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Pene per la diffamazione
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.
La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.
Così sostituito dall'art. 42, L. 5 agosto 1981, n. 416. Vedi, anche, il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342; art. 19 e All. B, n. 15.
La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere
Inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n.689.8 Vedi, anche, art. 595 c.p. 1930. Corso Operatori Ufficio Stampa Sessione autunnale Anno 2004
PUBBLICAZIONI DESTINATE ALL'INFANZIA O ALL'ADOLESCENZA
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di
indisciplina sociale .15. PUBBLICAZIONI A CONTENUTO IMPRESSIONANTE O RACCAPRICCIANTE
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
16. STAMPA CLANDESTINA
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
17. OMISSIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000.
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALL'ART. 6
Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000.
FALSE DICHIARAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI PERIODICI
Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito ai sensi del primo comma dell'art. 483 del Codice penale.
Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355.
Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355V.
La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 293 (Gazz. Uff. 26
Il testo formattato con i tag HTML è il seguente:luglio 2000, n. 31, serie speciale), hadichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,sollevata in riferimento agli artt. 3, 21,sesto comma, e 25 della Costituzione.
La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata allavoce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000.
La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n.689.
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevatodall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art.
113, secondo comma, dellastessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.14 La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevatodall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, dellastessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Corso Operatori Ufficio Stampa
Sessione autunnale
Anno 2004
20. ASPORTAZIONE, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI STAMPATI
Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizionidi legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto
noncostituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
21. COMPETENZA E FORME DEL GIUDIZIO
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. La competenza per i giudizi conseguenti alle
violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore. Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
È fatto obbligo:
- al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
- al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
- alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in
via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni (15).
22. PERIODICI GIÀ AUTORIZZATI
Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
23. ABROGAZIONI
Sono abrogati il R.D. legge 14 gennaio 1944, n. 13 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
24. NORME DI ATTUAZIONE 17
Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge.
15 Vedi, anche, l'art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 212, riportata alla voce Elezioni.
16 Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416.
17 Tali norme non sono state mai emanate. Corso Operatori Ufficio Stampa Sessione autunnale Anno 2004.
24. ENTRATA IN VIGORE DELLA
LEGGELa presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nota1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/1971, ha ritenuto lecita la pubblicazione di "singolistampati o numeri unici".
2. "Non si configura il reato di divulgazione di stampa clandestina nel caso di affissione di unmanifesto che, pur mancando di indicazioni circa il luogo di stampa, consenta facilmente dievincere, dal suo contesto, anche in via indiretta, le indicazioni che permettono di risalire aisoggetti responsabili della stampa (nella specie, tali indicazioni erano ricavabili dal riferimento alsettimanale "Umanità nova", regolarmente pubblicato e, quindi, noto da tempo)". (Pret. SestriPonente, 3 dicembre 1988; Riviste: Foro It., 1990, II, 154; Rif. ai codici CP art. 663B; Rif.legislativi L 8 febbraio 1948 n. 47, art. 16).
Il Sole 24 Ore, domenica 19 novembre 2000 - Norme e Tributi
Cambia la legge
sulla stampa:la rettifica riduce il risarcimento
ROMA. La legge n. 47/1948 sulla stampa, dopo 52 anni, viene radicalmente rinnovata. Questa è la portata degli emendamenti alla "proposta di legge Anedda" (7292/2000), che il ministro della Giustizia, Piero Fassino, presenterà, a partire da lunedì alla Camera. Le testate on-line dovranno essere registrate come i quotidiani, i periodici, i giornali radiofonici e televisivi); il reato di diffamazione (coordinato con il 595 Cp) prevederà alternativamente carcere (da 6 mesi a 3 anni) o multa (non inferiore a un milione), mentre attualmente, quando nell'articolo c'è l'attribuzione di un fatto determinato, abbina carcere (da 1 a 6 anni) e multa (non inferiore a 500mila lire); scomparirà l'istituto della riparazione (determinata oggi "in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato"); il danno liquidato "con