vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il concordato fallimentare è una causa legale di chiusura del fallimento.
E’ uno strumento attraverso il quale il debitore e i creditori trovano un accordo, che verrà
omologato giudizialmente, per la soddisfazione (parziale) dei loro crediti.
La proposta di concordato fallimentare può venire da uno o più creditori, da un terzo o dal
fallito.
Il creditore o i creditori e il terzo possono presentare una proposta anche prima del decreto
che rende esecutivo lo stato passivo se, dalla contabilità e dai documenti che può reperire
il curatore, è possibile redigere un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre
all’approvazione del giudice delegato.
Il fallito può invece proporre il concordato fallimentare decorso un anno dalla dichiarazione
del fallimento e mai decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
La proposta va in tutti e due i casi indirizzata al giudice delegato.
La proposta di concordato fallimentare può indicare: la suddivisione dei creditori in classi; il
trattamento differenziato dei creditori appartenenti a classi diverse; la ristrutturazione dei
debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma.
Dalle prime due possibilità si deduce che all’interno delle classi sarà rispettato il principio
della par condicio creditorum.
L’ultima indicazione indica invece la possibilità di soddisfare i creditori attraverso qualsiasi
forma, quindi: cessione dei beni, attribuzione dei titoli, prestazioni di garanzie ecc..
Non è più previsto il requisito di soddisfare integralmente i creditori muniti di privilegio. Al
contrario, è prevista la possibilità di soddisfarli parzialmente purché, dalla relazione di un
attestatore, si evince che non possano trovare soddisfazione migliore a seguito della
liquidazione semplice in ragione dei propri privilegi sui beni. L’attestatore deve essere un
professionista iscritto all’albo dei revisori contabili e che possiede i requisiti per essere
nominato curatore. Quest’ultimo viene nominato dal tribunale e deve attestare la veridicità
dei dati aziendali.
La previsione in questione fa sorgere nei creditori privilegiati la facoltà di eccepire la
proposta quando questi non trovino migliore soddisfazione in quest’ultima rispetto alla
liquidazione in sede fallimentare.
Nel caso si tratti di società, è previsto che la proposta vada approvata: dai soci che
rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, nelle società di persone; con delibera
degli amministratori, nelle società di capitali. La proposta va poi presentata dal legale
rappresentante della società.
Una particolare ipotesi di concordato fallimentare è quella che prevede la figura
dell’assuntore. Quest’ultimo si fa carico del rischio della liquidazione e si obbliga ad
eseguire le prestazioni indicate nella proposta. Questo soggetto può essere sia un terzo
che un creditore.
La proposta dell’assuntore può prevedere la liberazione immediata o meno del fallito.
Può inoltre prevedere, con apposito patto, la soddisfazione dei crediti presenti (anche se
contestati, o in corso di accertamento) al momento della presentazione della proposta. In
questo caso, il fallito resterebbe obbligato a soddisfare i crediti che giungono in momenti
successivi.
All’assunto viene quindi ceduto l’attivo fallimentare.
Non essendo presente nessun divieto, è possibile che ci siano più assuntori. In tal caso,
questi possono prevedere l’acquisizione dell’attivo globale o per singoli cespiti e, d’altro
canto, l’assunzione delle passività in solido o meno.
L’assuntore rimane comunque esposto alle azioni di rivendica dei terzi. Per i beni mobili
risulta possessore in buona fede, mentre per i beni immobili è soggetto all’usucapione.