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Esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale: L'opzione per la

tassazione di gruppo è una facoltà discrezionalmente esercitabile da parte delle

società interessate per un periodo irrevocabile di tre anni, salvi i casi

espressamente previsti ex lege. Il vincolo triennale richiesto per poter attivare

il consolidato "di gruppo" è riconducibile a una logica di cautela fiscale, affinché

non si renda particolarmente agevole la partecipazione a tale procedura per

quei soggetti che, solo occasionalmente e temporaneamente, "transitano"

all'interno del gruppo per poi fuoriuscirne subito dopo aver conseguito i

benefici fiscali connessi alla predetta procedura. L'opzione per il consolidato

nazionale può essere esercitata da ciascuna entità legale, di cui all'art. 117,

comma 1 del TUIR, solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata.

Condizioni per l’esercizio dell’opzione: L'art. 119 ha, però, previsto delle

limitazioni, subordinando l'efficacia dell'opzione al verificarsi delle seguenti

condizioni: 1) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con

quello della società o ente controllante (esempio: 31 dicembre); 2) esercizio

congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società

controllante; 3) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la

società o ente controllante. Tale domiciliazione è richiesta, come dispone la

norma, ai fini della notifica di eventuali avvisi di rettifica relativi alla

dichiarazione dei redditi, che la controllante dovrà presentare in qualità di

unico soggetto passivo d'imposta per il gruppo e per la quale le controllate

tutte sono solidalmente responsabili, oltre che per le imposte, anche per le

sanzioni e gli interessi; 4) comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto

dell'opzione all'Amministrazione finanziaria territorialmente competente, sia

nei confronti dell'ente o società controllante, sia nei confronti della società

controllata entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio

dell'opzione stessa.

L’esercizio dell’opzione: Il D.M. 1° marzo 2018 ha aggiornato la disciplina

riguardante l’esercizio dell’opzione, che può oggi essere comunicata dalla

società controllante direttamente con la dichiarazione dei redditi presentata nel

periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione,

laddove con la precedente disciplina occorreva invece una separata

comunicazione (la «vecchia» comunicazione rimane in vita solo per i soggetti

che nel periodo di imposta non sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini

Ires in quanto, ad esempio, si trovano nel primo anno di attività). La

dichiarazione dovrà contenere: 1) la denominazione o ragione sociale delle

società che esercitano l'opzione; 2) il codice fiscale delle società che esercitano

l'opzione; 3) la qualità di controllante ovvero di controllata; 4) l'individuazione

delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in

modo separato; 5) il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite

residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di

mancato rinnovo dell'opzione, alle società che le hanno prodotte.

Rinnovo dell’opzione: Il regime si rinnova automaticamente di tre esercizi in

tre esercizi a meno che non si proceda alla revoca, che va comunicata con le

stesse modalità (ovverosia in dichiarazione dei redditi ai fini Ires).

Ingresso di società controllate durante il periodo di tassazione di

gruppo: La società che, in qualità di controllata, opta per la tassazione di

gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio

successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa

la controllante, è tenuta ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117

a 128 del TUIR e dal D.M. 1° marzo 2018 per tre esercizi sociali (art. 15 del

D.M. 1° marzo 2018). Il reddito complessivo netto della controllata è computato

nella dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato, tenuto

conto che le perdite, maturate in periodi d'imposta anteriori a quello dal quale

ha effetto la nuova tassazione di gruppo, sono utilizzabili dalla stessa secondo

le disposizioni di cui all'art. 84 del TUIR.

Obblighi delle società controllate – Compilazione del modello di

dichiarazione dei redditi A norma dell'art. 121, comma 1, lettera a), ogni

società che eserciti l'opzione ai fini del consolidamento, in qualità di

controllata, deve «compilare il modello della dichiarazione dei redditi, al fine di

comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio

reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti

d'imposta spettanti». Per effetto dell'opzione: 1) ciascun soggetto deve

presentare all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi senza

liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le

disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di

cui all'art. 84 del TUIR relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di

gruppo; 2) ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con

l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili

in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel limite

previsto dall'art. 25 di tale decreto, per l'importo non utilizzato dal medesimo

soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 3) nella dichiarazione dei redditi va indicato il

reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.

Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di consolidamento, ciascuna

società controllata dovrà, quindi, compilare il modello della dichiarazione dei

redditi, al fine di comunicare alla società controllante la determinazione dei

seguenti dati: 1) il proprio reddito imponibile; 2) le ritenute subite; 3) i crediti

d'imposta spettanti; 4) gli eventuali acconti autonomamente versati. L'opzione

di consolidamento, infatti, vincola le società controllate all'adempimento di una

serie di obblighi: il principale di questi risulta essere, ai fini della

determinazione del reddito consolidato, la compilazione del modello di

dichiarazione dei redditi.

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del

triennio L'opzione per la tassazione di gruppo è una facoltà discrezionalmente

esercitabile da parte delle società interessate per un periodo irrevocabile di tre

anni. L'interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall'art.

124 del TUIR, si verifica nelle seguenti ipotesi: a) perdita del requisito del

controllo, così come definito dall'art. 117 del TUIR; b) fusione di una società

controllata in altra non inclusa nel consolidato; c) società che fruiscono di

riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società; d)

assoggettamento alle procedure di fallimento, liquidazione coatta

amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

stato di insolvenza; e) liquidazione giudiziale; f) trasformazione di una società

soggetta all'IRES in società non soggetta a tale imposta; g) trasformazione

della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di

quelle indicate nell'art. 120 del TUIR; h) trasformazione della consolidante in un

soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117

del TUIR; i) trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del

TUIR, della consolidata o della consolidante se la stessa non rispetta le

condizioni di cui all'art. 117, comma 2, del TUIR; j) fusione tra consolidata e

società non inclusa nella tassazione di gruppo. Se nel corso del periodo di

durata dell'opzione per la tassazione di gruppo, la consolidante opta,

congiuntamente con altra società, per la tassazione di gruppo in qualità di

controllata, si verifica l'interruzione della tassazione di gruppo relativamente al

consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante con gli effetti previsti

dall'art. 124 del TUIR.

Interruzione della tassazione di gruppo - Perdite fiscali, crediti chiesti

a rimborso ed eccedenze di imposta Nei casi di interruzione del

consolidamento, entro 30 giorni dalla data in cui si perfeziona l'operazione,

indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si

applicano le disposizioni dell'art. 124, commi 2 e 3, del TUIR. In particolare,

entro 30 giorni: a) la società o l'ente controllante deve integrare quanto versato

a titolo di acconto, se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a

quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità

dell'opzione; b) ciascuna società controllata deve effettuare l'integrazione di cui

alla lettera precedente riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla

comunicazione di cui all'art. 121; c) l'ente o società controllante può attribuire

in tutto o in parte i versamenti effettuati, per quanto eccedente il proprio

obbligo, alle società controllate, secondo le modalità previste dall'art. 43-ter del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; d) i crediti chiesti a rimborso e,

limitatamente a quanto non attribuito alle controllate, le eccedenze riportate a

nuovo, permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente

controllante.

Con riferimento alle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione del consolidato,

possono seguire, a scelta del contribuente, uno dei seguenti trattamenti fiscali:

1) permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante (art.

124, comma 4, del TUIR); 2) sono imputate alle società che le hanno prodotte e

nei cui confronti viene meno il requisito del controllo, secondo i criteri stabiliti

dai soggetti interessati (art. 13, comma 7, del D.M. 1° marzo 2018). Infine,

entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, che ha comportato l'interruzione

della tassazione di gruppo, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia

delle Entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonché l'importo delle perdite

residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione è effettuata secon

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
8 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/03 Scienza delle finanze

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emanueleivn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienza delle finanze e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Cremonese Angelo.