Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 78
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 1 Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni diritto Commerciale Pag. 76
1 su 78
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SOCIETÀ REGOLARE/ IRREGOLARE-->IMPORTANTE SAPERLE

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO:

DIVIETO DI CONCORRENZA, 2301: " Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per

conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come

socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto

sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza", in questo caso si parla della concorrenza di cui noi abbiamo

già parlato con l'art.2598 e anche in riferimento alla cessione dell'azienda, ora ne parliamo con riferimento a

un'ulteriore ipotesi che è quella del socio di s.n.c. che svolge un'attività in concorrenza con quella della

società (o come imprenditore individuale o come socio illimitatamente responsabile di un'altra società

concorrente); non può farlo salvo che gli altri soci lo sappiano e siano d'accordo. Se per caso diventa socio

illimitatamente responsabile di società concorrente o svolge un'attività in concorrenza in qualità di

imprenditore, può essere escluso perché è un grave inadempimento ai doveri di socio, ovvero di lealtà nei

confronti degli altri soci; con i soci funziona così, mentre sul piano societario, se c'è il danno, il socio deve

risarcirlo ai sensi dell'art.2301, 3comma: "In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la

società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286"(esclusione). L'art.2301 è

importante perché va collegato all'art.2261(si applica sia alla s.s. sia alla s.n.c)sul controllo dei soci non

amministratori (consente ai soci che non hanno l'amministrazione della società non solo di avere notizie sullo

svolgimento degli affari sociali ma anche di consultare i documenti relativi all'amministrazione), quindi, il

socio può avvalersi del diritto di controllo da un parte e dall'altro di favorirsi l'altra società di cui è socio

perché accedendo alla documentazione conosce la strategia della società, per cui se viene scoperto la prima

cosa è escluderlo dalla società così non continua a prendere informazioni dalla società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE S.N.C.

(Per tutto quello che non abbiamo visto si applicano le regole sulla società semplice: recesso, esclusione,

ecc)

1. Art.2308:" La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per

provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto

un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento" si applicano esattamente le stesse

ipotesi della società semplice, quindi art.2272(scadenza, conseguimento dell'oggetto sociale, volontà

dei soci ecc); in più, la società in nome collettivo è una società commerciale, cioè è pensata per

svolgere attività di tipo commerciale, però, può anche svolgere attività di tipo non commerciale (la

semplice può fare attività solo non commerciale). Il 2308 dice che si applicano le stesse regole

previste per la s.s, più se l'attività in concreto svolta è attività commerciale, la società potrebbe anche

essere dichiarata fallita. Quindi se la s.n.c svolge un'attività di tipo commerciale in quel caso la

società potrebbe anche essere dichiarata fallita, e questa è un'ulteriore ipotesi di scioglimento della

società. Si svolge per le stesse ipotesi previste per la s.s più il fallimento se svolge un'attività di tipo

commerciale.

2. Art.2307:" Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre

mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la

quota del socio debitore dell'opponente " nel caso della s.n.c il creditore particolare del socio non può

chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota particolare del socio. Nel caso di società a tempo

determinato, arrivati a scadenza se i soci decidono di prorogare la società, al creditore particolare resterebbe

di attendere la nuova data di scadenza. Il legislatore in questo caso dice che nel caso in cui il crede

particolare abbia chiesto la quota di liquidazione del socio entro un termine breve dalla scadenza in quel caso

la nuova data di scadenza non gli potrà essere opposta. La proroga viene iscritta nel registro e entro tre mesi

il creditore particolare deve opporsi, se l'opposizione viene accolta, la società deve liquidare la quota al

creditore.

1. Nel caso di proroga tacita/a tempo indeterminato: il creditore particolare può chiedere la liquidazione

della quota del socio come nella società semplice. Dato che è a proroga tacita (quindi diventa in

pratica a tempo indeterminato) il socio può sempre recedere con preavviso di tre mesi(con le regole

che abbiamo già visto).

