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Il concordato preventivo

Il concordato preventivo consiste in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi dell'azienda e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione, anche parziale, dei crediti, sotto la protezione del tribunale.

Presupposti per la procedura

La procedura di concordato preventivo è ammissibile solo quando ricorrono questi presupposti:

  • Soggettivi: l'istante deve essere imprenditore o l'imprenditore deve essere in stato di crisi.
  • Oggettivi: l'imprenditore deve proporre ai creditori un piano di risanamento della propria esposizione debitoria attraverso:
    • La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
    • L'attribuzione delle attività ad un assuntore.
    • Suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici.
    • Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può non prevedere il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile dalla loro liquidazione, in ragione della posizione privilegiata. Questa condizione deve risultare da una relazione giurata che dovrà essere redatta e depositata da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili e che possiede i requisiti per essere nominato curatore.

La suddivisione in classi non può in nessun caso alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, e all'interno di ciascuna classe deve essere rispettato il principio della par condicio creditorum. La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari. Questa disposizione non si applica nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale.

Funzioni del tribunale e del giudice delegato

Il tribunale ha specifiche funzioni in materia di: ammissione alla procedura; dichiarazione di fallimento successivo all'apertura della procedura; giudizio di omologazione; annullamento e risoluzione del concordato; reclami contro i provvedimenti del giudice delegato; provvedimenti relativi al commissario giudiziale.

Il giudice delegato ha competenza generalizzata in materia di direzione dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore e dell'esercizio dell'impresa, in particolare: risolve le controversie insorte nel corso di esso; presenzia l'adunanza dei creditori e ne dirige lo svolgimento; autorizza le attività eccedenti l'ordinaria amministrazione; fa le funzioni di giudice istruttore nel giudizio di omologazione; promuove l'eventuale dichiarazione di fallimento.

Ruolo del commissario giudiziale

Il commissario giudiziale, rispetto al curatore fallimentare, ha poteri più limitati. Esso verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dall'imprenditore; vigila sull'amministrazione dei beni del debitore e sull'esercizio dell'impresa; redige relazione particolareggiata sulle cause del dissesto.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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