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Codificazione penale unitaria:
A partire dall’ inizio degli anni ’80 del 1800 emerge una scuola penalistica che smuove
radicalmente le acque della discussione penale: la scuola positiva. Gli storici del diritto hanno
individuato una rissa fra la scuola classica del diritto penale e la scuola positiva. La scuola è stata
capeggiata da Francesco Carrara, e sarebbe stata una scuola che in qualche modo aveva preso la
briga di portare avanti le migliori idee di illuminismo penale. La scuola positiva è stata oggetto di
critica da Mario Sbricoli, storico che è morto nel 2005, che si è chiesto se fosse esistita veramente
una scuola classica del diritto penale. Perché sussista una scuola penalistica ci vuole un gruppo di
giuristi che hanno idee condivise ed un caposcuola (Francesco Carrra). E’ una scuola che si
sarebbe creata a partire dagli anni ’60 del 1800. Secondo Sbricoli, la scuola classica non è mai
esistita. Si parla fino alla metà dell’ 800, ma questo è un termine che usa un critico, intendendola
come vecchia scuola, è un termine con cui i giuristi avrebbero voluto fare di tutta l’ erba un
fascio di tutti i giuristi precedenti. Questa scuola classica non c’è stata, perché i penalisti attivi
dell’ 800 avevano strumenti del diritto penale che erano molto diversi fra di loro.
Sbricoli dice che la scuola classica è una scienza che matura ma una realtà troppo articolata; in
realtà una scuola classica non c’è stata perché non c’è mai stata una scuola (cioè un blocco
articolato). Questi giuristi protagonisti della vicenda si erano resi conto di questa cosa (come
Luigi Lucchini, sapevano che non rappresentavano una scuola). Lo stesso Francesco Carrera
aveva precisato che la scuola classica in realtà non c’era, e che se si voleva parlare di una scuola
penalistica, si doveva parlare di una scuola italiana del diritto penale. L’ unico tratto comune di
questi giuristi era rappresentato dal fatto di essere tutti italiani. Un altro giurista un po’ particolare,
che aveva studiato giurisprudenza prima a Padova e poi a Vienna (giusto per evitare la scuola
militare), Aristide Gabelli, ha avuto modo di commentare quest’ espressione di vecchia scuola,
dicendo che erano parole che “nulla servivano, e artisti, che confondendosi insieme, si iniziarono a
chiamare così”. Questi giuristi che non hanno nulla a che fare, finiscono per compattarsi proprio in
seguito alle critiche dei positivisti. Perché di fronte ad una critica mi associo con altri soggetti che
come me sono stati soggetti a critiche. Sbricoli dice che i giuristi si muovevano in un’ area di
principi generali sostanzialmente accettati. Erano passati ad un più sentire politico: si
potrebbe parlare di una tendenza liberale realistica, che comincia a manifestare a partire
dalle critiche a questi giuristi. Alcuni fondamentali principi valori erano: principio di illegalità,
presunzione di innocenza, divieto di analogia.
Ettore D’Eza ha spiegato in un suo scritto cosa univa questi giuristi: l’ affermazione della libera
volontà nella commissione dei reati: aggancio della responsabilità penale al principio d’
imputabilità. L’ altro elemento caratterizzante era l’ attenzione rivolta al reato come ente giuridico
astratto. E la concezione della pena che torna ad essere retributiva, concepita come un male
inflitto al colpevole per ripristinare l’ ordine giuridico scomposto dal reato. Retribuzione
giuridica è diversa da retribuzione morale. Il profilo morale è escluso e il concetto di
retribuzione viene ripreso per ancorare soprattutto la pena al principio di proporzionalità
rispetto al reato. Il recupero dell’ idea di retribuzione serve per agganciare la misura della sanzione
penale al livello di offensività evidenziato dal reato. Tutti questi giuristi sono tutti degli oppositori
della pena di morte. Il concetto di retribuzione serve per evitare derive in senso general
preventivo. La pena ha anche una funzione di prevenzione generale e speciale, ma qui rispetto
alle idee beccariana, viene aggiunta l’ idea della pena come emenda, cioè di procedere alla
rieducazione. Questa tendenza liberale non era altro che una tendenza penalistica liberale che
aveva raccolto la bandiera dei giuristi post beccariani. Avevano cercato di mettere insieme principi
tecnici del diritto penale comune con le idee tipiche dell’ illuminismo giuridico.
Erano chiamati gli esponenti “della penalistica civile”, cioè di una scienza più tecnica.
Beccaria non era un tecnico del diritto penale. Civile, cioè scienza penalistica che garantisce
un incivilimento del diritto penale, cioè un diritto penale che fosse più qualificato in termini di
civiltà giuridica. Secondo Sbriccoli questi giuristi che si compattano, rappresentano più che una
scuola classica, una scienza penalistica liberale.
Parlava anche di tendenza liberale realistica, perché sotto un certo punto di vista, i giuristi si sono
ricompattati in posizioni meno utopistiche, irrealistiche, cercando di far fronte comune in un
momento storico, in cui far fronte comune era necessario. Chi si fosse dimostrato più compatto e
pronto, avrebbe avuto più possibilità di influire sulla formazione del codice penale.
Quindi non è esistita una scuola classica: c’erano giuristi sparsi che si sono ricompattati
perché sono stati criticati.
