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carta d’identità; altrimenti, vale per i giornalisti l’articolo 79 del I Protocollo del 1977, che
disciplina i giornalisti impegnati in missioni pericolose . Ovviamente, il mero fatto di essere
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impiegato o di accompagnare le forze armate non conferisce al civile lo stato di combattente, ma
solo quello di prigioniero di guerra . Viceversa, un civile che partecipa direttamente al conflitto è
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ritenuto un combattente, ma non potrà divenire prigioniero di guerra .
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Quanto spiegato sopra vale, in virtù del comma 5 dell’articolo 4 della III Convenzione, anche
per i membri degli equipaggi della marina mercantile e dell’aviazione civile, cui si applica lo status
di prigionieri di guerra, a condizione che altre norme di diritto internazionale non riservino loro un
trattamento migliore. Tra questi sono compresi i comandanti, i piloti e gli apprendisti.
4.6.4. La levata di massa
La levata di massa è una categoria che deriva la sua origine dalla Rivoluzione francese . La
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disposizione legislativa che interessa a proposito è l’articolo 4, lettera A, punto 6, della
Convenzione di Ginevra del 1949 .
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Tale tipologia di soggetti, cui è applicabile lo status di prigionieri di guerra, è rappresentata
dai civili che, per spirito patriottico, possono prendere spontaneamente le armi per difendere la
propria patria dall’invasione del nemico. Questi non hanno avuto il tempo di organizzarsi come
regolari combattenti di un esercito; tuttavia, nella difesa del proprio territorio non ancora occupato,
3 E. GREPPI, op. cit., p. 19. Anche N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 2011, è
della medesima opinione. G. S. CORN et al., The Law of Armed Conflict: An Operational Approach, New
York, 2012, p. 141, esemplifica: «Current examples may include Department of Defense civilian employees,
civilian contractors, civilian intelligence analysts assigned to an air crew, civilian merchant marine, and
accredited journalists».
Y. DINSTEIN, op. cit., p. 49.
4 Y. DINSTEIN, op. cit., p. 49. G. S. CORN et al., op. cit., p. 141.
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6 Sull’origine della levata di massa, cfr. W. G. RABUS, A New Definition of the “Levée en Masse”, 24
Netherlands International Law Review 232, 1977.
Art. 4. A. «Sono prigionieri di guerra, nel senso della presente Convenzione, le persone che, appartenendo
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ad una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico: (“…”)
6. la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le
armi per combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate
regolari, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra».