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INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI DI PAGAMENTO
!
si tratta di attività svolte dalle imprese bancarie anche se ciò non è tassativamente previsto dalla legge,le quali
agiscono mediante società controllate in ciascuno di tali settori da cui deriva la formazione di un gruppo creditizio
soggetto alla disciplina della Banca d’Italia, si consideri inoltre la differenziazione in prestazioni di servizi di
pagamento ed attività di intermediazione finanziaria in considerazione che tutti le attività di concessione di
finanziamento devono essere soggette alla iscrizione nell’albo della Banca d’Italia. Si prevede che gli intermediari
finanziari devono avere la forma di società per capitali,piena osservanza dei requisiti art 107 - 108 cc, tutto ciò in
relazione al controllo della Banca d’Italia.
! LEASING
!
Si tratta di una figura contrattuali che presentano diverse agevolazioni e con essa si perviene al trasferimento delle
attività produttive senza essere costretti ad immobilizzare ingenti quantità di capitali per il suo acquisto,ed in relazione
alla Convenzione unidroit di Ottawa del 88 , è possibile la distinzione tra tre tipi di leasing [ leasing di ritorno ,
operativo e foring] e nel caso di una impresa finanziaria socializzate si è sancito la possibilità di poter attuare il
leasing di consumo, d’impresa e di bene immobili.
• leasing operativo : il produttore oltre a concedere i beni si obbliga a fornire una serie di servizi collaterali, in
relazione ai beni strumentali scandalizzati, di durata breve in relazione ai cannoni commisurati al suo
valore,si veda inoltre l’art 1526cc.
• il leasing di ritorno o leale back : un imprenditore vende dati beni ad una società di leasing che ne paga il
corrispettivo, seguirà poi la stipulazione tra gli stessi soggetti venditore società in questione, un contratto di
leasing avente ad oggetto gli stessi beni e previo pagamento delle rispettive quote il primo venditore potrà
riacquistare tali beni alla scadenza esercitando la relativa opzione, il bene tuttavia resta nelle disposizioni del
venditore. in quanto vige un rapporto di proporzionalità tra il credito garantito in forza del contratto in
questione ed il relativo valore del bene trasferito.
• leasing finanziario : secondo rapporto concedente, utilizzatore e fornitore , si tratta di un mero contratto
tipico tra l’impresa utilizzatrice e quella che produce o distribuisce il bene o servizio oggetto del contratto in
questione,essa ha una durata per un tempo determinato o coincidente con la vita tecnica del bene e
l’utilizzatore sarà tento ad un canone periodico,si sancisce inoltre la facoltà di acquisto del ben in questione
alla scadenza del contratto previo pagamento di un prezzo determinato in relazione alla natura del bene in
questione, in alternativa si perviene alla restituzione del bene o rinnovo del contratto in questione.inoltre
secondo quanto sancito dal contratto si prevede che siano a carico dell’utilizzatore del bene i rischi connessi
all’utilizzo del ben in questione.il quale sarà tenuto al pagamento delle quote concordate anche nel caso di
mancata o ritardata consegna del bene da parte del fornitore al concedente, così come costui non può 44
invocare la garanzia per vizi nei confronti del concedente anche quando queste rilevino ai fini del godimento
del bene in questione, la mera responsabilità nel utilizzo del bene si estende anche nei casi di danni non
derivati dalla responsabilità dell’utilizzatori con onere di pagamento delle quote residue anche qualora abbia
cessato di godere del bene in questione.tuttavia gli è garantito la possibilità di esercitare nei confronti del
fornitore le azioni che aspettano al concedente. nel caso di inadempimento dell’utilizzatore del pagamento dei
cannoni in questione si sancisce il diritto dell’impresa alla risoluzione del contratto anche nel solo caso di
mancato pagamento di un solo canone.
in relazione all’indirizzo della Cassazione è possibile una distinzione tra :
! • leasing traslativo di beni di consumo durevoli in questo caso si è sancito l’onere dell’utilizzatore di versare un
giusto ed equo compenso per l’uso e per i possibili danni del bene in questione.
• leasing di godimento di beni , l’impresa può trattenere i canoni riscossi previo diritto di risarcimento dei
danni e dei cannoni ulteriore inoltre si sancisce il diritto al prezzo di opzione a favore dell’utilizzatore
ovvero, al pagamento del prezzo del bene a scadenza del contratto ai fini dell’acquisto definitivo .
!
