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La legge 2 agosto 1999/264

La legge 2 agosto 1999/264 disciplina gli accessi ai corsi universitari distinguendo quelli programmati a livello nazionale e quelli invece programmati dalle università.

In particolare sono programmati a livello nazionale gli accessi:

  • ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, architettura;
  • ai corsi di diploma universitario ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo della legge 127/1997 e successive modificazioni concernenti la formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione ex articolo 6 del D. lgs 502/92 e successive modificazioni, conformemente alla normativa comunitaria e alle raccomandazioni dell'Unione Europea;
  • ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
  • nei corsi di formazione specialistica dei medici ex D.lgs 257/91;
  • alle scuole.
di specializzazione per le professioni legali-ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università per un numero di anni corrispondente alla durata del corso. Sono programmati invece dalle università gli accessi: - ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico prevede l'utilizzazione di lavoratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati - ai corsi di diploma universitario per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo - ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni dell'articolo 17 della legge 127/1987 e successive modificazioni. L'ammissione ai corsi programmati è disposta dagli atenei previo il superamento di prove di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di verifica della

predisposizione per le discipline oggetto di corsi medesimi. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi universitari previsti dal decreto 270/2004 sono determinate dai decreti emanati ex articolo 17 della legge 127/1987 e successive modificazioni, i quali non possono comunque introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge 264/1999.

Procedimento di iscrizione

All'iscrizione presso facoltà la prescelta segue il procedimento di iscrizione del proprio chi si articola sostanzialmente in tre fasi:

  1. Fase dell'iniziativa, in cui lo studente avanza formalmente la richiesta di essersi iscritto all'Università presentando presso la sede della facoltà prescelta un'apposita domanda e la documentazione allegata per certificare il possesso dei requisiti descritti dalla legge per ottenere l'ammissione;
  2. Fase istruttoria: corrispondente al riscontro che la segreteria di facoltà è tenuta

A svolgere sull'istanza presentata dall'interessato, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti così da accertare la regolarità e la completezza della documentazione esibita - fase costruttiva, ossia la fase deliberativa che culmina nell'immatricolazione, cioè nell'atto di ammissione con cui viene conferito all'interessato lo status di studente universitario.

Da questo momento in poi tra l'amministrazione universitaria e lo studente sorge un vero e proprio rapporto giuridico con relativi diritti e doveri reciproci. Pertanto lo studente acquista, ad esempio, il diritto di usufruire dell'insegnamento universitario, così come ha il dovere di pagare puntualmente le tasse e contributi per poter frequentare i corsi e sostenere gli esami. Da notare che nel momento in cui viene accertata la presenza di tutti i requisiti previsti, l'immatricolazione dello studente è un atto dovuto da parte dell'università.

In quanto tale, rientra nella categoria delle iscrizioni, intese come quei provvedimenti con cui la pubblica amministrazione conferisce a un soggetto un particolare status giuridico dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti richiesti, prescindendo da qualunque apprezzamento discrezionale, in pratica si tratta di ammissione vincolata. Compendio di diritto allo studio 21 Per iscriversi alla facoltà è comunque necessario rispettare determinati tempi. Le domande di iscrizione possono infatti essere presentate di regola nel periodo compreso tra il 1° agosto al 5 novembre anche se eventuali proroghe possono essere stabilite dal rettore e comunque non oltre il termine massimo del 31 dicembre. L'articolo 19 del RD 1522/1933 con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore chiarisce che l'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. L'art. 1 del regolamento generale.universitario approvato RD274/1924 specifica a sua volta che il periodo delle lezioni comincia non più tardi del 5 novembre e termina il 15 giugno; tuttavia principio e termine possono spostarsi di 5 giorni. Infine occorre sottolineare che ai sensi dell'art. 142 del TU delle leggi sull'istruzione superiore è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse università e diversi istituti d'istruzione superiore non chiedere stavolta a scuola della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea e di diploma della stessa facoltà oscura. Immatricolazione: 1) Titoli di ammissione per qualsiasi corso di laurea: Possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale previa valutazione da parte della facoltà interessata di eventuali obblighi formativi o di eventuali prove di verifica della preparazione iniziale o dialtro.

Titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo a coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che autorizza la sperimentazione negli istituti professionali. Occorre tenere presente infine che indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia già in possesso di una qualsiasi laurea o titolo equipollente può iscriversi ad un altro corso di laurea.

