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Diritto commerciale: nozione di imprenditore

Le sue origini sono medievali si pone come un diritto specializzato dopo la rivoluzione industriale dell'Ottocento, le cui norme si adeguano al contesto economico. Presenta una pluralità di fonti che rimandano alla costituzione, alla normativa CE, ai regolamenti e leggi regionali e alla prassi contrattuali, necessità di una armonizzazione della normativa.

Impresa ex art 2082 cc

L'impresa ex art 2082 cc (attività economica organizzata) è connotata dall'economicità ed organizzazione della sua finalità e struttura – mera finalità lucrativa – e la professionalità. L'impresa è connotata da produzione beni e servizi, professionalità, lucro, organizzazione a livello dell'allocazione delle risorse e dei fattori produttivi, liceità, economicità, destinazione al mercato dei beni e servizi prodotti. Traspare la rilevanza dello scambio oltre che alla sola produzione = scopo dell'impresa = valore sociale. In linea generale, il tipo di organizzazione determina la qualifica dell'impresa che dipenderà anche dal titolo dell'imprenditore e la normativa d'applicare in relazione al fatto che all'interno della stessa si può parlare di lavoro manuale od intellettuale.

Normativa dell'imprenditore

L'imprenditore soggiace alla normativa della l287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato) ed allo statuto dell'imprenditore. Il piccolo imprenditore è esonerato dalla disciplina del diritto commerciale ma è tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre, le imprese sono distinte in relazione alla dimensione, oggetto del diritto (agricola o commerciale) e natura (individuale, pubblica o in società). Anche le attività illecite sono attività d'impresa ma non soggette alla normativa suddetta.

Organizzazione e economicità

L'organizzazione fa riferimento all'impiego coordinato dei fattori produttivi all'interno del sistema d'impresa, indipendentemente dal tipo di lavoro o natura dei fattori usati. L'economicità in relazione alla natura oggettiva dell'operato dell'impresa, è parte fondamentale la finalità di lucro ai fini della relazione costi = ricavi. La professionalità come esercizio abituale e non occasionale dell'attività in questione anche nel caso di diverse attività esercitate dall'impresa in questione.

Imprese e professioni intellettuali

La qualifica come impresa è tale purché non si parli di impresa agricola, inoltre possono rientrare in tale categoria quelle bancarie, industriali, intermediarie, di trasporto, assicurazione e quelle ausiliarie da cui deriva l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Piccoli imprenditori

Essi sono coloro che esercitano un'attività professionalmente organizzata ex art 2083 cc, in considerazione delle imprese medio grandi e delle piccole medie imprese, le quali sono esonerate dalla tenuta delle scritture contabili, dalla soggezione alla legge fallimentare, allo statuto dei lavoratori ed alle procedure concorsuali. In relazione al fallimento si è previsto che ai sensi della normativa fallimentare si sono previsti dei criteri quantitativi oltre i quali l'imprenditore commerciale non può fallire in relazione a: attivo patrimoniale non superiore a 300000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi non superiori a 200000 all'anno, un ammontare di debito non superiore a 50000 euro. Nel caso di procedura fallimentare vige la responsabilità individuale dei soci = mera responsabilità illimitata.

Impresa agricola

Nozione ex art 2135 cc in cui si parla di attività agricola intesa come: comma 1 = attività diretta alla cura o allo sviluppo di un ciclo biologico. Mere attività di coltivazione di selvicoltura, allevamento ed altre attività connesse: comma 2 = alla commercializzazione, trasformazione o valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente con la coltivazione del fondo; comma 3 = attività di fornitura di beni e servizi usufruendo degli strumenti e mezzi messi a disposizione dall'azienda. È soggetta inoltre ad un trattamento legale favorevole inoltre vige la tassazione sulla rendita catastale – in relazione al requisito del ciclo biologico inoltre possibili attività di natura tecnica devono essere funzionali alla realizzazione dell'attività primaria senza prevalere rispetto ad essa.

Impresa artigiana

Si caratterizzano per il lavoro artistico o usuale inoltre rileva anche nel caso di imprese costituite sotto forma di società, società cooperative o sotto forma di società di persone, non devono essere superati i requisiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare.

