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CAPITOLO 1

Comparazione e studio del diritto

SOCIALITÀ legame diritto-società: "UBI SOCIETAS, IBI IUS" in 2 significati:

  1. SOCIALITÀ DEL DIRITTO: forza organizzatrice della comunità politica
  2. GIURIDICITÀ DEL SOCIALE: diritto come espressione intrinseca di ogni aggregazione sociale = ETNODIRITTI:

LEGGE E DIRITTO: nel mondo romano lo jus era associato a valori superiori, al concetto di giustizia, mentre LEX alla volontà di un sovrano. La riqualificazione delle leggi avviene con il Medioevo (LEX DIVINA, LEX HUMANA) sotto influenza del pensiero cristiano. Assolutismo e Illuminismo le riconducono a formale comando del sovrano mentre in Gran Bretagna la COMMON LAW manterrà il suo carattere «mobile».

CAPITOLO 1

Comparazione e studio del diritto

SOCIALITÀ legame diritto società: "UBI SOCIETAS, IBI IUS" in 2 significati:

  1. SOCIALITÀ DEL DIRITTO: forza organizzatrice delle comunità politiche
  2. GIURIDICITÀ DEL SOCIALE: diritto come espressione intrin-seca di ogni aggregazione sociale = ETNODIRITTI =

LEGGE e DIRITTO: nel mondo romano lo IUS era associato a valori superiori, il concetto di giustizia, mentre LEX alla volontà di un so-vrano la riqualificazione delle legge avviene con il Medioevo (LEX DIVINA, LEX HUMANA) sotto influenza del pensiero cristiano. Assolutismo e illumi-nismo le riconducono a formale comando del sovrano mentre in Gran Bretagna le COMMON LAW mantiene il suo carattere «mobile»

OCCIDENTE e ORIENTE

Speso si ritiene che il diritto orientale non serva che asia: il diritto sia prettamente occidentale.

Per un confronto alla pari bisogna misurare le relazioni con altri aspetti del sociale.

Hanno forma normative:

  • RELIGIONE
  • TRADIZIONE

Il diritto finisce per scomparire o per essere totalmente inglobato.

Religione e tradizione costituiscono dei mezzi condizionatori

dell'individuo sociale, che vive ancora un totale sviluppo

sociale, l'uno costruisce lo strumento di controllo so-

ciale in una società fondata, organizzata in base

alla parola, l'altro in una base pratica. In

una forma d'armonia con sono più o meno co-.

DUALISMO NELL'ASSETTO GIURIDICO che po:

  1. DIRITTO LAICO
  2. DIRITTO RELIGIOSO
  3. DIRITTO TRADIZIONALISTA

DIRITTO LAICO

Nusoce e si sviluppa nei paesi europei, menuta

un idea di comunità politicamente superata

(STATO) basata su vincoli di appartenenza civica

in cui spicca l'individuo come centro importa-

zione di diritti soggettivi e libertà. "Tendenzialismo":

non identificabile con la Comunità nazionale o

distacca da ogni altro comunità (fede, sesso, etc.).

Perso un termine materiale e dotato di fornia.

  • Volontà e Ragione è avvale di una
  • classe di PROFESSIONISTI ESPERTI (GIURISTI)
  • MAX di razionalità giuridica. LAICITÀ DELLO
  • STATO e LIBERTÀ DELL'INDIVIDUO.
  • No legittimazione divina ma auto-sufficienza tecnico-giuridice.

DIRITTO RELIGIOSO

Origine Divina di alcune una parte dei loro

precetti, sacralità delle FONTI PRIMARIE costituite

dalle testi sacri

COMMISTIONE tra obblighi ETICO-REIGIOSI e GIURIDICI

che valgono in base ai principi di personalità,

preti e applicano alla Comunità dei fedeli in

tutto il mondo => TRANSNAZIONALITÀ

DIRITTO CANONICO

Ha preso e rielaborato elementi del diritto romano

così come ho conformato alla cresciuta del

diritto laico. Capi idea di un diritto del

2.2 Diritto Islamico

Totale immedesimazione con la legge divina (SHARIA). Da ciò l'interpretazione o piuttosto la costituzione del che è fonte principale, primaria.

2.3 Diritto Ebraico

Corpo di precetti religiosi a valenza giuridica; annullate dei testi della Bibbia e Talmud; da dei rabbin. Ha applicazione dirette nello stato solo nei limiti concessi da alcuni ambiti di statuto personale e per quello laico si fa ricorso per colmare eventuali lacune ma molto raramente.

2.4 Diritto Indu

Testi sacri e opera di interpret посмотреть il confess; l' diffuso; poi esegetic che pratico, mistico che dogmatico. VEDA scritt circa nel 1500 AC, contengono solo sopar accennati precetti giuridici sulla essere, bambini e le riffeige alle tecniche e del mondo. Tra 800 AC e 200 DC grazie agli poiesi alla BRAM'NI.

a sviluppo corpo dottrinale di precetti

cui si esprime l'arte per il conseguimento degli

ideali di virtù innata e soprannaturale che lo

distingue dai giuristi (DHARMA) Il dharma non

distinguendo tra dimensione giuridica ed etica: indi

giuristi indisse ordinamento con carattere

precettivo bene autodisciplina

Con terminus britannico si sviluppo sistema

misto di diritto ANGLO-INDU. Oggi il processo

di laicizzazione del diritto è stato completato.

3. DIRITTO TRADIZIONALISTA

In Estremo Oriente il diritto ha una funzione so-

ciale nell’assumere ordine e giustizia. Lo conse-

guzione dell’ordine sociale s’esprime sulla MEDIAZIONE,

PERSUASIONE reciproca, appello all'auto-critica e alla

moderazione. Conservano alimentato da pensiero

etico-politico-filosofico e letterario. Le pratiche di

conficianesmio aldo sentimento hanno carattere

puramente sociale, civile non religioso.

3.1 DIRITTO TRADIZIONALE CINESE

Due paradigmi culturali CONFUCIANESIMO e

quello LEGISTA. Diritto traschora nel confucianismo

mentre il diritto tenuta concultiizzazione viene

sino situazioni giuridiche di tipo capodale diritti e

pratiche amministrative. Cina è parlatore

opposto al diritto occidentale: "diritto che

cic ma non si vede". Il diritto cinese

esprime una vocazione autoritaria e contivi

ammoratoria. Sono dei precetti di impose

con... influsso occidentale ha modificato molti

elementi del diritto tradizionale cinese.

3.2 DIRITTI TRADIZIONALI AFRICANI

Sono di tipo consuetudinario; perseguano attraverso

elle fosse della natura e legame di su col

mondo, che monti che influenzano i statuitu:

ni tabù credenze. Tramandato in forma

orale per il barmant di figure caromarciche.

4. DIRITTO DI TIPO SOCIALISTA

Società comunista ideale nuova Stato, nel diritto

la pota rienne realizzato si posa per le fose di

transizione socialista dove l’unica funzione del

diritto è quello di: sviluppo e consolidato il nuovo

ordine socio-economico = SOGBALERUNITA ALLA POLITICA

Diritto non può pone limiti allo politico, ma senee

PRINCIPIO DI LEGALITÀ SOCIALISTA applicazione delle

leginarbhe, applicata con accordo con le finalità dietti-

tivo dell’ideologia della società essa i communismo

così come interpretato dal partito comunista.

FONTI DEL DIRITTO

  1. CONSUEUDINE
  2. LEGISLAZIONE
  3. GIURISPRUDENZA decisioni dei giudici
  4. DOTTRINA opera degli studiosi del diritto

Nel mondo romano si afferma figura del GIURISCONSULTO che dà pareri su questioni di diritto. Successivamente venne avvolto dalla professione del diritto (avvocati e giudici) che ripropone tradizione casistico-giurisprudenziale. Teorico del diritto = studiosi e professori che ripropongono quello scolastico-dialettico.