Modalità di iscrizione degli studenti italiani:

Alla domanda di immatricolazione in bollo indirizzato al rettore, redatta su apposito modulo fornito dalla segreteria della facoltà, e recante i dati personali del richiedente, sia la specificazione del corso di laurea al quale si chiede l'ammissione, l'aspirante matricola deve allegare i seguenti documenti:

  • titolo originale di studi secondari ovvero, qualora questo non sia stato ancora rilasciato, un certificato provvisorio di conseguita maturità che dovrà essere sostituito con

L'originale all'atto del rilascio stesso- due fotografie identiche formato tessera di cui una firmata nonché la fotocopia del documento d'identità- quietanze comprovanti il pagamento della prima rata di tasse, soprattassa e contributi stabiliti dall'ateneo- dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altra università e ad altra facoltà- domanda di immatricolazione su moduli statistici predisposti dalla segreteria universitaria- autocertificazione del reddito del nucleo familiare al quale lo studente appartiene

Le università non statali oltre alla documentazione sopraelencate possono richiedere ulteriori documenti specificati nella relativa modulistica. Una volta espletata la procedura per l'accettazione delle domande di iscrizione corredate dalla relativa documentazione, la segreteria è tenuta a rilasciare al soggetto immatricolato un tagliando con data e timbro della facoltà a titolo di ricevuta.

Successivamente ha inizio una procedura interna alla segreteria e in virtù della quale si procede tra l'altro alla trasmissione Compendio di diritto allo studio 22 dei dati personali del soggetto al centro elaborazione dati, che restituirà a sua volta il numero di matricola dell'interessato.

3) Adempimenti delle segreterie di facoltà

Le segreterie di facoltà sono gli uffici ai quali gli studenti possono rivolgersi per qualsiasi procedura amministrativa che riguarda il proprio status al CdL prescelto. In segreteria si presentano le domande di immatricolazione e iscrizione, di esame, di tesi, di passaggio di facoltà e di trasferimento da un'università all'altra, nonché le richieste di certificati. Gli uffici in questione infatti provvedono a rilasciare, previa richiesta, il certificato relativo alla carriera scolastica, il titolo accademico e restituire il diploma di maturità superiore nonché la copia autenticata del

proprio diploma di maturità. Secondo gli art. 4 e 5 del regolamento degli studenti approvato con RD 1269 del 4 giugno 1938, è compito delle segreterie di facoltà:

  • conservare in appositi fascicoli personali tutti gli atti concernenti la carriera scolastica degli studenti, compreso l'esemplare dedicato della fotografia di ognuno di essi
  • tenere aggiornati i registri della carriera scolastica degli studenti distinti per corsi di laurea o di diploma, e formare per ogni corso di insegnamento, a titolo ufficiale o privato, l'elenco degli studenti che sono iscritti
  • rilasciare allo studente all'atto dell'immatricolazione una tessera di riconoscimento o un libretto d'iscrizione validi per l'intero corso di studi

La tessera reca la fotografia dello studente, bollata col timbro dell'università, ed è munita dalla firma del rettore e del direttore amministrativo. Il libretto d'iscrizione, a sua volta, è firmato anch'esso.

come prescritto per la tessera contiene tutti i dati riguardanti la carriera scolastica dello studente tra cui insegnamenti seguiti, le tasse pagate, gli esami sostenuti, etc. Ulteriori norme circa le modalità per la compilazione e la tenuta del libretto possono essere contenute negli statuti universitari dei quali si evince ad esempio che nei casi in cui il libretto risulti smarrito o deteriorato lo studente è tenuto a chiedere il rilascio di un duplicato esibendo in segreteria: - domanda in carta semplice indirizzata al rettore contenente l'oggetto della domanda, le prove, generalità del corso di laurea, il numero di matricola - una foto formato tessera - eventuale versamento per costo duplicato libretto. Per la sostituzione del libretto deteriorato è necessario depositare l'originale nello stato in cui si trova. In caso di smarrimento è altresì necessaria copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In ogni caso

lo studente è personalmente responsabile di tale alterazione recata al libretto nonché abrasione e cancellatura fatta eccezione per quelli approv

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A.A. 2008-2009
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Eschilo Ottorino.