La scuola positiva invece:
si presenta con caratteri di una vera e propria scuola. Ha un caposcuola in particolare che ha
influenzato il pensiero di tutti. Il nome è Cesare Lombroso. Da 1880 a 1910.
Arriva dal positivismo scientifico questa scuola. La scuola propone un ribaltamento delle strutture
penali esistenti. In più, la scuola positiva avrebbe proposto al giurista un radicale mutamento di
prospettiva: dove la scuola classica poneva la sua attenzione sul reato, quella positiva diceva che il
giurista dovesse concentrare l’ attenzione sull’ autore del reato.
L’ oggetto non è il reato nella scuola positiva ma il suo autore.
“L’ uomo delinquente” (1876) è stato scritto da Lombroso: si analizzavano le componenti
fisiche, psichiche e ambientali. Abbiamo la negazione del principio di imputabilità come
presupposto e fondamento della responsabilità penale. Gli esponenti della scuola positiva
dicevano che nessun comportamento completamente libero è sempre condizionato da un elemento
esterno o interno dell’ individuo. La pericolosità sociale è l’ elemento fondante. Se emerge,
questa è il fondamento della sua responsabilità penale, e sociale. Anche i soggetti non
imputabili possono essere tenuti responsabili se socialmente pericolosi. I positivisti non parlano
di pena, ma parlano di sanzione penale: la sanzione penale non deve essere più commisurata alla
gravità del reato ma al livello di pericolosità sociale dimostrata dal delinquente attraverso il reato.
La sanzione perde il suo carattere di pena e tende a trasformarsi in una misura di sicurezza.
Da una parte è una misura di sicurezza necessariamente di durata indeterminata. Finchè non viene
meno la pericolosità, la sanzione deve essere mantenuta.
Anche la scuola positiva, che è più compatta, si articola presto in due filoni distinti: il filone
antropologico, rappresentato dal pensiero di Lombroso; si caratterizza per il fatto di studiare le
anomalie fisiche e psichiche del soggetto delinquente. Sulla base dell’ analisi di queste
anomalie e della persistenza di queste anomalie, giunge a teorizzare l’ esistenza di una
tendenza innata a delinquere. Questo filone antropologico ha un successo immediato che varca i
confini nazionali, per come si presenta uno era considerato delinquente. Basta analizzare la
morfologia del soggetto per valutare la sua tendenza a delinquere e la sua pericolosità sociale.
Enrico Ferri, esponente sociologico della scuola, scrive un libro su queste cose “I nuovi orizzonti
del diritto e della procedura penale”, che poi diventerà “Sociologia criminale”. Questo nuovo
titolo, più credibile, risente comunque del lombrosismo.
Mario Sbricoli cerca di delineare i tratti della scuola positivo:
1. Nella scelta fra garanzia individuale e difesa sociale, gli esponenti della scuola positiva si
schierano a difesa.
2. Il diritto diventa fenomeno naturale, partendo dalle scienze umane.
E altri:
Il criterio della pena si misura sulla temibilità, pertanto diventa decisiva la classificazione dei
delinquenti. La prevenzione assume un ruolo primario nel campo politico, economico, familiari
(idea dei sostituitivi penali).
Di nuovo nella scuola positiva la politica criminale entra nell’ ambito della riflessione
penalistica. Queste discipline entrano nel bagaglio del penalista.
Da questo punto di vista dell’ apporto scientifico, l’ avvio di questa nuova scuola ha rappresentato
un arricchimento. Il problema è che pur determinando quest’ arricchimento, le idee positivistiche
sono inconciliabili con le idee del diritto penale della scuola classica. Agli inizi le posizioni non
erano inconciliabili: i due giuristi dei due schieramenti che si sarebbero azzannati (Enrico Ferri
e Luigi Lucchini) agli inizi sembra che le cose non sarebbero andate in questa maniera.
Luigi Lucchini è un giurista veneto che avrebbe insegnato in molte università: era un insigne
penalista a tal punto da poter dire che pensò lui il codice Zanardelli (era un gladiatore della
penalistica liberale, della scuola classica); aveva fondato una rivista nel 1875 una rivista, che
avrebbe diretto fino al 1925, e che sarebbe diventata lo strumento di battaglia della penalistica
liberale. La rivista penale è stata il pensiero penalistico di Luigi Lucchini. Lucchini imponeva che
rivista penale fosse scritto con le maiuscole. A partire dagli anni ’90 del 1800, anche gli esponenti
della scuola positiva avevano una rivista “La scuola positiva”. Nel 1878, Luigi Lucchini aveva
scritto un articolo in cui si recensiva la prima pubblicazione di Enrico Ferri, che era uscita proprio
in quell’ anno lì. Ferri aveva talento e Lucchini se n’era accorto. Lucchini sulla Rivista Penale
aveva elogiato Ferri e addirittura, Lucchini, prof. all’ università di Siena, porta i suoi allievi al
manicomio di Volterra per “condurre un diligente studio morale e antropologico, indagando la
problematica del pensiero della classe dei delinquenti”.
Nel 1882, quando il conflitto fra Lucchini e Ferri è evidente, Ferri succede a Lucchini nella cattedra
universitaria, e Ferri pronuncia la sua dichiarazione di guerra, in “Scuola positiva del diritto
criminale”, è una presentazione della nuova scuola po