Nella società semplice non ci sono regole particolari, nella s.n.c. invece, la liquidazione sembra una fase

necessaria nel senso che i soci non potrebbero accordarsi per evitare la liquidazione. Quindi, nel momento in

cui si verifica una causa di scioglimento i soci nominano i liquidatori che, una volta nominati lo fanno sapere

a tutti iscrivendo l'atto di nomina nel registro delle imprese perché i liquidatori saranno anche quelli che

avranno la rappresentanza della società. I liquidatori sono gli stessi soci che prima erano amministratori. La

procedura di liquidazione è sempre la stessa di quella della società semplice: occorrerà la consegna nel

trasferimento del possesso dei beni aziendali e la redazione dell'inventario,una volta fatto questo si avrà

davanti tutto l'attivo e tutto il passivo, a quel punto i liquidatori dovranno procedere al pagamento dei

creditori sociali e quindi l'eventuale residuo dividerlo tra i soci. Al termine di questo procedimento si

avranno dei documenti formali, si avrà cioè:

1. bilancio finale di liquidazione: da sostanzialmente conto del fatto che non c'è più né l'attivo né il

passivo(perché si è pagato tutto e il resto è stato ripartito tra i soci);

2. piano di riparto: c'è scritto come ripartire il bilancio tra i soci;

questi due atti non vengono approvati dai soci ma sono proprio atti dei liquidatori con i quali si chiude la loro

società. Entrambi questi documenti non vengono approvati formalmente dai soci, ma vengono a loro spediti

ai soci; ai sensi dell'art.2311: " Compiuta la liquidazione , i liquidatori devono redigere il bilancio finale e

proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata

ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione". I

soci non devono approvarlo, semplicemente non lo contestano. Una volta che il bilancio è stato non

contestato dai soci, bisogna cancellare la società dal registro delle imprese. Una volta decorso il termine per

eventuali impugnazioni, i soci chiedono la cancellazione della società dal registro.

Se sono rimasti creditori insoddisfatti, possono chiedere il pagamento ai soci, anche se sono creditori sociali.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

2 categorie di soci:

Accomandanti: rispondono limitatamente a quello che hanno conferito;

Accomandatari: rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali;

Ci sono queste due categorie di soci per l'origine storica che ha questa società che è legata al medioevo,

c'erano da una parte il ricco mercante che voleva vendere le sue merci in parti del mondo dove c'era il rischio

legato al viaggio, rischio della vita anche, quindi dava l'incarico a un'altra persona che si rendeva disponibile,

in cambio di compenso, al viaggio, quindi, il compenso era diviso in due. Questo distingue il contratto di

spedizione dal contratto di assicurazione. Uno rischiava il patrimonio che ci metteva (accomandante) l'altro

la vita(accomandatario)--> non serve saperla questa cosa storica.

L'accomandatario è come qualunque socio di società in nome collettivo ce lo conferma anche l'art.2318:"

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo" che ci dice che gli

accomandatari hanno stessi diritti e obblighi dei soci della società in nome collettivo. 2 comma, 2318:

"L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari" solo i soci

accomandatari possono essere amministratori (perché illimitatamente responsabili).

RAGIONE SOCIALE

Per la ragione sociale della s.a.s. si prevede all'art.2314: "è costituita dal nome di uno degli accomandatari".

[N.B. i soci accomandatari sono dei soci illimitatamente responsabili(esattamente come i soci della s.n.c);

sono gli unici soci a cui spetta l'amministrazione della società; sono quelli il cui nome compare nella ragione

sociale].

I soci accomandanti rispondono nei limiti della quota che hanno conferito, a loro non può essere attribuita né

l'amministrazione né la rappresentanza, quindi, il loro nome non deve figurare nella ragione sociale. Sono

sostanzialmente dei soci finanziatori della società. Addirittura hanno un potere di controllo più limitato

rispetto al socio non amministratore della società semplice o della s.n.c perché è limitato a quello che

prevede l'art. 2320, 3 comma--> "In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio

e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri, e gli altri documenti

della società."

Cosa succede se l'accomandante 1)compie atti di amministrazione e se 2)il nome dell accomandante va a

finire nella ragione sociale?

1. L'art.2320,1 comma:" I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare

o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.

Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi

per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286", il socio accomandante non

deve compiere atti

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
78 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Frankydroos di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Caprara Andrea.