Contabilità e bilancio
Operazioni di finanziamento correnti
Le ricevute bancarie (Ri.Ba.) non sono titoli di credito esecutivi, ma dichiarazioni di quietanza, ossia esplicitazioni da parte di un soggetto della volontà di pagare un determinato ammontare ad una certa scadenza. I crediti rappresentati dalle ricevute possono essere smobilizzati presso la banca prima della scadenza secondo la clausola accreditamento salvo buon fine (s.b.f.) con disponibilità immediata. In tal modo è possibile ottenere l’anticipo dell’importo dei crediti in c/c, sempreché l’azienda abbia ottenuto dalla banca un fido (castelletto s.b.f.). Così facendo all’operazione di servizi (incasso di crediti commerciali) si abbina un’operazione di finanziamento con la banca (anticipo su ricevute bancarie).
Un altro modo per smobilizzare i crediti commerciali è chiedere alla banca l’anticipazione sulle fatture che li documentano, un’operazione di finanziamento di breve termine, con la clausola “s.b.f.”. Si tratta tecnicamente di una “cessione” del credito alla banca. I soggetti coinvolti sono:
- La banca che finanzia.
- L’impresa affidata.
- Il debitore indicato nella fattura (che pagherà quindi alla banca).
Si è già visto che gli effetti (o cambiali) sono titoli di credito esecutivi che contengono l’ordine (cambiale tratta) o la promessa (pagherò cambiario) di pagare una determinata somma a una data scadenza. Se il regolamento di un credito avviene mediante rilascio di effetti da parte del cliente, il credito rappresentato dalla fattura viene ad essere sostituito da un titolo di credito (l’effetto). Qualora il cliente alla scadenza non sia in grado di onorare l’effetto, può ottenere il rinnovo totale o parziale dello stesso. Solitamente, trattandosi di una proroga del credito concesso, l’operazione comporta il riconoscimento di interessi. Inoltre, gli effetti (cambiali) possono essere smobilizzati dalla società prima della loro scadenza attraverso:
- Giro di effetti: gli effetti attivi ricevuti da un cliente vengono utilizzati per pagare un fornitore, apponendo la cd. girata sul documento.
- Sconto di effetti: gli effetti vengono ceduti ad una banca che accredita sul conto corrente del cliente il relativo ammontare, al netto di interessi passivi bancari e provvigioni bancarie trattenute. L’operazione può avvenire:
- Con clausola pro-soluto: se si trasferiscono alla banca la cambiale e tutti i rischi di esigibilità ad essa connessi; indipendentemente da ciò che accade alla scadenza della cambiale (cambiale onorata o insoluta), poiché l’operazione di sconto è avvenuta con clausola pro-soluto, la società non dovrà rilevare alcun altro accadimento in quanto la banca si è accollata il rischio dell’eventuale mancato incasso.
- Con clausola pro-solvendo: se si trasferisce alla banca la cambiale ma non i rischi di esigibilità ad essa connessi. La fase di incasso è invece diversa perché nello sconto pro-solvendo non si storna la cambiale dal sistema di contabilità generale al fine di evidenziare in bilancio il rischio di credito riconducibile alla condizione pro-solvendo. A fronte dell’anticipazione di denaro effettuata dalla banca, degli interessi passivi e delle spese di gestione dell’operazione, si contabilizza un debito per cambiali presentate allo sconto.
Operazioni di finanziamento non correnti
Il Decreto n. 139 dell’agosto 2015, intervenendo sul testo dell’art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, ha introdotto (per alcune tipologie di debiti) la logica di rilevazione e valutazione al costo ammortizzato. Nella sostanza, si tratta di una modalità di contabilizzazione che “spalma” i componenti di reddito connessi a tali finanziamenti in modo lineare lungo l’intera durata dell’operazione, nel rispetto del principio della competenza economica. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. Si presume che gli effetti siano irrilevanti se:
- I debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
- I costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.
Il costo ammortizzato va dunque utilizzato in presenza di debiti a medio – lungo termine caratterizzati da:
- Presenza di costi di transazione quali spese di istruttoria, oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari.
- Eventuali commissioni attive e passive iniziali.
- Spese (per esempio spese legali e commissioni iniziali) sostenute per l’emissione dei prestiti obbligazionari.
- Aggi o disaggi di emissione.
- Eventuali premi riservati ai possessori di obbligazioni estratte a sorte.
- Ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.
Il mutuo è un debito di finanziamento (non numerario), tipicamente di medio – lungo termine. È tipicamente concesso a fronte di garanzie reali e personali ed è erogato da un istituto bancario appositamente autorizzato. Il rimborso del mutuo avviene solitamente secondo un piano di ammortamento che prevede il pagamento periodico di rate. Ogni rata è costituita da una quota attribuibile al capitale e da una quota di interessi passivi maturati. La quota di interesse rappresenta la remunerazione del capitale ottenuto a prestito, configurando un componente negativo di reddito. Con riferimento alle operazioni di rilevazione, gli MMC rilevanti sono :
- Il momento dell’erogazione da parte della banca.
