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OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA:
Imponibili: comportano l'applicazione degli ordinari meccanismi di funzionamento della disciplina IVA. Operazioni su cui si calcola il tributo (sono in maggioranza); devono essere fatturate
Non imponibili: non si calcola l'IVA; devono essere fatturate (ad es. esportazioni e delle cessioni tra paesi dell'Unione europea)
Esenti: operazioni particolari, aventi rilievo economico-sociale, non si calcola l'IVA; solo per alcune di queste sussiste l'obbligo di fatturazione
MOMENTO IMPOSITIVO
- Momento al verificarsi del quale l'operazione assume rilevanza ai fini IVA.
- È uguale per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni (venditore e acquirente).
- Da questo momento iniziano le formalità e obblighi conseguenti (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, riconoscimento credito, ...).
- Fissa nel tempo l'operazione (aliquota IVA applicabile)
Cessione di beni: mobili (consegna o spedizione),
immobili (stipulazione atto)
Prestazione servizi: ultimazione della prestazione
BASE IMPONIBILE: È l'importo delle singole operazioni sulle quali si calcola l'IVA, applicando le varie aliquote. È costituita dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Comprende gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione, i debiti e gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, sconti, spese accessorie.
IVA = BASE IMPONIBILE * ALIQUOTA
ALIQUOTE:
Si applicano alla base imponibile, nel momento in cui l'operazione è posta in essere (problemi in caso di modifica aliquota, ad es. passaggio da 20% a 21% e ora 22%)
- Ordinaria 22%: aliquota generale
- Ridotta 4%: applicata a beni e servizi di prima necessità (latte, pane, abitazioni non di lusso, occhiali da vista, ecc.)
- Ridotta 5%: per prestazioni socio-sanitarie
assistenziali e educative effettuate dalle cooperative
- (introdotta nel 2016)
- Ridotta 10%: applicata su determinate categorie di beni e servizi (carni, cereali ecc., medicinali,ecc.)
MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO
Il meccanismo generale si basa sul binomio addebito/rivalsa:
(cedente) – detrazione (cessionario)
RIVALSA:
- Il soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente.
- La rivalsa è obbligatoria ed è nullo ogni patto contrario (in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge la rivalsa è facoltativa).
Es. Vendita merci di Euro 100 + IVA Euro 22. L’importo dell’IVA pari a 22 Euro è addebitato in via di rivalsa al cessionario dal cedente che sarà poi obbligato a versarla all’erario. Per il cessionario non rappresenta un costo, ma un credito verso l’erario.
DETRAZIONE:
È l’operazione con
la quale il soggetto IVA sottrae dall'imposta relativa alle operazioni effettuate l'imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa. Condizioni detraibilità: - Inerenza all'attività svolta - Beni o servizi utilizzati in parte o esclusivamente per finalità private o estranee all'impresa - (detraibilità pro quota o indetraibilità integrale) - Beni o servizi utilizzati per operazioni non soggette all'imposta (detraibilità pro quota o indetraibilità integrale) MECCANISMO RIVALSA-DETRAZIONE Natura istantanea del tributo: Il diritto dell'erario all'esigibilità dell'Iva sorge nel momento di effettuazione dell'operazione. Determinazione periodica del tributo: L'Iva è dovuta dai soggetti che effettuano le operazioni imponibili, i quali devono versarla cumulativamente per tutte le operazioni effettuate, al netto della detrazione. E'riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza.
IVA da versare = IVA sulle vendite - IVA sugli acquisti (in un determinato periodo)
IVA sulle vendite: Il corrispettivo incassato dal venditore formato per una parte dal ricavo del bene o del servizio e per l'altra dall'IVA, che viene calcolata applicando l'aliquota corrispondente. L'imposta incassata deve essere versata al Fisco: non rappresenta quindi un ricavo per l'operatore, ma un debito verso l'ente impositore (Stato, Regione, ecc.).
Prezzo di vendita (122) = ricavo/base imponibile (100) = destinato al cedente IVA a debito (22) = destinata all'erario
IVA sugli acquisti: Il corrispettivo pagato dal compratore è costituito sia dal costo del bene o del servizio, sia dall'IVA che viene calcolata sull'operazione. L'imposta non
verrà trattenuta dal venditore: egli dovrà versarla al fisco del quale rappresenta unesattore. Quindi il compratore ha un credito per l’IVA che il venditore dovrà versare. Prezzo di acquisto (122) =• costo/base imponibile (100) = sostenuto dal cessionario • Iva a credito (22) = utilizzata a scomputo su Iva a debito del periodo Liquidazione dell’IVA: • E’ l’operazione con la quale si determina l’IVA da versare o il credito verso il Fisco; • Viene eseguita alla fine di ogni mese o trimestre; • Ogni impresa o professionista deve mettere a confronto l’IVA incassata con le vendite e l’IVApagata sugli acquisti. • Se l’IVA incassata è maggiore di quella pagata, viene versata la differenza; • Se l’IVA incassata è minore di quella pagata, si ha un credito pari alla differenza (riportare anuovo nel periodo successivo). NEUTRALITÀ DELL’IVA: Neutralità rispetto alnumero di transazioni, il consumatore finale pagherà solo l'IVA addebitata sull'ultimo acquisto.
