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Quando nel Diritto si parla di un obbligo, necessariamente a quest'obbligo deve

corrispondere una sanzione immediata e diretta. Se analizziamo la disciplina delle

scritture contabili, ovvero gli artt. 2214 ss. troviamo una sanzione per la mancata

tenuta delle scritture contabili; però non possiamo sicuramente affermare che la

tenuta delle scritture contabili sia un onere e non un obbligo. Si parla di obbligo,

perché le scritture contabili fanno parte di quella struttura organizzativa e materiale

dell'impresa che è necessaria per l'imprenditore e per i terzi. Quindi quest'obbligo per

il mantenimento delle scritture contabili lo si ricava dal sistema e, quindi,

dall'organizzazione dell'impresa, anche se sotto il profilo giuridico l'organizzazione è

un'espressione neutra, in quanto non ci dice nulla, se non con riferimento all'attività

dell'impresa.

Il fatto che sia un obbligo lo si ricava dall'art. 2214 cc. (anche se non esiste una

sanzione immediata e diretta) con riferimento al suo titolo e testo. Infatti tale articolo

ha un titolo "libri obbligatori e altre scritture contabili", per cui le scritture contabili

sono un obbligo; con riferimento al testo, tale articolo al secondo comma ci dice che

l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale ed il

libro degli inventari; il "deve tenere" implica un'interpretazione, non analogica, ma

sistematica che proviene proprio dalla norma, per cui si evince obbligatorietà.

Esiste una sanzione immediata e diretta per la mancata tenuta delle scritture

contabili?

Come fonti dirette, le scritture contabili sono disciplinate da: codice civile, diritto

tributario e diritto penale. Negli ambiti di questi ordinamenti esiste una sanzione (in

alcune ipotesi eventuale, in altre immediata e diretta) per la mancata tenuta delle

scritture contabili.

La sanzione immediata e diretta è fornita dalla disciplina tributaria e, precisamente,

dalla norma di cui all'art. 10 d.lgs. n.74/2000 riformata nel 2015, per cui: "si

punisce con l'arresto da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le

imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto in parte le scritture contabili o i documenti di cui è

obbligatoria la conservazione". Tale norma rimanda all'art. 14 dpr 600/1973, che rinvia

agli artt. 2214 ss. Questa norma è relativa al caso in cui le scritture contabili, in realtà,

sono state tenute. (Esempio: tengo le scritture contabili e nel momento in cui arriva un

controllo non le esibisco; il fatto di non averle esibite non fa rientrare questo caso nella

fattispecie penale dell'evasione, perché nel momento in cui poi le tiro fuori e le faccio

vedere, si supera l'aspetto penalistico). L'occultamento è un reato permanente, cioè

scatta nel momento in cui le scritture contabili non vengono esibite. Invece, la

distruzione non è un reato permanente; infatti se fornisco la prova di aver distrutto nel

2005 le scritture contabili, allora subentra la prescrizione (dato che sono decorsi sette

anni) per cui l'evasione non sussiste.

Il fine è quello di questa norma è di sanzionare l’evasione delle imposte sui redditi.

Quindi, se ho occultato le scritture contabili oppure le ho distrutte, a maggior ragione

sotto il profilo penalistico la norma si applica al caso di omessa tenuta delle scritture

contabili. La previsione del fatto penale è che dalla mancata tenuta si arrivi ad un

accertamento che supera determinate soglie; quando questo non supera determinate

soglie delle imposte evase singolarmente consentite ed imposte sul reddito delle

persone fisiche e delle società e sul valore aggiunto, non rientriamo mai nella

fattispecie penale.

Questa è una classica norma, che viene considerata per stabilire che vi è una sanzione

immediata e diretta; ma non è l'omissione in sé a rendere rilevante la condotta

dell'imprenditore; perché ad esempio vi può essere il caso in cui le scritture (come

nell'occultamento) sono state tenute, solo che non le ho consegnate. Dunque, é solo la

natura penale del reato a rendere la fattispecie penalmente rilevante (la mancata

tenuta delle scritture contabili è punita con la reclusione solo se diventa, sotto il profilo

fiscale, rilevante per far scattare la punibilità della condotta da parte

dell'imprenditore). Sentenza del 11 marzo 2015 n. 11643.

Una norma, che esplicita maggiormente il fatto che il mantenimento delle scritture

contabili sia un obbligo si trova nell'art. 39 dpr 600/1973 (norma sull'accertamento

dei soggetti in base alla tenuta delle scritture contabili). Dal comma secondo dell'art.

