1. PRINCIPI CONTABILI: ASPETTI INTRODUTTIVI
I principi contabili nazionali (affiancano il codice civile e sono emanati dall’ OIC,
Organismo Italiano di Contabilità) sono rivolti a regolamentare un bilancio che ha come
destinatari gli stakeholders dell’azienda (soci, fornitori, clienti, banche, creditori). Non solo ai
soci che sono comproprietari di una quota del capitale sociale, ma a tutti coloro che sono in
qualche modo interessati alla vita dell’azienda. L’obiettivo di tali principi è quello di dare un
informazione ad una vasta categoria di persone in cui l’impresa non è vista soltanto come
qualcosa per fare un investimento in denaro ma per essere una fonte di reddito, non solo per i
soci o per gli investitori, ma anche per coloro che operano in modo indiretto nell’impresa. I
principi contabili nazionali sono interessati alla sopravvivenza nel medio/lungo termine
dell’azienda e le informazioni devono essere rivolte a tale scopo.
All’interno dell’OIC ci sono i rappresentanti delle varie categorie interessate al bilancio ed
hanno modificato alcuni di tali principi che erano stati precedentemente emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, altri invece li hanno
soppressi. Proprio in questi ultimi mesi si sta provvedendo ad un ulteriore cambiamento dei
principi contabili nazionali, anche di quelli nuovi emanati dall’OIC, che si avvicinano un po’
di più ai principi contabili internazionali. Su questo fronte nel 2016, quando ci sarà il decreto
in cui si andrà a recepire la direttiva 2013, cambieranno anche le norme del codice civile.
I principi contabili internazionali sono emanati dallo IASB (International Accounting
Standard Board), ovvero lo standard setter internazionale che fa parte della fondazione IASC,
organismo di carattere privato internazionale. Essi regolamentano un bilancio che è
soprattutto diretto a dare informazioni agli investitori attuali e potenziali. L’investitore è colui
che possiede azioni, ed in base alle informazioni dell’analisi di bilancio decide della sua
convenienza a mantenerle, venderle oppure ad investire ulteriormente. Tali principi si
rivolgono a grandi società quotate, alle aziende del pubblico risparmio, a gruppi di società, il
cui impatto è diverso, e quello che c’è dietro è orientato in maniera tale che questo bilancio
serva soprattutto agli investitori.
Per identificare i principi contabili internazionali vi sono due acronimi:
• IAS (International Accounting Standard) ovvero i principi ancora non modificati. Tali
principi sono entrati in vigore a partire dal 2005 ma una parte dei principi contabili
internazionali che sono stati adottati in Europa esistevano già perché furono emanati
negli anni ’70;
• IFRS (International Financial Reporting Standard) sono i principi nuovi. Da notare
che non vi è più Accounting ma Reporting, cioè che quelli di nuova denominazione
fanno riferimento al reporting finanziario, quindi andando più in là del semplice
bilancio (financial statement). 1
Dal punto di vista dei principi contabili internazionali il bilancio o financial statement è
composto dallo SP, dal CE, e da quelle che vengono chiamate “note”, dal prospetto di
variazione del patrimonio netto e dal rendiconto finanziario. D’altro canto i documenti di
bilancio secondo l’art 2423 del cc sono SP, CE e Nota Integrativa e successivamente, in via non
obbligatoria, la “relazione sulla gestione” che non è presente negli IAS/IFRS. Mentre il codice
civile e i principi contabili nazionali attribuiscono particolare importanza al conto economico e
minore importanza allo stato patrimoniale, per gli IAS/IFRS ciò che è importante è lo stato
patrimoniale ma soprattutto il rendiconto finanziario nel quale è centrale la capacità
dell’impresa di generare flussi; il conto economico viene in seconda battuta. In sostanza c’è
proprio un modo diverso di vedere non solo il bilancio, quindi reddito e capitale, ma c’è un
modo di vedere diverso nei rapporti interni.
1.1 Evoluzioni storiche
Le norme del codice civile sono recepimenti delle direttive comunitarie: il progetto delle
direttive contabili europee è lontano nel tempo in quanto la Quarta Direttiva sul bilancio
individuale (1978) e la Settima Direttiva sul bilancio consolidato (1983) sono state recepite con
ritardo nel 1991. La direttiva è uno strumento giuridico molto importante che non viene
subito applicato nei vari Stati membri ma occorre un decreto di recepimento. Le direttive
concedono agli Stati membri delle opzioni, non obbliga a fare in un certo modo, ma dice che
su alcuni aspetti si può fare in un modo o in un altro. Ad esempio per quanto riguarda il CE,
la direttiva prevedeva una modalità di scelta tra due tipologie di struttura di CE: quella a
“ricavi e costo del venduto” e quella a “ricavi e costi integrali della produzione”. L’Italia ha
optato per la seconda.
