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Esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale: L'opzione per la
tassazione di gruppo è una facoltà discrezionalmente esercitabile da parte delle
società interessate per un periodo irrevocabile di tre anni, salvi i casi
espressamente previsti ex lege. Il vincolo triennale richiesto per poter attivare
il consolidato "di gruppo" è riconducibile a una logica di cautela fiscale, affinché
non si renda particolarmente agevole la partecipazione a tale procedura per
quei soggetti che, solo occasionalmente e temporaneamente, "transitano"
all'interno del gruppo per poi fuoriuscirne subito dopo aver conseguito i
benefici fiscali connessi alla predetta procedura. L'opzione per il consolidato
nazionale può essere esercitata da ciascuna entità legale, di cui all'art. 117,
comma 1 del TUIR, solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata.
Condizioni per l’esercizio dell’opzione: L'art. 119 ha, però, previsto delle
limitazioni, subordinando l'efficacia dell'opzione al verificarsi delle seguenti
condizioni: 1) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con
quello della società o ente controllante (esempio: 31 dicembre); 2) esercizio
congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società
controllante; 3) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la
società o ente controllante. Tale domiciliazione è richiesta, come dispone la
norma, ai fini della notifica di eventuali avvisi di rettifica relativi alla
dichiarazione dei redditi, che la controllante dovrà presentare in qualità di
unico soggetto passivo d'imposta per il gruppo e per la quale le controllate
tutte sono solidalmente responsabili, oltre che per le imposte, anche per le
sanzioni e gli interessi; 4) comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto
dell'opzione all'Amministrazione finanziaria territorialmente competente, sia
nei confronti dell'ente o società controllante, sia nei confronti della società
controllata entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio
dell'opzione stessa.
L’esercizio dell’opzione: Il D.M. 1° marzo 2018 ha aggiornato la disciplina
riguardante l’esercizio dell’opzione, che può oggi essere comunicata dalla
società controllante direttamente con la dichiarazione dei redditi presentata nel
periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione,
laddove con la precedente disciplina occorreva invece una separata
comunicazione (la «vecchia» comunicazione rimane in vita solo per i soggetti
che nel periodo di imposta non sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini
Ires in quanto, ad esempio, si trovano nel primo anno di attività). La
dichiarazione dovrà contenere: 1) la denominazione o ragione sociale delle
società che esercitano l'opzione; 2) il codice fiscale delle società che esercitano
l'opzione; 3) la qualità di controllante ovvero di controllata; 4) l'individuazione
delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in
modo separato; 5) il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite
residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di
mancato rinnovo dell'opzione, alle società che le hanno prodotte.
Rinnovo dell’opzione: Il regime si rinnova automaticamente di tre esercizi in
tre esercizi a meno che non si proceda alla revoca, che va comunicata con le
stesse modalità (ovverosia in dichiarazione dei redditi ai fini Ires).
Ingresso di società controllate durante il periodo di tassazione di
gruppo: La società che, in qualità di controllata, opta per la tassazione di
gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio
successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa
la controllante, è tenuta ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117
a 128 del TUIR e dal D.M. 1° marzo 2018 per tre esercizi sociali (art. 15 del
D.M. 1° marzo 2018). Il reddito complessivo netto della controllata è computato
nella dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato, tenuto
conto che le perdite, maturate in periodi d'imposta anteriori a quello dal quale
ha effetto la nuova tassazione di gruppo, sono utilizzabili dalla stessa secondo
le disposizioni di cui all'art. 84 del TUIR.
Obblighi delle società controllate – Compilazione del modello di
dichiarazione dei redditi A norma dell'art. 121, comma 1, lettera a), ogni
società che eserciti l'opzione ai fini del consolidamento, in qualità di
controllata, deve «compilare il modello della dichiarazione dei redditi, al fine di
comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio
reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti
d'imposta spettanti». Per effetto dell'opzione: 1) ciascun soggetto deve
presentare all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi senza
liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le
disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di
cui all'art. 84 del TUIR relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di
gruppo; 2) ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con
l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili
in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel limite
previsto dall'art. 25 di tale decreto, per l'importo non utilizzato dal medesimo
soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 3) nella dichiarazione dei redditi va indicato il
reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.
Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di consolidamento, ciascuna
società controllata dovrà, quindi, compilare il modello della dichiarazione dei
redditi, al fine di comunicare alla società controllante la determinazione dei
seguenti dati: 1) il proprio reddito imponibile; 2) le ritenute subite; 3) i crediti
d'imposta spettanti; 4) gli eventuali acconti autonomamente versati. L'opzione
di consolidamento, infatti, vincola le società controllate all'adempimento di una
serie di obblighi: il principale di questi risulta essere, ai fini della
determinazione del reddito consolidato, la compilazione del modello di
dichiarazione dei redditi.
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del
triennio L'opzione per la tassazione di gruppo è una facoltà discrezionalmente
esercitabile da parte delle società interessate per un periodo irrevocabile di tre
anni. L'interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall'art.
124 del TUIR, si verifica nelle seguenti ipotesi: a) perdita del requisito del
controllo, così come definito dall'art. 117 del TUIR; b) fusione di una società
controllata in altra non inclusa nel consolidato; c) società che fruiscono di
riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società; d)
assoggettamento alle procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza; e) liquidazione giudiziale; f) trasformazione di una società
soggetta all'IRES in società non soggetta a tale imposta; g) trasformazione
della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di
quelle indicate nell'art. 120 del TUIR; h) trasformazione della consolidante in un
soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117
del TUIR; i) trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del
TUIR, della consolidata o della consolidante se la stessa non rispetta le
condizioni di cui all'art. 117, comma 2, del TUIR; j) fusione tra consolidata e
società non inclusa nella tassazione di gruppo. Se nel corso del periodo di
durata dell'opzione per la tassazione di gruppo, la consolidante opta,
congiuntamente con altra società, per la tassazione di gruppo in qualità di
controllata, si verifica l'interruzione della tassazione di gruppo relativamente al
consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante con gli effetti previsti
dall'art. 124 del TUIR.
Interruzione della tassazione di gruppo - Perdite fiscali, crediti chiesti
a rimborso ed eccedenze di imposta Nei casi di interruzione del
consolidamento, entro 30 giorni dalla data in cui si perfeziona l'operazione,
indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si
applicano le disposizioni dell'art. 124, commi 2 e 3, del TUIR. In particolare,
entro 30 giorni: a) la società o l'ente controllante deve integrare quanto versato
a titolo di acconto, se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a
quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità
dell'opzione; b) ciascuna società controllata deve effettuare l'integrazione di cui
alla lettera precedente riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla
comunicazione di cui all'art. 121; c) l'ente o società controllante può attribuire
in tutto o in parte i versamenti effettuati, per quanto eccedente il proprio
obbligo, alle società controllate, secondo le modalità previste dall'art. 43-ter del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; d) i crediti chiesti a rimborso e,
limitatamente a quanto non attribuito alle controllate, le eccedenze riportate a
nuovo, permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente
controllante.
Con riferimento alle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione del consolidato,
possono seguire, a scelta del contribuente, uno dei seguenti trattamenti fiscali:
1) permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante (art.
124, comma 4, del TUIR); 2) sono imputate alle società che le hanno prodotte e
nei cui confronti viene meno il requisito del controllo, secondo i criteri stabiliti
dai soggetti interessati (art. 13, comma 7, del D.M. 1° marzo 2018). Infine,
entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, che ha comportato l'interruzione
della tassazione di gruppo, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia
delle Entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonché l'importo delle perdite
residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione è effettuata secon