39: “in deroga alle disposizioni del comma precedente l’Ufficio delle imposte

determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle risultanze comunque raccolti

o venuti a sua conoscenza con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze

del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di

presunzioni prive dei requisiti di cui alle lettera d) del precedente comma”. Questa

norma, come sanzione, prevede che: al soggetto che non tiene le scritture contabili si

applica il cosiddetto accertamento induttivo. Sono disciplinati: accertamento analitico,

accertamento analitico - induttivo, accertamento induttivo - extra contabile. Nel

secondo comma dell'art. 39 siamo nel secondo caso: si applica l'accertamento

induttivo quando: in caso di omessa tenuta delle scritture contabili, ma anche quando

le scritture contabili sono tenute in maniera irregolare, tanto da far dichiarare, sotto il

profilo formale e sostanziale, la contabilità inattendibile. La giurisprudenza ci dice che

l'inattendibilità delle scritture contabili è riposta anche nella fattispecie della omessa

tenuta delle scritture contabili; perché se compio tante irregolarità nella tenuta,

queste irregolarità così gravi e ripetute fanno sì che le scritture contabili è come se

non esistessero.

Affianco all'articolo 39 che individua il concetto di inattendibilità delle scritture

contabili bisogna guardare gli articoli 1-2 dpr. 597/1996, che individuano

determinate ipotesi in cui la contabilità è considerata inattendibile. In questo caso

l'inattendibilità è determinata dal fatto che: non vengono distinti i debitori e i creditori;

nella liquidità dell'azienda non si distingue tra cassa, banca e altri tipi di liquidità; non

vengono tenute scritture con riferimento alle rimanenze (le scritture non sono

obbligatorie, però alla fine di ogni esercizio si stabilisce il valore delle rimanenze,

attraverso l'accertamento del valore del magazzino, che qualora composto di materie

omogenee è possibile fare la valutazione applicando i metodi lifo, fifo o costo medio

ponderato.)

Quali sono le principali conseguenze giuridiche più importanti, in caso di mancata o

irregolare tenuta delle scritture contabili?

- La mancata tenuta delle scritture contabili rappresenta un danno per

l'imprenditore, il quale non può avere prova a suo favore. Questo perché le

scritture contabili possono rappresentare una prova a favore o contro

l'imprenditore (riferimento agli artt. 2709 - 2710 cc.). Le scritture contabili,

nei rapporti con i terzi possono fare prova, mentre nei rapporti con gli

imprenditori devono fare sempre prova a favore. Questo perché il terzo non è

tenuto a tenere le scritture contabili e, quindi, non può esibire le scritture a

titolo di prova di un determinato rapporto con l'imprenditore. Invece, gli

imprenditori sono obbligati a tenere le scritture contabili.

- Con riferimento all'art. 634 del codice di procedura civile l'imprenditore

non può chiedere un decreto ingiuntivo.

- Con riferimento all'art.160 l. fall. è previsto il divieto di ammissione al

concordato preventivo in caso di mancata o irregolare tenuta delle scritture

contabili.

- Inoltre, nelle società di capitali e, probabilmente, nelle società di persone non si

distribuiscono gli utili (artt. 2262 e 2433 cc.).

- Una volta redatto il bilancio, l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea

in modo da approvarlo. Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato

presso il registro delle imprese (tenuto presso la camera di commercio), entro

30 giorni dall'approvazione. Anche quando il bilancio non è approvato,

l'amministratore è tenuto a fare il verbale e a depositarlo.

L'art. 2630 c.c. prevede una sanzione in caso di omesso deposito.

Il registro delle imprese.

Il registro delle imprese è tenuto presso la camera del commercio. Prima tutti gli atti

inerenti la società dovevano essere depositate in tribunale.

Ora tutti gli atti si presentano alla camera di commercio grazie alla riforma che ha

fatto l’ autore di questo libro, dando attuazione al registro delle imprese. Prima il

registro delle impresa era solo sulla carta,non esisteva(dal 78’ in poi si parla di

Registro delle imprese), prima c’era solo il registro delle ditte. Quando dovete

iscrivervi, dovete andare al Registro delle Imprese e fare la comunicazione di

iscrizione, e portare i documenti;ora si fa online con la firma digitale(assegnata all’

amministratore della società, è lui che è abilitato,lui deve firmare, lui è responsabile).

Presso il Registro delle Imprese bisogna inviare tutti gli atti della società,perché è

necessario rendere noto a terzi tutto quello che accade nella società dalla nascita alla

morte( la chiusura, la liquidazione ed eventuali cause di fallimento). Si scrive tutto lì,

interrogando il Registro delle Imprese è possibile conoscere ogni vicenda riguardante

la vita dell’ azienda. Sul piano della trasparenza dell’attività economica è molto

rilevante: è possibile anche studiare il bilancio dell’azienda fonte di interesse,

scaricabile a pagamento(5 euro?)( es. Fiat).

L’ azienda deve depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio.

L’ art.2630 comma 2 recita: Se si tratta di omesso deposito del bilancio la sanzione

pecuniaria è aumentata di 1/3. Questa fattispecie( dell’omesso deposito del bilancio)

quando è che si applica? ipotizziamo di non aver ancora

depositato il bilancio del 2010. L’ obbligo di deposito del bilancio sorge entro 30 giorni

dall’approvazione dell’ assemblea. La sanzione di omesso deposito si applica,

quindi, al 31esimo giorno successivo all’approvazione. Quel bilancio del 2010 io posso

approvarlo oggi(2016),se la perso

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher little.vincy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Contabilità e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristiana.