Istituzioni di diritto commerciale
Il diritto commerciale è sempre stato distinto dal diritto privato, solo che nel 1942 in Italia si è deciso di fondere i due codici (civile e di commercio) in un unico codice.
Il diritto civile ha preso molti istituti anche del diritto commerciale: uno fra tutti il principio del possesso vale titolo (art. 1153 cc).
La nozione di imprenditore
L’impresa ha una valenza economica. È imprenditore chi svolge un’attività sul mercato, un’attività dalla quale tragga il proprio reddito. Art 2082 cc: È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
La nozione di imprenditore nel codice del 1942 doveva essere talmente ampia da poter coinvolgere qualsiasi attività economica che fosse svolta in modo non occasionale ma organizzata. Il profitto non è richiesto come fine per chi svolge un’attività d’impresa.
Professionalmente = professionalità (modo abituale di svolgere l’attività) si differenzia da occasionalità. L’attività d’impresa può essere svolta sia in via esclusiva sia in via principale sia in via accessoria. L’attività deve essere svolta con una certa continuità: può essere svolta anche con attività di tipo stagionale (attività che viene svolta ripetutamente nel tempo).
È impresa anche l’impresa mutualistica (es. cooperativa). La cooperativa svolge un’attività di scambio, con continuità e organizzazione, a favore dei propri soci: vuole far sì che quelli che partecipano all’impresa spendano meno di quello che spenderebbero sul mercato per comprare la stessa cosa.
Attività economica e organizzazione
L’attività economica è fatta per il pareggio; deve essere idonea a coprire i costi con ricavi. Se non è idonea si ha un’attività erogativa. Attività organizzata: l’organizzazione è un elemento essenziale dell’attività di impresa. L’imprenditore deve organizzare i fattori della produzione per ottenere un risultato diverso. L’organizzazione può anche mancare quando l’imprenditore coincide con il prestatore d’opera.
Ci sono persone che svolgono attività economica eppure non sono imprenditori: prestatore d’opera intellettuale soprattutto se fa parte delle professioni protette (avvocato – commercialista – medico). Questo per una ragione storica e poi è stata ripresa anche nel codice civile (art 2238 cc): non potevano essere considerati imprenditori coloro che svolgevano un’attività di un certo prestigio sociale.
Imprenditore commerciale (art 2195 cc)
L’art 2195 cc è inserito in una sezione “obbligo di registrazione”.
- Art 2195 cc: imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese, gli imprenditori che esercitano:
- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
- Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
- Un’attività bancaria o assicurativa
- Altre attività ausiliarie delle precedenti (attività autonome: mediazione)
L’imprenditore commerciale è soggetto ad una certa disciplina (regime giuridico):
- Obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese
- Obbligo di tenuta delle scritture contabili
- Soggezione al fallimento
Imprenditore agricolo (art 2135 cc)
L’art 2135 cc è stato modificato dal D.Lgs 228/2001 che ha ampliato moltissimo la figura dell’imprenditore agricolo.
- Art.2135 cc: imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Le attività tipicamente o essenzialmente agricole sono:
- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura (coltivazione del bosco al fine di estrarre legname)
- Allevamento di animali
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si può parlare di questo tipo di attività sulla base di un criterio: sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso. Si può essere imprenditori agricoli se si porta dall’inizio alla fine l’intero ciclo biologico (faccio nascere il pulcino e arrivo fino alla gallina) oppure se si svolge una fase necessaria del ciclo biologico (schiudo le uova e faccio nascere il pulcino).
Il codice dice un’altra cosa: il fondo, inteso come terreno, non è elemento essenziale quindi si può essere imprenditori agricoli anche se non si utilizza il fondo.
Attività agricole per connessione
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Per considerare queste attività connesse occorrono due aspetti:
- Elemento soggettivo: Devono essere esercitate dal medesimo imprenditore agricolo. Fa lui stesso sia l’attività essenziale che l’attività connessa.
- Elemento oggettivo: deve trattarsi di prodotti che siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco.
Le attività che rientrano in questo ambito sono attività che consentono una riutilizzazione e una commercializzazione del prodotto originariamente ottenuto dall’attività essenzialmente agricola. Se l’imprenditore agricolo vende il prodotto che ha ottenuto dal fondo così come l’ha ottenuto dal fondo, non sta svolgendo un’attività connessa con l’attività agricola ma un’attività essenzialmente agricola.