- Il momento del rimborso periodico delle rate fino ad estinzione del mutuo.
Il prestito obbligazionario è una modalità con cui le società per azioni o in accomandita per azioni possono ottenere finanziamenti a medio – lungo termine, tramite un prestito frazionato in titoli di debito al portatore (obbligazioni o bonds) che possono essere sottoscritti dai risparmiatori. I sottoscrittori del prestito obbligazionario hanno diritto:
- Al rimborso del capitale prestato all’azienda per un importo pari al valore nominale del prestito.
- Alla remunerazione periodica del capitale.
Per la rilevazione dei prestiti obbligazionari, i momenti contabili (MMC) significativi sono: sottoscrizione – collocamento – remunerazione (liquidazione e pagamento interessi) – rimborso. L’emissione consiste nel presentare al mercato il prestito obbligazionario. L’emissione può avvenire:
- Alla pari: prezzo di emissione = valore nominale (valore di rimborso) del titolo.
- Sotto la pari: prezzo di emissione < valore nominale (valore di rimborso) del titolo.
- Sopra la pari: prezzo di emissione > valore nominale (valore di rimborso) del titolo.
Il rimborso delle obbligazioni avviene secondo un piano di ammortamento finanziario come per il mutuo (da non confondere con l’ammortamento economico). Il rimborso può prevedere:
- Estinzione a sorte periodica e il rimborso integrale di varie tranche di obbligazioni estratte.
- Rimborso graduale del valore nominale di ciascuna obbligazione (rimborso “per defalcazione”).
- Rimborso totale a scadenza.
Un prestito obbligazionario si definisce alla pari quando il prezzo di emissione è identico al valore nominale del titolo. In assenza di differenziali e nell’ipotesi che non esistano altri costi rilevanti impliciti, non si applica il criterio del costo ammortizzato. Spesso, allo scopo di rendere più conveniente l’investimento del risparmiatore, le società emettono le obbligazioni sotto la pari e l’obbligazionista ottiene un duplice vantaggio:
- Alla scadenza ottiene un capitale superiore a quello prestato.
- Il tasso effettivo di rendimento risulta maggiore di quello nominale (perché rapportato ad un esborso minore).
La differenza tra valore nominale e l’impegno degli obbligazionisti a sottoscrivere le obbligazioni si definisce disaggio su prestiti. Il Decreto n. 139 dell’agosto 2015 ha introdotto per il prestito obbligazionario emesso sotto la pari (eccetto per le società con bilancio abbreviato) l’obbligo di rilevazione secondo la logica del costo ammortizzato in quanto occorre tenere conto del fatto che, per effetto del disaggio di emissione, il valore iniziale e il valore nominale a scadenza di tale finanziamento non coincidono. Gli elementi valutativi da considerare ai fini della determinazione del costo ammortizzato sono i seguenti:
- I flussi finanziari futuri in entrata e in uscita determinati tenendo conto dei termini contrattuali dell’operazione.
- Il tasso di interesse effettivo (calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito ed utilizzato per la sua valutazione successiva). Tale tasso è il tasso interno di rendimento (TIR o IRR), costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale.
- Il tasso di interesse di mercato, ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella in esame.
- L’attualizzazione dei flussi finanziari futuri, che devono essere attualizzati al tasso di interesse effettivo al fine di determinare il valore iniziale del debito.
Nel dettaglio, in sede di rilevazione iniziale del P.O. è necessario confrontare il tasso di interesse effettivo del prestito con il tasso di interesse di mercato. Tale confronto è necessario quando l’ammontare del finanziamento ottenuto è differente dal valore nominale del debito in quanto, oltre agli interessi contrattualmente esplicitati, il finanziamento comprende anche altri elementi di costo che generano un interesse “implicito”. In tale caso il finanziamento, oltre agli interessi contrattuali, comprende anche altri costi da ammortizzare lungo la durata del prestito, che costituiscono una parte di interesse implicito da attribuirsi per competenza a tutta la durata del prestito. Il valore di iscrizione iniziale del P.O. emesso sotto la pari (secondo il criterio del costo ammortizzato) sarà dato dal valore nominale del P.O. al netto del disaggio e di eventuali altri costi. Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato sarà pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo (TIR).
Il procedimento contabile per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è il seguente:
- Determinare l’ammontare degli interessi, calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo, sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale.
- Aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito.
- Sottrarre i pagamenti per interessi nominali e capitale intervenuti nel periodo.
