingua di ciascun paese membro.

IAS SIC

Fino al 2001: International Accounting Standard (principi) e Standing Interpretation Committee (interpretazioni).

IFRS IFRIC

Dal 2002: International Financial Reporting Standard (principi) e International Financial Reporting

Interpretation Committee (interpretazioni).

1.3 Conclusioni

Il quadro normativo di riferimento per la redazione dei bilanci delle società di capitali in Italia distingue:

-società che adottato principi internazionali (IAS/IFRS),

-società che adottano i principi nazionali (D.Lgs. 127/1991 + principi contabili dell’OIC).

Le due classi di principi si sono avvicinate e armonizzate con il D.Lgs 139/2015.

Domande

1. Armonizzazione dei principi contabili.

2. La disciplina di bilancio nazionale (codice civile + OIC).

3. Disciplina di bilancio in base alle dimensioni della società.

4. La disciplina di bilancio internazionale (IAS/IFRS).

5. L’Organismo italiano di contabilità e le sue funzioni.

.

6. Principi contabili internazionali no al 2001

fi fi fi ffi Capitolo Secondo

Le clausole generali alla base del bilancio d’esercizio

2.1 Funzioni del bilancio nella disciplina nazionale

Le nalità del bilanci d’esercizio secondo la disciplina nazionale (cc art. dal 2423 al 2435-ter e OIC 11) e disciplina

internazionale (framework dello IASB e IAS 1) sono:

1.Funzione di controllo = sull’amministratore/i da parte del titolare, si de niscono e veri cano gli obbiettivi con il

bilancio.

2.Funzione informativa interna = strumento conoscitivo della situazione economica, nanziaria e patrimoniale per la

formulazione di giudizi sull’attività passata e per la programmazione di decisioni future.

3.Informativa verso l’esterno = (stakeholder) decidono di assumere decisioni razionali derivanti dall’azienda.

2.2 Stakeholder

-Conferenti capitale di rischio (interessati alla salvaguardia dell’integrità del capitale netto o al conseguimento di risultati

economici positivi),

-Dirigenti, amministratori e sindaci (ottenere il ra orzamento delle condizioni di equilibrio economico),

-Dipendenti (conseguire una remunerazione adeguata hanno interesse alla conservazione e sviluppo delle condizioni

economiche e nanziare positive),

-Clienti (interessi riguardo le caratteristiche qualitative e quantitative dell’ordine e ettuato),

-Fornitori (hanno intesse a conoscere le capacità aziendali e al far fronte ai debiti),

-Banche e istituti di credito (interesse a veri care la capacita nell’o rire garanzie e restituire i mezzi nanziari presi in

prestito),

-Obbligazionisti,

-Società controllate, collegate o controllanti,

-Altri: società di revisione (controllano la veridicità del bilancio), associazioni sindacali, enti pubblici, amministrazione

nanziaria, autorità giudiziarie, CONSOB (commissione nazionale società e borsa, organo italiano che controlla le

società quotate a Milano), consumatori, studiosi, ricercatori e collettività.

2.3 Finalità e principi generali del bilancio nella disciplina nazionale

-Valutazione della struttura patrimoniale/ nanziaria in termini di investimenti e fondi di nanziamento al termine del

periodo amministrativo (periodo di minore attività).

-Giudizio riguardo alla capacità di reddito dell’azienda.

-Apprezzamento della dinamica del sistema dei ussi nanziari relativi al periodo amministrativo in chiusura.

Obbligo di bilancio annuale: società non quotate.

Obbligo di bilancio semestrale: società quotate.

Inoltre si deve garantire un contenuto conoscitivo minimo comune a tutti gli stakeholder, riguardo ai pro li economici e

nanziari aziendali; ed o rire informazioni utili ossia comprensibili, comparabili, attendibili e signi cative.

2.4 Clausola generale art.2423

La clausola generale condiziona il contenuto dei principi di redazione e dei criteri di valutazione. Tale art si sviluppa in 6

commi, l’obbiettivo è di garantire l’intellegibilità delle info di bilancio.

1° comma = de nisce il contenuto del bilancio ovvero:

-stato patrimoniale ( schema nalizzato ad evidenziare la situazione patrimoniale- nanziaria d’azienda),

-conto economico (risultato economico dell’esercizio),

-rendiconto nanziario (riassume i ussi di cassa dell’esercizio),

-nota integrativa (parte integrate del bilancio con il compito di integrale le informazioni contenute nello sp e ce).

2° comma = de nisce i postulati di bilancio. Sono principi fondamentali, chiamati anche clausole generali, e ssano le

linee guida da seguire nella redazione del bilancio:

-chiarezza: riferito al contenuto e alla sostanza degli schemi e della nota integrativa in termini di rappresentazione.

Chiarezza signi ca comprensibile sotto il punto di vista formale (per rappresentazione) e sostanziale.

