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SOCIETÀ REGOLARE/ IRREGOLARE-->IMPORTANTE SAPERLE
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO:
DIVIETO DI CONCORRENZA, 2301: " Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per
conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come
socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto
sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza", in questo caso si parla della concorrenza di cui noi abbiamo
già parlato con l'art.2598 e anche in riferimento alla cessione dell'azienda, ora ne parliamo con riferimento a
un'ulteriore ipotesi che è quella del socio di s.n.c. che svolge un'attività in concorrenza con quella della
società (o come imprenditore individuale o come socio illimitatamente responsabile di un'altra società
concorrente); non può farlo salvo che gli altri soci lo sappiano e siano d'accordo. Se per caso diventa socio
illimitatamente responsabile di società concorrente o svolge un'attività in concorrenza in qualità di
imprenditore, può essere escluso perché è un grave inadempimento ai doveri di socio, ovvero di lealtà nei
confronti degli altri soci; con i soci funziona così, mentre sul piano societario, se c'è il danno, il socio deve
risarcirlo ai sensi dell'art.2301, 3comma: "In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la
società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286"(esclusione). L'art.2301 è
importante perché va collegato all'art.2261(si applica sia alla s.s. sia alla s.n.c)sul controllo dei soci non
amministratori (consente ai soci che non hanno l'amministrazione della società non solo di avere notizie sullo
svolgimento degli affari sociali ma anche di consultare i documenti relativi all'amministrazione), quindi, il
socio può avvalersi del diritto di controllo da un parte e dall'altro di favorirsi l'altra società di cui è socio
perché accedendo alla documentazione conosce la strategia della società, per cui se viene scoperto la prima
cosa è escluderlo dalla società così non continua a prendere informazioni dalla società.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE S.N.C.
(Per tutto quello che non abbiamo visto si applicano le regole sulla società semplice: recesso, esclusione,
ecc)
1. Art.2308:" La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per
provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto
un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento" si applicano esattamente le stesse
ipotesi della società semplice, quindi art.2272(scadenza, conseguimento dell'oggetto sociale, volontà
dei soci ecc); in più, la società in nome collettivo è una società commerciale, cioè è pensata per
svolgere attività di tipo commerciale, però, può anche svolgere attività di tipo non commerciale (la
semplice può fare attività solo non commerciale). Il 2308 dice che si applicano le stesse regole
previste per la s.s, più se l'attività in concreto svolta è attività commerciale, la società potrebbe anche
essere dichiarata fallita. Quindi se la s.n.c svolge un'attività di tipo commerciale in quel caso la
società potrebbe anche essere dichiarata fallita, e questa è un'ulteriore ipotesi di scioglimento della
società. Si svolge per le stesse ipotesi previste per la s.s più il fallimento se svolge un'attività di tipo
commerciale.
2. Art.2307:" Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre
mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la
quota del socio debitore dell'opponente " nel caso della s.n.c il creditore particolare del socio non può
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota particolare del socio. Nel caso di società a tempo
determinato, arrivati a scadenza se i soci decidono di prorogare la società, al creditore particolare resterebbe
di attendere la nuova data di scadenza. Il legislatore in questo caso dice che nel caso in cui il crede
particolare abbia chiesto la quota di liquidazione del socio entro un termine breve dalla scadenza in quel caso
la nuova data di scadenza non gli potrà essere opposta. La proroga viene iscritta nel registro e entro tre mesi
il creditore particolare deve opporsi, se l'opposizione viene accolta, la società deve liquidare la quota al
creditore.
1. Nel caso di proroga tacita/a tempo indeterminato: il creditore particolare può chiedere la liquidazione
della quota del socio come nella società semplice. Dato che è a proroga tacita (quindi diventa in
pratica a tempo indeterminato) il socio può sempre recedere con preavviso di tre mesi(con le regole
che abbiamo già visto).