Immobilizzazioni
Gli investimenti pluriennali si identificano nell’acquisizione di fattori produttivi ad utilizzazione pluriennale che sono impiegati come strumenti del processo produttivo e che non sono destinati né alla vendita né alla trasformazione. Sono dotati di un’utilità economica che si estende oltre il singolo processo produttivo; pertanto, esprimono un potenziale di utilizzo che alimenta più processi produttivi nell’arco della loro vita utile. Le immobilizzazioni sono:
- Immateriali: elementi del patrimonio, caratterizzati dalla mancanza di tangibilità e rappresentati da diritti, conoscenze e qualità che attribuiscono all’azienda, direttamente o indirettamente, una maggiore capacità reddituale (presente e futura). Sono sottoposte al processo di ammortamento. Alcuni esempi sono:
- Il brevetto è una tutela giuridica sulle “invenzioni” relative a prodotti, strumenti, metodi di lavorazione industriale, applicazione tecnica, etc.
- Il marchio consiste in un emblema o in una denominazione con cui l’impresa intende distinguere i propri prodotti, pertanto il diritto sul marchio è considerato un diritto di proprietà.
- Materiali: fattori produttivi rappresentati da beni di uso durevole che riversano la loro utilità su differenti esercizi, partecipando ogni anno alla formazione dei risultati economici con una “quota di ammortamento”.
L’avviamento si determina come valore contabile quando un’intera azienda funzionante viene acquistata con l’obiettivo di continuarne l’esercizio. In questo caso il valore dell’apporto non è determinabile come semplice somma algebrica delle attività e delle passività dell’azienda conferita ma come valore unitario di capitale economico, ovvero di valore monetario espressione della capacità di generare redditi futuri. A prescindere dalle modalità di calcolo del capitale economico, dal confronto tra questo valore e il valore del capitale contabile di bilancio dell’azienda conferita si ottiene una differenza, positiva o negativa:
- Se > 0 la differenza è rappresentata dall’avviamento e viene iscritta in un conto specifico. Significa che il complesso aziendale ha un maggior valore della somma delle singole parti.
- Se < 0 la differenza è un “avviamento negativo” (badwill): il trattamento contabile dipende dalla natura economica del badwill. Se il badwill è riconducibile al “buon affare” esso va imputato a conto economico come ricavo dell’esercizio in cui avviene l’acquisto dell’azienda (o del ramo d’azienda). Se invece il badwill deriva dall’attualizzazione di perdite future dell’azienda acquistata, esso dovrà essere accantonato in un fondo per rischi e oneri e progressivamente utilizzato negli esercizi successivi via via che tali perdite si realizzano.
La capitalizzazione dei costi può essere applicata anche alle immobilizzazioni immateriali, per esempio ai costi di sviluppo ad utilità pluriennale (con il d.lgs. 139/2015 i costi di pubblicità e ricerca non si possono più capitalizzare). I costi di sviluppo possono essere capitalizzati se si riferiscono principalmente a:
- Costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli.
- Costi per la progettazione di prove, mezzi, stampi e matrici riguardanti una nuova tecnologia.
- Costi per la progettazione, costruzione e attivazione di un impianto pilota.
- Costi per la progettazione, costruzione e prova di materiali, progetti, prodotti, processi, ecc. nuovi o migliorati.
Le spese di impianto o di costituzione rappresentano un investimento a lungo ciclo di utilizzo e rivestono carattere di immaterialità (es. costi fiscali, imposte di registro, consulenze, analisi di mercato, etc.). Similmente, le spese di ampliamento possono essere sostenute dall’azienda in fase di ristrutturazione organizzativa .
Il “nuovo” articolo 2426, comma 1, n. 5, del codice civile, stabilisce quanto segue:
- I costi iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale, previo consenso del collegio sindacale ove esistente, sono solo quelli di impianto ed ampliamento, nonché quelli di sviluppo.
- I costi di impianto ed ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
- I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile (se non stimabile massimo 5 anni).
- Fino a che l’ammortamento dei predetti costi non è completato non possono essere distribuiti dividendi a meno che non residuino riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
Una costruzione in economia (A4 – CE), o costruzione interna, rappresenta una modalità di approvvigionamento di beni materiali o immateriali destinati ad essere impiegati in modo strumentale nel processo produttivo dell’impresa. Si realizza quando l’impresa necessita di attrezzature particolari, non facilmente reperibili sul mercato. Nella costruzione in economia l’azienda utilizza le proprie attrezzature e il proprio personale e utilizza fattori produttivi che possono essere acquistati ad hoc per le sole costruzioni in economia (es. materie prime particolari, materiali, servizi, etc.) o per la produzione ordinaria dell’impresa (problema di determinazione del costo).
In entrambi i casi la contabilità generale rileva i costi in conto economico secondo la loro natura, indipendentemente dalla loro destinazione. Al 31/12/x occorre individuare quali costi sostenuti per l’acquisto dei fattori produttivi sono da attribuire alle costruzioni in economia (costi da sospendere dall’esercizio e capitalizzare) e quali sono riferibili alla produzione ordinaria (costi di esercizio).
L’ammortamento è il procedimento tecnico-contabile mediante il quale il costo d’acquisto di un’immobilizzazione viene ripartito tra gli esercizi della sua vita utile. Il processo di ammortamento termina quando il fondo ammortamento copre il valore di iscrizione dell’immobilizzazione.
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