Contabilità e bilancio
Slide set 1: la formazione del bilancio d’esercizio
La tavola dei valori
La tavola dei valori individua le 10 aree fondamentali in cui si articola l’attività
aziendale. Essa può essere letta in due sensi: verticale e orizzontale. Con la lettura
verticale si mettono in evidenza da una parte gli impieghi e dall’altra le fonti. Le aree
da 1 a 4 identificano gli impieghi per le produzioni future, mentre la 5 identifica
quelli relativi alla produzione dell’esercizio. Con la lettura orizzontale si evidenzia
nella parte superiore la configurazione del capitale aziendale nel momento
considerato, mentre nella parte inferiore si identifica la configurazione del reddito
aziendale relativo allo stesso periodo. La tavola dei valori consente di giungere
all’identificazione dei due principali prospetti di bilancio: lo stato patrimoniale e il
conto economico e permette di determinare il reddito prodotto dall’impresa.
La rilevazione contabile
Le operazioni di gestione che danno luogo ai fatti amministrativi aziendali sono
l’oggetto delle rilevazioni contabili. La rilevazione contabile è una rilevazione
quantitativa dei fatti amministrativi aziendali che utilizza lo strumento del conto. Essa
si concretizza nelle scritture contabili funzionanti secondo determinate regole. Le
scritture contabili, tenute nelle forme della partita doppia (double entry) compongono
nel loro insieme la contabilità generale. La contabilità generale si prefigge i seguenti
obiettivi:
1. Rilevare i fatti amministrativi elementari della gestione;
2. Determinare i risultati parziali e generali della gestione. Il fine ultimo della
contabilità generale è la programmazione del bilancio mediante il quale si
determinano il reddito d’esercizio (net income) e il capitale netto (equity).
Il metodo della partita doppia si caratterizza per i seguenti aspetti:
1. Principio dualistico: ogni fatto amministrativo di gestione è analizzato sotto un
duplice aspetto, finanziario ed economico: di conseguenza, ogni operazione
viene rilevata alimentando almeno due conti;
2. Funzionamento antitetico dei conti: se un conto si movimenta in dare, l’altro si
movimenta in avere;
3. Si ha una costante uguaglianza: il totale delle registrazioni in dare coincide con
il totale delle registrazioni in avere.
In un sistema basato sul metodo della partita doppia ad ogni variazione di segno deve
corrispondere una variazione di segno opposto (bilanciamento).
I conti
Il conto è un insieme di valori riferiti ad un determinato oggetto. Lo scopo del conto è
quello di rilevare le variazioni che subisce nel tempo la grandezza a cui il conto è
attribuito. Sotto il profilo formale, il conto è un prospetto diviso in due sezioni (dare
(Dr-debit) e avere (Cr-credit), nelle quali vengono iscritti valori aventi segno opposto.
Il conto, a parità di funzione, può assumere forme grafiche diverse:
a) Conto a sezioni divise e contrapposte;
b) Conto a sezioni divise e accostate;
c) Conto a sezioni divise e accostate e a saldi;
d) Conto in forma scalare.
Il libro giornale (journal)
Il libro giornale rileva giorno per giorno le operazioni di gestione oggetto di
rilevazione sulla base dei documenti contabili che si rendono via via disponibili. Ogni
scrittura effettuata nel libro giornale si dice articolo (entry). Ogni articolo è
contraddistinto da una numerazione progressiva ed è costituito dall’indicazione dei
conti di mastro o mastrini (T-accounts) addebitati e accreditati per uguali importi,
seguita da una sintetica descrizione dell’operazione contabilizzata. Gli articoli sono
detti:
a) Semplici: quando interessano due soli conti;
b) Complessi: quando interessano più di due conti.
