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IL CONTENUTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE COME INSIEME DI LIMITI ALL'USO DELLA FORZA INTERNAZIONALE ED INTERNA DEGLI STATI

Abbiamo già accennato che il diritto internazionale si snoda tutt'intorno ai limiti all'uso della forza da parte degli Stati; forza diretta verso l'esterno (sotto forma di tipo bellico nei confronti degli altri Stati) e forza diretta verso l'interno dello Stato stesso, la c.d. forza interna, (potere di governo o d'imperio) limiti nei confronti degli individui, persone fisiche o giuridiche, e dei loro beni.

Esaminiamo quali sono questi limiti all'uso della forza interna, avendo riguardo soprattutto al diritto consuetudinario.

LA SOVRANITÀ TERRITORIALE

La prima e fondamentale norma consuetudinaria in tema di delimitazione del potere di governo dello Stato è quella della sovranità territoriale. Essa trova le sue origini e il suo consolidamento all'epoca della monarchia assoluta, come una sorta di...

diritto di proprietà dello Stato, o meglio del Sovrano, avente per oggetto il territorio. All’epoca, il territorio era tutto: gli individui erano pertinenze del territorio e il potere dello Stato sulle persone e sulle cose non era altro che una derivazione del potere sul territorio.

Il tema della “natura giuridica” del territorio è stato sempre molto discusso in dottrina, ma tale discussione non ha potuto cambiare in nessun modo quello che è il vero contenuto della norma internazionale sulla sovranità territoriale e cioè quello che gli Stati possono fare sul loro territorio e non possono fare sul territorio altrui.

In linea generale possiamo affermare che tale norma attribuisce ad ogni Stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale, cioè sugli individui (e sui loro beni) che si trovano nell’ambito territoriale.

D’altra parte lo Stato ha l’obbligo di non

esercitare in territorio altrui, senza consenso, il proprio potere di governo. In ogni caso la violazione della sovranità territoriale si ha solo in caso di presenza fisica. In altre parole, il potere di governo dello Stato ha, in linea di principio, un potere esclusivo ed assoluto di esercizio della sovranità. È impossibile non accorgersi, però che man mano che il diritto internazionale si è evoluto, questo potere assoluto si è andato sempre più restringendo e tutte le norme internazionali compiute fino ad oggi hanno comportato dei limiti sempre più fitti al potere di governo esercitato nell'ambito del territorio. Le eccezioni che per prime si sono andate affermando, sia sul piano del diritto consuetudinario che sul piano del diritto pattizio, sono costituite dalle norme che impongono un certo trattamento degli stranieri, persone fisiche o giuridiche, degli organi stranieri, degli agenti diplomatici. Molto più importantiperò sono i limiti prodotti dalle norme che perseguono valori di giustizia, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli. La libertà dello Stato nell'ambito del suo territorio è ribadita da alcuni principi del nuovo ordine economico internazionale, molto cari ai Paesi in sviluppo:
  • il principio della sovranità permanente dello Stato sulle risorse naturali, principio secondo il quale "ogni Stato possiede ed esercita liberamente una sovranità completa e permanente su tutte le sue ricchezze, risorse naturali e attività economiche";
  • il principio per cui ogni Stato ha il diritto di scegliere il proprio sistema economico, oltre che i suoi sistemi politici, sociali e culturali, conformemente alla volontà del suo popolo.."
nonché di "scegliere i suoi obiettivi e i suoi mezzi di sviluppo, di mobilitare e di utilizzare integralmente le sue risorse, di operare delle riforme economiche e sociali progressive e

"diassicurare la piena partecipazione del suo popolo ai processi di sviluppo"

Per quanto riguarda l'acquisto della sovranità territoriale, vale il criterio della effettività: l'esercizio effettivo del potere di governo, fa sorgere il diritto all'esercizio esclusivo del potere stesso.

Nonostante i tentativi fatti per limitare la portata del principio dell'effettività sin dall'epoca delle due guerre mondiali per disconoscere l'espansione territoriale frutto di violenza o di gravi violazioni di norme internazionali, la prassi sembra ancora oggi sostanzialmente orientata nel senso che l'effettivo e consolidato esercizio del potere di governo su un territorio comunque conquistato comporti l'acquisto della sovranità territoriale. Tutto ciò che può sostenersi è la formazione di una norma consuetudinaria che vincola tutti gli Stati a negare gli effetti agli atti di governo emanati su un territorio."

legittimamente acquistato esempre che l'acquisto sia contestato dalla maggior parta degli Stati della comunità internazionale.

23) I LIMITI DELLA SOVRANITÀ TERRITORIALE: I limiti più importanti alla libertà dello Stato di comportarsi come crede nell'ambito del suo territorio sono oggi costituiti dalle norme internazionali, soprattutto dalle norme convenzionali, che perseguono valori di giustizia, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli. Con l'affermarsi di suddetti limiti si è andato progressivamente erodendo il c.d. dominio riservato dello Stato, espressione con cui si intende indicare le materie delle quali il diritto internazionale si disinteressa e rispetto alle quali lo Stato è conseguentemente libero da obblighi (organizzazione delle funzioni di governo, politica economica e sociale dello Stato etc). Le iniziative internazionali dirette a promuovere la tutela della dignità umana ovunque l'individuo si

trovi si sono tradotte, oltre che nelle carte fondamentali quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o l'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, anche nella conclusione di numerose convenzioni.
  • La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • La Convenzione interamericana sui diritti umani
  • La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli
  • I due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici
Tutte queste convenzioni, oltre ad istituire gli organi destinati a vegliare sulla loro osservanza, contengono un catalogo dei diritti umani che spesso risulta molto più dettagliato di quello delle costituzioni stesse. Molto estesi sono soprattutto i diritti che tutti gli Stati sono obbligati a riconoscere a tutti gli individui sottoposti al loro potere senza distinzione di sesso, di razza, di religione, ecc.diopinione politica: i diritti economici (diritto al lavoro, ad un’equa retribuzione, alle assicurazioni, alle forme di assistenza sociale…). Per quanto riguarda i diritti civili e politici (libertà personale, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di associazione), questo catalogo risulta ampliato specificato ed arricchito con i divieti che formano oggetto anche del diritto consuetudinario: le c.d. gross violations. Infatti la materia dei diritti umani è stata oggetto anche della formazione di norme del diritto consuetudinario, precisamente di quei principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni Civili che, appunto, protegge un nucleo fondamentale ed irrinunciabile di diritti umani. Si tratta del divieto delle gross violations, ossia delle violazioni gravi e generalizzate cui si è soliti riportare quelle pratiche di governo particolarmente disumane ed efferate come l’apartheid, la distruzione di gruppi etnici, razziali oreligiosi (genocidio) la tortura, i trattamenti disumani, le pulizie etniche, le sparizioni di prigionieri politici e simili. Sulla contrarietà di siffatte pratiche allo jus cogens internazionale concordano tutti gli Stati. L'obbligo degli Stati di rispettare i diritti umani è fondamentalmente un obbligo negativo, di astensione. Gli organi statali sono tenuti ad astenersi dal ledere tali diritti e dal compiere grosse violazioni. Ma il rispetto dei diritti umani costituisce anche l'oggetto di un obbligo positivo o di protezione perché lo Stato deve vegliare affinché sul suo territorio non siano commesse violazioni di tali diritti umani, prendendo tutte le misure necessarie e idonee secondo standards di comune diligenza a prevenire e a reprimere dette violazioni. (regola del previo esaurimento dei ricorsi interni). 24) LA PUNIZIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI: Con il tema dei diritti umani si intreccia la punizione dei crimini internazionali. La caratteristica

Fondamentale delle norme sia generali che convenzionali che disciplinano tali crimini è che esse danno luogo ad una responsabilità propria delle persone fisiche che commettono; si tratta quindi di norme che vengono considerate come regole che direttamente si indirizzano agli individui concorrendo alla formazione della soggettività internazionale di questi ultimi.

La comunità internazionale sta tentando di attuare la punizione di questi crimini attraverso l'istituzione dei tribunali internazionali, ma si tratta di tentativi svolti in misura assai limitata. La punizione è quindi in larga parte affidata ai tribunali interni, nell'esercizio della sovranità territoriale.

I crimini internazionali possono essere distinti, secondo una ripartizione che risale all'Accordo di Londra del 1945, in:

  • Crimini contro la pace
  • Crimini contro l'umanità
  • Crimini di guerra

Un elenco dettagliato è contenuto negli artt.

5-8 dello Statuto della Corte penale internazionale, Statuto adottato a Roma il 17.07.1998 sotto forma di convenzione internazionale da una conferenza di Stati, che però non è ancora entrato in vigore. Lo Statuto prevede 4 tipi di crimine: 1. il genocidio 2. crimini contro l'umanità 3. crimini di guerra 4. crimine di aggressione. Il Genocidio (art 6) è la distruzione totale o parziale di un gruppo etnico, razziale o religioso, mentre ai crimini contro l'umanità (art 7) vengono riportati atti quali omicidio, riduzione in schiavitù, deportazione o trasferimento forzato di popolazioni, privazione di libertà, tortura, violenza carnale, prostituzione forzata ed altre forme di violenza sessuale, persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi, di sesso etc., sparizione forzata di persone, apartheid, altri atti disumani o simili capaci di causare sofferenze gravi di carattere fisico o psichico. Tra i crimini di guerra lo Statuto (art 8) siIl testo fornito è incompleto e non è possibile formattarlo correttamente senza ulteriori informazioni. Si prega di fornire il testo completo per poter procedere con la formattazione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Condorelli Luigi.