Imprese familiari

Si caratterizzano per la conduzione a base familiare ed ai fini della tassazione è previsto il frazionamento del reddito dell'impresa tra i familiari dell'imprenditore a cui sono riconosciuti oneri e diritti patrimoniali ed amministrativi ed a seconda dei casi la responsabilità potrà essere individuale o collettiva. Ex art 2083 cc parliamo di un lavoro professionalmente organizzato.

Imprese pubbliche

Esse possono essere svolte da particolari soggetti; 1) lo stato il quale può servirsi di strutture di diritto privato mediante la costituzione di società per azioni da cui deriva la qualificazione di società di persone, 2) la pubblica amministrazione previa costituzione di enti di diritto pubblico come nel caso del ENEL BANCA DI SICILIA, non subordinati alla legge fallimentare ma si allo statuto dell'imprenditore e dell'impresa commerciale, 3) Enti territoriali esse si caratterizzano per l'irrogazione di funzioni essenziali come nel caso delle imprese municipalizzate, non soggette alla procedura concorsuale od alla iscrizione nel registro delle imprese. Dal 1990 vige un processo di privatizzazione delle imprese pubbliche ed una progressiva accentuazione del controllo pubblico = c.d . privatizzazione formale e sostanziale.

Attività commerciali delle associazioni e fondazioni

Si configurano come imprese purché svolgano attività condotta con metodo economico la quale può essere lo scopo secondario e non principale dell'attività in questione.

Impresa sociale

In relazione al dl 155/2006 si intende per esse quelle imprese che pongono in essere un'attività produttiva finalizzata allo scambio di beni e servizi di utilità o scopo sociale da cui deriva l'indisponibilità del patrimonio sociale e l'assenza dello scopo di lucro, nel caso di fallimento o cessazione dell'attività di impresa il patrimonio viene devoluto ad organizzazione non lucrativa purché di utilità sociale inoltre non sussiste un vincolo di organizzazione ma sono possibili limitazioni alla responsabilità in relazione al tipo di impresa sociale; essa deve essere costituita per atto pubblico contenente la finalità, l'assenza dello scopo di lucro, la finalità perseguita, l'oggetto sociale e i criteri di ammissione ed esclusione dei soci. Inoltre i controlli interni di gestione devono adeguarsi a principi di controllo amministrativo in relazione alle direttive del ministro del lavoro.

Questione dei segni distintivi

Essi sono funzionali a garantire la trasparenza dei rapporti con i clienti ai fini della concorrenza così come ai fini della tutela degli interessi economici in regime di mercato; sono possibili segni distintivi atipici i quali insieme a quelli ufficiali garantiscono all'imprenditore diritto dell'uso esclusivo dei segni in questione, libertà di trasferimento dei segni e libertà nella formazione degli stessi.

Il marchio esso è funzionale a distinguere i beni nel mercato ai fini della concorrenza ed è funzionale sia a tutelare gli interessi degli imprenditori, sia è funzionale alla identificazione e differenziazione di beni similari presenti nel mercato, sia è essenziale ai fini del rapporto con la clientela, previa registrazione del marchio in osservanza della normativa nazionale, europea ed internazionale ovvero, d.lgs 2005 n 30 regolamento CE del 1993 n40, convenzione d'Unione di Parigi del 1993. Inoltre vige una diffamazione dei marchi a livello commerciale od a livello di fabbrica ed essi dipendono dal tipo di attività svolta dal titolare del marchio in questione, in relazione alle diverse tipologie di marchio tra cui il marchio speciale, il marchio di forma, il marchio generale o quello denominativo di specifiche parole, tutti con la mera funzione di garanzia e qualità del prodotto che essi rappresentano. Un particolare tipo di marchio è quello collettivo il quale è frutto del consorzio tra imprenditori od una associazione, così come è rilevante ai fini della tutela del bene che è deputato a garantire o gli interessi di un dato settore produttivo, vedere art 2573 cc, si è sancito che non possano costituire marchio le parole e segni di uso comune, le mere indicazioni descrittive o le denominazioni generali.

