Consolidato fiscale
L'introduzione della tassazione dei gruppi di imprese concretizza il naturale riconoscimento fiscale del gruppo di imprese. In particolare, sono state previste due modalità di consolidamento e conseguente tassazione:
- Il "consolidamento nazionale" tra società residenti ed in quanto tali soggette all'imposta all'interno dello Stato (articoli da 117 a 129 del TUIR);
- Il "consolidamento mondiale" tra società non residenti all'interno dello Stato (articoli da 130 a 142 del TUIR).
Il regime opzionale della tassazione consolidata nazionale è un'innovazione di grande portata e si basa sul calcolo "consolidato" dell'IRES in virtù del riconoscimento del gruppo stesso, in ragione dei rapporti partecipativi delle società che vi accedono. Infatti, è necessario che, tra le società che esercitano l'opzione per tale tipo di tassazione, sussistano dei rapporti di controllo di diritto, diretti o indiretti. Il modello italiano per la tassazione di gruppo prevede un'unica base imponibile, in cui vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidato (Fiscal Unit).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 1º marzo 2018 recante il regolamento attuativo del consolidato fiscale nazionale (articoli da 117 a 129 del TUIR), che ha sostituito le disposizioni attuative precedentemente emanate con l’abrogato D.M. 9 giugno 2004.
Vantaggi e vincoli del consolidato nazionale
La tassazione di gruppo delle società residenti offre opportunità e vantaggi fiscali. In particolare, si tratta di:
- Compensazione degli utili e delle perdite fiscali delle società che hanno optato per la tassazione di gruppo;
- Possibilità di compensare crediti e debiti d'imposta tra le diverse società comprese nell'ambito del "perimetro" di consolidamento.
Alle opportunità ed ai vantaggi sopra indicati si contrappongono alcuni vincoli connessi all'esercizio dell'opzione. Nel dettaglio:
- Il vincolo triennale relativo all'efficacia dell'opzione; alla scadenza del triennio, in caso di rinnovo dell'opzione, si è vincolati al consolidato per i successivi tre anni. Tale previsione si giustifica alla luce di motivazioni "di cautela fiscale affinché non si renda particolarmente agevole la partecipazione a tale procedura per quei soggetti che solo occasionalmente e temporaneamente 'transitano' all'interno del gruppo per poi fuoriuscirne subito dopo aver conseguito i benefici fiscali connessi alla predetta procedura";
- L'interruzione nel corso del triennio ed il mancato rinnovo dell'opzione al termine del triennio determinano la perdita di alcuni dei vantaggi connessi all'ingresso nel consolidato;
- La responsabilità solidale di tutte le società partecipanti al consolidato in relazione all'omesso versamento delle imposte risultanti dall'unica dichiarazione di gruppo, fatta salva la prioritaria richiesta delle stesse nei confronti della società o ente consolidante;
- La responsabilità solidale tra il soggetto consolidante e ciascuna società consolidata, in relazione alle maggiori somme dovute a seguito di rettifica del reddito complessivo dichiarato da ciascuna società consolidata.
Soggetti ammessi
Sono ammessi al procedimento del consolidato nazionale le società o gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b). Si tratta, pertanto, dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
- Società per azioni ed in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società cooperative e società di mutua assicurazione;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Ai fini delle disposizioni in tema di consolidato nazionale, si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:
- Al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente in misura superiore ad una percentuale del 50 per cento, da determinarsi relativamente alla società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria della controllata, di cui all'art. 2364 codice civile;
- Al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente in misura superiore ad una percentuale del 50 per cento, da determinarsi relativamente alla società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria della controllata, di cui all'art. 2364 del codice civile.
I requisiti minimi richiesti di partecipazione, sia al capitale che agli utili della partecipata, devono verificarsi ininterrottamente sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si opta per il consolidato. Conseguentemente, non solo non potrà richiedersi (attraverso l'opzione) il consolidamento delle partecipazioni per le quali il controllo non sussiste dall'inizio dell'esercizio fiscale di riferimento, ma, dal consolidamento, si decade se il citato requisito, pur sussistendo dall'inizio del periodo d'imposta, venga a cessare durante lo stesso; al contrario, per l'ammissione alla tassazione di gruppo sarà sufficiente che la controllante detenga il controllo per l'intero esercizio, ma non necessariamente che lo possieda anche alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi di gruppo.
Soggetti non residenti
Le società e gli enti, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, possono esercitare l'opzione per il consolidato nazionale, solo in qualità di società controllanti ed a condizione che:
- Siano residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi;
- Esercitino in Italia, mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, un'attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR, a norma del quale "... Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indic...