Compendio di diritto allo studio
Ad uso di docenti, impiegati, studenti, rappresentanti e quanti altri si dedicano all’università italiana.
Sommario
- Fonti ..................................................................................................... 3
- Evoluzione dell’autonomia universitaria ....................................... 5
- Attività di assistenza universitaria .................................................. 6
- Attori del sistema universitario ......................................................... 9
- Didattica universitaria ........................................................................ 15
- Personale docente ................................................................................ 15
- Personale non docente ......................................................................... 17
- Servizi di segreteria ............................................................................. 18
- Appendice. Formulario ...................................................................... 35
- Appendice 2. Il problema del Numero Chiuso .............................. 43
- Link per il diritto allo studio: .............................................................. 43
Introduzione
“Un diritto quale quello allo studio è attribuito all’uomo nel suo interesse perché lo sviluppo della cultura appartiene al suo irrinunciabile destino” (Mazziotti).
Il diritto allo studio rappresenta un caso eclatante di intervento pubblico con finalità redistributive. Il concetto di redistribuzione è infatti strettamente connesso a quello di equità, il criterio valutativo che ne è alla base si fonda sulle pari opportunità degli individui. Nel 1969 si è verificato il passaggio dal sistema di università d’élite al sistema di massa, grazie alla legge che bloccava il limite dell'esame di accesso ai corsi universitari (il limite è stato reinserito successivamente nel cosiddetto “numero chiuso”). La valutazione della qualità è alla base di un corretto management dei servizi pubblici, ero ancora di più nella pubblica amministrazione anziché nel privato laddove il livello di efficacia è assicurato dalla libera concorrenza sul mercato.
Oggetto del diritto allo studio è la libertà di apprendimento, contenuto è la garanzia di poter accedere a tutti i gradi degli studi, secondo i principi di capacità e merito; la stessa libertà è fondata sull’eguaglianza giuridica dei cittadini. In questo caso la cittadinanza non deve essere vista come un privilegio, bensì come una risorsa a disposizione di tutti, si pensi all’art. 3 che tutela anche gli stranieri sui diritti fondamentali e su quei diritti che rientrano nella pubblica utilità quali non solo lo studio ma anche il lavoro e le cure mediche. Infatti il principio di eguaglianza è frutto della concezione cristiana che riconosce per ogni uomo la possibilità di determinarsi liberamente secondo la legge morale. I diritti inviolabili sono riconosciuti “uti singulis” e “uti socius” che conferma il fenomeno associativo come strumento di sviluppo sociale, affinché sia l’individuo a scegliere e non lo Stato per lui.
Fonti
Sono fonti del diritto allo studio:
- Costituzione e leggi costituzionali
Art. 33 “libertà d’insegnamento” La cultura è libera: non c’è e non deve esistere un’arte o una scienza di Stato, in questo senso l’autonomia universitaria è garantita in ragione di questa libertà. La manifestazione del pensiero anche dal punto di vista associativo può essere vista come un’attività sia universitaria, e quindi scientifica, sia nell’ambito del diritto allo studio, e quindi politica. Fermo restando che se l’insegnamento è libero, l’accertamento rimane una prerogativa dello Stato. È riconosciuto al docente la libertà di esercitare le sue funzioni senza vincoli di ordine culturale, religioso o ideologico, con il solo limite del rispetto della libertà di opinione del discente.
Art. 34 “diritto allo studio” Il diritto allo studio è inteso come libertà di acquisire competenze, e che si concilia con l’art. 3 co.2 che consente a tutti il pieno sviluppo della personalità. Non diversamente dal diritto al lavoro (art. 1), il diritto allo studio nasce e si sviluppa come diritto civico e sociale. Nel sviluppare gli articoli dedicati al diritto allo studio, il Costituente ha privilegiato l’istanza egualitaria e cioè l’impegno di creare una libertà culturale che diventi concretamente e universalmente esercitabile, demandando alle istituzioni statali tale compito; in questo senso l’università può definirsi come un ente autarchico in senso stretto in quanto opera in regime giuridico amministrativo e allo stesso tempo esercita potestà pubbliche.
