I combattenti regolari non riconosciuti dalla potenza detentrice
Un’ulteriore categoria di soldati cui è applicabile lo status di prigionieri di guerra, indicata al punto 3 dell’articolo 4, lettera A, della III Convenzione di Ginevra del 1949, è costituita dai membri delle forze armate regolari che siano subordinati a un governo o a un’autorità non riconosciuti dalla potenza detentrice. Secondo la Convenzione, il mancato riconoscimento da parte di uno Stato o di un Governo non incide sul diritto di godere dello statuto di combattente e, di conseguenza, nemmeno delle garanzie accordate dalla condizione di prigioniero di guerra.
I civili che accompagnano le forze armate
L’articolo 4, lettera A, della III Convenzione di Ginevra, al comma 4 indica una categoria particolare di persone cui è applicabile lo statuto dei prigionieri di guerra. Tale norma amplifica la portata dell’articolo 4, estendendo le garanzie che spettano ai prigionieri di guerra anche a quelle persone che, pur non essendo soldati, seguano le forze armate senza prendere direttamente parte alle ostilità. La disposizione elenca i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, i corrispondenti di guerra, i fornitori e i membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere delle forze armate. Questi, per poter godere delle garanzie previste dalla Convenzione, devono essere dotati di una speciale autorizzazione e di una tessera d’identità rilasciate dalle forze armate che accompagnano.
In virtù di tale disposizione, la categoria di prigioniero di guerra risulta diversa e più estesa rispetto a quella di combattente legittimo. Per esempio, possono godere delle garanzie accordate ai detenuti di guerra anche i giornalisti, purché siano corrispondenti di guerra muniti di un’apposita autorizzazione.
Estratti dalla Convenzione di Ginevra
- Art. 4. A. «Sono prigionieri di guerra, nel senso della presente Convenzione, le persone che, appartenendo a una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico: ("…") 3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano a un governo o a un’autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice».
- Art. 4. A. «Sono prigionieri di guerra, nel senso della presente Convenzione, le persone che, appartenendo a una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico: ("…") 4. le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere delle forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto l’autorizzazione dalle forze armate».
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