Ai fini della sua validità è essenziale la mera iscrizione nell'Ufficio brevetti e marchi istituito presso il ministero dello sviluppo economico, con la iscrizione si sancisce la sua esplicitazione su tutto il territorio nazionale ed estensione a beni affini a quello tutelato a cui fa eccezione l'estensione di marchi notori a prodotti non affini, cosicché il diritto esclusivo sorge solo al momento della suddetta iscrizione con durata decennale e con possibilità di proroga di altri dieci anni, tale durata ed efficacia viene meno nel caso di nullità del marchio per mancanza dei requisiti così come per vigenza di una clausola di esclusione dell'uso del marchio per 5 anni in fine rispetto al diritto di esclusiva si è sancito la possibilità di esperire la tutela mediante l'azione di contraffazione verso terzi secondo una tutela civile e penale, del marchio.

Aspetto fondamentale se non avviene la registrazione del marchio in questione segue la possibilità di poter usufruire del suo utilizzo in regime di concorrenza nel mercato nei limiti di cui si feci anteriormente utilizzo, solo in relazione al previo accertamento dell'uso di fatto e della vigenza dell'effettiva notorietà che il marchio tramite il suo illecito utilizzo ha raggiunto in precedenza, mero accertamento obiettivo - fattuale: nel caso di trasferimento del marchio in questione può avvenire in assenza del mero trasferimento dell'azienda o del mero complesso produttivo ma solo a livello della licenza di marchio, possibilità di usufruire del marchio e non mero trasferimento del diritto di esclusiva, vige inoltre la possibilità di parlare di licenza di marchio non esclusivo con cui si sancisce in forza di dati accordi contrattuali la possibilità di usufruire del marchio in questione indipendentemente dalla eterogeneità dei beni per cui esso è conferito, all'interno del sistema di mercato come nel caso di marchendising o del franchising (in cui si affermano limitazione a livello dei prezzi, della produzione ed offerta di beni e servizi), previa tutela della clientela a livello della trasparenza delle informazioni, ricordando che il diritto esclusivo del marchio sarà possibile solo con il mero trasferimento dell'azienda in questione.

La ditta

È funzionale a distinguere la figura dell'imprenditore da quella dello stesso come libero cittadino, alla base della sua costituzione devono sussistere i principi di novità e verità della ditta in questione, in relazione all'art 2563 cc si è sancito il principio di pubblicità secondo cui essa deve indicare il nome o il cognome o la sigla dell'imprenditore in questione, si parla invece di ditta derivata quando questa deriva dal trasferimento congiunto dell'azienda e della ditta in capo ad un altro soggetto, la novità fa riferimento al fatto che non si deve creare confusione a livello di mercato nell'attuazione di diverse ditte in questione, si ricordi inoltre che il trasferimento della ditta in questione è possibile sia per testamento sia per alienazione, in materia si osserva anche il principio di differenziazione dell'art 2564 cc previa necessaria iscrizione nel registro delle imprese così rilevanza ai fini della opponibilità verso terzi della coppia dell'atto di trasferimento.

L'insegna invece è essenziale per individuare quel locale di impresa in cui l'attività viene esercitata oppure l'intero complesso aziendale purché venga garantito l'obbligo di differenziazione, la quale deve essere per tale fine lecita, trasparente e specifica, segue l'art 2564 c1 cc, in fine il diritto dell'insegna può essere trasferito.

Opere del ingegno ed innovazioni industriali

Si fa riferimento alla l 1941n633 ed in relazione all'art 2575 cc (nero carattere creativo dell’opera dell’ingegno) a 2583 cc, in relazione ad un'opera del ingegno da cui derivi un dato diritto d'autore ed in relazione al codice della proprietà industriale d lgs 2005 n 30, in materia di brevetti, invenzioni industriali e registrazione di modelli e disegni.