Nella società semplice non ci sono regole particolari, nella s.n.c. invece, la liquidazione sembra una fase
necessaria nel senso che i soci non potrebbero accordarsi per evitare la liquidazione. Quindi, nel momento in
cui si verifica una causa di scioglimento i soci nominano i liquidatori che, una volta nominati lo fanno sapere
a tutti iscrivendo l'atto di nomina nel registro delle imprese perché i liquidatori saranno anche quelli che
avranno la rappresentanza della società. I liquidatori sono gli stessi soci che prima erano amministratori. La
procedura di liquidazione è sempre la stessa di quella della società semplice: occorrerà la consegna nel
trasferimento del possesso dei beni aziendali e la redazione dell'inventario,una volta fatto questo si avrà
davanti tutto l'attivo e tutto il passivo, a quel punto i liquidatori dovranno procedere al pagamento dei
creditori sociali e quindi l'eventuale residuo dividerlo tra i soci. Al termine di questo procedimento si
avranno dei documenti formali, si avrà cioè:
1. bilancio finale di liquidazione: da sostanzialmente conto del fatto che non c'è più né l'attivo né il
passivo(perché si è pagato tutto e il resto è stato ripartito tra i soci);
2. piano di riparto: c'è scritto come ripartire il bilancio tra i soci;
questi due atti non vengono approvati dai soci ma sono proprio atti dei liquidatori con i quali si chiude la loro
società. Entrambi questi documenti non vengono approvati formalmente dai soci, ma vengono a loro spediti
ai soci; ai sensi dell'art.2311: " Compiuta la liquidazione , i liquidatori devono redigere il bilancio finale e
proporre ai soci il piano di riparto.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata
ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione". I
soci non devono approvarlo, semplicemente non lo contestano. Una volta che il bilancio è stato non
contestato dai soci, bisogna cancellare la società dal registro delle imprese. Una volta decorso il termine per
eventuali impugnazioni, i soci chiedono la cancellazione della società dal registro.
Se sono rimasti creditori insoddisfatti, possono chiedere il pagamento ai soci, anche se sono creditori sociali.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
2 categorie di soci:
Accomandanti: rispondono limitatamente a quello che hanno conferito;
Accomandatari: rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali;
Ci sono queste due categorie di soci per l'origine storica che ha questa società che è legata al medioevo,
c'erano da una parte il ricco mercante che voleva vendere le sue merci in parti del mondo dove c'era il rischio
legato al viaggio, rischio della vita anche, quindi dava l'incarico a un'altra persona che si rendeva disponibile,
in cambio di compenso, al viaggio, quindi, il compenso era diviso in due. Questo distingue il contratto di
spedizione dal contratto di assicurazione. Uno rischiava il patrimonio che ci metteva (accomandante) l'altro
la vita(accomandatario)--> non serve saperla questa cosa storica.
L'accomandatario è come qualunque socio di società in nome collettivo ce lo conferma anche l'art.2318:"
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo" che ci dice che gli
accomandatari hanno stessi diritti e obblighi dei soci della società in nome collettivo. 2 comma, 2318:
"L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari" solo i soci
accomandatari possono essere amministratori (perché illimitatamente responsabili).
RAGIONE SOCIALE
Per la ragione sociale della s.a.s. si prevede all'art.2314: "è costituita dal nome di uno degli accomandatari".
[N.B. i soci accomandatari sono dei soci illimitatamente responsabili(esattamente come i soci della s.n.c);
sono gli unici soci a cui spetta l'amministrazione della società; sono quelli il cui nome compare nella ragione
sociale].
I soci accomandanti rispondono nei limiti della quota che hanno conferito, a loro non può essere attribuita né
l'amministrazione né la rappresentanza, quindi, il loro nome non deve figurare nella ragione sociale. Sono
sostanzialmente dei soci finanziatori della società. Addirittura hanno un potere di controllo più limitato
rispetto al socio non amministratore della società semplice o della s.n.c perché è limitato a quello che
prevede l'art. 2320, 3 comma--> "In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio
e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri, e gli altri documenti
della società."
Cosa succede se l'accomandante 1)compie atti di amministrazione e se 2)il nome dell accomandante va a
finire nella ragione sociale?
1. L'art.2320,1 comma:" I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare
o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.
Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi
per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286", il socio accomandante non
deve compiere atti