Ciò può avvenire tramite l’applicazione degli schemi di bilancio previsti, il divieto di raggruppamento di voci e l’elenco

separato delle singole componenti del capitale e reddito

-verità: più che di verità è opportuno parlare di veridicità, ossia di attendibilità e credibilità delle informazioni e dati

presenti nel bilancio. La verità è un concetto astratto poiché si parla di valori stimati e congetturati.

-correttezza: onestà e neutralità da parte dei redattori del bilancio al ne di evitare favoritismi e falsare la situazione

patrimoniale, nanziaria ed economica dell’azienda.

3° comma = per garantire il conseguimento dell’intelligibilità agli amministratori è concessa la possibilità (quando non

sono su cienti le informazioni contenute nel bilancio) di fornire informazioni complementari utilizzando altri documenti

come il rendiconto nanziario o il prospetto di variazione del capitale netto o del capitale circolante.

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4° comma = principio di rilevanza.

Un concetto è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe in uenzare le decisioni prese dagli

utilizzatori del bilancio d’esercizio.

Prima del D.Lgs 139/2015 la rilevanza delle informazioni di bilancio era un principio disciplinato solamente dall’OIC 11

(bilancio d’esercizio, nalità e postulati) e non dal codice civile.

Dal 2016 non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa se l’e etto è

irrilevante ai ni di rappresentazione veritiera e corretta. Nell’OIC 13 si parla di irrilevanza.

5° comma = obbligo di deroga (non applicare).

Se in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione

veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’in uenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,

nanziaria e del risultato economico.

Gli eventuali utili derivati dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuitile se non in misura al valore

recuperato.

(ES: non costituisce deroga l’in azione).

6° comma = unità di conto da utilizzare. Bilanci redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota

integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Principi generali di redazione art 2423-bis cc (regole applicative del bilancio d’esercizio):

1.Principio della continuità della gestione: gli elementi del patrimonio devono essere valutati nella prospettiva della

continuazione dell’attività d’azienda in quanto scopo del bilancio è quello di determinare il capitale di funzionamento.

2.Principio della prudenza: non devono essere inseriti nel bilancio utili separati o presunti, ma solo quelli realizzati alla

data di chiusura esercizio.

3.Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: operazioni aziendali rilevate in bilancio secondo la realtà

economica sottostante e non in linea con gli aspetti formali.

(Es: contratto di leasing).

4.Principio della competenza: i componenti di reddito, sia pos che neg, devono essere attributi all’esercizio di

competenza economica a prescindere dal momento della loro manifestazione nanziaria (quando il processo produttivo

e lo scambio dei beni/servizi è concluso).

5.Principio della valutazione separata: gli elementi da iscrivere in una stessa voce di bilancio devono essere valutati

separatamente (ad esempio le diverse merci).

6.Principio della costanza dei criteri di valutazione: i criteri di valutazione devono rimanere invariati nel tempo, salvo casi

eccezionali.

Art. 2426 - Criteri di valutazione

Il criterio base nell’ambito nella normativa civilistica risulta essere il criterio del costo (criterio di riferimento per la

disciplina civilistica).

1° comma: le immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisto (all’interno di esso vi sono anche i costi accessori) o di

produzione (compresi tutti i costi direttamente imputabili al prodotto).

Costo d’acquisto: da utilizzare quando l’oggetto di valutazione è stato acquistato da terze economie.

Costo di produzione: da utilizzare quando l’oggetto di valutazione viene prodotto interamente dall’azienda.

2° comma: Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere

ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modi che dei criteri di

ammortamento e dei coef cienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

3° 4° e 11° comma : deroghe del criterio del costo.

L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti di valore inferiore a quello determinato secondo i

commi 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore.

Viene però fatta salva la possibilità di ripristinare il valore originario se vengono a meno i motivi per cui si è effettuata la

svalutazione.

Il criterio del costo è valido laddove esso rappresenti una stima prudenziale; esso dev’essere abbandonato nel caso in

cui la sua applicazione non conduca ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,

nanziaria ed economica dell'azienda.

La deroga deve essere giusti cata nella nota integrativa del bilancio e devono essere descritti anche gli effetti derivanti

dalla mancata applicazione di tale principio.

L’11° comma contiene un ulteriore esempio di situazione in cui può essere opportuno derogare all’applicazione del

criterio del costo.

OIC 11: esplicita il criterio del costo come base per le valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento, giusti cando

la scelta di tale criterio:

1. Il costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per l'acquisizione dei beni, ma anche il valore delle loro qualità

funzionali che partecipano al processo formativo del reddito, ossia è anche espressione del valore di funzionamento.

2. Il criterio del costo lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi.

3. Il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione.

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Anche se per l’OIC il costo è assunto come criterio base, non si tratta di un valore inderogabile di bilancio, bensì solo un

criterio di valutazione.

Il procedimento di valutazione prende le mosse dal costo originario che misura la

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frencyba0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Azzali Stefano.
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