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1. PRINCIPI CONTABILI: ASPETTI INTRODUTTIVI

I principi contabili nazionali (affiancano il codice civile e sono emanati dall’ OIC,

Organismo Italiano di Contabilità) sono rivolti a regolamentare un bilancio che ha come

destinatari gli stakeholders dell’azienda (soci, fornitori, clienti, banche, creditori). Non solo ai

soci che sono comproprietari di una quota del capitale sociale, ma a tutti coloro che sono in

qualche modo interessati alla vita dell’azienda. L’obiettivo di tali principi è quello di dare un

informazione ad una vasta categoria di persone in cui l’impresa non è vista soltanto come

qualcosa per fare un investimento in denaro ma per essere una fonte di reddito, non solo per i

soci o per gli investitori, ma anche per coloro che operano in modo indiretto nell’impresa. I

principi contabili nazionali sono interessati alla sopravvivenza nel medio/lungo termine

dell’azienda e le informazioni devono essere rivolte a tale scopo.

All’interno dell’OIC ci sono i rappresentanti delle varie categorie interessate al bilancio ed

hanno modificato alcuni di tali principi che erano stati precedentemente emanati dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, altri invece li hanno

soppressi. Proprio in questi ultimi mesi si sta provvedendo ad un ulteriore cambiamento dei

principi contabili nazionali, anche di quelli nuovi emanati dall’OIC, che si avvicinano un po’

di più ai principi contabili internazionali. Su questo fronte nel 2016, quando ci sarà il decreto

in cui si andrà a recepire la direttiva 2013, cambieranno anche le norme del codice civile.

I principi contabili internazionali sono emanati dallo IASB (International Accounting

Standard Board), ovvero lo standard setter internazionale che fa parte della fondazione IASC,

organismo di carattere privato internazionale. Essi regolamentano un bilancio che è

soprattutto diretto a dare informazioni agli investitori attuali e potenziali. L’investitore è colui

che possiede azioni, ed in base alle informazioni dell’analisi di bilancio decide della sua

convenienza a mantenerle, venderle oppure ad investire ulteriormente. Tali principi si

rivolgono a grandi società quotate, alle aziende del pubblico risparmio, a gruppi di società, il

cui impatto è diverso, e quello che c’è dietro è orientato in maniera tale che questo bilancio

serva soprattutto agli investitori.

Per identificare i principi contabili internazionali vi sono due acronimi:

• IAS (International Accounting Standard) ovvero i principi ancora non modificati. Tali

principi sono entrati in vigore a partire dal 2005 ma una parte dei principi contabili

internazionali che sono stati adottati in Europa esistevano già perché furono emanati

negli anni ’70;

• IFRS (International Financial Reporting Standard) sono i principi nuovi. Da notare

che non vi è più Accounting ma Reporting, cioè che quelli di nuova denominazione

fanno riferimento al reporting finanziario, quindi andando più in là del semplice

bilancio (financial statement). 1

Dal punto di vista dei principi contabili internazionali il bilancio o financial statement è

composto dallo SP, dal CE, e da quelle che vengono chiamate “note”, dal prospetto di

variazione del patrimonio netto e dal rendiconto finanziario. D’altro canto i documenti di

bilancio secondo l’art 2423 del cc sono SP, CE e Nota Integrativa e successivamente, in via non

obbligatoria, la “relazione sulla gestione” che non è presente negli IAS/IFRS. Mentre il codice

civile e i principi contabili nazionali attribuiscono particolare importanza al conto economico e

minore importanza allo stato patrimoniale, per gli IAS/IFRS ciò che è importante è lo stato

patrimoniale ma soprattutto il rendiconto finanziario nel quale è centrale la capacità

dell’impresa di generare flussi; il conto economico viene in seconda battuta. In sostanza c’è

proprio un modo diverso di vedere non solo il bilancio, quindi reddito e capitale, ma c’è un

modo di vedere diverso nei rapporti interni.

1.1 Evoluzioni storiche

Le norme del codice civile sono recepimenti delle direttive comunitarie: il progetto delle

direttive contabili europee è lontano nel tempo in quanto la Quarta Direttiva sul bilancio

individuale (1978) e la Settima Direttiva sul bilancio consolidato (1983) sono state recepite con

ritardo nel 1991. La direttiva è uno strumento giuridico molto importante che non viene

subito applicato nei vari Stati membri ma occorre un decreto di recepimento. Le direttive

concedono agli Stati membri delle opzioni, non obbliga a fare in un certo modo, ma dice che

su alcuni aspetti si può fare in un modo o in un altro. Ad esempio per quanto riguarda il CE,

la direttiva prevedeva una modalità di scelta tra due tipologie di struttura di CE: quella a

“ricavi e costo del venduto” e quella a “ricavi e costi integrali della produzione”. L’Italia ha

optato per la seconda.