Effetti del fallimento del leasing finanziario pendente: esso da una parte è funzionale al recupero del finanziamento
concesso dal concedente dall’altra si sancisce la sua funzionalità ad evitare ingiustificati arricchimenti di
quest’ultimo.in questo caso il contratto rimane sospeso fin quando il curatore del comitato dei creditori non decide di
subentrare o di risolverlo , con il subentro il concedente diventa creditore dell’utilizzatore ed ha prevalenza rispetto ad
altri creditori concorrenti. nel caso di scioglimento del contratto in questione il concedente ha diritto a trattenere i
canoni riscossi così come che non sono oggetto di revocatoria così come ha diritto alla restituzione del bene in
questione da parte dell’utilizzatore ,nel caso di fallimento del concedente l’acquirente ha diritto all’acquisto del bene
alla scadenza previo pagamento dei cannoni e del prezzo pattuito.
le garanzie bancarie omnibus sono funzionali a tutelare la banca nel caso di insolvenza dei clienti rispettivi, essa può
consistere in pegno omnibus su previsione da apposite clausole delle norme bancarie e prevede che i beni costituti in
pegno o in garanzia per un determinato rapporto possano essere usati dalla banca a garanzia di tutti i crediti presenti e
futuri vantati dalla stessa nei confronti dei clienti in forza del rapporto esclusivo che vincola i due attori in questione.
la fideiussione omnibus essa si pone come una garanzia generale rispetto a crediti ad obbligazioni anche future del
cliente garantito determinate per relationem, da questa indeterminatezza nella loro quantificazione si sono sollevati
problemi legati alla loro validità,ragione per la quale ai fini della loro validità deve essere fissato un importo massimo
garantito, essa differisce dalla fideiussione generale perché tutela maggiormente il fideiussore e tutela la posizione
della banca in questione.infatti il fideiussore in questione sarà tenuto a pagare alla banca su semplice richiesta scritta
di questa. ai fini della sua validità deve essere valida l’obbligazione principale a cui essa è vincolata, altrimenti essa
non produce effetti.inoltre una volta posto in essere il pagamento in questione il fideiussore può fare valere contro la
Banca le eccezioni concernenti l’invalidità delle obbligazioni principali mediante l’esercizio dell’azione di
ripetizione,inoltre si prevede che albana agisca in buona fede nell’esecuzione del contratto. in relazione all’art 1956 c 2
cc si sancisce che non è valido la previa rinuncia del fideiussore eccetto nel caso di peggioramento delle condizioni
patrimoniali del debitore ex art 5 d lgs 154 del 1992.
! Le garanzie bancarie autonome
Essa fa riferimento ai casi in cui la Banca agisce da garante dell’esecuzione di un appalto, del pagamento di merce
venduta o del mantenimento di una offerta contrattuale,in questi casi si sancisce l’obbligo della banca garante a
pagare a prima richiesta anche quando l’obbligazione del debito principale non è venuta ad esistenza o divenuta
successivamente impossibile, la banca come mera obbligata indipendentemente della validità o conoscibilità del
rapporto garantito, si pone come un mero contratto autonomo di garanzia , in questo modo si perviene a sancire la
possibilità di coprire il possibile inadempimento del debitore così come il mero interesse economico dell’incaricato
della garanzia in questione, si sancisce la possibilità della sospensione della garanzia in questione nel caso di
comportamento illecito o doloso del beneficiario della garanzia e che possa porsi come pregiudizio per la banca in
questione. SERVIZI DI CUSTODIA
Esse fa riferimento alle cassette di sicurezza art 1839 e 1841 cc , deposito di titoli in amministrazione art 1838 cc , in
questo caso oltre alla mera custodia la banca procede all’esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli in questione mera
funzione di depositaria e mandataria , tuttavia una parziale limitazione vige nel caso di diritti e decisioni sui titoli in
questioni che possano comportare scelte che richiedano la mera approvazione del legittimo interessato ovvero , il
cliente in questione, tutto ciò in relazione all’ordinaria diligenza sancita dall’art 1838c4cc. In relazione alle cassette di
sicurezza si sancisce che in esse si possono riporre titoli, oggetti e valori vari. esso prevede un apposito tesserino di
riconoscimento così come la doppia chiave , la banca in questione non può assistere alle operazioni di immissione o di
prelievo se non in casi eccezionali e per mere ragioni di sicurezza.vige la responsabilità della banca per deterioramento
delle cose in questione previo onere dell’utente di provare il valore ed il contenuto della cassetta in questione,la 45
responsabilità della banca ex art 1840 c 2 cc, inoltre si è sancito che possano sussistere più soggetti aventi diritto , la
successione ed accessibilità al contenuto della cassetta di sicurezza avviene secondo quanto sarà previsto dalla autorità
giudiziaria inoltre una sorta di limite indiretto è dato dal fatto che il cliente dovrà indicare il valore massimo dei beni
dati in custodia.
Depositi bancari ; ex art 1834 e art 1838 cc esso si pone un particolare tipo di deposito irregolare, la banca agisce da
depositario ex art 1834 cc acquista la proprietà della somma ricevuta e si obbliga a restituirla nella stesa specie
monetaria alla scadenza del termine convenuto, inoltre i tassi di interesse prefissati devono risultare dal contratto o dal
libretto al portatore. si veda art 117tub, gli ingressi secondo la periodicità prevista dal contratto o liquidati in
occasione dell’estinzione del deposito , il quale può essere :
• semplice se si tratta di deposti paralizzati in quanto non producono ne versamenti ne prelievi prima della
scadenza come nel caso dei certificati di deposito o dei buoni fruttiferi.
• di risparmio nel caso in cui si garantisce la possibilità di attuare prelievi e versamenti solo in contanti , solo
nella sede della banca dove è stato aperto il conto in relazione a quanto sancito nel libretto di risparmio ex art
1835 c 2 cc, il quale potrà essere al portatore , nominativi o pagabili al portato