Obbligo o onere di tenuta della contabilità
Quando nel diritto si parla di un obbligo, necessariamente a quest'obbligo deve corrispondere una sanzione immediata e diretta. Se analizziamo la disciplina delle scritture contabili, ovvero gli artt. 2214 ss., troviamo una sanzione per la mancata tenuta delle scritture contabili; però non possiamo sicuramente affermare che la tenuta delle scritture contabili sia un onere e non un obbligo. Si parla di obbligo, perché le scritture contabili fanno parte di quella struttura organizzativa e materiale dell'impresa che è necessaria per l'imprenditore e per i terzi.
Quindi quest'obbligo per il mantenimento delle scritture contabili lo si ricava dal sistema e, quindi, dall'organizzazione dell'impresa, anche se sotto il profilo giuridico l'organizzazione è un'espressione neutra, in quanto non ci dice nulla, se non con riferimento all'attività dell'impresa. Il fatto che sia un obbligo lo si ricava dall'art. 2214 cc. (anche se non esiste una sanzione immediata e diretta) con riferimento al suo titolo e testo. Infatti tale articolo ha un titolo "libri obbligatori e altre scritture contabili", per cui le scritture contabili sono un obbligo; con riferimento al testo, tale articolo al secondo comma ci dice che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari; il "deve tenere" implica un'interpretazione, non analogica, ma sistematica che proviene proprio dalla norma, per cui si evince obbligatorietà.
Esiste una sanzione immediata e diretta per la mancata tenuta delle scritture contabili?
Come fonti dirette, le scritture contabili sono disciplinate da: codice civile, diritto tributario e diritto penale. Negli ambiti di questi ordinamenti esiste una sanzione (in alcune ipotesi eventuale, in altre immediata e diretta) per la mancata tenuta delle scritture contabili. La sanzione immediata e diretta è fornita dalla disciplina tributaria e, precisamente, dalla norma di cui all'art. 10 d.lgs. n.74/2000 riformata nel 2015, per cui: "si punisce con l'arresto da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione".
Tale norma rimanda all'art. 14 dpr 600/1973, che rinvia agli artt. 2214 ss. Questa norma è relativa al caso in cui le scritture contabili, in realtà, sono state tenute. (Esempio: tengo le scritture contabili e nel momento in cui arriva un controllo non le esibisco; il fatto di non averle esibite non fa rientrare questo caso nella fattispecie penale dell'evasione, perché nel momento in cui poi le tiro fuori e le faccio vedere, si supera l'aspetto penalistico). L'occultamento è un reato permanente, cioè scatta nel momento in cui le scritture contabili non vengono esibite. Invece, la distruzione non è un reato permanente; infatti se fornisco la prova di aver distrutto nel 2005 le scritture contabili, allora subentra la prescrizione (dato che sono decorsi sette anni) per cui l'evasione non sussiste.
Il fine è quello di questa norma è di sanzionare l’evasione delle imposte sui redditi. Quindi, se ho occultato le scritture contabili oppure le ho distrutte, a maggior ragione sotto il profilo penalistico la norma si applica al caso di omessa tenuta delle scritture contabili. La previsione del fatto penale è che dalla mancata tenuta si arrivi ad un accertamento che supera determinate soglie; quando questo non supera determinate soglie delle imposte evase singolarmente consentite ed imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società e sul valore aggiunto, non rientriamo mai nella fattispecie penale.
Questa è una classica norma, che viene considerata per stabilire che vi è una sanzione immediata e diretta; ma non è l'omissione in sé a rendere rilevante la condotta dell'imprenditore; perché ad esempio vi può essere il caso in cui le scritture (come nell'occultamento) sono state tenute, solo che non le ho consegnate. Dunque, è solo la natura penale del reato a rendere la fattispecie penalmente rilevante (la mancata tenuta delle scritture contabili è punita con la reclusione solo se diventa, sotto il profilo fiscale, rilevante per far scattare la punibilità della condotta da parte del sistema).