Sistemi Giuridici Comparati 18/09/18
Martedì-Giovedì (Aula B)
Frequenza: Monitorata a campione in alcune giornate. Frequentante se non sono
registrate oltre 3 assenze
Programma Frequentanti: Appunti lezione e su paragrafi libro (esse3),
prevista prova intermedia fine novembre (martedì 27/11) parte relativa al Common
Law 2/3 quesiti tematici (domande aperte), esame orale si porta altra parte
programma dove si trova anche la parte introduttiva, classificazione famiglie
giuridiche
Slides su dolly
Esperienza giuridica occidentale divisa fra Civil Law e Common Law
Matrice Romanistica in comune fra le famiglie del Civil law (connotati
essenziali)
Ruolo eminente della dottrina (università e scuole) nell’elaborazione del diritto
e nella formazione del giurista nel corso dei secoli.
Esperienza della codificazione del diritto, tutti questi ordinamenti hanno
conosciuto l’esperienza della codificazione.
Esperienza giuridica occidentale, abbiamo anche il Common Law (es. UK) si
caratterizza perché
la radice comune del diritto di questi ordinamenti è rappresentata dal diritto
inglese medievale. Sviluppato a partire dalla conquista dei normanni,
Battaglia del 1066.
Ordinamenti di questa famiglia, hanno come fonte del diritto, la
giurisprudenza, case law, si tratta di ordinamenti, nel corso dei secoli giuridici
costituito dal diritto giurisprudenziale, diritto fatto dal giudice in occasione della
decisione dei casi.
Non hanno conosciuto un processo di codificazione equiparabile al Civil Law
Macro-comparazione (Sistemi Giuridici Comparati), significa il confronto fra sistemi
giuridici e fra famiglie giuridiche;
con micro-comparazione (Diritto Privato comparato) confronto tra istituti o particolari
ambiti di materia giuridica, problematiche peculiari, es. responsabilità produttore
(confronto modello UE e USA).
Macro-comparazione, ha per oggetto confronto fra sistemi giuridici, un ordinamento
giuridico lo si può definire, come un complesso operativo di istituzioni, procedure e
norme giuridiche (citazione di un giurista inglese);
Sistemi giuridici che confrontiamo vengono ricondotti ad un certo numero di famiglie
giuridiche, cioè un insieme, complesso, di più sistemi che presentano una visione
comune, a riguardo di alcuni elementi essenziali, cioè la natura del diritto, ruolo del
diritto nella società, l’organizzazione e il funzionamento di un sistema giuridico e una
visione comune sul modo in cui il diritto deve essere creato, introdotto, applicato e
studiato (trasmissione del sapere giuridico).
Classificazione delle famiglie giuridiche, conosce un carattere di relatività
temporale, vige il principio della relatività in tale operazione, perché i sistemi
giuridici sono come organismi viventi, mutano nel tempo, muta anche l’assetto
delle stesse famiglie, quindi il giurista deve aggiornare.
Metà 900, momento importantissimo che ha modificato la politica globale, la
caduta del muro di Berlino 1989 e la disgregazione dell’Unione sovietica e del
polo sovietico. La caduta del muro costituisce un evento politico giuridico che ha
costretto i comparatisti ad aggiornarsi. Obbliga a revisione periodica.
Comparatista è costretto ad un continuo aggiornamento della mappa.
Relatività anche materiale, delle classificazioni, non coinciderà
necessariamente con una mappa di micro-comparazione, come fra diritto
costituzione e modelli di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.
Spaccatura ad esempio fra sistema inglese ed americano, perché se si va a
confrontare una determinata materia, il diritto inglese e quello americano che
appartengono alla stessa famiglia quasi per tutti gli aspetti che li connotano,
nella costituzione USA, non è stato previsto l’istituto del controllo giudiziario
delle leggi, benché è scritta e rigida non è previsto un controllo giudiziario della
legittimità costituzionale delle leggi, introdotto poi in via giurisprudenziale da
una sentenza fondamentale, non era originariamente previsto dalla
costituzione.
Nel diritto inglese, fondamento di quello americano, non troviamo una costituzione
scritta e rigida, e non esiste quindi un controllo giudiziario di legittimità costituzionale
delle leggi.
Entrambi appartengono alla stessa famiglia, ma scendendo nel campo della micro-
comparazione, per una materia particolare, sorge una sorta di divorzio fra questi due
ordinamenti, che non starebbero nello stesso insieme.
Gli esiti della macro-comparazione non necessariamente si sovrappongono e
coincidono con esiti di operazione di micro-comparazione e cioè studio e confronto di
specifiche materie ed istituti
Origini del diritto comparato e della comparazione, si colloca simbolicamente nel
1900, primo congresso internazionale del diritto comparato, agli inizi i comparatisti
criteri esterni all’ordinamento,
prendevano in considerazione soprattutto i come criteri
geografici, etnografici, razziali. A cui poi si susseguono criteri interni, che guardano
alle caratteristiche interne di ciascun sistema. 20/09/18
Il diritto comparato come disciplina, sottolineando l’aspetto sostanziale della
disciplina, si fa risalire ad una data simbolica 1900, primo congresso internazionale di
diritto comparato, iniziativa di giuristi francese Saleiles e Lamber, ispirazione ed
ambizione del diritto comparato alle sue origini, era che attraverso la comparazione e
il confronto tra diversi sistemi giuridici, porta ad una conoscenza giuridica più ampia,
che potesse portare poi in futuro ad un’uniformazione del diritto a livello globale,
finalità utopistica. Qualcosa resta di questa originaria aspirazione, maggiore comunità
di cultura giuridica a livello globale, lo vedremo nelle funzioni del diritto comparato.
La comparazione costituisce uno strumento importante anche per autori classici
dell’antichità come Platone, Aristotele, che spesso si sono avvalsi di comparazione
nell’elaborare le proprie opere. Comparazione la troviamo attraverso i secoli. Come
scienza e disciplina vera e propria, l’impulso principale arriva nel 1900 e negli anni
successivi.
Interesse comparatistico si orientava verso il confronto fra legislazioni, produzione del
legislatore, più che confronto fra giuristi. Preoccupazioni ed interesse maggiori che
caratterizzano il lavoro del comparatista è trovare il modo di governare l’estrema
modalità di ordinamenti nei diversi tempi ed epoche, coordinare l’estrema pluralità di
ordinamenti, criteri che riescano a ricollocare questi sistemi in alcune famiglie
giuridiche.
Comparazione, si tiene inizialmente conto di criteri estrinseci, posizioni poi superate,
tra i comparatisti principali che hanno basato la propria comparazione su criteri
intrinseci, Wolff, Arminjon e Noide; gli autori utilizzano come criterio per individuare
famiglie giuridiche contenuti intrinseci del sistema, non considerano fattori estranei
alla natura giuridica,
David , studioso francese che sviluppa uno studio dei sistemi comparati, autorevole, i
criteri da lui utilizzati sono (due fondamentali fattori che lo studioso dovrebbe
considerare nella sua opera di studio)
Fattore Ideologico (novità), ritiene rilevanti al fine dello studio, non solo dati di
stretto interesse giuridico, ma anche le ideologie dominanti, guardare come i
dati sono influenzati dall’ideologia sottostante all’ordinamento;
ideologia che può essere una religione, dottrina filosofica, dottrina filo-
economica,
Fattore Tecnico-Giuridico
Sulla base di questi fattori, introduce una classificazione che vede una famiglia
romano-germanica, common law, diritti socialisti
una famiglia di una famiglia di ed
un’ulteriore famiglia di carattere residuale, altre concezioni di ordine sociale e del
diritto (concezioni giuridiche estranee alla tradizione giuridica occidentale).
Articolazione in capitoli del manuale scritto da David.
Contributo di matrice francese molto forte, contributo anche di matrice tedesca
Zweigert e Kurtz , che introducono un fattore nuovo,
Criterio dello stile, indagare quello che è lo stile dei diversi sistemi. Concetto
pluridimensionale),
di stile, tiene conto di una pluralità di fattori ( fattori che
concorrono tutti a costituire un dato sistema e sono tutti rilevanti, che tutti i
comparatisti dovrebbero utilizzare. Sulla base dell’utilizzo di tale criterio gli
autori individuano un tipo di comparazione in parte diverso da quello elaborato
romanistico, germanico,
da David, dividendo in sistemi, un gruppo gruppo
anglo-americano, scandinavo, socialisti
gruppo paesi ed altri gruppi
Carattere tendenzialmente autonomo degli ordinamenti del nord Europa, che
David, riconduceva nell’ambito della famiglia romano germanica, gli autori
tedeschi invece ne evidenziano una certa autonomia, rispetto all’esperienza
giuridica romanistica e di area germanica.
Classificazione, di questi autori tedeschi, oggetto di critiche ma comunque molto
autorevole.
Fattori che concorrono allo stile di un sistema, evoluzione storica di un sistema e
fonti del diritto (e la loro interpretazione), gli autori tedeschi tengono conto
dell’opera di altri comparatisti che hanno lavorato precedentemente a loro o prima di
loro, come il criterio ideologico. Altri due fattori che ricostruiscono come criterio
pluridimensionale dello stile, la mentalità del giurista e gli istituti particolari che
possiamo rilevare in un determinato sistema, che connotano una determinata
tradizione giuridica e sono estranee ad altre.
Evoluzione storica di un sistema, i comparatisti si occupano di storia del
sistema, studio e ricerca che va a vedere se questa evoluzione ha trovato
soluzioni di continuità (codificazioni). Sulla base della diversa evoluzione storica
del sistema francese rispetto all’evoluzione storica dell’area germanica, che gli
autori tedeschi distinguono un gruppo romanistico rispetto a quello germanico,
proprio sulla base del fattore storico.
Fonti del diritto, fattore fondamentale, quelle recepite e registrate in un dato
ordinamento rispetto ad un altro, quali sono quelle ufficiali, cioè previste dallo
stesso ordinamento come tali. Fonte legislativa, giurisprudenziale (che
acquisisce sempre maggiore importanza) che non figura però fra le fonti
ufficiale del diritto.
I comparatisti delle fonti accostano, un nuovo ed originale concetto, concetto
riformante(?) i comparatisti non si fermano a studiare le fonti del diritto
ufficiale, cioè riconosciute come tali dall’ordinamento, studiano quelli che sono i
formanti del diritto, che comprendono anche le fonti ufficiali dell’ordinamento,
ma anche fonti non ufficializzate del diritto, componenti dell’esistente giuridico
e del diritto, che non si esauriscono nel concetto di fonti, indagano e ricercano
quali altri componenti del diritto possono esistere in un ordinamento al di là
delle fonti ufficiali. Normalmente i comparatisti utilizzano più il concetto
riformante, piuttosto quello delle fonti, perché è più esteso, si guardano tutte le
componenti che vanno ad influenzare l’ordinamento.
Interpretazione e criteri ermeneutici, sono importanti perché il
comparatista non guarda solo al dato formale, non si limita a guardare solo le
fonti formali, disposizioni di legge analoghe possono essere state interpretate
diversamente, quindi con esisti diversi nell’applicazione del diritto, per quello
che riguarda le regole operative di un sistema, comparatisti tendono a
. Distinguere le regole formali da quelle
distinguere le regole formali dagli esiti
operative
Criterio ideologico, riprende quanto affrontato da David
Mentalità del giurista fattore importante, mettono in luce la diversa cultura
giuridica, mentalità, approccio al diritto che si riscontra nella tradizione giuridica
del Civil law rispetto a quella del Common law, si può rilevare che l’approccio al
diritto che caratterizza il giurista di Civil law, è più di carattere deduttivo,
approccio al diritto come deduttivo, parte da una regola generale per andare poi
ad applicarla al caso concreto.
Giurista di area di common law, è un approccio induttivo, cioè il common law è
abituato per l’evoluzione storica del sistema, a partire dal caso concreto, per
arrivare poi eventualmente ad una regola generale.
Diversa mentalità del giurista, in base alla stessa formazione del giurista.
Istituti giuridici particolari, ordinamenti che hanno costituito il terreno dove
sono venuti ad esistere particolari istituti che non si riscontrano in altre
esperienze,
Nella famiglia di Common law si sviluppa un istituto oggi importantissimo, del
trust. negozio giuridico,
Nell’area di Civil law, pensiamo all’istituto del perfezionato
dalla scuola pandettistica, istituto peculiare alla tradizione tedesca.