2 MODI di pensare la produzione del diritto: 1) per COSTRUZIONE, diritto prodotto di istante e razionale 2) per EVOLUZIONE e prodotto di accumulazione storica per cui risalimento di consuetudine.

Diritto consuetudinario incarnano idea di diritto prodotto dalla remote ed ignote origini consuetudinarie viste buone e volute immutatis: unica soluzione avviene attraverso scoperta e applicazione di regole preesistenti a casi nuovi. In ciò influenza il giurisconsultismo.

DIRITTO GIUDIZIALE influisce non all’accumulazione di consuetudini ma di decisioni giudiziarie come giurisprudenza => COMMON LAW

La costruzione del diritto s’è intrecciata con il sorgere degli Stati-nazione e dei regimi assolutistici. Processo sempre preceduto di nominatorie dei corpi sociali ad opera del corpo politico culminata nella CODIFICAZIONE.

PRINCIPIO D’AUTORITÀ: giudice è mero applicatore delle leggi, cinge ed esente da contraddizione. È un principio della tradizione ebraica, pervenuto in Europa attraverso la patristica.

POSITIVISMO GIURIDICO: identifica il diritto con la volontà dello Stato. È un criterio il potere in esso – il diritto positivo travane in suo volto la sua voglia RAGIONE NATURALE del diritto naturale – legge = detto di volontà razionale contro la confusione del particolarismo giuridico in funzione del reprimemento del potere esecutivo della semplificazione.

TEORIA DEI SISTEMI GIURIDICI: l'immagine, il gruppo dei ordinamenti con cui grado di efficienza possono avere ragguaglio: per secondo stili (ritorismo giuridico legal style) per secondo modalità (tradizione giuridica legal tradition)

CIVIL LAW, COMMON LAW e statemi per data esercitato sono principi del mondo occidentale. Codificazione AUTONOMIA DEL DIRITTO, PROFESSIONISTI DI DIRITTO

COMPARAZIONE COME SCIENZA DI CONTESTO

... si preoccupa di guardare oltre, pone, porta "intorno e oltre; norma tuivo"

DIRITTO COME SCIENZA

Concezione che muta in seguito: le dimensioni teorie-sistematiche del diritto, bisogna adottare un ordine razionale. SCIENTIZZAZIONE del metodo del sapere giuridico. approssimativo alla prima. te lo impone definizione giusto romano dell'inizi del sec.

GAIO Culmina con codificazione -> codici in quanto giuridico, COSTITUZIONE in quanto politico. certezza del diritto come testo di legge chiuso privo di lacune; no interpretazione giuridica "applicatore legge"

DIRITTO COME PRASSI

Valorizzo la dimensione che concreto-pratico del diritto come insieme di regole e criteri da assumere alla soluzione dei casi concreti. Andiamo meno nella cultura giuridica romana e lo ritroviamo nell'esperienza di common law.

TRADIZIONE GIURIDICA

Ha significato più ampio di sistema giuridico in quanto relativo a tecniche del ragionamento giuridico, atteggiamenti culturali e valori alla base del diritto. Lo studio comparativo ha ad oggetto le tradizioni giuridic

VOCAZIONI DELLO STUDIO COMPARATIVO DEL DIRITTO

  • rispetto al COSA è vocazione epistemologica permette libertà del comparatista
  • rispetto al COME è vocazione metodologica, argomentare delle testualità come insieme multiforme di forze alle contestualità (norme sociali, linguaggio, statistica etc.)
  • rispetto al PERCHÉ è vocazione assologica, comparazione è libertà, approccio liberale al diritto, ma per questo è anche responsabile in senso culturale il comparatista contribuisce all'idea del diritto come esperienza
  • DOXA HOCCA: COS'È DIRITTO?
  • CHI LO FA?
  • A COSA SERVE?
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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di comparazione giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Torino Raffaele.
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