Leggi ordinarie: l. 341/90, l. 390/91, l. 590/82, l.p. 9/91, 168/89, decreto ministeriale 509/99 cosiddetta riforma Zecchino, decreto ministeriale 270/04 riformò atti, regolamento degli studenti del mio 138. Il decreto ministeriale del 170/04 entra in vigore a partire dall'anno accademico 07/08 prevedeva un nuovo modello didattico cosiddetto a Y, cioè un anno base di 60 crediti e due opzioni di due anni: la prima rivolta a chi intende conseguire la laurea triennale tramite il percorso professionale professionalizzante, la seconda consente di acquisire la specialistica parlando per un percorso metodologico. Scopo di formare di separare nettamente io iter formativi pur consentendo fasce tacito dall'uno sull'altro.
- Atti aventi forza di legge: DPCM 09-4-01, DPCM 09-04-07
- Atti di provenienza comunitaria: Tr.CEE art.2, Cost. Europea. artt. I-1 e I-10
- Regolamenti, si distinguono in:
- Statuti: dettano disposizioni circa:
- Elettività delle cariche accademiche
- Corsi di orientamento e aggiornamento
- Attività formative autogestite
- La composizione degli organi collegiali
- Determinare i corsi di laurea, specialistiche e dottorati
- Regolamento didattico di Ateneo (RDA): previsti dalla legge 341/90, disciplinano l'organizzazione didattica di corsi di studio con particolare riferimento a:
- Criteri di accesso ai corsi di laurea
- Programmazione, coordinazione verifica delle attività formative
- Attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato
- Procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto
- Valutazione della preparazione iniziale degli studenti
- Introduzione di attività formative per studenti part-time
- Individuazione per ogni struttura di singole responsabilità
- Valutazione della qualità
- Regolamento didattico dei corsi di studio (RDC): regola specifici aspetti organizzativi del corso di studio (per es. corso di laurea, corso di specialistica, dottorato, etc.) e determina:
- L'elenco degli insegnamenti
- Gli obblighi formativi, crediti e propedeuticità
- Regole per i piani di studio individuali
- Forme didattiche e verifiche del profitto
- Usi e consuetudini: per esempio prenotazioni degli esami in forma cartacea
Evoluzione dell’autonomia universitaria
L’università è cambiata nel corso dei secoli, in epoca medievale era una corporazione di arti e mestieri (universitas = corporazione), nel XVII sec. si fa carico di un’istanza garantista volta a preservare la libertà d’insegnamento, nel XX sec. si afferma in molti paesi come istituzione di massa finalizzata alla più ampia diffusione dell’istruzione intesa non solo come tradizione di saperi bensì come diritto materialmente esercitato dal popolo per garantire la qualità della democrazia. Tuttavia il Costituente ha disatteso le istanze egualitarie dell’art. 3 co.2 focalizzandosi troppo sull’autonomia delle strutture e sui contenuti dell’insegnamento, anziché concentrare l’azione sull’omogeneizzazione delle opportunità culturali (per es. tramite lo sviluppo di politiche sociali per tutelare le fasce deboli).
Per più di 40 anni l’art. 34 della Costituzione è rimasto disatteso fino alla legge 390/91 che ha introdotto il decentramento universitario suddividendo le responsabilità su tre livelli:
- Stato: si occupa di indirizzo e programmazione (per es. i criteri di determinazione del merito, le procedure di selezione)
- Regione o Provincia autonoma: attivazione servizi indiretti tramite delega con le università oppure tramite appositi organi di gestione (per es. EDIsU, Opera, etc.)