Con lo strumento della direttiva l’obiettivo del legislatore comunitario era quello di
permettere la comparabilità tra i bilanci nei vari Paesi dell’Europa, importante se si dovevano
fare investimenti in società estere, comprare azioni e obbligazioni o fare forniture alla stessa.
Non si è deciso a livello europeo che tutte le società di capitali dovessero fare il bilancio nello
stesso modo per via delle diverse culture e tradizioni, quindi si è deciso di ricorrere alla
direttiva che poteva consentire quel minimo di elasticità. In questo processo di
armonizzazione non si è voluta forzare troppo la mano ma quello che è avvenuto è stato il
contrario in quanto si è imposta una visione dell’Europa Continentale di matrice tedesca con
un’idea di bilancio molto regolarizzato e caratterizzato da norme precise. Il legislatore
italiano è coerente con questa impostazione in quanto le informazioni contenute nel bilancio,
seppur minimali, devono essere corrette perché rappresentano per i terzi l’unica fonte da cui
attingere per prendere le decisioni. La Gran Bretagna, invece, ha un’idea di bilancio
differente: nella loro tradizione anti-giuridica avevano nel company act un solo articolo di
2
bilancio perché demandavano tutto al potere delle gestioni professionali, quindi non avevano
tutte queste regole di bilancio come accadeva per la Germania.
Questa partita è stata vinta proprio dalla Germania e fino al 2005 questa visione del bilancio
che segue un impostazione così regolamentata era valido in Europa sia per le società quotate
che per le non quotate. Il fatto che la Gran Bretagna abbia perso questa partita spiega il perché
sotto il suo stimolo nel 1973 si è costituita la fondazione IASC, ossia un organismo privato
che aveva tra le sue finalità l’emanazione di principi contabili internazionali per i grandi
gruppi e società quotate. L’idea era quella che tutti i paesi occidentali industrializzati
potessero adottarli, in modo che qualunque investitore di qualsiasi società canadese, europea,
americana o cinese sarebbe stato in grado di valutare la convenienza di quell’investimento.
Il fatto che in Europa tutte le società redigevano il bilancio secondo le direttive, comportava
dei problemi riguardanti diverse concezioni nei vari Paesi di vedere il bilancio. Inoltre, se
volevo quotare una società a New York non venivano accreditati i dati di un bilancio fatto
secondo le direttive perché in Italia il modo di fare il bilancio tende ad un reddito molto
prudente che è diverso dal modo di fare il bilancio per i principi contabili statunitensi. Perciò
si doveva fare un doppio bilancio: uno secondo le direttive e uno secondo i principi
statunitensi del FASB. L’inconveniente era che in questo passaggio un bilancio che veniva
fatto secondo le direttive chiudeva in utile, mentre quando lo tramutavo in un bilancio fatto
secondo i principi contabili statunitensi si chiudeva in perdita, o viceversa, perché i criteri
sono diversi. Le soluzioni potevano essere due:
• Cambiare tutto, anche per le società non quotate, e rifare un corpo di principi contabili
che poteva essere riconosciuto anche in altri Paesi;
• Lasciare le direttive per le società non quotate, mentre per i grandi gruppi, società
quotate e piccole imprese a respiro internazionale fare dei principi riconosciuti in paesi
extra-europei.
L’idea che fu portata avanti all’inizio era quella di lasciare le direttive per le non quotate e
applicare i principi contabili statunitensi per le quotate, ma fu tralasciata in quanto questi
ultimi sono rule based ossia analizzano ogni fattispecie. Era necessario ricorrere ai principi
contabili internazionali. All’interno della Fondazione IASC, l’organo incaricato di emanare
tali principi era lo IASB e presenta due vantaggi:
1. In questo organismo non ci sono solo gli USA, ma sono rappresentati molti altri
Paesi;
2. I principi contabili internazionali sono basati più sui principi e non sulle regole. 3
Essi sono applicati dagli Stati Uniti e dall’Europa non attraverso una Direttiva da recepire, ma
attraverso un regolamento. Sebbene è vero che lo strumento giuridico del regolamento si
applica uniformemente senza la necessità di fare decreti, è anche vero che a livello
sovranazionale europeo un controllo ci deve essere per giudicarne la conformità con i principi
generali dell’UE. L’Europa ha recepito i principi contabili internazionali con un Regolamento
Europeo (del 2002) che ha cominciato ad avere i suoi effetti a partire dai bilanci del 2005.