Il libro mastro (general ledger)
Il libro mastro è costituito dall’insieme dei conti (o mastrini) che compongono il
sistema di scritture adottato dall’azienda. Ogni conto del mastro di solito si sviluppa
in dettaglio in vari sotto-conti. I conti de mastro non sono il frutto casuale del
procedere delle scritture. Prima che la gestione abbia inizio, si usa predisporre il
cosiddetto piano dei conti, cioè la struttura generale e organizzata dei conti che si
presume occorrerà attivare nel corso dell’esercizio per rilevare i fatti di gestione. Il
piano dei conti organizza e raggruppa i conti in classi e sotto-classi. Il piano dei conti
è strutturato nelle quattro macroclassi di valori costituite da attività, passività e
patrimonio netto, costi e ricavi. Dal punto di vista logico-cronologico, la rilevazione
contabile procede come segue:
1) Documenti contabili;
2) Articolo a libro giornale;
3) Movimentazione dei mastrini;
4) Aggiornamento del libro mastro.
Al termine dell’esercizio, i valori risultanti dalla contabilità generale (valori di conto)
dovranno essere rettificati affinchè possano rappresentare idoneamente il reddito
d’esercizio e il patrimonio di funzionamento (valori di bilancio).
Le scritture di assestamento
Le scritture di assestamento sono le scritture di fine esercizio che modificano, con
operazioni di storno e di integrazione, i dati grezzi desunti dalla contabilità generale,
permettendo di determinare il risultato economico d’esercizio e il patrimonio di
funzionamento. È necessario ricordare che:
a) Non tutti i costi e i ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nell’esercizio sono di competenza economica dello stesso esercizio;
b) Non tutti i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio hanno avuto
manifestazione finanziaria nel medesimo periodo.
Le scritture di assestamento costituiscono lo strumento che permette di stabilire la
competenza economica dei costi e dei ricavi attribuibili all’esercizio. Le scritture di
assestamento si articolano in tre classi:
1. Scritture di integrazione: aggiungono quei componenti positivi o negativi di
reddito che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (ratei,
accantonamenti a fondi rischi e oneri futuri);
2. Scritture di rettifica: stornano quei componenti positivi e negativi di reddito
che non sono di competenza dello stesso (risconti, valutazioni di rimanenze
finali e commesse pluriennali);
3. Scritture di ammortamento: imputano all’esercizio le quote di costi pluriennali
considerate di competenza (ammortamento di immobilizzazioni
materiali/immateriali).
Slide set 2: principi di redazione del bilancio di esercizio
Il bilancio
Il bilancio di esercizio è formato, secondo l’articolo2423 comma 1, dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (identificati come
prospetti contabili del bilancio) e dalla nota integrativa (al cui interno vi sono
commenti descrittivi e dati analitici). Il bilancio d’esercizio è correlato dalla
redazione sulla gestione (articolo 2428 comma 1). Il decreto legislativo n.139/2015
ha definito tre tipologie di bilancio calibrato in base a nuovi drivers espressione delle
dimensione dell’impresa. Rientrano in ognuna delle categorie riportate nel seguente
schema le società che alla data di chiusura dell’esercizio soddisfano almeno due dei
tre criteri stabiliti.
I principi di redazione
I principi che informano la redazione del bilancio sono collocati su tre livelli:
1. Al primo livello vi sono le clausole generali (o principi generali) stabilite
dall’articolo 2423 comma 2;
2. Al secondo livello vi sono i postulati di bilancio (o principi di redazione)
contenuti nell’articolo 2423-bis comma 1;
3. Al terzo livello, infine, vi sono i criteri di valutazione dettati dall’articolo 2426.
Le clausole generali
L’articolo 2423, al comma 2 fissa la clausola generale, ovvero la finalità principale
del bilancio d’esercizio secondo cui quest’ultimo deve essere redatto con chiarezza e
deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’esercizio e il risultato economico dell’esercizio. Con questo comma
vengono fissati i due principi fondamentali:
1. Chiarezza;
2. Rappresentazione veritiera e corretta.
Il principio della chiarezza può essere inteso come:
a) L’intelligibilità dell’informativa societaria, cioè la capacità del bilancio di
fornire l’accesso alla sua lettura, condizione per l’efficace comunicazione
dell’impresa verso l’esterno;
b) L’adeguatezza dell’informativa societaria a soddisfare le più ampie finalità
conoscitive attribuite al bilancio.