- Ateneo: si occupano dell’attivazione dei servizi diretti oltre a:
- Disciplinare l’orario delle strutture didattiche anche oltre il tempo diurno
- Promuovere corsi serali per studenti-lavoratori
- Promuovere l’interscambio con studenti stranieri
- Sostenere le attività di associazione studentesca
I servizi di assistenza si distinguono in:
- Dirette (trasferimenti): consistono in aiuti economici a studenti per motivi di reddito e di merito (per es. borse di studio, prestito d’onore, esonero dalle tasse)
- Indirette (servizi): sono attività destinate alla generalità degli studenti (per es. alloggio, mensa, sport, cultura, trasporti, orientamento, assistenza sanitaria, etc.)
Attualmente nell'ordinamento italiano vige il principio del pluralismo della pubblica amministrazione in base al quale coesistono accanto allo Stato altri soggetti che dotati di capacità giuridica pubblica perseguono finalità degli interessi generali. Questi soggetti godono di tre caratteristiche:
- Autarchia: capacità di amministrare i propri interessi con la stessa efficienza della pubblica amministrazione
- Autonomia: è l'indipendenza dell'ente della pubblica amministrazione
- Autogoverno: cioè la capacità di scegliere da sé i propri organi di governo
Inoltre, gli enti pubblici si distinguono in:
- Territoriali, laddove il territorio rappresenta l'elemento costitutivo
- Istituzionali, che esistono a prescindere e dell'allocazione territoriale
- Ausiliari, che svolgono funzioni necessarie e non
Per autonomia universitaria, quindi, si intende:
- Autonomia normativa: si concretizza il potere di emanare ha il 20 valore-vincolante
- Autonomia finanziaria: capacità di contenere su risorse provenienti da fonti diverse che possono essere gestiti in modo indipendente; un ruolo permanente riveste finanziamento dello Stato assieme contributiva obbligatoria degli studenti i cui proventi sono: delle tasse di laurea valutazione legge 168/89 il re della volontà del legislatore di reperire finanziamenti da fonti non necessariamente statale. Le università possono inoltre contrarre mutui squisitamente prestazioni
- Autonomia didattica: cioè la determinazione e la disciplina dei corsi di laurea, corsi di specializzazione degli studi sulla metodi, individuale
- Autonomia organizzativa: della ricerca didattiche intesa di ricerche di servizio anche degli aspetti amministrativi
Novità della riforma Moratti L'organizzazione didattica si caratterizza per una configurazione 1+2+2:
- Il primo anno è comune per tutti i percorsi con l’attività didattica a carattere unitario nel quale si maturano 60 crediti, dopo di che la scelta è tra:
- Un biennio professionalizzante in funzione di un più immediato e facile accesso al mercato del lavoro tramite stage e attività di tirocinio nel quale si maturano 120 crediti
- Un biennio metodologico-formativo il cui scopo è di consolidare le conoscenze di tipo metodologico
- Un quarto anno magistrale che sostituisce l'obsoleto titolo specialistico con il quale si acquisiscono 120 crediti
Attività di assistenza universitaria
Attività dirette
Prestiti d’onore: le Regioni possono stipulare con aziende o istituti di credito le convenzioni per l’erogazione rateale dei prestiti in relazione alla frequenza dei corsi e ai livelli di profitto. Le somme prestate dovranno poi essere restituite a rate, senza interessi, una volta completati gli studi e comunque non prima di aver iniziato un’attività professionale. In ogni caso trascorsi 5 anni dal completamento (o dall’interruzione) degli studi rimane l’obbligo di restituire il prestito maggiorato degli interessi.