a) Produttore vende bene a Grossista per 100 e addebita Iva di 22
b) Grossista vende bene a Dettagliante per 150 e addebita Iva di 33
c) Dettagliante vende bene a Consumatore per 300 e addebita Iva di 66
Totale Iva addebitata nelle varie fasi: 121 (22 + 33 + 66)
Totale IVA accreditata nelle varie fasi: 55 (22 + 33)
Iva dovuta dal consumatore (22% di 300): 66
La caratteristica di neutralità dell'IVA si manifesta, appunto, nella neutralizzazione dell'imposta nei passaggi intermedi, attraverso il diritto alla detrazione riconosciuto ai soggetti passivi (Produttore, Grossista e Dettagliante).
Ciascuno di essi, infatti, verserà all'Erario non l'imposta addebitata alla controparte, ma la differenza tra tale imposta e quella dovuta ai fornitori Acquirente: paga IVA su acquisti = diventa creditore verso l'erario per lo stesso importo
dell'IVA
Venditore: incassa IVA su vendite = diventa debitore verso l'erario per lo stesso importo dell'IVA
Solo per il consumatore finale l'IVA non è neutra = paga l'IVA sull'acquisto/consumo, ma non diventa creditore verso l'erario
ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE:
Un'impresa in un mese ha venduto merci per € 10.000,00 applicando l'IVA del 20% (semplificazione); nello stesso periodo, l'azienda ha acquistato merci per € 8.000,00, soggette alla stessa aliquota. Procediamo alla liquidazione dell'IVA.
IVA sulle vendite = € (10.000,00*20/100) = € 2.000,00
IVA sugli acquisti = € (8.000,00*20/100) = € 1.600,00
L'impresa ha incassato IVA per € 2.000 (debito verso il Fisco), ma nel contempo ha pagato IVA sugli acquisti per € 1.600 che i fornitori verseranno per suo conto.
L'impresa dovrà versare al Fisco soltanto la differenza: € (2.000,00 - 1.600,00) = € 400,00 IVA da
versare (pari al 20% del valore aggiunto)
DETRAZIONE PRO-RATA:
Percentuale di detrazione:
- Si applica ai contribuenti che esercitano contestualmente attività che conferiscono diritto alla detrazione ed attività esenti o non soggette
- Il diritto alla detrazione è proporzionale alle operazioni imponibili effettuate ed è pari ad una percentuale (definita "percentuale di detrazione")
È costituita dal rapporto fra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate in un anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.
Prorata = operazioni con diritto di detrazione/ [(operazioni con diritto di detrazione) + (operazioni esenti)]
GLI OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI:
- Fatturazione: ogni operazione comprovata dalla fattura;
- Registrazione Venditore: deve annotare sul registro fatture emesse le fatture immediate entro 15 giorni dall'emissione e le fatture
differite entro il giorno 15 del mese successivo all'emissione;
- Registrazione Compratore: deve registrare le fatture ricevute nel registro fatture d'acquisto prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale;
- Liquidazione periodica: i contribuenti determinano la loro posizione a debito o a credito del Fisco, ogni mese o trimestre
- Versamento: se dalla liquidazione periodica risulta IVA vendite > Iva acquisti si versa la differenza al Fisco; nel caso contrario l'IVA a credito si porterà in detrazione dell'IVA da versare il periodo successivo.
LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI
Si attua l'eliminazione dal processo produttivo e, quindi, dalla contabilità. Ci sono 4 casi possibili:
- Vendita sul mercato
- Ritiro da parte dei fornitori ("permuta")
- Radiazione ("rottamazione")
- Cessione gratuita
VENDITA SUL MERCATO ESEMPIO:
Costo storico impianto 100€
F.do ammortamento 90€
Prezzo di vendita:A.
10€B. 6€C. 12€PERCORSO LOGICO:
- DETERMINARE IL VALORE RESIDUO DELL'IMMOBILIZZAZIONE = chiudendo il fondoammortamento nel conto impianti
- CONFRONTARE IL VALORE RESIDUO CON IL PREZZO CHE RIUSCIAMO ASPUNTARE SUL MERCATO: casi possibili
- Valore residuo = prezzo
- Valore residuo > prezzo
- Valore residuo < prezzo
- VALORE RESIDUO = PREZZO:
Tornando al nostro esempio, il prezzo di vendita nel primo caso era fissato a 10 Euro, pari al valoreresiduo dell'impianto.
Si tratta sicuramente del caso che comporta minori problematiche. Infatti, dalla contabilità "escono"valori per 10 ed "entrano" valori sempre per 10
- VALORE RESIDUO > PREZZO
In questa ipotesi, il prezzo di vendita lo fissiamo a € 6 mentre il valore residuo rimane di € 10.
Da un punto di vista prettamente contabile, "escon