Il concordato fallimentare
Il concordato fallimentare è una causa legale di chiusura del fallimento. È uno strumento attraverso il quale il debitore e i creditori trovano un accordo, che verrà omologato giudizialmente, per la soddisfazione (parziale) dei loro crediti. La proposta di concordato fallimentare può venire da uno o più creditori, da un terzo o dal fallito.
Il creditore o i creditori e il terzo possono presentare una proposta anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo se, dalla contabilità e dai documenti che può reperire il curatore, è possibile redigere un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.
Il fallito può invece proporre il concordato fallimentare decorso un anno dalla dichiarazione del fallimento e mai decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta va in tutti e due i casi indirizzata al giudice delegato.
Contenuti della proposta
La proposta di concordato fallimentare può indicare:
- La suddivisione dei creditori in classi
- Il trattamento differenziato dei creditori appartenenti a classi diverse
- La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma
Dalle prime due possibilità si deduce che all’interno delle classi sarà rispettato il principio della par condicio creditorum. L’ultima indicazione indica invece la possibilità di soddisfare i creditori attraverso qualsiasi forma, quindi: cessione dei beni, attribuzione dei titoli, prestazioni di garanzie ecc.
Attestazioni e requisiti
Non è più previsto il requisito di soddisfare integralmente i creditori muniti di privilegio. Al contrario, è prevista la possibilità di soddisfarli parzialmente purché, dalla relazione di un attestatore, si evince che non possano trovare soddisfazione migliore a seguito della liquidazione semplice in ragione dei propri privilegi sui beni.
L’attestatore deve essere un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili e che possiede i requisiti per essere nominato curatore. Quest’ultimo viene nominato dal tribunale e deve attestare la veridicità dei dati aziendali.
La previsione in questione fa sorgere nei creditori privilegiati la facoltà di eccepire la proposta quando questi non trovino migliore soddisfazione in quest’ultima rispetto alla liquidazione in sede fallimentare.
Approvazione della proposta
Nel caso si tratti di società, è previsto che la proposta vada approvata:
- Dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, nelle società di persone
- Con delibera degli amministratori, nelle società di capitali
La proposta va poi presentata dal legale rappresentante della società.
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Concordato preventivo
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Diritto fallimentare - concordato fallimentare
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Il Concordato preventivo
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Appunti Fallimento e concordato preventivo - prof Blandini - diritto commerciale