Un bilancio può ritenersi redatto con chiarezza quando i dati sono esposti in modo
comprensibile per il lettore. Tale principio si traduce nelle seguenti norme specifiche:
a) Obbligo di rispettare gli schemi del bilancio previsti dal codice civile;
b) Divieto di raggruppamento di voci che possono ridurre la comprensibilità del
bilancio. Le voci possono essere raggruppate solo quando i loro importi sono
irrilevanti al fine di rendere più chiara ed immediata la lettura del bilancio;
c) Divieto di compensi di partite, ovvero non vanno operate compensazioni tra
volari di bilancio di segno opposto a meno che questo non sia espressamente
consentito.
Il principio della rappresentazione veritiera e corretta corrisponde alla definizione
della tradizione anglosassone del “true and fair view”. La nozione di verità assume un
valore diverso in funzione del tipo dei valori ai quali si ci riferisce:
a) Quantità economiche certe (o quantità misura): verità di tipo oggettivo;
b) Quantità economiche stimate (o astratte). Verità di tipo relativo e può
ricondursi ad una nozione di conformità.
La nozione di correttezza si sostanzia in prima approssimazione nella conformità ai
principi di redazione ed ai criteri di valutazione applicabili. Un bilancio si ritiene in
linea di principio corretto se è redatto in conformità al set di principi contabili
applicabili. In seguito al decreto legislativo 139/2015 l’articolo 2423 comma 4
dispone che, qualora la società decida di non rilevare, valutare o presentare un fatto di
gestione in quanto produce effetti irrilevanti, deve illustrare comunque in nota
integrativa i criteri e le ragioni che l’hanno portata a considerare irrilevanti gli effetti.
L’articolo 2423 stabilisce poi altri tre principi:
1. L’obbligo di fornire informazioni integrative e complementari laddove si
rendano necessarie in “quanto le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta (articolo 2423, comma 3);
2. L’obbligo di derogare a specifiche disposizioni di legge qualora la loro
applicazione risulti compatibile con la finalità di fornire la rappresentazione
veritiera e corretta (articolo 2423, comma 4);
3. Il bilancio va redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della
nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (articolo 2423,
comma 5)
I postulati di bilancio
L’articolo 2423-bis riporta i principi di redazione noti come postulati di bilancio. I
postulati rappresentano le linee guida (o i criteri) fondamentali cui devono
uniformarsi i redattori nella preparazione del bilancio. Il bilancio è infatti un
documento di interesse pubblico (o generale) che deve fornire una conoscenza
periodica ed attendibile sugli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della
gestione. I postulati di bilancio sono disciplinati all’interno dell’OIC 11, il quale
presenta alcune differenza rispetto all’articolo 2423-bis.
Il codice civile dispone che la valutazione delle voci sia effettuata secondo prudenza,
tenendo conto di tutti i componenti negativi di reddito sia presunti che realizzati.
Quindi:
1. La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatto secondo prudenza;
2. Si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
3. Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Il rispetto del principio della prudenza tende ad evitare la sopravvalutazione del
reddito e del patrimonio netto. Si vuole cioè evitare la rilevazione di utili non
realizzati la cui determinazione dipende da eventi non certi. Lo scopo perseguito è
quello di tener conto dell’incertezza di alcune operazioni in corso di svolgimento ai
fini della determinazione del risultato economico dell’esercizio.
Si vuole perciò evitare che alla formazione del reddito di esercizio concorrono utili
che sono solo “sperati”. Sono applicazioni del principio della prudenza:
a) L’accantonamento di quote a fondo rischi e oneri di futura manifestazione;
b) La non imputazione a conto economico, ma tra le poste del patrimonio netto
degli utili derivanti dalla deroga “per casi eccezionali”.
Il principio della prospettiva della continuità aziendale rende esplicita l’ipotesi su cui
si fonda il processo valutativo: l’unitarietà della gestione aziendale nel tempo. La vita
dell’impresa è ripartita solo in modo convenzionale in periodo amministrativi discreti
per soddisfare l’esigenza di determinazione periodica del reddito e del capitale netto.