Mattei e Monateri , italiani, osservano come le riclassificazioni precedenti, non
tengono sufficientemente conto di elementi importanti che hanno segnato la
geopolitica del secolo scorso, Caduta del muro di Berlino e disgregazione del polo
dinamica,
sovietico. Proposta di nuova classificazione, più rispetto alle altre, le famiglie
giuridiche dovrebbero individuarsi in base ad un determinato fattore, da un modello di
organizzazione dei rapporti fra i consociati, gli autori distinguono le famiglie giuridiche
su un modello egemone e ne distinguono 3 determinati modelli
1. The professional law, modello che si fonda sul diritto, modello di
organizzazione dei rapporti fondato sul diritto, proprio in virtù di tale opera
riconducono alla famiglia di sistemi giuridici in cui il modello egemone,
ordinamenti di Civil law, Common law e ordinamenti detti ibridi (es. Sud Africa,
stato di Israele)
2. The political law, modello fondato sull’egemonia della politica, scelte
fondamentali di ordine giuridico non dettate dal diritto ma dalla politica, che
prevale. Politica alla base dell’organizzazione dei rapporti (es. stati africani, ex
repubbliche sovietiche)
3. Modello fondato sulla tradizione, elemento egemone, preminente
nell’organizzazione dei rapporti fra consociati, non è né diritto né politica, ma la
tradizione (religiosa, filosofica). (es diritto musulmano).
Intendono sottolineare la natura dinamica dell’organizzazione esprimendola attraverso
un triangolo equilatero, a cui vertici troviamo questi 3 modelli di organizzazione. In
diverse epoche un dato ordinamento potrebbe fluttuare lungo i lati di tale triangolo.
Si parla sempre di egemonia, prevalenza di un modello rispetto all’altro, anche gli altri
modelli possono influenzare l’assetto dei rapporti sociali. Non si parla di modello
esclusivo, ma di modello egemone. Qui interessa il modello preminente in un dato
periodo storico.
Classificazione dotata di natura dinamica tale che consente di registrare
efficientemente i mutamenti che via via intervengono nel quadro geopolitico generale.
Funzioni del diritto comparato e del comparatista
Gli stessi comparatisti si sono misurati nel riflettere e confrontarsi sulle principali
funzioni del diritto comparato, fatto in un contesto di tempi relativamente recenti,
1987, hanno elaborato e nell’anno successivo pubblicato, un manifesto sul diritto
Tesi di Trento
comparato, noto come ; dove si trovano discusse funzioni che si
vogliono riconoscere alla comparazione giuridiche.
Una delle funzioni sottolineata, è la funzione relativa alla conoscenza, acquisizione di
un maggiore conoscenza del fenomeno giuridico. La ricerca orientata verso una
maggiore conoscenza svolge una funzione importante. Maggiore conoscenza di
ordinamenti diversi dal nostro che ha come effetto, indicazione ulteriore, rispetto ad
una conoscenza e consapevolezza più ampia del fenomeno giuridico, ha anche
un’acquisizione di maggiore capacità di analisi critica del proprio ordinamento, perché
conoscere quello che avviene al di là dei confini del proprio diritto, è confrontarsi con
altre situazioni giuridiche consente di acquisire strumenti di analisi ulteriori.
Formazione di una mentalità più critica ed abilità più critica di dati nazionali.
Altra funzione, politica-legislativa, la comparazione spesso è strumentale ai fini delle
riforme, nel proprio ordinamento, costituisce uno strumento utile per avere riforme di
svariati ambiti del diritto. Evitare trapianti non affrettati che poi possono produrre ed
eliminare delle crisi di rigetto. La comparazione è rilevante quando il legislatore si
accinge a modificare i propri istituti, utile vedere come altri ordinamenti hanno
disciplinato le proprie problematiche, è importante conoscere i dati dell’ordinamento e
il contesto istituzionale dell’ordinamento straniero per non andare in contro a crisi di
rigetto, adottando un approccio adeguatamente analitico e critico, non introdurre
trapianti in modo atipico.
Nel Diritto comparato e la comparazione, svolgono un ruolo importante nel contesto di
unificazione del diritto, di carattere internazionale, per adottare degli strumenti di
armonizzazione ed avvicinamento o addirittura unificazione del diritto, interagendo
con giuristi di altri ordinamenti. Vari contesti in cui si cerca di armonizzare il diritto, in
questi contesti possiamo distinguere, contesti in cui si cerca e si arriva alla
strutturazione dell’Hard Law, diritto vincolante ed altri contesti in cui l’armonizzazione
avviene attraverso la formulazione del Soft Law, non si tratta quindi di strumenti
vincolanti, ma regole a cui i singoli si confermano e adeguano in modo volontario
Duplicità di sfere.
senza esserne obbligati. Convenzione di diritto internazionale.
Esistono altri strumenti di armonizzazione del diritto, rappresentato dai noti principi
di unitroit, sui contratti commerciali internazionali. Principi elaborati ed adottati in
seno ad un istituto privato che ha sede a Roma ed a tra le sue finalità quella di
promuove
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