Da quando sono entrati in vigore i principi internazionali sono molto cambiati, alcuni sono
stati soppressi, altri sono stati aggiunti ex novo, altri sono stati modificati più volte, e tutte
queste modifiche o soppressioni vanno nel vedere il bilancio sempre proiettato verso una certa
nozione di reddito. Quindi nel 2005 le cose sono cambiate e non è possibile che vi è un bilancio
uguale per la piccola impresa e per il grande gruppo internazionale. Quindi si è creata questa
frattura che fino al 2005 non esisteva:
• quelle che vogliono quotarsi in mercati internazionali applicano i principi contabili
internazionali;
• mentre le società non quotate applicano i principi contabili nazionali e il codice civile le
cui norme si rifanno alle direttive europee (come la 4° e la 7° direttiva) che sono state
recepite dai paesi membri tramite una modifica dei rispettivi codici.
1.2 Processo di Endorsement
Per effettuare questo controllo da parte dell’Europa c’è un procedimento particolare che
riguarda vari organismi, chiamato “Processo di endorsement”: ogni qual volta lo IASB
emette un nuovo principio, o ne cambia qualcuno, per poter diventare legge nei paesi europei
ha bisogno che ci sia un meccanismo con vari passaggi:
1. EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) deve controllare che i nuovi
principi o quelli modificati non vadano contro i principi di carattere generale dell’UE.
L’EFRAG prepara inoltre, in cooperazione con la Commissione Europea, uno studio
sugli effetti economici potenziali dell’applicazione del principio nell’UE;
2. SARG (Standard Advice Review Group) deve esprimere dei pareri di carattere
tecnico sul nuovo principio contabile internazionale;
3. Sui pareri dell’EFRAG e sulle opinioni del SARG, la Commissione prepara un progetto
di regolamento (draft endorsement regulation) che segue una procedura con scrutinio
all’interno di un “comitato comitatologia” 4
4. ARC (Accounting Review Commission) è un organismo di carattere tecnico che deve
andare a vedere non solo la rispondenza con i PCI ma deve andare a vedere che non ci
sono delle contraddizioni all’interno;
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno 3 mesi di tempo per
opporsi all'adozione del progetto di regolamento da parte della Commissione. Se il
Parlamento europeo e il Consiglio danno parere favorevole all'adozione o fa passare 3
mesi senza che ci sia opposizione, la Commissione adotta la proposta di regolamento.
Quando si arriva alla pubblicazione del principio non è detto che sia concluso, infatti viene
previsto un periodo di sperimentazione sul campo. Dopo un paio di anni si può ritornare
indietro in base agli effetti prodotti e modificare di nuovo il principio.
1.3 Logiche diverse nei principi contabili nazionali e internazionali
C’è una sostanziale differenza tra una società quotata e non quotata, e che redigono il bilancio
con regole diverse.
Supponiamo che abbiamo acquistato Titoli di Stato il cui VN è 1000. Costo 980. Tasso di rendimento
10%. Una volta acquistati li inserisco nel Circolante (Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni). Il FV al 31/12 è 1100.
Innanzitutto se li abbiamo messi nel circolante il management intende vendere questi titoli
entro l’anno. Per i PCN i titoli inseriti nel circolante sono valutati al minore tra il costo e il
valore di presumibile realizzo. Devo svalutare questi titoli sono nel caso in cui il valore
contabile è superiore al valore di mercato, altrimenti se inferiore lascio il costo. Si capisce che
in questo caso vi è un prezzo di mercato maggiore, ma noi non incassiamo questa plusvalenza.
È soltanto un utile sperato. I nostri PCN e il cc sono improntati a una concezione di reddito
prudente con ricavi realizzati. C’è un’asimmetria dovuta al fatto che mentre gli oneri sono
anticipati al presente anche se sono probabili, se ci sono dei ricavi potenziali io non posso
evidenziarli.
Infatti, se evidenziassi tali utili di carta do l’informazione che sto distribuendo utile ma sto nel
contempo rimborsando il capitale ai soci: questo diventa un problema se abbiamo in seguito
delle perdite che non saranno ammortizzate da un capitale che non abbiamo perché lo
abbiamo ridotto, ma si andrà a ripercuotere sui fornitori, dipendenti che non avranno la
retribuzione. Questo perché il capitale è a garanzia dei terzi. 5
Per i PCI dobbiamo andare a valutare quel titolo al valore di borsa, ovvero al FV. Eidenzierò
un utile da fair value per 120. In Italia, che abbiamo applicato i PCI sia al bilancio individuale
che di gruppo, c’è un decreto del 2005 che dice che una parte di questi utili da FV devono
essere messi in una riserva fino a quando questi non verranno effettivamente realizzati.
Quindi i PCI non obbediscono a una logica rigorosa, mentre il cc e i PCN hanno una ratio
che tende ad un reddito e un capitale prudente, e tutti i criteri sono funzionali al
raggiungimento di questo fine.
• Per i PCI il reddito è visto come variazione del valore delle attività e delle passività.
Ossia l reddito è determinato come la variazione del capitale o della ricchezza aziendale
da un anno all’altro. In questa
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