Con lo strumento della direttiva l’obiettivo del legislatore comunitario era quello di

permettere la comparabilità tra i bilanci nei vari Paesi dell’Europa, importante se si dovevano

fare investimenti in società estere, comprare azioni e obbligazioni o fare forniture alla stessa.

Non si è deciso a livello europeo che tutte le società di capitali dovessero fare il bilancio nello

stesso modo per via delle diverse culture e tradizioni, quindi si è deciso di ricorrere alla

direttiva che poteva consentire quel minimo di elasticità. In questo processo di

armonizzazione non si è voluta forzare troppo la mano ma quello che è avvenuto è stato il

contrario in quanto si è imposta una visione dell’Europa Continentale di matrice tedesca con

un’idea di bilancio molto regolarizzato e caratterizzato da norme precise. Il legislatore

italiano è coerente con questa impostazione in quanto le informazioni contenute nel bilancio,

seppur minimali, devono essere corrette perché rappresentano per i terzi l’unica fonte da cui

attingere per prendere le decisioni. La Gran Bretagna, invece, ha un’idea di bilancio

differente: nella loro tradizione anti-giuridica avevano nel company act un solo articolo di

2

bilancio perché demandavano tutto al potere delle gestioni professionali, quindi non avevano

tutte queste regole di bilancio come accadeva per la Germania.

Questa partita è stata vinta proprio dalla Germania e fino al 2005 questa visione del bilancio

che segue un impostazione così regolamentata era valido in Europa sia per le società quotate

che per le non quotate. Il fatto che la Gran Bretagna abbia perso questa partita spiega il perché

sotto il suo stimolo nel 1973 si è costituita la fondazione IASC, ossia un organismo privato

che aveva tra le sue finalità l’emanazione di principi contabili internazionali per i grandi

gruppi e società quotate. L’idea era quella che tutti i paesi occidentali industrializzati

potessero adottarli, in modo che qualunque investitore di qualsiasi società canadese, europea,

americana o cinese sarebbe stato in grado di valutare la convenienza di quell’investimento.

Il fatto che in Europa tutte le società redigevano il bilancio secondo le direttive, comportava

dei problemi riguardanti diverse concezioni nei vari Paesi di vedere il bilancio. Inoltre, se

volevo quotare una società a New York non venivano accreditati i dati di un bilancio fatto

secondo le direttive perché in Italia il modo di fare il bilancio tende ad un reddito molto

prudente che è diverso dal modo di fare il bilancio per i principi contabili statunitensi. Perciò

si doveva fare un doppio bilancio: uno secondo le direttive e uno secondo i principi

statunitensi del FASB. L’inconveniente era che in questo passaggio un bilancio che veniva

fatto secondo le direttive chiudeva in utile, mentre quando lo tramutavo in un bilancio fatto

secondo i principi contabili statunitensi si chiudeva in perdita, o viceversa, perché i criteri

sono diversi. Le soluzioni potevano essere due:

• Cambiare tutto, anche per le società non quotate, e rifare un corpo di principi contabili

che poteva essere riconosciuto anche in altri Paesi;

• Lasciare le direttive per le società non quotate, mentre per i grandi gruppi, società

quotate e piccole imprese a respiro internazionale fare dei principi riconosciuti in paesi

extra-europei.

L’idea che fu portata avanti all’inizio era quella di lasciare le direttive per le non quotate e

applicare i principi contabili statunitensi per le quotate, ma fu tralasciata in quanto questi

ultimi sono rule based ossia analizzano ogni fattispecie. Era necessario ricorrere ai principi

contabili internazionali. All’interno della Fondazione IASC, l’organo incaricato di emanare

tali principi era lo IASB e presenta due vantaggi:

1. In questo organismo non ci sono solo gli USA, ma sono rappresentati molti altri

Paesi;

2. I principi contabili internazionali sono basati più sui principi e non sulle regole. 3

Essi sono applicati dagli Stati Uniti e dall’Europa non attraverso una Direttiva da recepire, ma

attraverso un regolamento. Sebbene è vero che lo strumento giuridico del regolamento si

applica uniformemente senza la necessità di fare decreti, è anche vero che a livello

sovranazionale europeo un controllo ci deve essere per giudicarne la conformità con i principi

generali dell’UE. L’Europa ha recepito i principi contabili internazionali con un Regolamento

Europeo (del 2002) che ha cominciato ad avere i suoi effetti a partire dai bilanci del 2005.

