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Slide set 4: le immobilizzazioni immateriali
Definizioni e riferimenti normativi
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano beni di uso durevole caratterizzati da:
1. Intangibilità: per questo vengono definite immateriali;
2. Utilità ripetuta: sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un
solo esercizio, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di
più esercizi.
Possono essere suddivise in tre categorie:
1. Beni immateriali in senso stretto: sono fattori produttivi privi di materialità
identificabili e rappresentati, di norma, da diritti giuridicamente tutelati
(brevetti, marchi, software);
2. Oneri pluriennali: generalmente hanno caratteristiche di indeterminatezza più
marcate rispetto ai beni immateriali veri e propri (costi di impianto e
ampliamento e i costi di sviluppo). Non rientrano più fra gli oneri pluriennali i
costi di ricerca ed i costi di pubblicità in quanto non più capitalizzabili;
3. Avviamento: è l’insieme delle risorse immateriali legate ai vantaggi
competitivi che l’azienda possiede rispetto ai propri concorrenti. Da un punto
di vista strettamente economico l’avviamento è legato e dipende dalla capacità
dell’impresa di generare nel medio lungo periodo rendimenti superiori a quelli
di mercato, espressi in termini di flussi finanziari o economici.
Rilevazione iniziale
Le immobilizzazioni immateriali si iscrivono nell’attivo patrimoniale solo se si
riferiscono a costi sostenuti, che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di
sostenimento, e manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri. Deve
trattarsi di costi che possono essere identificati ed attendibilmente quantificati. Una
volta accertata l’utilità pluriennale di determinati costi, si pone il problema di stabilire
se vi sia l’obbligo o la facoltà di iscrivere tali costi fra le attività dello stato
patrimoniale. Il codice civile, all’articolo 2426, prevede:
1. Per i beni immateriali vale la regola generale di iscrizone delle
immobilizzazioni (obbligo);
2. Per gli oneri pluriennali e l’avviamento si prevede la possibilità di iscrizione
nell’attivo patrimoniale (articolo 2426, n5 e n6), (facoltà).
Il principio contabile nazionale OIC n24 non ritiene accettabile per i beni immateriali
e per l’avviamento l’iscrizione del costo in un’unica soluzione nel conto economico
dell’esercizio di sostenimento. Per gli oneri pluriennali, caratterizzati da un alto grado
di aleatorietà e condizionati da valutazione spesso soggettive prevale, secondo l’OIC,
il principio della prudenza, ritenendo l’iscrizione di dette poste nell’attivo di bilancio
consentita solo se è dimostrata la loro utilità futura attraverso una correlazione tra i
costi sostenuti ed i relativi benefici futuri e se è valutabile la loro recuperabilità
attraverso la copertura di tutti i costi compreso l’ammortamento. Quindi:
1. Per i beni immateriali e l’avviamento abbiamo l’obbligo di capitalizzazione;
2. Per gli oneri pluriennali la possibilità di capitalizzazione.
Le immobilizzazioni immateriali possono essere:
a) Realizzate internamente;
b) Acquisite a titolo di proprietà;
c) Acquisite a titolo di gradimento (o uso).
Il principio contabile OIC n24 non consente la capitalizzazione delle
immobilizzazioni immateriali ricevute a titolo gratuito, a causa della mancanza di un
costo oltre che di altri attendibili elementi valutativi.
I criteri di valutazione
Valgono qui gli stessi criteri già esaminati per le immobilizzazioni materiali. Il valore
originario d’iscrizione di un’immobilizzazione immateriale è costituito dal costo di
acquisto o di produzione come di seguito definito:
a) Costo di acquisto: include anche gli oneri accessori;
b) Costo di produzione: comprende tutti i costi imputabili direttamente; può
includere anche costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile alla
immobilizzazione.
Il valore di iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere
il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il possibile valore realizzabile
quando un’immobilizzazione viene venduta ed il suo valore in uso. Il criterio di
ammortamento è lo stesso già analizzato per le immobilizzazioni materiali.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è regolato dall’articolo 2426n2
del codice civile. Abbiamo che:
a) Per i beni immateriali vali il criterio generale basato sulla residua possibilità di
utilizzazione;
b) Per gli oneri pluriennali: i costi di impianto e ampliamento ammortizzabili in
un periodo massimo di cinque anni; i costi di sviluppo ammortizzabili secondo
la loro vita utile e solo nei casi eccezionali in cui non sia attendibilmente
stimabile, in un periodo massimo di cinque anni;
c) Per l’avviamento, ammortizzabile secondo la sua vita utile e solo nei casi
eccezionali in cui non sia attendibilmente stimabile, in un periodo massimo di
dieci anni (articolo 2426 n6).