È attività connessa all’attività agricola quella che porta un ulteriore attività rispetto a quella legata alla mera vendita del prodotto che si ottiene dalla terra o dall’allevamento. Se si vende il grano che si ottiene dalla terra, si sta svolgendo un’attività essenzialmente agricola; se invece si trasforma il grano in farina si sta svolgendo un’attività ulteriore e quindi la vendita della farina rientra nell’ambito delle attività connesse.
L’imprenditore agricolo è un piccolo imprenditore e quindi è un soggetto che non deve iscriversi nel registro delle imprese e non è sottoposto a regole particolari. Questo è confermato dal codice civile.
- Art 2136 cc: inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli. Questa norma è fondamentalmente superata perché la disposizione in materia di imprenditore che ha modificato l’art 2135 cc ha imposto all’imprenditore agricolo di iscriversi nel registro delle imprese con una pubblicità dichiarativa.
L’agriturismo è una tipica attività agricola. È un’attività che è disciplinata da una legge quadro nazionale e ogni regione ha la potestà di integrare tutta una serie di elementi indicati dalla legge nazionale.
Piccolo imprenditore (art 2083 cc)
- Art 2083 cc: piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Indica delle categorie di piccoli imprenditori:
- Coltivatori diretti del fondo
- Gli artigiani
- I piccoli commercianti
L’articolo indica delle categorie: per essere piccolo imprenditore è necessario che il lavoro proprio e dei propri famigliari sia prevalente rispetto a quello di coloro che compongono la forza lavoro non famigliare (dipendenti – collaboratori). La prevalenza va estesa anche all’investimento quindi prevalenza sia sul lavoro altrui che sul capitale investito.
Il piccolo imprenditore non era soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese, non era soggetto al fallimento e non era soggetto alla tenuta delle scritture contabili. L’artigiano viene citato a parte per motivi di tipo storici: l’artigiano è il piccolo industriale (si occupa della trasformazione fisico/tecnica di beni).
È sempre stato soggetto ad una particolare disciplina ed in particolare vi è la L.443/1985 (legge quadro per l’artigianato) che dà una definizione di imprenditore artigiano.
- L 443/1985: legge quadro per l’artigianato
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Questa legge quadro per l’artigianato serve ad individuare i soggetti che possono essere qualificati come artigiani ai fini provvidenziali, assistenziali. La legge quadro non va ad integrare o copiare l’art.2083 cc in quanto sono due cose diverse.
A cosa serviva l’art.2083 nell’idea del codice civile? Per vedere quali soggetti non erano sottoposti al fallimento. Per la legge fallimentare fallisce solo l’imprenditore commerciale non piccolo. La legge fallimentare una volta diceva espressamente che non sono soggetti al fallimento i piccoli imprenditori (quelli dell’art 2083 cc). Ora invece la legge fallimentare (D.Lgs 169/2007) parla solo di imprenditore commerciale.
Il coltivatore diretto del fondo è una categoria individuata specificamente nell’articolo per ragioni storiche. Con il D.Lgs 228/2001 si è disposto che anche il piccolo imprenditore agricolo si deve iscrivere nel registro delle imprese con la stessa efficacia che riguarda l’imprenditore commerciale. La pubblicità dichiarativa in tema di impresa è la stessa per l’imprenditore commerciale, per l’imprenditore agricolo e per il coltivatore diretto del fondo.
Collaboratori dell'imprenditore: artt. 2203 ss.
Institore, Procuratore, Commesso
Queste figure sono disciplinate con riferimento all'imprenditore commerciale e alle società. Ad es. l'institore, nelle società, si chiama direttore generale. Le figure vanno inserite nell'ambito della rappresentanza commerciale.
La rappresentanza nel diritto commerciale viene tutelata la certezza nei rapporti giuridici. La questione emerge chiaramente dal fatto della pubblicità commerciale (regola dell'opponibilità). Nell'ambito del diritto privato è il rappresentante che deve giustificare i suoi poteri; mentre nel diritto commerciale, i poteri del rappresentante sono stabiliti dalla legge, oppure quando sono indicati in atti di diritto privato limitativi del potere del rappresentante possono essere resi opponibili sfruttando la pubblicità commerciale.
Eccezione per le società di capitali: dove si vuole tutelare massimamente il terzo che viene a contatto con la società. I poteri che ha il rappresentante sono quelli esclusivamente che ha la legge.
- Institore: art 2203, colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un’impresa commerciale.
Art 2204, l'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Non può alienare o ipotecare i beni immobili del proponente, se non è stato a ciò autorizzato. Cioè in concreto ha gli stessi poteri dell'imprenditore.