Il diritto d'autore in relazione ad opere del ingegno esso fa riferimento ad una creazione di originalità oggettiva frutto dell'intelletto, purché si pervenga alla creazione dell'opera ex art 2576 cc, la registrazione dell'opera in questione è funzionale non alla mera costituzione del diritto ma con mera finalità pubblicistica dello stesso, si perviene alla iscrizione nel SIAE oppure presso il Registro pubblico generale delle opere protette. Si perviene sia ad una tutela morale in quanto si parla di un diritto intrasferibile così come si è sancito un diritto di rivendicazione nei confronti di terzi, così come a livello della possibilità di togliere il prodotto dal mercato, tutto ciò in forza del diritto di inedito - mero diritto di esclusiva, in relazione alla cessione del diritto in questione ex art 2577 c2 cc, la tutela patrimoniale invece prevede che si garantisce il diritto di esclusiva a livello dell'utilizzo di ogni singola parte dell'opera in questione, il diritto di esclusiva si estingue dopo 70g a partire della morte dell'autore, si parla di un diritto trasferibile a causa di morte o inter vivos a titolo definitivo temporaneo. Si veda inoltre il diritto dell’autore anche dopo la cessione rispetto all’opera in questione.

In relazione al c di edizione si sancisce che vige il diritto di esclusiva a pubblicare per stampa previo diritto dell'autore ad una partecipazione al ricavo delle vendite, il criterio di rappresentazione ed esecuzione sono limitati al fine perseguito e non hanno natura esclusiva. La tutela del diritto d'autore avviene con provvedimento civile, penale ed amministrativa, in relazione alla normativa internazionale della Conferenza di Ginevra del 1952 e di Berna del 1896.

Per invenzioni industriali si parla di tutela garantita alle invenzioni sia in ambito tecnico e tecnologico, a cui corrisponde un brevetto da parte dell'Ufficio brevetti e marchi, le invenzioni in questione possono essere invenzioni di procedimento, invenzioni derivate di combinazione, di perfezionamento o di traslazione – reimpiego, ed in fine di invenzione di prodotti nuovi. Si ricordi che il brevetto in questione non può riguardare beni in natura. L'invenzione in questione deve soddisfare i requisiti di novità, applicabilità tecnica e mera attività innovativa evidente. È possibile una dicotomia a livello delle invenzioni brevettate la cui durata è ventennale previa presentazione della domanda all'ufficio Brevetti, previa indicazione degli elementi essenziale dell'invenzione in questione. Si garantisce l'esclusiva di commercio con la prima emissione del prodotto brevettato, il brevetto in questione può essere oggetto di appositi diritti di godimento e di garanzia così come può essere oggetto di espropriazione forzata o di esecuzione per pubblica utilità, in relazione alla rilevanza del tipo di brevetto in questione, è data la possibilità di emettere brevetti senza il diritto di esclusiva, inoltre si prevede che per i soli paesi aderenti alla Convenzione di Lussemburgo del 1975 la prevalenza del brevetto concesso in sede comunitaria rispetto a quello nazionale ed aventi lo stesso oggetto a fondamento della tutela.

Nel caso delle invenzioni non brevettate si è previsto che non essendo prestata la domanda di brevetto non sorge il diritto di autore e se un altro ha usufruito del brevetto in questione, può continuare ad utilizzarlo solo per 12 mesi fini iscrizione nell'Ufficio dei brevetti, purché abbia agito in buona fede.

Modelli industriali

In relazione alla normativa art 2592 e art 2594 cc, essi fanno riferimento ai modelli in ambito di disegni e modelli di minore rilevanza da un punto di vista tecnologico rispetto alle invenzioni industriali le quali fanno riferimento ai meri aspetti funzionali di un prodotto, diversamente da queste ultime esso ha durata decennale e la registrazione nell'ufficio brevetti dura cinque anni con la possibile proroga fino a 25 anni. Essi non devono essere in contrasto con la finalità pubblicistica dell'ordinamento così come contro il buon costume in relazione al regolamento CE n6 del 2002 si è previsto una tutela autonoma e immediata del brevetto in questione, nei casi in cui non si pervenga alla registrazione del brevetto per una durata massima di 3 anni a patire dal giorno della sua messa in commercio, purché sussista la buona fede a livello del utilizzo.

La disciplina della concorrenza

In relazione ad imprese che operano in mercati a concorrenza perfetta in cui si garantisce la competitività e lo sviluppo tecnologico, impostazione del mercato oggi superata in relazione al fatto che le imprese oggi hanno un maggiore ruolo di un mercato globale. A livello nazionale fondamentale il riferimento all'art 41 Cost in materia di un provvedimento riduttivo della concorrenza, art 43 Cost in materia di...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andresito di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cabras Giovanni Angelo.
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