In relazione all’ammortamento il legislatore ha indicato per i costi pluriennali un
periodo massimo di cinque anni e per l’avviamento un ammortamento basato un
ammortamento basato su un periodo più lungo di massimo dieci anni. L’articolo 2426
n.6 stabilisce che per l’avviamento debba essere fornita in nota integrativa una
spiegazione riguardo il periodo di ammortamento stabilito.
Svalutazioni e rivalutazioni
Qualora si risconti una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro
dell’immobilizzazione immateriale, questa deve essere riflessa nel bilancio
d’esercizio mediante una svalutazione. Valgono qui tutte le considerazioni già
effettuate in relazione alle immobilizzazioni materiali, a parte il fatto che il ripristino
di valore non è consentito per l’avviamento e i costi pluriennali.
Focus sull’avviamento
Si definisce avviamento l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore
a quella ordinaria, che derivi da:
a) Fattori specifici che non hanno un valore autonomo;
b) Incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla
somma dei valori dei singoli beni.
Le caratteristiche dell’avviamento sono le seguenti:
a) Deve essere all’origine costituito da oneri e costi ad utilità differita nel tempo;
b) Deve avere un valore quantificabile;
c) Non deve essere suscettibile di vita propria indipendente e separata dal
complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a
sé stante.
Esistono due diverse accezioni di avviamento:
a) Avviamento internamente generato (o avviamento originario): è il frutto di una
gestione aziendale efficiente nell’organizzazione tanto del complesso dei beni
aziendali, materiali ed immateriali, quanto delle risorse umane.
Non può essere capitalizzato (articolo 2426 n6) né iscritto in bilancio perché:
i. Non è definibile in termini di costi ad utilità differita nel tempo;
ii. Costituisce il valore attuale di un flusso di futuri utili sperati, presunti.
b) Avviamento acquisito a titolo oneroso (o avviamento derivato): deriva da
acquisizione di un’azienda o di una partecipazione, oppure da un’operazione di
conferimento d’azienda, di fusione o di una scissione. Può (in base al codice civile) o
deve (in base al principio contabile n24) essere capitalizzato.
Il valore dell’avviamento da iscrivere nel bilancio d’esercizio, si determina per
differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione dell’azienda ed il
valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la
compongono. Con la nuova previsione del principio da parte dell’OIC, l’iscrizione
dell’avviamento nello stato patrimoniale è ora condizionato a:
a) Acquisto a titolo oneroso;
b) Valore quantificabile inserito nel corrispettivo pagato;
c) Produzione di benefici economici futuri;
d) Recuperabilità del costo.
L’avviamento può essere iscritto in bilancio, con il consenso del collegio sindacale,
solo se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo sostenuto. Avvenuta
l’iscrizione, il costo deve essere ammortizzato per un periodo non superiore a dieci
anni. In occasione della chiusura del bilancio, dovrà essere effettuata una rigorosa
analisi del valore dell’avviamento, svolgendo un’attenta ricognizione per rilevare
eventuali mutamenti.
Aspetti fiscali
La disciplina fiscale delle immobilizzazione immateriali è contenuta negli articolo
103 e 108 del TUIR che disciplinano l’ammortamento dei beni immateriali e dei costi
pluriennali. Secondo la legislazione fiscale le immobilizzazioni immateriali non sono
soggette al dimezzamento dell’aliquota di ammortamento nel primo esercizio di
utilizzo del bene. Le norme prevedono:
a) In alcuni casi, una deducibilità totale del costo dell’esercizio in cui è sostenuto
o in quote annuali in un massimo di cinque esercizi;
b) In altri casi, determinano la durata del periodo di ammortamento.
Slide set 5: le rimanenze di beni fungibili
La categoria dei beni fungibili
I beni fungibili sono quei beni omogenei ed intercambiabili di cui conta il valore
assegnato piuttosto che l’oggetto individuale. Essi sono appartenenti a una categoria
astratta che rileva nella misura in cui possa essere pesata, misurata o enumerata.
Nell’ambito del bilancio d’esercizio, sono considerati beni fungibili sia i beni
materiali giacenti in magazzino, sia i titoli e le partecipazioni iscritti nell’attivo
circolante, ovvero destinati allo smobilizzo e al trading. Essi sono valutati al minore
tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di mercato. A tali beni, si applica la
disciplina dell’OIC 13. Sono perciò indicati i metodi seguenti:
a) Costo medio ponderato;
b) FIFO (first in, first out);
c) LIFO (last in, first out).
Le rimanenze di magazzino rappresentano beni ancora in giacenza i cui costi si
rinviano al futuro esercizio, in quanto si possono recuperare tramite i ricavi di futuri
periodo. Includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione
nella normale attività dell’impresa. Comprendono le seguenti classi:
a) Merci;
b) Semilavorati;
c) Prodotti in corso di lavorazione;
d) Materie prime;
e) Materie sussidiare e di consumo.
Gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, sono rilevati tra i costi
di produzione. Abbiamo:
a) Le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti sono comprese nel valore della produzione;
b) Le variazioni de