- Art 2206, pubblicità della procura: la procura nel diritto commerciale, diversa rispetto al diritto privato, serve a limitare i poteri dell'institore; perché queste limitazioni siano opponibili nei confronti dei terzi bisogna andare a iscriverla nel registro delle imprese.
Per quanto riguarda i poteri dell'istitore la fonte è la legge.
- Art 2207, gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
- Procuratore: art 2209, non è preposto all'esercizio dell'impresa (es. funzionario). Quindi, ha uno spazio più limitativo rispetto all'institore.
La rappresentanza si limita a proiettare all'esterno gli stessi poteri e doveri che riguardano i rapporti interni, cioè la posizione che il soggetto ha all'interno di una struttura imprenditoriale. Es. compagnia assicurazione, il direttore generale lo equipariamo all'institore, mentre il dirigente che si occupa del ramo auto è un procuratore, nel senso che avrà poteri di gestione all'interno dell'impresa nel ramo auto e potrà rappresentare la società all'esterno solo per quel che riguarda le questioni connesse al ramo auto.
- Commessi: art 2210, di solito sono i soggetti che si occupano della consegna della merce, opera direttamente con la clientela.
Eccezione art 2213, poteri dei commessi preposti alla vendita. Art 2212, se la merce è viziata posso fare direttamente la contestazione al commesso (rappresentanza passiva).
Con riferimento alla disciplina dell'impresa si distingue:
- Ente pubblico
- Impresa famigliare art 230 bis
Ente pubblico: possiamo avere enti pubblici che hanno ad oggetto esclusivo o principale l'attività d'impresa oppure degli enti pubblici che esercitano solo in via accessoria l'attività d'impresa.
Nel primo caso, abbiamo a che fare con delle vere e proprie imprese commerciali, quindi come tali si devono iscrivere nel registro delle imprese e devono tenere le scritture contabili (es. ferrovie di stato). Eccezione, soggezione al fallimento art 2221.
Nel secondo caso, quando l'attività d'impresa costituisca solo un accessorio rispetto all'attività principale. In tali casi, l'attività è comunque attività d'impresa ma il legislatore dice che questa attività non deve essere iscritta nel registro delle imprese. Non si tengono le scritture contabili; non è soggetta a fallimento.
Impresa famigliare
Art 230 bis, è un'impresa uguale ma svolta nell'ambito di un particolare contesto sociale, cioè la famiglia.
Questo non vuol dire che sia una piccola impresa, ma può essere anche una grande impresa. Questa disciplina si applica quando non ci sono altre forme di tutela, ad es. lavoro subordinato.
La disciplina dell'impresa famigliare è una disciplina residuale, cioè si applica solo quando non è prevista una disciplina diversa. Art 230 bis, continuatività e l'alternativa tra prestazione di lavoro nella famiglia o nell'impresa famigliare. Continuatività è l'accezione moderna di professionalità. La legge equipara il lavoro nella famiglia e nell'impresa famigliare, bisogna stare attenti perché il lavoro della famiglia diventa rilevante quando è funzionale a consentire all'imprenditore di svolgere ancora meglio il suo lavoro nell'impresa.
Il coniuge ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa famigliare ed ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La partecipazione all'impresa va intesa in due accezioni: in senso economico e in senso di codecisione. Le decisioni relative a tutti gli aspetti che incidono sul profilo patrimoniale vanno assunte a maggioranza.
Il fatto che vengano assunte a maggioranza dovrebbe far pensare che a questo punto anche il coniuge e i figli siano imprenditori tanto quanto l'imprenditore, ma una parte della dottrina dice che questa è una specie di società (impresa collettiva). In realtà la tesi prevalente tende a dire che questa è un'impresa individuale, cioè noi abbiamo un unico imprenditore e dei soggetti che collaborano con l'imprenditore ma non sono imprenditori; quindi in caso di insolvenza fallisce solo l'imprenditore e non anche il coniuge e i figli, come nel caso della impresa collettiva.
La dottrina ha detto che se anche se sei imprenditore individuale è vero che devi condividere le decisioni, ma anche che non sei obbligato a rispettare le decisioni. Si assumerà comunque la responsabilità di forme rispetto al deciso. Queste decisioni hanno efficacia obbligatoria.
Efficacia obbligatoria vuol dire anche che l'imprenditore individuale è perfettamente legittimato a compiere quella operazione nei confronti dei terzi. Co 2 art 230 bis, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Co 3, si intende come famigliari il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa famigliare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
L'art 2083 potrebbe essere più esteso rispetto a quello che è stato descritto finora, includendo altre categorie di piccoli imprenditori e discipline specifiche ad esse relative.
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