Borse di studio: servono a coprire i costi di mantenimento degli studenti delle diverse sedi. Gli importi sono decisi dalle Regioni in base ai criteri stabiliti ogni anno dal MIUR sulla base degli indici ISTAT del costo della vita. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito secondo l’ordine definito da una graduatoria. La durata dell’erogazione delle borse di studio è pari all’intera durata del corso di studi e può essere sempre rinnovato. La cadenza di pagamento non può essere superiore al bimestre. Il DPCM 09-04-01 prevede quali requisiti di base l’appartenenza alla fascia di reddito compresa tra 12.000 e 16.000 euro considerando un nucleo familiare minimo di tre persone. Per valori superiori la borsa di studio subisce una riduzione via via proporzionale ad eccezione per gli studenti fuori sede che godono di speciali agevolazioni. La Borsa di studio può essere integrata con programmi per la mobilità internazionale. Gli oneri finanziari provengono in parte dalla tassazione regionale e in parte da un apposito fondo nazionale perequativo. Il DPCM 09-04-07 stabilisce i requisiti minimi per il godimento delle Borse:
- Per il 1° anno il conseguimento di un massimo di 20 CFU per i corsi organizzati in molteplici moduli didattici e 10 CFU per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto
- Per il 2° anno il conseguimento di 25 CFU nonché l’ottemperamento degli obblighi formativi
- Per il 3° anno 80 CFU
Attività indirette
Alloggi: si tratta di interventi di competenza regionale per quanto concerne la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli alloggi per studenti universitari. Il servizio prevede la rilevazione della domanda di alloggi da parte degli studenti fuori sede. I Comuni possono definire tipologie di contratto agevolato per studenti che decidono di affittare una camera privatamente.
Mensa: le Regioni o gli atenei possono appaltare il servizio mensa ad aziende o cooperative di ristorazione che forniscono il servizio a prezzo agevolato (oppure tramite buoni pasto presso ristoranti o tavole calde convenzionate) a cui possono partecipare anche utenti non necessariamente iscritti all’università. Secondo la l.390/91 gli studenti idonei alle Borse di studio che sono stati esclusi dal beneficio per mancanza di fondi possono godere del servizio mensa per un anno gratis.
Orientamento: si occupa di fornire sostegno sui servizi per il diritto allo studio; si distingue dallo sportello di segreteria che invece raccoglie solo le domande di accesso ai servizi. Il tutorato è invece un servizio per guidare e sostenere lo studente nel corso degli studi, è garantito da un docente a tempo pieno.
Lavoro part-time: all’interno dell’università è previsto che gli studenti stessi possano collaborare a tempo parziale ad attività connesse al buon funzionamento dell’ateneo, con esclusione, però, dell’attività di docenza, allo svolgimento degli esami e all’assunzione di responsabilità amministrative. Per il resto possono fornire la propria collaborazione in molti settori riguardanti, ad esempio, i laboratori didattici, i servizi di portineria o segreteria, l’assistenza presso le biblioteche o l’aula studio, l’aiuto ai portatori di handicap, supporti informativi, etc. Le prestazioni fornite non possono superare il numero massimo di 150 ore per ogni anno accademico.
Assistenza sanitaria: il diritto allo studio è riconosciuto anche a familiari dello studente straniero purché questi dichiari di esserne responsabile del suo mantenimento. Resta da aggiungere che mentre gli studenti comunitari possono usufruire dello stesso trattamento goduto nel paese d’origine, gli extracomunitari e gli apolidi devono attenersi alla disciplina sull’immigrazione, in particolare godono di assistenza:
- Medico-generica, pediatrica e ostetrico-generica
- Farmaceutica
- Ospedaliera di breve e lungo degenza in P.O. pubblici o convenzionati
- Specialistica
- Assistenza integrata dalle casse di mutua assistenza
- Consultorio psicologico
Agli stranieri irregolari sono comunque garantiti:
- La tutela della gravidanza e della maternità
- La salute del minore
- La vaccinazione e la profilassi
- La diagnosi e la cura delle malattie infettive
Studenti stranieri: usufruiscono degli stessi servizi dedicati agli studenti italiani. Agli studenti stranieri non lavoratori è riconosciuto il permesso di soggiorno solo qualora dimostrino di possedere i requisiti di merito. Entro la fine dell’anno accademico il Ministero degli esteri comunica alle regioni o alle province auto
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Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica - il Compendio di diritto allo studio
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