Da quando sono entrati in vigore i principi internazionali sono molto cambiati, alcuni sono

stati soppressi, altri sono stati aggiunti ex novo, altri sono stati modificati più volte, e tutte

queste modifiche o soppressioni vanno nel vedere il bilancio sempre proiettato verso una certa

nozione di reddito. Quindi nel 2005 le cose sono cambiate e non è possibile che vi è un bilancio

uguale per la piccola impresa e per il grande gruppo internazionale. Quindi si è creata questa

frattura che fino al 2005 non esisteva:

• quelle che vogliono quotarsi in mercati internazionali applicano i principi contabili

internazionali;

• mentre le società non quotate applicano i principi contabili nazionali e il codice civile le

cui norme si rifanno alle direttive europee (come la 4° e la 7° direttiva) che sono state

recepite dai paesi membri tramite una modifica dei rispettivi codici.

1.2 Processo di Endorsement

Per effettuare questo controllo da parte dell’Europa c’è un procedimento particolare che

riguarda vari organismi, chiamato “Processo di endorsement”: ogni qual volta lo IASB

emette un nuovo principio, o ne cambia qualcuno, per poter diventare legge nei paesi europei

ha bisogno che ci sia un meccanismo con vari passaggi:

1. EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) deve controllare che i nuovi

principi o quelli modificati non vadano contro i principi di carattere generale dell’UE.

L’EFRAG prepara inoltre, in cooperazione con la Commissione Europea, uno studio

sugli effetti economici potenziali dell’applicazione del principio nell’UE;

2. SARG (Standard Advice Review Group) deve esprimere dei pareri di carattere

tecnico sul nuovo principio contabile internazionale;

3. Sui pareri dell’EFRAG e sulle opinioni del SARG, la Commissione prepara un progetto

di regolamento (draft endorsement regulation) che segue una procedura con scrutinio

all’interno di un “comitato comitatologia” 4

4. ARC (Accounting Review Commission) è un organismo di carattere tecnico che deve

andare a vedere non solo la rispondenza con i PCI ma deve andare a vedere che non ci

sono delle contraddizioni all’interno;

5. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno 3 mesi di tempo per

opporsi all'adozione del progetto di regolamento da parte della Commissione. Se il

Parlamento europeo e il Consiglio danno parere favorevole all'adozione o fa passare 3

mesi senza che ci sia opposizione, la Commissione adotta la proposta di regolamento.

Quando si arriva alla pubblicazione del principio non è detto che sia concluso, infatti viene

previsto un periodo di sperimentazione sul campo. Dopo un paio di anni si può ritornare

indietro in base agli effetti prodotti e modificare di nuovo il principio.

1.3 Logiche diverse nei principi contabili nazionali e internazionali

C’è una sostanziale differenza tra una società quotata e non quotata, e che redigono il bilancio

con regole diverse.

Supponiamo che abbiamo acquistato Titoli di Stato il cui VN è 1000. Costo 980. Tasso di rendimento

10%. Una volta acquistati li inserisco nel Circolante (Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni). Il FV al 31/12 è 1100.

Innanzitutto se li abbiamo messi nel circolante il management intende vendere questi titoli

entro l’anno. Per i PCN i titoli inseriti nel circolante sono valutati al minore tra il costo e il

valore di presumibile realizzo. Devo svalutare questi titoli sono nel caso in cui il valore

contabile è superiore al valore di mercato, altrimenti se inferiore lascio il costo. Si capisce che

in questo caso vi è un prezzo di mercato maggiore, ma noi non incassiamo questa plusvalenza.

È soltanto un utile sperato. I nostri PCN e il cc sono improntati a una concezione di reddito

prudente con ricavi realizzati. C’è un’asimmetria dovuta al fatto che mentre gli oneri sono

anticipati al presente anche se sono probabili, se ci sono dei ricavi potenziali io non posso

evidenziarli.

Infatti, se evidenziassi tali utili di carta do l’informazione che sto distribuendo utile ma sto nel

contempo rimborsando il capitale ai soci: questo diventa un problema se abbiamo in seguito

delle perdite che non saranno ammortizzate da un capitale che non abbiamo perché lo

abbiamo ridotto, ma si andrà a ripercuotere sui fornitori, dipendenti che non avranno la

retribuzione. Questo perché il capitale è a garanzia dei terzi. 5

Per i PCI dobbiamo andare a valutare quel titolo al valore di borsa, ovvero al FV. Eidenzierò

un utile da fair value per 120. In Italia, che abbiamo applicato i PCI sia al bilancio individuale

che di gruppo, c’è un decreto del 2005 che dice che una parte di questi utili da FV devono

essere messi in una riserva fino a quando questi non verranno effettivamente realizzati.

Quindi i PCI non obbediscono a una logica rigorosa, mentre il cc e i PCN hanno una ratio

che tende ad un reddito e un capitale prudente, e tutti i criteri sono funzionali al

raggiungimento di questo fine.

• Per i PCI il reddito è visto come variazione del valore delle attività e delle passività.

Ossia l reddito è determinato come la variazione del capitale o della ricchezza aziendale

da un anno all’altro. In questa

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaudinoantonio89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio e informazione esterna d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Magistro Angela.
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