L’intero processo di redazione del bilancio e i prestabiliti criteri di valutazione
poggiano sull’assunto della continuazione dell’attività dell’impresa. Di conseguenza
la valutazione delle varie voci di bilancio va effettuata nell’ottica di un’impresa in
funzionamento e non di un’impresa in liquidazione.
Il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è stato oggetto di modifica
con il decreto legislativo 139/2015. La nuova stesura prevede che la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto. Con tale espressione si è inteso introdurre nel codice civile una
disposizione in forza della quale nella rappresentazione di bilancio si deve
privilegiare la funzione economica dell’elemento passivo o attivo considerato. L’OIC
11 precisa che, al redattore del bilancio è richiesto di individuare diritti, obblighi e
condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarli con le
disposizioni dei principi contabili. Ai fini della rappresentazione sostanziale assume
un ruolo fondamentale la segmentazione o aggregazione degli effetti derivanti da un
contratto o da più contratti.
Secondo il principio della realizzazione degli utili nel conto economico si possono
indicare gli utili solo quando essi possono considerarsi realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio. Si vuole rafforza il principio della prudenza, escludendo la possibilità
di considerare gli utili non ancora realizzati se non nei casi previsti.
Il principio della competenza economica richiede di attribuire al conto economico di
un determinato esercizio i costi e i ricavi indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria. Questo principio comporta altresì la necessità di correlare
i costi e i ricavi tra di loro. I ricavi devono essere riconosciuti quando si verificano
queste due condizioni:
1. Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
2. Lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non
solo formale del titolo di proprietà.
I costi sono di competenza dell’esercizio in cui trovano la propria reintegrazione nei
ricavi che sono ad esse correlati. Tale correlazione si realizza:
a) Per associazione di causa-effetto;
b) Per ripartizione;
c) Per imputazione diretta dei costi al conto economico.
Col principio della valutazione separata delle voci di bilancio il codice civile prevede
che gli elementi eterogenei delle singole voci devono essere valutati separatamente.
Questo principio mira ad evitare compensazioni tra valutazioni cumulative di segno
opposto, in contrasto col principio dell’asimmetria negativa delle valutazioni. Non è
perciò possibile una valutazione complessiva delle voci eterogenee, in quanto le
perdite devono in ogni caso essere evidenziate anche se solo presunte, mentre gli utili
solo se realizzati. La valutazione separata delle poste di bilancio costituisce perciò la
naturale integrazione del principio generale della chiarezza e del postulato della
prudenza.
Con il principio della continuità di applicazione dei criteri di valutazione il codice
civile impone anche che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un
esercizio all’altro. L’immodificabilità dei criteri di valutazione è volta a rendere
comparabili nel tempo i bilanci. Il legislatore consente di derogare a questo principio
sono in casi eccezionali. La deroga però deve essere motivata nella nota integrativa
con l’indicazione dell’effetto prodotto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul
risultato economico dell’esercizio.
Cenni ai principi contabili internazionali
L’utilità delle informazioni contabili a fini decisionali rappresenta la finalità
principale dei bilanci secondo i principi contabili internazionali. Il complesso delle
informazioni contabili sintetizzate nel bilancio deve consentire a tutti i possibili
utilizzatori di valutare, a fini decisionali, sia le performance attuali e sia quelle
prospettiche legate all’azienda. A tal fine deve essere redatto un bilancio a carattere
generale che soddisfa un’esigenza di comune informazione per una grande varietà di
utilizzatori. Ciascun soggetto ha delle esigenze informative differenti, per cui il
bilancio deve mirare a soddisfare sia le esigenze informative comuni sia quelle
specifiche. Esiste una precisa gerarchia tra i soggetti interessati. Le esigenze
informative degli investitori sono al primo posto della scala gerarchica dei possibili
utilizzatori, i quali saranno in grado di decidere se incrementare, mantenere o
liquidare il propri
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.